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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/10/2025, n. 4535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4535 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4841/2023
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Mariarosa Pipponzi Presidente Rel.
Luciano Ambrosoli GI
IA BO GI
all'esito della udienza di trattazione cartolare del 20 marzo 2025, nel procedimento iscritto al n.r.g. 4841/2023, promosso da da
, (C.F. ; CUI: 053CQ9Q), nato in [...] il Parte_1 C.F._1
1/04/1976; con il patrocinio dell'avv. BARDI Leonardo, subentrato in data 18/12/2023 al patrocinio dell'avv.
ES IA e dell'avv. SEREGNI Massimo Carlo;
RICORRENTE
e
- Questura di Cremona; Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 19-ter d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150)
Rilevato in fatto
In data 30/08/2022 , cittadino nigeriano originario di Port – HA, VE Parte_1
State, ha presentato in via amministrativa istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, rigettata dalla Questura di Cremona con provvedimento notificato all'istante in data
16/03/2023.
Il diniego oggetto di impugnazione – pronunciato sulla scorta del parere vincolante emesso dalla
Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia – si fonda sul fatto che non sussisterebbero fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale potrebbe comportare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, in quanto il ricorrente non avrebbe dimostrato di aver intrapreso un percorso di integrazione socio – lavorativa significativo e non avrebbe documentato né l'esistenza di legami familiari o affettivi significativi in Italia né la percezione di redditi congrui e costanti nel tempo.
Infine, la sua zona di provenienza non sarebbe soggetta a indicazioni di non rimpatrio a livello internazionale.
Avverso tale provvedimento è stato proposto in data 6/04/2023 tempestivo ricorso. La difesa dello straniero ha dapprima evidenziato di avere proposto ricorso avanti al Tribunale di Torino avverso il diniego della domanda reiterata di protezione internazionale esaminata dalla Commissione territoriale di Novara. Ha aggiunto che nelle more il ricorrente si era determinato ad avanzare domanda di protezione speciale e per tale motivo decideva di rinunziare al ricorso.
Ha poi dato atto del percorso di integrazione socio-lavorativa intrapreso dal suo assistito, nonché, richiamandosi alle difese spiegate nel contesto del procedimento avanti al Tribunale di Torino, ha evidenziato la situazione di violenza e compressione dei diritti fondamentali di cui è stato vittima nel
Paese di origine.
Ha, quindi, chiesto il rilascio in suo favore di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il si è costituito in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_2
Stato, in data 8/01/2025, ribadendo la legittimità e la correttezza del proprio operato e invocando, pertanto, il rigetto del ricorso. Contestualmente alla propria comparsa di risposta, ha depositato in atti relazione stilata da personale dell'Ufficio di Cremona sulla posizione Controparte_3 del ricorrente.
L'udienza di comparizione fissata il 3/12/2024 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e nella medesima data parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta (corredata di documentazione aggiornata sulla situazione lavorativa), con cui si è riportata al contenuto del ricorso, insistendo per il suo accoglimento.
Il GI designato ha fissato udienza per la discussione – ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c. – il 20/03/2025, disponendo la sua sostituzione con note scritte in surroga delle difese orali. In data parte ricorrente precisava le sue conclusioni, chiedendo l'accoglimento della domanda.
La causa è stata poi rimessa al Collegio.
Ritenuto in diritto
In diritto, occorre riportare sinteticamente gli interventi normativi in materia più recenti.
L'art. 1, comma 1, lett. e), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n.
173, ha modificato l'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni:
«non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6.
Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare,
a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine».
Il legislatore ha, pertanto, nuovamente conformato il diritto d'asilo ex art. 10, comma 3, Cost., nel rispetto dei vincoli costituzionali (a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità di cui all'art. 2, comma 2, Cost.), nonché di quelli europei ed internazionali ex art. 117, comma 1, Cost. (artt. 19, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, 3 e 8
CEDU).
Con riguardo alla seconda fattispecie – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare – questo Collegio ravvisa nella formulazione legislativa una sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza prima della novella di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), n. 2), d.l. 4 ottobre 2018,
n. 113, conv., con mod., dalla l. 1° dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass., sez. I, 13 ottobre 2020, n.
22057).
Secondo la normativa introdotta con il d.l. 130/2020, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il diritto è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il legislatore ha, peraltro, disciplinato anche il contenuto del sindacato volto all'accertamento di tale diritto, stabilendo che costituiscono parametro di valutazione la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché (e per converso) l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (v., per tutte, Cass., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733).
Un primo elemento comune tra la protezione speciale e quella umanitaria riposa, dunque, proprio sul rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente compendiati nel diritto al rispetto della vita privata e familiare – dipendente dal rimpatrio in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.
