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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 16/12/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1164/2024 e 1248/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dottor Davide Atzeni, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte a R.G. 1164/2024 ed a R.G. 1248/2024, introdotte da
, nata a [...], il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.to Simone Giardina, presso il cui studio sito in Messina (ME), alla Via Cavalluccio, 28, è elettivamente domiciliata
Attrice in riassunzione
nato nel Principato di Monaco il 16.03.1998, C.F. Parte_2
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to Simone C.F._2
Giardina, presso il cui studio sito in Messina (ME), alla Via Cavalluccio, 28, è elettivamente domiciliato
Attore in riassunzione
Contro
, quale ente subentrante a titolo Controparte_1 universale nei rapporti processuali delle società del gruppo per effetto dell'art. 1 CP_2
D.L. 193 del 22/10/2016, convertito con modifiche dalla L. 225 del 01/12/2016, con sede legale in Roma (RM), Via Giuseppe Grezar n. 14, C.F./P.I. n. in persona del P.IVA_1
Responsabile del Contenzioso , Dott. , rappresentata e difesa Parte_3 Parte_4
dall'Avv. Michele Esposito presso il cui studio sito in Pistoia (PT), Via Cosimo Trinci n. 2, è elettivamente domiciliata
Convenuto E contro
, in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore signor con sede in EN (SV), Via Gin CP_4
Noberasco n. 14, P.IVA elettivamente domiciliata in EN (SV), via B. P.IVA_2
Ricci n. 5, presso lo Studio dell'avv. Roberta Curcio, che la rappresenta e assiste giusta procura in atti
Terzo pignorato
Conclusioni
Per l'attrice : Parte_1
“Voglia l'On. Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza eccezione e/o difesa, accogliere la presente opposizione e, per l'effetto:
In via preliminare
1) accogliere l'opposizione e sospendere l'esecutività del pignoramento opposto, stante la sussistenza dei presupposti di legge, anche inaudita altera parte e fissare l'udienza di discussione;
In via principale
1.1) ritenere e dichiarare la inesistenza del pignoramento per l'omessa e/o invalida notificazione dello stesso nei confronti dell'opponente;
2) ritenere e dichiarare la nullità del pignoramento opposto poiché i titoli e gli atti su cui esso si fonda sono sospesi e caducati ex art. 1 commi 537 e segg. della legge 228/2012;
3) ritenere e dichiarare la nullità del pignoramento opposto poiché il titolo esecutivo (ruolo
2023/000086) contenuto nelle cartelle esattoriali su cui si fonda il pignoramento è stato sospeso con ordinanza della Corte di Giustizia Tributaria di Savona il 21.11.2023;
4) ritenere e dichiarare la nullità del pignoramento opposto poiché tutte le cartelle di pagamento su cui si fonda il pignoramento sono state sospese con varie ordinanze dalla
Corte di Giustizia Tributaria di Savona del 18.12.2023;
5) ritenere e dichiarare la nullità del pignoramento opposto poiché tutte le cartelle di pagamento su cui si fonda il pignoramento sono state annullate della Corte di Giustizia
Tributaria di Savona;
6) ritenere e dichiarare la nullità del pignoramento opposto poiché emesso in violazione
l'art. 7, comma 1, lett. m) del DL 70/2011 conv. nella legge 106/2011
In subordine 7) ritenere e dichiarare la nullità del pignoramento opposto per carenza di potere dell'asserito procuratore speciale;
7.1) disapplicare, ove occorra, la procura notarile indicata nell'atto di pignoramento;
7.2) in subordine, ritenere e dichiarare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale ivi prospettata e per l'effetto, sospendere il giudizio e rimettere gli atti alla Corte Costituzionale;
7.3) in seguito alla auspicata declaratoria di illegittimità costituzionale dichiarare
l'illegittimità derivata del pignoramento opposto e, per l'effetto, annullarlo;
7.4) per ulteriore effetto dell'accoglimento di uno dei motivi di opposizione, ordinare la liberazione delle somme pignorate;
8) per ulteriore effetto dell'accoglimento di uno dei motivi di opposizione, ordinare e/o condannare l'Esattore alla restituzione immediata delle somme medio tempore incassate in forza del pignoramento opposto;
In via istruttoria
9) ordinare ex art. 210 c.p.c. all'Esattore di depositare tutte le dichiarazioni rese dal terzo e
i versamenti da questi fatti medio tempore;
10) con espressa riserva di produrre ulteriore documentazione in seguito alla costituzione in giudizio delle controparti 11) Acquisire il fascicolo inerente la fase di opposizione all'esecuzione iscritta dinnanzi a codesto Tribunale al RG.es.mob. 999/2023 e 999- 1/2023; 12) Con vittoria, di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
Per l'attore : Parte_2
“Voglia l'On. Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza eccezione e/o difesa, accogliere la presente opposizione e, per l'effetto:
In via preliminare
1) accogliere l'opposizione e sospendere l'esecutività del pignoramento opposto, stante la sussistenza dei presupposti di legge, anche inaudita altera parte e fissare l'udienza di discussione;
In via principale
1.1) ritenere e dichiarare la inesistenza del pignoramento per l'omessa e/o invalida notificazione dello stesso nei confronti dell'opponente; 2) ritenere e dichiarare la nullità del pignoramento opposto poiché i titoli e gli atti su cui esso si fonda sono sospesi e caducati ex art. 1 commi 537 e segg. della legge 228/2012; 3) ritenere e dichiarare la nullità del pignoramento opposto poiché il titolo esecutivo (ruolo 2023/000086) contenuto nelle cartelle esattoriali su cui si fonda il pignoramento è stato sospeso con ordinanza della
Corte di Giustizia Tributaria di Savona il 21.11.2023; 4) ritenere e dichiarare la nullità del pignoramento opposto poiché tutte le cartelle di pagamento su cui si fonda il pignoramento sono state sospese con varie ordinanze dalla Corte di Giustizia Tributaria di Savona del
18.12.2023; 5) ritenere e dichiarare la nullità del pignoramento opposto poiché tutte le cartelle di pagamento su cui si fonda il pignoramento sono state annullate della Corte di
Giustizia Tributaria di Savona;
6) ritenere e dichiarare la nullità del pignoramento opposto poiché emesso in violazione l'art. 7, comma 1, lett. m) del DL 70/2011 conv. nella legge
106/2011
In subordine
7) ritenere e dichiarare la nullità del pignoramento opposto per carenza di potere dell'asserito procuratore speciale;
7.1) disapplicare, ove occorra, la procura notarile indicata nell'atto di pignoramento;
7.2) in subordine, ritenere e dichiarare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale ivi prospettata e per
l'effetto, sospendere il giudizio e rimettere gli atti alla Corte Costituzionale;
7.3) in seguito alla auspicata declaratoria di illegittimità costituzionale dichiarare l'illegittimità derivata del pignoramento opposto e, per l'effetto, annullarlo;
7.4) per ulteriore effetto dell'accoglimento di uno dei motivi di opposizione, ordinare la liberazione delle somme pignorate;
8) per ulteriore effetto dell'accoglimento di uno dei motivi di opposizione, ordinare e/o condannare l'Esattore alla restituzione immediata delle somme medio tempore incassate in forza del pignoramento opposto;
In via istruttoria
9) ordinare ex art. 210 c.p.c. all'Esattore di depositare tutte le dichiarazioni rese dal terzo e
i versamenti da questi fatti medio tempore;
10) con espressa riserva di produrre ulteriore documentazione in seguito alla costituzione in giudizio delle controparti 11) Acquisire il fascicolo inerente la fase di opposizione all'esecuzione iscritta dinnanzi a codesto Tribunale al RG.es.mob. 998/2023 e 998- 1/2023; 12) Con vittoria, di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
Per la convenuta : Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettare integralmente le domande di parte attrice in quanto inammissibili ed infondate, per le ragioni esposte in parte narrativa”.
Vittoria di spese di lite”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato (introduttivo della causa R.G. 1164/2024)
ha riassunto il giudizio di opposizione al pignoramento presso terzi effettuato Parte_1
da in data 30.10.2023 ai sensi dell'art. 72-bis del d.P.R. Controparte_1
602/1973, identificativo del fascicolo: 103/2023/000023104, identificativo della procedura esecutiva: 10384202300001099000.