L'altro elemento comune attiene, poi, al contenuto del giudizio di accertamento del diritto alla protezione interna, fondato sulla contestualizzazione delle condizioni personali e, quindi, sulla comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel Paese di origine.
Non è, pertanto, sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, al fine di accertare se lo straniero sia al punto sradicato dal Paese di provenienza (sul piano socio-economico e su quello personale) che il solo rimpatrio costituisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali della sua persona.
Di recente, l'art. 7, comma 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv., con mod., dalla l. 5 maggio
2023, n. 50, ha però soppresso il terzo e il quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1, cit.
Il legislatore ha, tuttavia, dettato una disposizione di diritto intertemporale (art. 7, comma 2, d.l. cit.), prevedendo che continua ad applicarsi la disciplina previgente per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge, intervenuta l'11 marzo 2023 (cfr. art. 12 d.l. cit.). Atteso che la domanda del ricorrente in sede amministrativa è datata 30/08/2022 ed è quindi antecedente all'entrata in vigore del predetto atto normativo, essa va esaminata sulla base del regime previgente, novellato nel 2020.
Risulta, allora, irrilevante in questa sede interrogarsi circa la legittimità costituzionale dell'ultima novella e, in caso positivo, circa l'esatta identificazione del nuovo regime in conseguenza dell'abrogazione espressa dei periodi menzionati.
Tanto premesso e considerato, il ricorso merita senz'altro accoglimento.
Va preliminarmente evidenziato che le circostanze dedotte a sostegno della domanda non sono riconducibili é all'art. 19, comma 1, d.lgs. 286/1998 (ai sensi del quale «in nessun caso può disporsi
l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione»).
La situazione della zona di origine del richiedente consente, invece, di riconoscere allo stesso la protezione speciale sotto il profilo del “non refoulement” per motivi oggettivi ex art. 19, comma 1.1,
I-II periodo, d.lgs. 286/1998.
Tale norma, in uno ai vincoli ordinamentali di natura sovranazionale e internazionale, esprime il divieto di respingimento, espulsione o estradizione, ogniqualvolta vi sia il rischio concreto e attuale che lo straniero o l'apolide possa subire un pregiudizio in relazione a beni giuridici fondamentali, quali la vita e l'integrità fisica, dipendenti anche da fattori oggettivi esterni alla sua persona (situazioni di grave instabilità sociopolitica caratterizzata da generalizzata violenza, generalizzate e gravi violazioni dei diritti umani, carestie o disastri ambientali o naturali, ecc.).
Il ricorrente proviene dal VE State, in relazione al quale le fonti consultate segnalano numerose criticità.
Alla luce delle fonti (v., in particolare, EASO, Nigeria Security situation, giugno 2021, https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2021_06_EASO_COI_Report_Nigeria_Securit
y_situation. pdf), la situazione attualmente presente in VE State non dà luogo ad una diffusa e multidirezionale violenza da conflitto armato, tale da comportare un generalizzato rischio per l'incolumità di tutti i soggetti presenti sul territorio.
Gli attori principali nello Stato di VE includono cult che si scontrano per la supremazia e il controllo del territorio, bande criminali generali, gruppi di vigilanti1 e attivisti dell'IPOB2. Si dice che più di cento cult operino nello Stato di VE e che i più importanti siano i i Pt_2
, gli Icelander, i Groenlanders, i Gberesaako Boys e gli anche gli sono Pt_3 Pt_4 Per_1
coinvolti in scontri armati nello Stato4. La violenza di tali confraternite è collegata, perlopiù, alla lotta per il dominio e il controllo di parti del territorio5.
Lo Stato è, inoltre, interessato da incendi legati al bunkeraggio illegale di petrolio6. Anche la violenza politica è diffusa, con una recrudescenza degli episodi in corrispondenza delle elezioni generali del
20237. L'area è pure interessata da rapimenti e da violenza criminale8.
Tramite la consultazione della dashboard dell'ACLED, impostando dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 quale periodo di riferimento, si ottengono 73 eventi di rilievo, che hanno causato un totale di 59 decessi. Tali eventi si possono categorizzare in 43 episodi di violenza contro i civili, 18 battaglie, 11 sommosse/disordini e una protesta repressa con l'uso eccessivo della forza da parte delle autorità. Per lo stesso periodo di tempo, Nigeria Watch ha registrato 42 eventi, che hanno causato la morte di 111 persone9.
Tra gli eventi registrati da Nigeria Watch, categorizzati come violenti, risultano altresì episodi di: violenza posta in essere da gruppi di vigilanti;
violenza domestica;
incendi causati da attività di bunkeraggio illegale e di raffinazione non autorizzata di petrolio;
scontri tra cultisti (soprattutto tra le fazioni interne ai , agli Icelanders e ai Groenlanders); violenza politica;
violenza contro i CP_8 civili esercitata da criminali comuni e da gang criminali o milizie armate;
dispute violente sulla terra tra le diverse comunità; pirateria;
violenza agita da squadre di sorveglianza degli oleodotti;
violenza posta in atto da pastori Fulani; uccisioni extragiudiziali.
Con riferimento all'anno 2023, ACLED ha poi registrato 137 eventi di rilievo in materia di sicurezza,
i quali hanno causato un totale di 145 decessi. Tali eventi si possono categorizzare in 68 episodi di violenza contro i civili (con 51 decessi), 38 battaglie (con 98 decessi), 9 sommosse/disordini (con 0 decesso) e 22 esplosione/episodi di violenza remota. Per lo stesso periodo di tempo, Nigeria Watch
https://www.premiumtimesng.com/news/headlines/423207-police-accuse-ipob-members-of-killing-three-officers-in- rivers.html. 3 SB Morgen, VE of blood: Gang violence in Nigeria's garden State, giugno 2020, https://www.sbmintel.com/wpcontent/uploads/2020/06/202006_VE-of-Blood.pdf. 4 Vanguard, Eight killed as cultists clash in VE community, 16 febbraio 2020, https://www.vanguardngr.com/2020/02/eight-killed-ascultists-clash-in-rivers-community/. CP_ CP_ 5 in the Niger (PIND Foundation), Niger Annual Conflict Report: Controparte_4 January – December 2022, 8 marzo 2023, https://pindfoundation.org/niger-delta-annual-conflict-report-january- december-2022/#. 6 Cfr. ibidem. 7 Cfr. ibidem. 8 PIND, Annual Conflict Report 2023, https://pindfoundation.org/niger-delta-annual-conflict-report- CP_7 january-december-2023/. 9 Nigeria Watch, The Database List of Events. ha registrato 96 eventi, che hanno causato la morte di 293 persone.10 Tra gli eventi registrati da
Nigeria Watch, categorizzati come violenti, risultano altresì episodi di: violenza e disordini politici;
uccisioni extragiudiziali;
violenza contro i civili attuata da criminali comuni e da gang criminali o milizie armate;
scontri tra cultisti;
episodi di violenza legati alla pirateria;
scontri tra comunità; incendi e esplosioni causati da attività di bunkeraggio illegali e da prodotti petroliferi raffinati illegalmente;
uccisioni rituali.
Nel terzo trimestre del 2024, ha registrato una diminuzione dei conflitti violenti e CP_6 dell'insicurezza nello Stato di VE rispetto al secondo trimestre dello stesso anno. I dati indicano una riduzione del 61,53% della violenza letale, con un calo delle vittime segnalate da 52 nel secondo trimestre a 20 nel terzo trimestre. Tuttavia, secondo i dati di Peace Map riportati da , lo Stato di CP_6
VE è rimasto uno degli Stati del Delta del Niger con un'alta incidenza di violenza letale durante il periodo di riferimento, in base alle vittime segnalate. I principali fattori di violenza e insicurezza sono stati la criminalità, la violenza politica e gli scontri tra bande di sette. L'area amministrativa locale di
Port HA ha registrato il numero più alto di vittime di conflitti nello Stato durante questo periodo.11
Tra il 1 gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024 ACLED ha registrato nello stato di VE 103 eventi legati alla sicurezza, classificati come violenza politica.12 27 come esplosioni/violenza remota, 26 classificati come battaglie, 8 come scontri/rivolte, 40 come episodi di violenza contro civili, 2 come proteste violente. Tali eventi hanno causato 64 vittime in totale.13
Per lo stesso periodo di tempo, Nigeria Watch ha registrato 59 eventi (scontri tra cultisti e tra questi e forze della sicurezza, episodi di violenza ai danni di leader tradizionali, pirateria, rapimenti, scontri tra giovani e milizie locali e linciaggi della folla) che hanno causato la morte di 19 persone.14
Tra il 1 gennaio 2025 ed il 22 agosto 2025 ACLED ha registrato nello stato di VE 35 eventi legati alla sicurezza, classificati come violenza politica.15 16 classificati come battaglie, 1 classificati come esplosioni/violenza remota, 1 come scontro/rivolta, 17 come episodi di violenza contro civili. Tali eventi hanno causato 48 vittime in totale.16
La zona di provenienza del richiedente è quindi caratterizzata da una situazione particolarmente grave sotto il profilo della tutela di beni giuridici fondamentali, in primis, quello dell'incolumità fisica.
La protezione speciale va, dunque, riconosciuta ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, I periodo (prima parte) e II periodo, d.lgs. 286/1998.
Ciò posto, ha dimostrato di aver raggiunto un livello di integrazione socio- Parte_1 lavorativa meritevole di tutela ai sensi dell'art. 8 CEDU, così come richiamato dagli artt. 19, comma
1.1, I periodo (ultima parte), e 5, comma 6, d.lgs. 286/1998.