La ha affermato di aver avuto notizia del pignoramento soltanto a seguito della Pt_1 comunicazione inviata via mail alla propria madre dall'Organizzazione produttori di
EN quale terza pignorata;
l'Organizzazione aveva riferito che l' Controparte_1 aveva proceduto a pignorare tutte le somme, a qualsiasi titolo dovute da essa esponente alla
LA, sino alla concorrenza di € 1.123.942,25, debito risultante dalla somma degli importi di cui alle cartelle di pagamento meglio dettagliate nel pignoramento esattoriale. L'odierna opponente ha affermato di aver allora proposto ricorso nanti la Corte di Giustizia Tributaria di Savona avverso il Ruolo 2023/000086, titolo esecutivo delle citate Cartelle esattoriali, e di aver altresì formulato istanza di sospensione ex art. 1, commi 537 segg., l. 228/20212, produttiva della sospensione di diritto dell'efficacia del titolo esecutivo. La ha inoltre Pt_1 dedotto che le è stata notificata una ulteriore Cartella riferita al medesimo titolo esecutivo, ossia il Ruolo 2023/000086, ma che anch'esso è stato sospeso a seguito di ulteriore ricorso alla medesima Corte di Giustizia Tributaria di Savona. Sulla base di tali premesse di fatto l'attrice ha eccepito l'inesistenza del pignoramento per omessa notifica al debitore principale, nonchè la nullità della procedura sulla base delle asserite plurime violazioni di legge meglio dettagliate in atti;
ha concluso, chiedendo l'annullamento degli atti esecutivi, la restituzione delle somme “congelate” nonché la restituzione di quelle già apprese da
CP_5 Si è costituita l' , contestando la fondatezza delle eccezioni Controparte_1
avversarie e chiedendo la reiezione dell'opposizione. L'amministrazione convenuta ha sostenuto la regolarità della notifica, producendone la relata, e ha sostenuto l'infondatezza degli ulteriori motivi di opposizione formulati da parte attrice.
Si è altresì costituita , al fine di conoscere lo Controparte_3
stato del procedimento e di poter ricevere presso il domicilio eletto le comunicazioni relative all'opposizione, senza formulare eccezioni né istanze nel merito.
Si impone, in via preliminare, la trattazione dell'eccezione di nullità della procedura esecutiva per omessa notifica del pignoramento.
La ha affermato di non avere mai ricevuto la notifica del pignoramento Pt_1
esattoriale effettuato da , e di esserne venuta a conoscenza soltanto Controparte_1
“tramite una mail del 20.11.2023, inviata dalla Organizzazione Produttori EN Società
OL VA (terzo pignorato), alla propria madre (Sig.ra )” Persona_1
(Citazione, pag. 3). La difesa dell' ha dedotto e provato per tabulas di Controparte_1 aver ritualmente notificato il pignoramento, oltreché al debitor debitoris, anche al debitore principale e, in mancanza di un domicilio PEC, di avere effettuato le comunicazioni di legge a mezzo raccomandata, della quale ha per l'appunto versato in atti l'attestazione di consegna
(doc. 2 ). È dunque agli atti la prova dell'avvenuta comunicazione alla del CP_5 Pt_1 pignoramento esattoriale di cui in causa;
in particolare, dall'avviso di ricevimento si apprende che la raccomandata è stata recapitata il 23.11.2023 ed è stata ricevuta dal destinatario, ossia la stessa , che non ha contestato la paternità della firma Parte_1 sull'avviso prodotto da . CP_5
La , successivamente a tale produzione, ha riformulato le proprie difese, Pt_1 contestando la regolarità della notificazione sotto il profilo dell'inerenza dell'atto concretamente notificato alla procedura oggetto di opposizione (Memoria I LA, pag. 2).
L' ha controdedotto affermando che “la relata di notifica dell'atto di Controparte_1
pignoramento contiene chiaramente il numero identificativo della procedura esecutiva a cui si riferisce;
numero 10384202300001099000 che si ritrova indicato nell'epigrafe dell'atto di pignoramento presso terzi”.
Sul punto va evidenziato che la Suprema Corte ha espresso il principio per cui “In tema di notifica di cartelle di pagamento a mezzo del servizio postale, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento della raccomandata fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del ricevente, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che l'atto in esso contenuto era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa dimostrazione” (Cass. civile sez. trib., 09/03/2025, n. 6251). Tale orientamento, oramai consolidato, è stato inaugurato da Cass. civile, sez. trib., 18 marzo
2016 n. 5397 la quale, richiamandosi al “principio generale di c.d. vicinanza della prova, poiché la sfera di conoscibilità del mittente incontra limiti oggettivi nella fase successiva alla consegna del plico per la spedizione, mentre la sfera di conoscibilità del destinatario si incentra proprio nella fase finale della ricezione, ben potendo egli dimostrare (ed essendone perciò onerato), in ipotesi anche avvalendosi di testimoni, che al momento dell'apertura il plico era in realtà privo di contenuto”, ha concluso che “in generale, in caso di spedizione di plico a mezzo raccomandata), la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione è assolta dal notificante mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, poiché, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, la cartella esattoriale deve ritenersi a lui ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art.
1335 cod. civ., fondata sulle univoche e concludenti circostanze (integranti i requisiti di cui all'art. 2729 cod. civ.) della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, e superabile solo ove il destinatario medesimo dimostri di essersi trovato, senza colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione, come nel caso in cui sia fornita la prova che il plico in realtà non conteneva alcun atto al suo interno (ovvero conteneva un atto diverso da quello che si assume spedito)”.
Applicando tali principi alla fattispecie di cui in causa, ne deriva che in assenza di prova contraria, da parte dell'attrice, deve ritenersi pacifico che abbia notificato a CP_5
l'atto di pignoramento esattoriale relativo alla procedura intrapresa nei Parte_1
confronti dell'odierna opponente;
gravava infatti su di essa, quale destinataria della comunicazione, l'onere di allegazione e prova contraria quanto alla divergenza tra l'atto di pignoramento asseritamente notificato e il contenuto effettivo della missiva ad essa recapitata. Tale prova, tuttavia, non è stata fornita dall'opponente, che si è limitata ad evidenziare che il codice identificativo indicato nell'attestazione di consegna, n.
“10384202300001099001”, è diverso da quello relativo alla procedura esecutiva avviata nei suoi confronti, ossia il n. 10384202300001099000 (Prod. B – 1) Attore). Al riguardo va evidenziato che il codice identificativo riportato sull'avviso di consegna non individua il contenuto effettivo della missiva, né fornisce dettagli sul tenore dell'atto effettivamente trasmesso al destinatario;
conseguentemente, allo scopo di superare la presunzione di avvenuta consegna, parte attrice avrebbe dovuto allegare l'esistenza di altra procedura esecutiva avviata da nei suoi confronti, o, in alternativa, altra Controparte_1 circostanza suscettibile di avvalorare la tesi per cui le avrebbe comunicato un atto CP_5
estraneo all'esecuzione per cui è causa. Dal complesso del materiale agli atti del giudizio, invece, emerge che la comunicazione inviata da alla LA si colloca nell'ambito della CP_5 medesima procedura esecutiva de qua, nel corso della quale è stata anche effettuata la comunicazione del pignoramento opposto nei confronti del debitor debitoris (ovverosia nei confronti della terza debitrice della Sig.ra LA Organizzazione Produttori EN Società
OL VA di EN, cfr il doc. n° 2 versato in atti da ). Decisivo, infine, CP_5 il contegno processuale tenuto dalla : in applicazione del medesimo principio di Pt_1
vicinanza della prova, spettava ad essa destinataria la prova della ricezione di un atto non pertinente alla procedura esecutiva di cui in causa. La LA, tuttavia, non ha prodotto l'atto, asseritamente diverso dal pignoramento esattoriale, effettivamente comunicatole;
invece, una volta vittoriosamente contraddetta da l'eccezione relativa all'omissione della CP_5 notifica, parte opponente ha mutato tesi, adducendo una circostanza – la difformità tra codici identificativi – che, alla luce del materiale agli atti e del citato contegno processuale dell'attrice, non può superare la suesposta presunzione di conoscenza dell'atto comunicato.
Parimenti infondata l'eccezione relativa alla carenza di potere del procuratore speciale che, in concreto, ha adottato l'atto di pignoramento oggetto della presente opposizione.
Ai sensi del comma 1 bis dell'art. 72 bis D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, “L'atto di cui al comma 1 può essere redatto anche da dipendenti dell'agente della riscossione procedente non abilitati all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto all'annotazione di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
112”.
Il pignoramento è stato redatto da “ ”, il quale risulta dall'atto stesso Persona_2
essere il “Dipendente delegato” da Agenzia delle Entrate – Riscossione per la Provincia di
Savona. La procura notarile versata agli atti da parte opposta individua proprio nel Terrile,
“Responsabile PRODUZIONE REGIONALE – PROCEDURE PRESSO TERZI della Direzione Regionale LIGURIA”, il soggetto preposto alle attività meglio dettagliate nell'atto pubblico in questione, tra le quali rientra appunto quella di “firmare, nell'ambito delle proprie attribuzioni e responsabilità, la corrispondenza ed ogni altro documento ed atto che richieda l'apposizione della firma dell'Ente”, nonché “compiere tutti gli atti inerenti allo svolgimento dell'attività di Agente della riscossione ai sensi della normativa vigente”, tra i quali “azioni cautelari e procedure esecutive” (Doc. 7 , pagg. 8 segg.). CP_5
L'eccezione relativa al difetto de “la qualifica di Ufficiali della Riscossione dei soggetti che hanno proceduto alla redazione e alla notificazione dell'atto impugnato”, inoltre, è parimenti infondata, in quanto il citato comma 1 bis dell'art. 72 bis D.P.R. 602/73 consente anche a dipendenti, non in possesso della qualifica di Ufficiali della riscossione, di procedere alla redazione del pignoramento presso terzi;
quanto alla regolarità della notifica, la relativa eccezione resta assorbita dall'avvenuto conseguimento dello scopo da parte dell'atto comunicato, ai sensi dell'art. 156 c.p.c. (ex plurimis, Cass. “La disciplina dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere coordinata con le regole generali in tema di sanatoria degli atti nulli, sicchè con l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. non possono farsi valere vizi, quali la nullità della notificazione del titolo esecutivo e del precetto, quando sanati per raggiungimento dello scopo ex art. 156, ultimo comma, c.p.c., in virtù della proposizione dell'opposizione da parte del debitore, quella al precetto in particolare costituendo prova evidente del conseguimento della finalità di invitare il medesimo ad adempiere, rendendolo edotto del proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata in suo danno. Né, in contrario, vale invocare il disposto dell'art. 617, comma 2, c.p.c., attinente alla diversa ipotesi in cui il vizio della notificazione, per la sua gravità, si traduce nella inesistenza della medesima, così come la circostanza che, per effetto della nullità della notificazione, possa al debitore attribuirsi un termine inferiore a quello minimo di dieci giorni previsto dall'art. 480 c.p.c.”).
Sono infondati, e vanno pertanto respinti, anche i motivi di opposizione relativi alle asserite violazioni delle cause di sospensione dell'efficacia del titolo.
Quanto all'affermata violazione dell'art. 1, commi 537 e segg. l. 24 dicembre 2021,
n. 228, disciplina oggi trasfusa senza modifiche sostanziali nell'art. 120 d.l. 24 marzo 2025,
n. 33, “Testo unico in materia di versamenti e di riscossione”, va anzitutto richiamato il tenore letterale della disciplina in questione: “1. Gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati «concessionari per la riscossione» ai fini del presente articolo, sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 2.
2. Ai fini di quanto stabilito al comma 1, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:
a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente
a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore.
3. Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, il concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore e ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. L'ente creditore, tramite apposito canale telematico, a mezzo posta elettronica certificata oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, comunica al debitore
l'esito dell'esame della dichiarazione, dando altresì comunicazione al concessionario del provvedimento di sospensione o sgravio ovvero conferma della legittimità del debito iscritto a ruolo. Fino a tale momento resta sospeso il termine di cui all'articolo 150, comma 1
[…]”.
Nella propria istanza la ha invocato la fattispecie decadenziale di cui alla lettera Pt_1
a) dell'allora comma 538 dell'art. 1 l. 228/2012, “stante il decorso del termine di cui al par.
3 dell'art. 241 e l'art. 84 del d.P.R. 43/1973 nonché dell'art. 43 del d.P.R. 1973, in assenza di notificazione di tutti gli atti del procedimento” (doc. 11 attore, pag. 2).
Prescindendo dall'infondatezza delle ragioni poste a fondamento dell'istanza, va rilevata la decadenza del contribuente, ai sensi del comma secondo dell'art. 120. La LA ha formalizzato la propria istanza “a mezzo PEC, in data 2.10.2023” (citazione, pag. 6), ma le cartelle di pagamento relative al “ruolo 2023/000086”, per sua stessa ammissione, le “sono state notificate il 06.07.2023” (Citazione, pag. 3): evidente, dunque, lo sforamento del termine massimo di giorni sessanta dalla conoscenza del primo atto di riscossione utile. Tale decadenza, rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 2969 c.c. in quanto attinente a diritti indisponibili, quali sono i crediti tributari, esclude senz'altro l'operatività della sospensione in questione.
Inoltre, anche accogliendo una interpretazione restrittiva della locuzione “primo atto di riscossione utile”, tale per cui essa vada riferita alla singola Cartella di pagamento notificata e non, come appare più corretto, alla medesima procedura esecutiva nel solco della quale le singole Cartelle si collocano, parte opposta ha prodotto il provvedimento di diniego, tempestivamente emesso da in data 9.10.2023 e dunque nel termine di giorni CP_5 dieci dalla ricezione dell'istanza (doc. 5 di parte convenuta;
cfr anche la PEC prodotta da parte convenuta come doc. n° 8, dalla quale risulta che il provvedimento di diniego è stato regolarmente comunicato alla Sig.ra – e per essa al soggetto da essa stessa incaricato Pt_1
Rag. - nella medesima data del 9.10.2023). Tale diniego, seppure Persona_3
pronunciato sul rilievo di vizi formali dell'istanza, produce in ogni caso l'effetto ostativo al perfezionarsi della sospensione legale;
esso, inoltre, non è stato contestato dall'interessata, e dunque produce l'effetto legale suo proprio.
Parimenti infondata l'eccezione relativa all'illegittimità della procedura sollevata sulla base dell'asserita intervenuta sospensione del titolo esecutivo costituito dal ruolo n°
2023/000086.
La ha eccepito che il “titolo esecutivo 2023/000086 […] è stato sospeso dalla Pt_1
Corte di Giustizia Tributaria di Savona con l'ordinanza del 20.11.2023, nel giudizio relativo alla cartella n. 10320230002307267003 il cui ruolo era comune alle altre cartelle oggetto del pignoramento, e cioè il 2023/000086” (Citazione, pag. 6).
Al riguardo va evidenziato: 1) che la cartella n° 10320230002307267003 menzionata dall'attrice, la cui esecutorietà è stata sospesa dalla Commissione Tributaria di Savona con ordinanza depositata in data 21.11.2023, non ha alcuna attinenza con l'esecuzione forzata presso terzi per cui è causa, non essendo essa ricompresa tra le cartelle di pagamento azionate con l'atto di pignoramento presso terzi oggetto del presente giudizio di opposizione;
2) che le quattro cartelle di pagamento azionate con l'atto di pignoramento sono state invece sospese – con altrettante ordinanze emesse dalla Commissione Tributaria di Savona – solo in data 19.12.2023, e dunque solo il mese successivo rispetto a quello nel corso del quale l'atto di pignoramento è stato notificato (l'atto medesimo risulta infatti essere stato notificato alla debitrice esecutata Sig.ra in data 23.11.2023, cfr Parte_1
l'avviso di ricevimento in atti); 3) che pur dovendosi condividere le deduzioni difensive svolte dall'attrice in base alle quali nelle esecuzioni esattoriali il titolo esecutivo è costituito dal ruolo, va rilevato che nel caso di specie, con l'emissione della citata ordinanza del
21.11.2023, non è stata disposta l'integrale sospensione dell'esecutorietà del ruolo de quo
(ovverosia del ruolo 2023/000086), essendo stata l'efficacia della pronuncia di sospensione limitata alla sola parte del ruolo medesimo relativa al credito portato dalla cartella n°
10320230002307267003 (come può desumersi dalla semplice lettura dell'ordinanza del
21.11.2023), mentre, viceversa, il ruolo ha continuato a mantenere la propria efficacia esecutiva in relazione ai crediti portati dalle cartelle azionate con l'atto di pignoramento per cui è causa, e ciò fino alla data del 19.12.2023 nella quale, con quattro ulteriori ordinanze, la
Commissione Tributaria di Savona ha provveduto a sospenderne l'efficacia esecutiva anche con riferimento alle cartelle di cui all'atto di pignoramento;
4) che ove ciò non fosse (ove cioè con la prima ordinanza di sospensione del 21.11.2023 la Commissione Tributaria avesse inteso sospendere l'esecutorietà del ruolo in relazione a tutte le posizioni creditorie in esso portate anziché in relazione alla sola posizione creditoria di cui alla cartella n°
10320230002307267003) non vi sarebbe stata alcuna necessità dell'emissione, da parte della Commissione Tributaria medesima, delle ulteriori quattro ordinanze di sospensione del
19.12.2023 relative alle cartelle di pagamento per cui è causa.