Dalla documentazione disponibile, difatti, emerge che il ricorrente, a decorrere dall'anno 2021, ha iniziato a svolgere attività lavorativa.
Dalla certificazione unica 2023 si evince che il ricorrente per il periodo di imposta relativo all'anno
2022 ha percepito redditi di lavoro dipendente con contratto a tempo determinato pari ad euro
18.950,08.
Dalla certificazione unica 2024 si evince che il ricorrente per il periodo di imposta relativo all'anno
2023 ha percepito redditi di lavoro dipendente con contratto a tempo determinato pari ad euro
23.208,22.
Il ricorrente a decorrere dal 30/08/2024 è stato assunto da Ava Group s.p.a. con la qualifica di operaio con contratto a tempo determinato. Il rapporto di lavoro in questione ha subito varie proroghe nel tempo, da ultimo, sino al 31/05/2025.
La frequentazione del corso di alfabetizzazione in lingua italiana, debitamente certificato, si pone – tra l'altro – in linea con la volontà manifestata dal richiedente di raggiungere un buon livello di integrazione.
L'eventuale rimpatrio dell'istante comporterebbe, dunque, una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, tutelato dall'art. 8 CEDU.
Sussistono all'evidenza i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, I periodo (ultima parte), e 5, comma 6, d.lgs. 286/1998.
In applicazione dell'art. 91, comma 1, c.p.c. e non sussistendo ragioni di compensazione totale o parziale, la parte resistente, totalmente soccombente, deve essere condannata al rimborso delle spese sostenute dal ricorrente, che si liquidano – in conformità ai parametri minimi di cui al d.m. 55/2014 nella versione ratione temporis applicabile (in relazione alle sole prime due fasi, di studio e introduttiva, non essendosi svolta attività istruttoria ed essendosi la difesa del ricorrente limitata, in sede di discussione, a riportarsi all'atto introduttivo del giudizio) – in 1.453,00 euro, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento del ricorso, riconosce a (C.F. ; Parte_1 C.F._1
CUI: 053CQ9Q), nato in [...] il [...], il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1.1, I periodo (prima e ultima parte) e II periodo, e 5, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n.
286; dispone la trasmissione degli atti al Questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio nei suoi confronti del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale;
condanna il al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali, che Controparte_2 liquida in complessivi euro 1.453,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, c.p.a.
e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Si precisa che il presente provvedimento produce i suoi effetti dalla relativa pubblicazione.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025
Il presidente Est. Mariarosa Pipponzi
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 in the Delta ( ), Annual Conflict Report: Controparte_4 CP_5 Controparte_6 CP_7 January – December 2020, 9 febbraio 2021, https://pindfoundation.org/niger-delta-annual-conflict-report-january- december-2020/. 2 Premium Times, Police accuse IPOB members of killing three officers in VE, 26 ottobre 2020, 10 Nigeria Watch, The Database List of Events filtro temporale 1/1/2023-15/09/2023 VE State, https://www.nigeriawatch.org/index.php?urlaction=evtListe&page=1. CP_ 11 , Delta Quarterly Conflict Trends, July to September 2024, p. 11, https://pindfoundation.org/niger-delta- CP_5 quarterly-conflict-tracker-2024-q3/ 12 Per una definizione della categoria “Political Violence”, e delle singole voci in essa ricomprese, utilizzata da
[...] (ACLED), cfr. Event Data (ACLED) Codebook, Controparte_9 Controparte_9 ultimo aggiornamento 3 October 2024, p. 9, https://acleddata.com/acleddatanew/wp- content/uploads/dlm_uploads/2024/10/ACLED-Codebook-2024-7-Oct.-2024.pdf 13 ACLED, Aggregated Data Africa, Nigeria, VE, Political violence, 2024, ultimo aggiornamento 22 agosto 2025, https://acleddata.com/aggregated/aggregated-data-africa. 14 Nigeria Watch, The Database, List of Events, filtro temporale dal 01/01/2024 al 31/12/2024, VE State, https://www.nigeriawatch.org/index.php?urlaction=evtList. 15 Per una definizione della categoria “Political Violence”, e delle singole voci in essa ricomprese, utilizzata da
[...] (ACLED), cfr. (ACLED) Codebook, Controparte_9 Controparte_9 ultimo aggiornamento 3 October 2024, p. 9, https://acleddata.com/acleddatanew/wp- content/uploads/dlm_uploads/2024/10/ACLED-Codebook-2024-7-Oct.-2024.pdf 16 ACLED, Aggregated Data Africa, Nigeria, VE, Political violence, 2025, ultimo aggiornamento 22 agosto 2025, https://acleddata.com/aggregated/aggregated-data-africa.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Mariarosa Pipponzi Presidente Rel.