Va altresì respinta l'eccezione relativa alla violazione dell'art. 7, comma primo, lett.
M), d.l. 70/2011, rubricato “Semplificazione fiscale”. Ai sensi della disposizione in parola, “In caso di richiesta di sospensione giudiziale degli atti esecutivi, non si procede all'esecuzione fino alla decisione del giudice e comunque fino al centoventesimo giorno”.
La disposizione si riferisce in modo inequivoco alla sospensione, da parte di un organo giurisdizionale, degli atti nei quali si sviluppa l'esecuzione coattiva della pretesa tributaria: essa presuppone un'istanza, rivolta a un organo giurisdizionale, concernente atti di una esecuzione già avviata dall'ente preposto all'esecuzione. Tra tali atti, evidentemente, non possono ricomprendersi le Cartelle di pagamento, che dell'esecuzione – e dei singoli atti nei quali essa si sviluppa – costituiscono invece il presupposto (SS.UU 23/05/2008, n.
13357: “Sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie (con esclusione delle controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successiva alla notificazione della cartella di pagamento) senza distinzione di nazionalità o di tipologia. Sussiste, pertanto, la giurisdizione tributaria ove il contribuente impugni l'avviso di mora con cui gli
è stata data notizia della richiesta della Autorità finanziaria tedesca di sollecito all'esattoria italiana perché riscuota imposte dovute al fisco della Germania. Tale avviso, infatti (non preceduto dalla notifica della cartella esattoriale), non rientra fra gli atti dell'esecuzione forzata (che debbono essere contestati avanti al giudice tributario), ma ne costituisce il presupposto”; v. anche Trib. Bari, sez. Lavoro, 12/03/2019 n. 1118); contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, dunque, la sospensione legale non è integrata dalla mera “pendenza del giudizio avverso le cartelle di pagamento” nanti la
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Savona, nella quale è stata formulata l'istanza di sospensione.
Va infine considerata inammissibile, in quanto manifestamente infondata, l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 72-bis DPR 602/1973, sollevata dalla difesa di parte opponente con riferimento agli articoli 3, 24 e 97 della Costituzione.
La parte che sollevi la relativa eccezione, infatti, deve provvedere, con congrua ed adeguata motivazione, a illustrare i profili di illegittimità della normativa censurata, con specifico riferimento al parametro costituzionale evocato (da ultimo, Corte Costituzionale
08/01/2024, sent. n. 3); la difesa dell'opponente, invece, si limita a svolgere una critica alle forme di esercizio della propria discrezionalità da parte del legislatore le quali, tuttavia, non sono suscettibili di censura, in sede di giudizio di costituzionalità delle leggi, se non nei limiti dell'irragionevolezza (v. art. 28 l. 11 marzo 1953, n. 87). Un esercizio arbitrario della discrezionalità insita nell'esercizio della funzione legislativa, tuttavia, non emerge dalla disciplina censurata, né dalle argomentazioni svolte dalla difesa di parte attrice, la quale non riesce a spiegare in cosa consista il lamentato pregiudizio alle “garanzie procedimentali” che subirebbe il debitore assoggettato a pignoramento presso terzi rispetto al contribuente sottoposto a esecuzione immobiliare. Né è dato comprendere per quale motivo i “dipendenti dell'agente della riscossione procedente non abilitati all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione”, che il censurato comma 1 bis dell'art. 72 bis d.P.R. 602/1973 legittima a redigere il pignoramento presso terzi, non sarebbero assoggettati anch'essi, al pari degli ufficiali della riscossione, ai medesimi principi di “responsabilità, trasparenza e imparzialità” valevoli per questi ultimi (cfr l'atto di citazione, pagg. 11 e segg.).
Per i motivi suesposti deve pertanto essere rigettata l'opposizione di Parte_1
avverso il pignoramento esattoriale ex art. 72-bis del d.P.R. 602/1973, codice identificativo della procedura esecutiva: 10384202300001099000, effettuato nei suoi confronti da
[...]
il 30.10.2023. Controparte_1
Venendo ora a trattare dell'opposizione proposta da avverso il Parte_2 pignoramento esattoriale ex art. 72-bis del d.P.R. 602/1973, codice identificativo della procedura esecutiva: 10384202300001222000, effettuato nei suoi confronti da
[...]
il 27.11.2023, il Tribunale evidenzia quanto segue. Controparte_1
Con atto di citazione ritualmente notificato (introduttivo della causa R.G. 1248/2024) Pt_2 ha riassunto il giudizio di opposizione al pignoramento presso terzi effettuato da
[...]
in data 27.11.2023 ai sensi dell'art. 72-bis del d.P.R. Controparte_1
602/1973, identificativo del fascicolo: 103/2023/000023258, identificativo della procedura esecutiva: 10384202300001222000.
Il ha affermato di aver avuto notizia del pignoramento soltanto a seguito della Pt_1 comunicazione inviata via mail alla propria madre dall'Organizzazione produttori di
EN quale terza pignorata;
l'Organizzazione aveva riferito che l' Controparte_1 aveva proceduto a pignorare tutte le somme, a qualsiasi titolo dovute da essa esponente al
LA, sino alla concorrenza di € 1.123.942,25, debito risultante dalla somma degli importi di cui alle cartelle di pagamento meglio dettagliate nel pignoramento esattoriale. L'odierno opponente ha affermato di aver allora proposto ricorso nanti la Corte di Giustizia Tributaria di Savona avverso il Ruolo 2023/000086, titolo esecutivo delle citate Cartelle esattoriali, e di aver altresì formulato istanza di sospensione ex art. 1, commi 537 segg., l. 228/20212, produttiva della sospensione di diritto dell'efficacia del titolo esecutivo. Il ha inoltre Pt_1 dedotto che gli è stata notificata una ulteriore Cartella riferita al medesimo titolo esecutivo, ossia il Ruolo 2023/000086, sospeso a seguito di ricorso dell'odierno opponente alla medesima Corte di Giustizia Tributaria di Savona. Sulla base di tali premesse di fatto l'attore ha eccepito l'inesistenza del pignoramento per omessa notifica al debitore principale, nonché la nullità della procedura sulla base delle asserite plurime violazioni di legge meglio dettagliate in atti;
ha concluso, chiedendo l'annullamento degli atti esecutivi, la restituzione delle somme “congelate” nonché la restituzione di quelle già apprese da
CP_5
Si è costituita l' , contestando la fondatezza delle eccezioni Controparte_1 avversarie e chiedendo la reiezione dell'opposizione. L'amministrazione convenuta ha sostenuto la regolarità della notifica, producendone la relata, e ha sostenuto l'infondatezza degli ulteriori motivi di opposizione formulati da parte attrice.
Si è altresì costituita , al fine di conoscere lo Controparte_3
stato del procedimento e di poter ricevere presso il domicilio eletto le comunicazioni relative all'opposizione, senza formulare eccezioni né istanze nel merito.