Luciano Ambrosoli GI
IA BO GI
all'esito della udienza di trattazione cartolare del 20 marzo 2025, nel procedimento iscritto al n.r.g. 4841/2023, promosso da da
, (C.F. ; CUI: 053CQ9Q), nato in [...] il Parte_1 C.F._1
1/04/1976; con il patrocinio dell'avv. BARDI Leonardo, subentrato in data 18/12/2023 al patrocinio dell'avv.
ES IA e dell'avv. SEREGNI Massimo Carlo;
RICORRENTE
e
- Questura di Cremona; Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 19-ter d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150)
Rilevato in fatto
In data 30/08/2022 , cittadino nigeriano originario di Port – HA, VE Parte_1
State, ha presentato in via amministrativa istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, rigettata dalla Questura di Cremona con provvedimento notificato all'istante in data
16/03/2023.
Il diniego oggetto di impugnazione – pronunciato sulla scorta del parere vincolante emesso dalla
Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia – si fonda sul fatto che non sussisterebbero fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale potrebbe comportare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, in quanto il ricorrente non avrebbe dimostrato di aver intrapreso un percorso di integrazione socio – lavorativa significativo e non avrebbe documentato né l'esistenza di legami familiari o affettivi significativi in Italia né la percezione di redditi congrui e costanti nel tempo.
Infine, la sua zona di provenienza non sarebbe soggetta a indicazioni di non rimpatrio a livello internazionale.
Avverso tale provvedimento è stato proposto in data 6/04/2023 tempestivo ricorso. La difesa dello straniero ha dapprima evidenziato di avere proposto ricorso avanti al Tribunale di Torino avverso il diniego della domanda reiterata di protezione internazionale esaminata dalla Commissione territoriale di Novara. Ha aggiunto che nelle more il ricorrente si era determinato ad avanzare domanda di protezione speciale e per tale motivo decideva di rinunziare al ricorso.
Ha poi dato atto del percorso di integrazione socio-lavorativa intrapreso dal suo assistito, nonché, richiamandosi alle difese spiegate nel contesto del procedimento avanti al Tribunale di Torino, ha evidenziato la situazione di violenza e compressione dei diritti fondamentali di cui è stato vittima nel
Paese di origine.
Ha, quindi, chiesto il rilascio in suo favore di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il si è costituito in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_2
Stato, in data 8/01/2025, ribadendo la legittimità e la correttezza del proprio operato e invocando, pertanto, il rigetto del ricorso. Contestualmente alla propria comparsa di risposta, ha depositato in atti relazione stilata da personale dell'Ufficio di Cremona sulla posizione Controparte_3 del ricorrente.
L'udienza di comparizione fissata il 3/12/2024 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e nella medesima data parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta (corredata di documentazione aggiornata sulla situazione lavorativa), con cui si è riportata al contenuto del ricorso, insistendo per il suo accoglimento.
Il GI designato ha fissato udienza per la discussione – ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c. – il 20/03/2025, disponendo la sua sostituzione con note scritte in surroga delle difese orali. In data parte ricorrente precisava le sue conclusioni, chiedendo l'accoglimento della domanda.
La causa è stata poi rimessa al Collegio.
Ritenuto in diritto
In diritto, occorre riportare sinteticamente gli interventi normativi in materia più recenti.
L'art. 1, comma 1, lett. e), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n.
173, ha modificato l'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni:
«non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6.
Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare,
a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine».
Il legislatore ha, pertanto, nuovamente conformato il diritto d'asilo ex art. 10, comma 3, Cost., nel rispetto dei vincoli costituzionali (a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità di cui all'art. 2, comma 2, Cost.), nonché di quelli europei ed internazionali ex art. 117, comma 1, Cost. (artt. 19, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, 3 e 8
CEDU).
Con riguardo alla seconda fattispecie – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare – questo Collegio ravvisa nella formulazione legislativa una sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza prima della novella di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), n. 2), d.l. 4 ottobre 2018,
n. 113, conv., con mod., dalla l. 1° dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass., sez. I, 13 ottobre 2020, n.
22057).
Secondo la normativa introdotta con il d.l. 130/2020, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il diritto è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il legislatore ha, peraltro, disciplinato anche il contenuto del sindacato volto all'accertamento di tale diritto, stabilendo che costituiscono parametro di valutazione la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché (e per converso) l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (v., per tutte, Cass., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733).
Un primo elemento comune tra la protezione speciale e quella umanitaria riposa, dunque, proprio sul rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente compendiati nel diritto al rispetto della vita privata e familiare – dipendente dal rimpatrio in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.