Ciò premesso, va rilevato che i motivi di opposizione proposti da con i Parte_2 quali esso ha contestato la validità ed efficacia dell'atto di pignoramento redatto in data
27.11.2023 e ad esso notificato dalla creditrice procedente Agenzia delle Entrate –
Riscossione, sono sostanzialmente analoghi a quelli proposti da avverso Parte_5
l'atto di pignoramento redatto in data 30.10.2023 e ad essa notificato dalla medesima creditrice procedente.
Tuttavia, nel caso in esame, va evidenziato che dagli atti di causa risulta che nel momento in cui la notifica dell'atto di pignoramento effettuato nei confronti di Parte_2 si è perfezionata i titoli esecutivi per cui è causa, ovverosia le quattro cartelle di pagamento menzionate nell'atto di pignoramento del 27.11.2023 (cartelle nn. 10320230000978781000,
10320230002307065001, 10320230002307166002 e 10320230002307368002) erano stati già sospesi con altrettante ordinanze di sospensiva depositate in data 19.12.2023 dalla
Commissione Tributaria della Provincia di Savona (cfr le ordinanze medesime nn.
210/2023, 211/2023, 212/2023 e 213/2023, prodotte dall'attore in opposizione quali documenti B-B1 -a), b), c) e d) in allegato all'atto di citazione). Considerato che ai sensi dell'art. 72-bis del d.P.R. 602/1973 l'atto di pignoramento presso terzi si perfeziona mediante la notifica al debitore esecutato ed al terzo pignorato, ed evidenziato che nel caso di specie la notifica medesima risulta essersi perfezionata solo in data 19.12.2023 (ovverosia nella medesima data in cui la Commissione Tributaria ha sospeso l'esecutorietà delle quattro cartelle di pagamento che costituivano il titolo esecutivo azionato mediante l'atto di pignoramento), va pertanto ritenuto che l'atto di pignoramento de quo debba considerarsi invalido in quanto effettuato (rectius, perfezionatosi) in un momento in cui i titoli esecutivi che ne legittimavano l'effettuazione erano stati ormai privati della loro efficacia esecutiva dai suddetti provvedimenti di sospensione.
Evidenziato dunque che secondo il costante e consolidato insegnamento della
Suprema Corte l'insussistenza e/o l'inefficacia del titolo esecutivo posto a base dell'esecuzione deve essere rilevata d'ufficio dal Giudice dell'Esecuzione in ogni momento della procedura esecutiva, va pertanto ritenuto che l'opposizione proposta da Parte_2 avverso il pignoramento esattoriale ex art. 72-bis del d.P.R. 602/1973, codice identificativo della procedura esecutiva: 10384202300001222000, effettuato da Controparte_1
il 27.11.2023, debba trovare accoglimento.
[...]
Stante l'esito del giudizio, e considerate inoltre le peculiarità della controversia portata all'esame di questo Tribunale, devono ritenersi sussistenti giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra tutte le parti del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa e contraria istanza, per le ragioni indicate in motivazione, così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta da avverso il pignoramento esattoriale Parte_1
ex art. 72-bis del d.P.R. 602/1973, codice identificativo della procedura esecutiva
10384202300001099000, effettuato nei suoi confronti da Controparte_1
in data 30.10.2023;
[...]
2. accoglie l'opposizione proposta da avverso il pignoramento esattoriale Parte_2 ex art. 72-bis del d.P.R. 602/1973, codice identificativo della procedura esecutiva
10384202300001222000, effettuato nei suoi confronti da Controparte_1
in data 27.11.2023, e per l'effetto dichiara l'invalidità del pignoramento
[...]
medesimo;
3. compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti del giudizio.
Savona, 16.12.2025
Il Giudice
Dott. Davide Atzeni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dottor Davide Atzeni, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte a R.G. 1164/2024 ed a R.G. 1248/2024, introdotte da
, nata a [...], il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.to Simone Giardina, presso il cui studio sito in Messina (ME), alla Via Cavalluccio, 28, è elettivamente domiciliata
Attrice in riassunzione
nato nel Principato di Monaco il 16.03.1998, C.F. Parte_2
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to Simone C.F._2
Giardina, presso il cui studio sito in Messina (ME), alla Via Cavalluccio, 28, è elettivamente domiciliato
Attore in riassunzione
Contro
, quale ente subentrante a titolo Controparte_1 universale nei rapporti processuali delle società del gruppo per effetto dell'art. 1 CP_2
D.L. 193 del 22/10/2016, convertito con modifiche dalla L. 225 del 01/12/2016, con sede legale in Roma (RM), Via Giuseppe Grezar n. 14, C.F./P.I. n. in persona del P.IVA_1
Responsabile del Contenzioso , Dott. , rappresentata e difesa Parte_3 Parte_4
dall'Avv. Michele Esposito presso il cui studio sito in Pistoia (PT), Via Cosimo Trinci n. 2, è elettivamente domiciliata
Convenuto E contro
, in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore signor con sede in EN (SV), Via Gin CP_4
Noberasco n. 14, P.IVA elettivamente domiciliata in EN (SV), via B. P.IVA_2
Ricci n. 5, presso lo Studio dell'avv. Roberta Curcio, che la rappresenta e assiste giusta procura in atti
Terzo pignorato
Conclusioni
Per l'attrice : Parte_1
“Voglia l'On. Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza eccezione e/o difesa, accogliere la presente opposizione e, per l'effetto:
In via preliminare
1) accogliere l'opposizione e sospendere l'esecutività del pignoramento opposto, stante la sussistenza dei presupposti di legge, anche inaudita altera parte e fissare l'udienza di discussione;
In via principale
1.1) ritenere e dichiarare la inesistenza del pignoramento per l'omessa e/o invalida notificazione dello stesso nei confronti dell'opponente;
2) ritenere e dichiarare la nullità del pignoramento opposto poiché i titoli e gli atti su cui esso si fonda sono sospesi e caducati ex art. 1 commi 537 e segg. della legge 228/2012;
3) ritenere e dichiarare la nullità del pignoramento opposto poiché il titolo esecutivo (ruolo
2023/000086) contenuto nelle cartelle esattoriali su cui si fonda il pignoramento è stato sospeso con ordinanza della Corte di Giustizia Tributaria di Savona il 21.11.2023;
4) ritenere e dichiarare la nullità del pignoramento opposto poiché tutte le cartelle di pagamento su cui si fonda il pignoramento sono state sospese con varie ordinanze dalla
Corte di Giustizia Tributaria di Savona del 18.12.2023;
5) ritenere e dichiarare la nullità del pignoramento opposto poiché tutte le cartelle di pagamento su cui si fonda il pignoramento sono state annullate della Corte di Giustizia
Tributaria di Savona;
6) ritenere e dichiarare la nullità del pignoramento opposto poiché emesso in violazione
l'art. 7, comma 1, lett. m) del DL 70/2011 conv. nella legge 106/2011
In subordine 7) ritenere e dichiarare la nullità del pignoramento opposto per carenza di potere dell'asserito procuratore speciale;
7.1) disapplicare, ove occorra, la procura notarile indicata nell'atto di pignoramento;
7.2) in subordine, ritenere e dichiarare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale ivi prospettata e per l'effetto, sospendere il giudizio e rimettere gli atti alla Corte Costituzionale;
7.3) in seguito alla auspicata declaratoria di illegittimità costituzionale dichiarare
l'illegittimità derivata del pignoramento opposto e, per l'effetto, annullarlo;
7.4) per ulteriore effetto dell'accoglimento di uno dei motivi di opposizione, ordinare la liberazione delle somme pignorate;
8) per ulteriore effetto dell'accoglimento di uno dei motivi di opposizione, ordinare e/o condannare l'Esattore alla restituzione immediata delle somme medio tempore incassate in forza del pignoramento opposto;
In via istruttoria
9) ordinare ex art. 210 c.p.c. all'Esattore di depositare tutte le dichiarazioni rese dal terzo e
i versamenti da questi fatti medio tempore;
10) con espressa riserva di produrre ulteriore documentazione in seguito alla costituzione in giudizio delle controparti 11) Acquisire il fascicolo inerente la fase di opposizione all'esecuzione iscritta dinnanzi a codesto Tribunale al RG.es.mob. 999/2023 e 999- 1/2023; 12) Con vittoria, di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
Per l'attore : Parte_2
“Voglia l'On. Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza eccezione e/o difesa, accogliere la presente opposizione e, per l'effetto:
In via preliminare
1) accogliere l'opposizione e sospendere l'esecutività del pignoramento opposto, stante la sussistenza dei presupposti di legge, anche inaudita altera parte e fissare l'udienza di discussione;
In via principale