L'altro elemento comune attiene, poi, al contenuto del giudizio di accertamento del diritto alla protezione interna, fondato sulla contestualizzazione delle condizioni personali e, quindi, sulla comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel Paese di origine.
Non è, pertanto, sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, al fine di accertare se lo straniero sia al punto sradicato dal Paese di provenienza (sul piano socio-economico e su quello personale) che il solo rimpatrio costituisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali della sua persona.
Di recente, l'art. 7, comma 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv., con mod., dalla l. 5 maggio
2023, n. 50, ha però soppresso il terzo e il quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1, cit.
Il legislatore ha, tuttavia, dettato una disposizione di diritto intertemporale (art. 7, comma 2, d.l. cit.), prevedendo che continua ad applicarsi la disciplina previgente per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge, intervenuta l'11 marzo 2023 (cfr. art. 12 d.l. cit.). Atteso che la domanda del ricorrente in sede amministrativa è datata 30/08/2022 ed è quindi antecedente all'entrata in vigore del predetto atto normativo, essa va esaminata sulla base del regime previgente, novellato nel 2020.
Risulta, allora, irrilevante in questa sede interrogarsi circa la legittimità costituzionale dell'ultima novella e, in caso positivo, circa l'esatta identificazione del nuovo regime in conseguenza dell'abrogazione espressa dei periodi menzionati.
Tanto premesso e considerato, il ricorso merita senz'altro accoglimento.
Va preliminarmente evidenziato che le circostanze dedotte a sostegno della domanda non sono riconducibili é all'art. 19, comma 1, d.lgs. 286/1998 (ai sensi del quale «in nessun caso può disporsi
l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione»).
La situazione della zona di origine del richiedente consente, invece, di riconoscere allo stesso la protezione speciale sotto il profilo del “non refoulement” per motivi oggettivi ex art. 19, comma 1.1,
I-II periodo, d.lgs. 286/1998.
Tale norma, in uno ai vincoli ordinamentali di natura sovranazionale e internazionale, esprime il divieto di respingimento, espulsione o estradizione, ogniqualvolta vi sia il rischio concreto e attuale che lo straniero o l'apolide possa subire un pregiudizio in relazione a beni giuridici fondamentali, quali la vita e l'integrità fisica, dipendenti anche da fattori oggettivi esterni alla sua persona (situazioni di grave instabilità sociopolitica caratterizzata da generalizzata violenza, generalizzate e gravi violazioni dei diritti umani, carestie o disastri ambientali o naturali, ecc.).
Il ricorrente proviene dal VE State, in relazione al quale le fonti consultate segnalano numerose criticità.
Alla luce delle fonti (v., in particolare, EASO, Nigeria Security situation, giugno 2021, https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2021_06_EASO_COI_Report_Nigeria_Securit
y_situation. pdf), la situazione attualmente presente in VE State non dà luogo ad una diffusa e multidirezionale violenza da conflitto armato, tale da comportare un generalizzato rischio per l'incolumità di tutti i soggetti presenti sul territorio.
Gli attori principali nello Stato di VE includono cult che si scontrano per la supremazia e il controllo del territorio, bande criminali generali, gruppi di vigilanti1 e attivisti dell'IPOB2. Si dice che più di cento cult operino nello Stato di VE e che i più importanti siano i i Pt_2
, gli Icelander, i Groenlanders, i Gberesaako Boys e gli anche gli sono Pt_3 Pt_4 Per_1
coinvolti in scontri armati nello Stato4. La violenza di tali confraternite è collegata, perlopiù, alla lotta per il dominio e il controllo di parti del territorio5.
Lo Stato è, inoltre, interessato da incendi legati al bunkeraggio illegale di petrolio6. Anche la violenza politica è diffusa, con una recrudescenza degli episodi in corrispondenza delle elezioni generali del
20237. L'area è pure interessata da rapimenti e da violenza criminale8.
Tramite la consultazione della dashboard dell'ACLED, impostando dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 quale periodo di riferimento, si ottengono 73 eventi di rilievo, che hanno causato un totale di 59 decessi. Tali eventi si possono categorizzare in 43 episodi di violenza contro i civili, 18 battaglie, 11 sommosse/disordini e una protesta repressa con l'uso eccessivo della forza da parte delle autorità. Per lo stesso periodo di tempo, Nigeria Watch ha registrato 42 eventi, che hanno causato la morte di 111 persone9.
Tra gli eventi registrati da Nigeria Watch, categorizzati come violenti, risultano altresì episodi di: violenza posta in essere da gruppi di vigilanti;
violenza domestica;
incendi causati da attività di bunkeraggio illegale e di raffinazione non autorizzata di petrolio;
scontri tra cultisti (soprattutto tra le fazioni interne ai , agli Icelanders e ai Groenlanders); violenza politica;
violenza contro i CP_8 civili esercitata da criminali comuni e da gang criminali o milizie armate;
dispute violente sulla terra tra le diverse comunità; pirateria;
violenza agita da squadre di sorveglianza degli oleodotti;
violenza posta in atto da pastori Fulani; uccisioni extragiudiziali.