1.1) ritenere e dichiarare la inesistenza del pignoramento per l'omessa e/o invalida notificazione dello stesso nei confronti dell'opponente; 2) ritenere e dichiarare la nullità del pignoramento opposto poiché i titoli e gli atti su cui esso si fonda sono sospesi e caducati ex art. 1 commi 537 e segg. della legge 228/2012; 3) ritenere e dichiarare la nullità del pignoramento opposto poiché il titolo esecutivo (ruolo 2023/000086) contenuto nelle cartelle esattoriali su cui si fonda il pignoramento è stato sospeso con ordinanza della
Corte di Giustizia Tributaria di Savona il 21.11.2023; 4) ritenere e dichiarare la nullità del pignoramento opposto poiché tutte le cartelle di pagamento su cui si fonda il pignoramento sono state sospese con varie ordinanze dalla Corte di Giustizia Tributaria di Savona del
18.12.2023; 5) ritenere e dichiarare la nullità del pignoramento opposto poiché tutte le cartelle di pagamento su cui si fonda il pignoramento sono state annullate della Corte di
Giustizia Tributaria di Savona;
6) ritenere e dichiarare la nullità del pignoramento opposto poiché emesso in violazione l'art. 7, comma 1, lett. m) del DL 70/2011 conv. nella legge
106/2011
In subordine
7) ritenere e dichiarare la nullità del pignoramento opposto per carenza di potere dell'asserito procuratore speciale;
7.1) disapplicare, ove occorra, la procura notarile indicata nell'atto di pignoramento;
7.2) in subordine, ritenere e dichiarare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale ivi prospettata e per
l'effetto, sospendere il giudizio e rimettere gli atti alla Corte Costituzionale;
7.3) in seguito alla auspicata declaratoria di illegittimità costituzionale dichiarare l'illegittimità derivata del pignoramento opposto e, per l'effetto, annullarlo;
7.4) per ulteriore effetto dell'accoglimento di uno dei motivi di opposizione, ordinare la liberazione delle somme pignorate;
8) per ulteriore effetto dell'accoglimento di uno dei motivi di opposizione, ordinare e/o condannare l'Esattore alla restituzione immediata delle somme medio tempore incassate in forza del pignoramento opposto;
In via istruttoria
9) ordinare ex art. 210 c.p.c. all'Esattore di depositare tutte le dichiarazioni rese dal terzo e
i versamenti da questi fatti medio tempore;
10) con espressa riserva di produrre ulteriore documentazione in seguito alla costituzione in giudizio delle controparti 11) Acquisire il fascicolo inerente la fase di opposizione all'esecuzione iscritta dinnanzi a codesto Tribunale al RG.es.mob. 998/2023 e 998- 1/2023; 12) Con vittoria, di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
Per la convenuta : Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettare integralmente le domande di parte attrice in quanto inammissibili ed infondate, per le ragioni esposte in parte narrativa”.
Vittoria di spese di lite”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato (introduttivo della causa R.G. 1164/2024)
ha riassunto il giudizio di opposizione al pignoramento presso terzi effettuato Parte_1
da in data 30.10.2023 ai sensi dell'art. 72-bis del d.P.R. Controparte_1
602/1973, identificativo del fascicolo: 103/2023/000023104, identificativo della procedura esecutiva: 10384202300001099000.
La ha affermato di aver avuto notizia del pignoramento soltanto a seguito della Pt_1 comunicazione inviata via mail alla propria madre dall'Organizzazione produttori di
EN quale terza pignorata;
l'Organizzazione aveva riferito che l' Controparte_1 aveva proceduto a pignorare tutte le somme, a qualsiasi titolo dovute da essa esponente alla
LA, sino alla concorrenza di € 1.123.942,25, debito risultante dalla somma degli importi di cui alle cartelle di pagamento meglio dettagliate nel pignoramento esattoriale. L'odierna opponente ha affermato di aver allora proposto ricorso nanti la Corte di Giustizia Tributaria di Savona avverso il Ruolo 2023/000086, titolo esecutivo delle citate Cartelle esattoriali, e di aver altresì formulato istanza di sospensione ex art. 1, commi 537 segg., l. 228/20212, produttiva della sospensione di diritto dell'efficacia del titolo esecutivo. La ha inoltre Pt_1 dedotto che le è stata notificata una ulteriore Cartella riferita al medesimo titolo esecutivo, ossia il Ruolo 2023/000086, ma che anch'esso è stato sospeso a seguito di ulteriore ricorso alla medesima Corte di Giustizia Tributaria di Savona. Sulla base di tali premesse di fatto l'attrice ha eccepito l'inesistenza del pignoramento per omessa notifica al debitore principale, nonchè la nullità della procedura sulla base delle asserite plurime violazioni di legge meglio dettagliate in atti;
ha concluso, chiedendo l'annullamento degli atti esecutivi, la restituzione delle somme “congelate” nonché la restituzione di quelle già apprese da
CP_5 Si è costituita l' , contestando la fondatezza delle eccezioni Controparte_1
avversarie e chiedendo la reiezione dell'opposizione. L'amministrazione convenuta ha sostenuto la regolarità della notifica, producendone la relata, e ha sostenuto l'infondatezza degli ulteriori motivi di opposizione formulati da parte attrice.
Si è altresì costituita , al fine di conoscere lo Controparte_3
stato del procedimento e di poter ricevere presso il domicilio eletto le comunicazioni relative all'opposizione, senza formulare eccezioni né istanze nel merito.
Si impone, in via preliminare, la trattazione dell'eccezione di nullità della procedura esecutiva per omessa notifica del pignoramento.
La ha affermato di non avere mai ricevuto la notifica del pignoramento Pt_1
esattoriale effettuato da , e di esserne venuta a conoscenza soltanto Controparte_1
“tramite una mail del 20.11.2023, inviata dalla Organizzazione Produttori EN Società
OL VA (terzo pignorato), alla propria madre (Sig.ra )” Persona_1
(Citazione, pag. 3). La difesa dell' ha dedotto e provato per tabulas di Controparte_1 aver ritualmente notificato il pignoramento, oltreché al debitor debitoris, anche al debitore principale e, in mancanza di un domicilio PEC, di avere effettuato le comunicazioni di legge a mezzo raccomandata, della quale ha per l'appunto versato in atti l'attestazione di consegna
(doc. 2 ). È dunque agli atti la prova dell'avvenuta comunicazione alla del CP_5 Pt_1 pignoramento esattoriale di cui in causa;
in particolare, dall'avviso di ricevimento si apprende che la raccomandata è stata recapitata il 23.11.2023 ed è stata ricevuta dal destinatario, ossia la stessa , che non ha contestato la paternità della firma Parte_1 sull'avviso prodotto da . CP_5
La , successivamente a tale produzione, ha riformulato le proprie difese, Pt_1 contestando la regolarità della notificazione sotto il profilo dell'inerenza dell'atto concretamente notificato alla procedura oggetto di opposizione (Memoria I LA, pag. 2).
L' ha controdedotto affermando che “la relata di notifica dell'atto di Controparte_1
pignoramento contiene chiaramente il numero identificativo della procedura esecutiva a cui si riferisce;
numero 10384202300001099000 che si ritrova indicato nell'epigrafe dell'atto di pignoramento presso terzi”.
Sul punto va evidenziato che la Suprema Corte ha espresso il principio per cui “In tema di notifica di cartelle di pagamento a mezzo del servizio postale, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento della raccomandata fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del ricevente, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che l'atto in esso contenuto era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa dimostrazione” (Cass. civile sez. trib., 09/03/2025, n. 6251). Tale orientamento, oramai consolidato, è stato inaugurato da Cass. civile, sez. trib., 18 marzo
2016 n. 5397 la quale, richiamandosi al “principio generale di c.d. vicinanza della prova, poiché la sfera di conoscibilità del mittente incontra limiti oggettivi nella fase successiva alla consegna del plico per la spedizione, mentre la sfera di conoscibilità del destinatario si incentra proprio nella fase finale della ricezione, ben potendo egli dimostrare (ed essendone perciò onerato), in ipotesi anche avvalendosi di testimoni, che al momento dell'apertura il plico era in realtà privo di contenuto”, ha concluso che “in generale, in caso di spedizione di plico a mezzo raccomandata), la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione è assolta dal notificante mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, poiché, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, la cartella esattoriale deve ritenersi a lui ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art.