Con riferimento all'anno 2023, ACLED ha poi registrato 137 eventi di rilievo in materia di sicurezza,
i quali hanno causato un totale di 145 decessi. Tali eventi si possono categorizzare in 68 episodi di violenza contro i civili (con 51 decessi), 38 battaglie (con 98 decessi), 9 sommosse/disordini (con 0 decesso) e 22 esplosione/episodi di violenza remota. Per lo stesso periodo di tempo, Nigeria Watch
https://www.premiumtimesng.com/news/headlines/423207-police-accuse-ipob-members-of-killing-three-officers-in- rivers.html. 3 SB Morgen, VE of blood: Gang violence in Nigeria's garden State, giugno 2020, https://www.sbmintel.com/wpcontent/uploads/2020/06/202006_VE-of-Blood.pdf. 4 Vanguard, Eight killed as cultists clash in VE community, 16 febbraio 2020, https://www.vanguardngr.com/2020/02/eight-killed-ascultists-clash-in-rivers-community/. CP_ CP_ 5 in the Niger (PIND Foundation), Niger Annual Conflict Report: Controparte_4 January – December 2022, 8 marzo 2023, https://pindfoundation.org/niger-delta-annual-conflict-report-january- december-2022/#. 6 Cfr. ibidem. 7 Cfr. ibidem. 8 PIND, Annual Conflict Report 2023, https://pindfoundation.org/niger-delta-annual-conflict-report- CP_7 january-december-2023/. 9 Nigeria Watch, The Database List of Events. ha registrato 96 eventi, che hanno causato la morte di 293 persone.10 Tra gli eventi registrati da
Nigeria Watch, categorizzati come violenti, risultano altresì episodi di: violenza e disordini politici;
uccisioni extragiudiziali;
violenza contro i civili attuata da criminali comuni e da gang criminali o milizie armate;
scontri tra cultisti;
episodi di violenza legati alla pirateria;
scontri tra comunità; incendi e esplosioni causati da attività di bunkeraggio illegali e da prodotti petroliferi raffinati illegalmente;
uccisioni rituali.
Nel terzo trimestre del 2024, ha registrato una diminuzione dei conflitti violenti e CP_6 dell'insicurezza nello Stato di VE rispetto al secondo trimestre dello stesso anno. I dati indicano una riduzione del 61,53% della violenza letale, con un calo delle vittime segnalate da 52 nel secondo trimestre a 20 nel terzo trimestre. Tuttavia, secondo i dati di Peace Map riportati da , lo Stato di CP_6
VE è rimasto uno degli Stati del Delta del Niger con un'alta incidenza di violenza letale durante il periodo di riferimento, in base alle vittime segnalate. I principali fattori di violenza e insicurezza sono stati la criminalità, la violenza politica e gli scontri tra bande di sette. L'area amministrativa locale di
Port HA ha registrato il numero più alto di vittime di conflitti nello Stato durante questo periodo.11
Tra il 1 gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024 ACLED ha registrato nello stato di VE 103 eventi legati alla sicurezza, classificati come violenza politica.12 27 come esplosioni/violenza remota, 26 classificati come battaglie, 8 come scontri/rivolte, 40 come episodi di violenza contro civili, 2 come proteste violente. Tali eventi hanno causato 64 vittime in totale.13
Per lo stesso periodo di tempo, Nigeria Watch ha registrato 59 eventi (scontri tra cultisti e tra questi e forze della sicurezza, episodi di violenza ai danni di leader tradizionali, pirateria, rapimenti, scontri tra giovani e milizie locali e linciaggi della folla) che hanno causato la morte di 19 persone.14
Tra il 1 gennaio 2025 ed il 22 agosto 2025 ACLED ha registrato nello stato di VE 35 eventi legati alla sicurezza, classificati come violenza politica.15 16 classificati come battaglie, 1 classificati come esplosioni/violenza remota, 1 come scontro/rivolta, 17 come episodi di violenza contro civili. Tali eventi hanno causato 48 vittime in totale.16
La zona di provenienza del richiedente è quindi caratterizzata da una situazione particolarmente grave sotto il profilo della tutela di beni giuridici fondamentali, in primis, quello dell'incolumità fisica.
La protezione speciale va, dunque, riconosciuta ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, I periodo (prima parte) e II periodo, d.lgs. 286/1998.
Ciò posto, ha dimostrato di aver raggiunto un livello di integrazione socio- Parte_1 lavorativa meritevole di tutela ai sensi dell'art. 8 CEDU, così come richiamato dagli artt. 19, comma
1.1, I periodo (ultima parte), e 5, comma 6, d.lgs. 286/1998.