1335 cod. civ., fondata sulle univoche e concludenti circostanze (integranti i requisiti di cui all'art. 2729 cod. civ.) della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, e superabile solo ove il destinatario medesimo dimostri di essersi trovato, senza colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione, come nel caso in cui sia fornita la prova che il plico in realtà non conteneva alcun atto al suo interno (ovvero conteneva un atto diverso da quello che si assume spedito)”.
Applicando tali principi alla fattispecie di cui in causa, ne deriva che in assenza di prova contraria, da parte dell'attrice, deve ritenersi pacifico che abbia notificato a CP_5
l'atto di pignoramento esattoriale relativo alla procedura intrapresa nei Parte_1
confronti dell'odierna opponente;
gravava infatti su di essa, quale destinataria della comunicazione, l'onere di allegazione e prova contraria quanto alla divergenza tra l'atto di pignoramento asseritamente notificato e il contenuto effettivo della missiva ad essa recapitata. Tale prova, tuttavia, non è stata fornita dall'opponente, che si è limitata ad evidenziare che il codice identificativo indicato nell'attestazione di consegna, n.
“10384202300001099001”, è diverso da quello relativo alla procedura esecutiva avviata nei suoi confronti, ossia il n. 10384202300001099000 (Prod. B – 1) Attore). Al riguardo va evidenziato che il codice identificativo riportato sull'avviso di consegna non individua il contenuto effettivo della missiva, né fornisce dettagli sul tenore dell'atto effettivamente trasmesso al destinatario;
conseguentemente, allo scopo di superare la presunzione di avvenuta consegna, parte attrice avrebbe dovuto allegare l'esistenza di altra procedura esecutiva avviata da nei suoi confronti, o, in alternativa, altra Controparte_1 circostanza suscettibile di avvalorare la tesi per cui le avrebbe comunicato un atto CP_5
estraneo all'esecuzione per cui è causa. Dal complesso del materiale agli atti del giudizio, invece, emerge che la comunicazione inviata da alla LA si colloca nell'ambito della CP_5 medesima procedura esecutiva de qua, nel corso della quale è stata anche effettuata la comunicazione del pignoramento opposto nei confronti del debitor debitoris (ovverosia nei confronti della terza debitrice della Sig.ra LA Organizzazione Produttori EN Società
OL VA di EN, cfr il doc. n° 2 versato in atti da ). Decisivo, infine, CP_5 il contegno processuale tenuto dalla : in applicazione del medesimo principio di Pt_1
vicinanza della prova, spettava ad essa destinataria la prova della ricezione di un atto non pertinente alla procedura esecutiva di cui in causa. La LA, tuttavia, non ha prodotto l'atto, asseritamente diverso dal pignoramento esattoriale, effettivamente comunicatole;
invece, una volta vittoriosamente contraddetta da l'eccezione relativa all'omissione della CP_5 notifica, parte opponente ha mutato tesi, adducendo una circostanza – la difformità tra codici identificativi – che, alla luce del materiale agli atti e del citato contegno processuale dell'attrice, non può superare la suesposta presunzione di conoscenza dell'atto comunicato.
Parimenti infondata l'eccezione relativa alla carenza di potere del procuratore speciale che, in concreto, ha adottato l'atto di pignoramento oggetto della presente opposizione.
Ai sensi del comma 1 bis dell'art. 72 bis D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, “L'atto di cui al comma 1 può essere redatto anche da dipendenti dell'agente della riscossione procedente non abilitati all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto all'annotazione di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
112”.
Il pignoramento è stato redatto da “ ”, il quale risulta dall'atto stesso Persona_2
essere il “Dipendente delegato” da Agenzia delle Entrate – Riscossione per la Provincia di
Savona. La procura notarile versata agli atti da parte opposta individua proprio nel Terrile,
“Responsabile PRODUZIONE REGIONALE – PROCEDURE PRESSO TERZI della Direzione Regionale LIGURIA”, il soggetto preposto alle attività meglio dettagliate nell'atto pubblico in questione, tra le quali rientra appunto quella di “firmare, nell'ambito delle proprie attribuzioni e responsabilità, la corrispondenza ed ogni altro documento ed atto che richieda l'apposizione della firma dell'Ente”, nonché “compiere tutti gli atti inerenti allo svolgimento dell'attività di Agente della riscossione ai sensi della normativa vigente”, tra i quali “azioni cautelari e procedure esecutive” (Doc. 7 , pagg. 8 segg.). CP_5
L'eccezione relativa al difetto de “la qualifica di Ufficiali della Riscossione dei soggetti che hanno proceduto alla redazione e alla notificazione dell'atto impugnato”, inoltre, è parimenti infondata, in quanto il citato comma 1 bis dell'art. 72 bis D.P.R. 602/73 consente anche a dipendenti, non in possesso della qualifica di Ufficiali della riscossione, di procedere alla redazione del pignoramento presso terzi;
quanto alla regolarità della notifica, la relativa eccezione resta assorbita dall'avvenuto conseguimento dello scopo da parte dell'atto comunicato, ai sensi dell'art. 156 c.p.c. (ex plurimis, Cass. “La disciplina dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere coordinata con le regole generali in tema di sanatoria degli atti nulli, sicchè con l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. non possono farsi valere vizi, quali la nullità della notificazione del titolo esecutivo e del precetto, quando sanati per raggiungimento dello scopo ex art. 156, ultimo comma, c.p.c., in virtù della proposizione dell'opposizione da parte del debitore, quella al precetto in particolare costituendo prova evidente del conseguimento della finalità di invitare il medesimo ad adempiere, rendendolo edotto del proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata in suo danno. Né, in contrario, vale invocare il disposto dell'art. 617, comma 2, c.p.c., attinente alla diversa ipotesi in cui il vizio della notificazione, per la sua gravità, si traduce nella inesistenza della medesima, così come la circostanza che, per effetto della nullità della notificazione, possa al debitore attribuirsi un termine inferiore a quello minimo di dieci giorni previsto dall'art. 480 c.p.c.”).
Sono infondati, e vanno pertanto respinti, anche i motivi di opposizione relativi alle asserite violazioni delle cause di sospensione dell'efficacia del titolo.
Quanto all'affermata violazione dell'art. 1, commi 537 e segg. l. 24 dicembre 2021,
n. 228, disciplina oggi trasfusa senza modifiche sostanziali nell'art. 120 d.l. 24 marzo 2025,
n. 33, “Testo unico in materia di versamenti e di riscossione”, va anzitutto richiamato il tenore letterale della disciplina in questione: “1. Gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati «concessionari per la riscossione» ai fini del presente articolo, sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 2.
2. Ai fini di quanto stabilito al comma 1, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:
a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente
a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore.
3. Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, il concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore e ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. L'ente creditore, tramite apposito canale telematico, a mezzo posta elettronica certificata oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, comunica al debitore
l'esito dell'esame della dichiarazione, dando altresì comunicazione al concessionario del provvedimento di sospensione o sgravio ovvero conferma della legittimità del debito iscritto a ruolo. Fino a tale momento resta sospeso il termine di cui all'articolo 150, comma 1
[…]”.
Nella propria istanza la ha invocato la fattispecie decadenziale di cui alla lettera Pt_1
a) dell'allora comma 538 dell'art. 1 l. 228/2012, “stante il decorso del termine di cui al par.
3 dell'art. 241 e l'art. 84 del d.P.R. 43/1973 nonché dell'art. 43 del d.P.R. 1973, in assenza di notificazione di tutti gli atti del procedimento” (doc. 11 attore, pag. 2).