Dalla documentazione disponibile, difatti, emerge che il ricorrente, a decorrere dall'anno 2021, ha iniziato a svolgere attività lavorativa.
Dalla certificazione unica 2023 si evince che il ricorrente per il periodo di imposta relativo all'anno
2022 ha percepito redditi di lavoro dipendente con contratto a tempo determinato pari ad euro
18.950,08.
Dalla certificazione unica 2024 si evince che il ricorrente per il periodo di imposta relativo all'anno
2023 ha percepito redditi di lavoro dipendente con contratto a tempo determinato pari ad euro
23.208,22.
Il ricorrente a decorrere dal 30/08/2024 è stato assunto da Ava Group s.p.a. con la qualifica di operaio con contratto a tempo determinato. Il rapporto di lavoro in questione ha subito varie proroghe nel tempo, da ultimo, sino al 31/05/2025.
La frequentazione del corso di alfabetizzazione in lingua italiana, debitamente certificato, si pone – tra l'altro – in linea con la volontà manifestata dal richiedente di raggiungere un buon livello di integrazione.
L'eventuale rimpatrio dell'istante comporterebbe, dunque, una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, tutelato dall'art. 8 CEDU.
Sussistono all'evidenza i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, I periodo (ultima parte), e 5, comma 6, d.lgs. 286/1998.
In applicazione dell'art. 91, comma 1, c.p.c. e non sussistendo ragioni di compensazione totale o parziale, la parte resistente, totalmente soccombente, deve essere condannata al rimborso delle spese sostenute dal ricorrente, che si liquidano – in conformità ai parametri minimi di cui al d.m. 55/2014 nella versione ratione temporis applicabile (in relazione alle sole prime due fasi, di studio e introduttiva, non essendosi svolta attività istruttoria ed essendosi la difesa del ricorrente limitata, in sede di discussione, a riportarsi all'atto introduttivo del giudizio) – in 1.453,00 euro, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento del ricorso, riconosce a (C.F. ; Parte_1 C.F._1
CUI: 053CQ9Q), nato in [...] il [...], il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1.1, I periodo (prima e ultima parte) e II periodo, e 5, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n.
286; dispone la trasmissione degli atti al Questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio nei suoi confronti del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale;
condanna il al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali, che Controparte_2 liquida in complessivi euro 1.453,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, c.p.a.
e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Si precisa che il presente provvedimento produce i suoi effetti dalla relativa pubblicazione.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025
Il presidente Est. Mariarosa Pipponzi
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 in the Delta ( ), Annual Conflict Report: Controparte_4 CP_5 Controparte_6 CP_7 January – December 2020, 9 febbraio 2021, https://pindfoundation.org/niger-delta-annual-conflict-report-january- december-2020/. 2 Premium Times, Police accuse IPOB members of killing three officers in VE, 26 ottobre 2020, 10 Nigeria Watch, The Database List of Events filtro temporale 1/1/2023-15/09/2023 VE State, https://www.nigeriawatch.org/index.php?urlaction=evtListe&page=1. CP_ 11 , Delta Quarterly Conflict Trends, July to September 2024, p. 11, https://pindfoundation.org/niger-delta- CP_5 quarterly-conflict-tracker-2024-q3/ 12 Per una definizione della categoria “Political Violence”, e delle singole voci in essa ricomprese, utilizzata da
[...] (ACLED), cfr. Event Data (ACLED) Codebook, Controparte_9 Controparte_9 ultimo aggiornamento 3 October 2024, p. 9, https://acleddata.com/acleddatanew/wp- content/uploads/dlm_uploads/2024/10/ACLED-Codebook-2024-7-Oct.-2024.pdf 13 ACLED, Aggregated Data Africa, Nigeria, VE, Political violence, 2024, ultimo aggiornamento 22 agosto 2025, https://acleddata.com/aggregated/aggregated-data-africa. 14 Nigeria Watch, The Database, List of Events, filtro temporale dal 01/01/2024 al 31/12/2024, VE State, https://www.nigeriawatch.org/index.php?urlaction=evtList. 15 Per una definizione della categoria “Political Violence”, e delle singole voci in essa ricomprese, utilizzata da
[...] (ACLED), cfr. (ACLED) Codebook, Controparte_9 Controparte_9 ultimo aggiornamento 3 October 2024, p. 9, https://acleddata.com/acleddatanew/wp- content/uploads/dlm_uploads/2024/10/ACLED-Codebook-2024-7-Oct.-2024.pdf 16 ACLED, Aggregated Data Africa, Nigeria, VE, Political violence, 2025, ultimo aggiornamento 22 agosto 2025, https://acleddata.com/aggregated/aggregated-data-africa.