Prescindendo dall'infondatezza delle ragioni poste a fondamento dell'istanza, va rilevata la decadenza del contribuente, ai sensi del comma secondo dell'art. 120. La LA ha formalizzato la propria istanza “a mezzo PEC, in data 2.10.2023” (citazione, pag. 6), ma le cartelle di pagamento relative al “ruolo 2023/000086”, per sua stessa ammissione, le “sono state notificate il 06.07.2023” (Citazione, pag. 3): evidente, dunque, lo sforamento del termine massimo di giorni sessanta dalla conoscenza del primo atto di riscossione utile. Tale decadenza, rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 2969 c.c. in quanto attinente a diritti indisponibili, quali sono i crediti tributari, esclude senz'altro l'operatività della sospensione in questione.
Inoltre, anche accogliendo una interpretazione restrittiva della locuzione “primo atto di riscossione utile”, tale per cui essa vada riferita alla singola Cartella di pagamento notificata e non, come appare più corretto, alla medesima procedura esecutiva nel solco della quale le singole Cartelle si collocano, parte opposta ha prodotto il provvedimento di diniego, tempestivamente emesso da in data 9.10.2023 e dunque nel termine di giorni CP_5 dieci dalla ricezione dell'istanza (doc. 5 di parte convenuta;
cfr anche la PEC prodotta da parte convenuta come doc. n° 8, dalla quale risulta che il provvedimento di diniego è stato regolarmente comunicato alla Sig.ra – e per essa al soggetto da essa stessa incaricato Pt_1
Rag. - nella medesima data del 9.10.2023). Tale diniego, seppure Persona_3
pronunciato sul rilievo di vizi formali dell'istanza, produce in ogni caso l'effetto ostativo al perfezionarsi della sospensione legale;
esso, inoltre, non è stato contestato dall'interessata, e dunque produce l'effetto legale suo proprio.
Parimenti infondata l'eccezione relativa all'illegittimità della procedura sollevata sulla base dell'asserita intervenuta sospensione del titolo esecutivo costituito dal ruolo n°
2023/000086.
La ha eccepito che il “titolo esecutivo 2023/000086 […] è stato sospeso dalla Pt_1
Corte di Giustizia Tributaria di Savona con l'ordinanza del 20.11.2023, nel giudizio relativo alla cartella n. 10320230002307267003 il cui ruolo era comune alle altre cartelle oggetto del pignoramento, e cioè il 2023/000086” (Citazione, pag. 6).
Al riguardo va evidenziato: 1) che la cartella n° 10320230002307267003 menzionata dall'attrice, la cui esecutorietà è stata sospesa dalla Commissione Tributaria di Savona con ordinanza depositata in data 21.11.2023, non ha alcuna attinenza con l'esecuzione forzata presso terzi per cui è causa, non essendo essa ricompresa tra le cartelle di pagamento azionate con l'atto di pignoramento presso terzi oggetto del presente giudizio di opposizione;
2) che le quattro cartelle di pagamento azionate con l'atto di pignoramento sono state invece sospese – con altrettante ordinanze emesse dalla Commissione Tributaria di Savona – solo in data 19.12.2023, e dunque solo il mese successivo rispetto a quello nel corso del quale l'atto di pignoramento è stato notificato (l'atto medesimo risulta infatti essere stato notificato alla debitrice esecutata Sig.ra in data 23.11.2023, cfr Parte_1
l'avviso di ricevimento in atti); 3) che pur dovendosi condividere le deduzioni difensive svolte dall'attrice in base alle quali nelle esecuzioni esattoriali il titolo esecutivo è costituito dal ruolo, va rilevato che nel caso di specie, con l'emissione della citata ordinanza del
21.11.2023, non è stata disposta l'integrale sospensione dell'esecutorietà del ruolo de quo
(ovverosia del ruolo 2023/000086), essendo stata l'efficacia della pronuncia di sospensione limitata alla sola parte del ruolo medesimo relativa al credito portato dalla cartella n°
10320230002307267003 (come può desumersi dalla semplice lettura dell'ordinanza del
21.11.2023), mentre, viceversa, il ruolo ha continuato a mantenere la propria efficacia esecutiva in relazione ai crediti portati dalle cartelle azionate con l'atto di pignoramento per cui è causa, e ciò fino alla data del 19.12.2023 nella quale, con quattro ulteriori ordinanze, la
Commissione Tributaria di Savona ha provveduto a sospenderne l'efficacia esecutiva anche con riferimento alle cartelle di cui all'atto di pignoramento;
4) che ove ciò non fosse (ove cioè con la prima ordinanza di sospensione del 21.11.2023 la Commissione Tributaria avesse inteso sospendere l'esecutorietà del ruolo in relazione a tutte le posizioni creditorie in esso portate anziché in relazione alla sola posizione creditoria di cui alla cartella n°
10320230002307267003) non vi sarebbe stata alcuna necessità dell'emissione, da parte della Commissione Tributaria medesima, delle ulteriori quattro ordinanze di sospensione del
19.12.2023 relative alle cartelle di pagamento per cui è causa.
Va altresì respinta l'eccezione relativa alla violazione dell'art. 7, comma primo, lett.
M), d.l. 70/2011, rubricato “Semplificazione fiscale”. Ai sensi della disposizione in parola, “In caso di richiesta di sospensione giudiziale degli atti esecutivi, non si procede all'esecuzione fino alla decisione del giudice e comunque fino al centoventesimo giorno”.
La disposizione si riferisce in modo inequivoco alla sospensione, da parte di un organo giurisdizionale, degli atti nei quali si sviluppa l'esecuzione coattiva della pretesa tributaria: essa presuppone un'istanza, rivolta a un organo giurisdizionale, concernente atti di una esecuzione già avviata dall'ente preposto all'esecuzione. Tra tali atti, evidentemente, non possono ricomprendersi le Cartelle di pagamento, che dell'esecuzione – e dei singoli atti nei quali essa si sviluppa – costituiscono invece il presupposto (SS.UU 23/05/2008, n.
13357: “Sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie (con esclusione delle controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successiva alla notificazione della cartella di pagamento) senza distinzione di nazionalità o di tipologia. Sussiste, pertanto, la giurisdizione tributaria ove il contribuente impugni l'avviso di mora con cui gli
è stata data notizia della richiesta della Autorità finanziaria tedesca di sollecito all'esattoria italiana perché riscuota imposte dovute al fisco della Germania. Tale avviso, infatti (non preceduto dalla notifica della cartella esattoriale), non rientra fra gli atti dell'esecuzione forzata (che debbono essere contestati avanti al giudice tributario), ma ne costituisce il presupposto”; v. anche Trib. Bari, sez. Lavoro, 12/03/2019 n. 1118); contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, dunque, la sospensione legale non è integrata dalla mera “pendenza del giudizio avverso le cartelle di pagamento” nanti la
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Savona, nella quale è stata formulata l'istanza di sospensione.
Va infine considerata inammissibile, in quanto manifestamente infondata, l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 72-bis DPR 602/1973, sollevata dalla difesa di parte opponente con riferimento agli articoli 3, 24 e 97 della Costituzione.
La parte che sollevi la relativa eccezione, infatti, deve provvedere, con congrua ed adeguata motivazione, a illustrare i profili di illegittimità della normativa censurata, con specifico riferimento al parametro costituzionale evocato (da ultimo, Corte Costituzionale
08/01/2024, sent. n. 3); la difesa dell'opponente, invece, si limita a svolgere una critica alle forme di esercizio della propria discrezionalità da parte del legislatore le quali, tuttavia, non sono suscettibili di censura, in sede di giudizio di costituzionalità delle leggi, se non nei limiti dell'irragionevolezza (v. art. 28 l. 11 marzo 1953, n. 87). Un esercizio arbitrario della discrezionalità insita nell'esercizio della funzione legislativa, tuttavia, non emerge dalla disciplina censurata, né dalle argomentazioni svolte dalla difesa di parte attrice, la quale non riesce a spiegare in cosa consista il lamentato pregiudizio alle “garanzie procedimentali” che subirebbe il debitore assoggettato a pignoramento presso terzi rispetto al contribuente sottoposto a esecuzione immobiliare. Né è dato comprendere per quale motivo i “dipendenti dell'agente della riscossione procedente non abilitati all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione”, che il censurato comma 1 bis dell'art. 72 bis d.P.R. 602/1973 legittima a redigere il pignoramento presso terzi, non sarebbero assoggettati anch'essi, al pari degli ufficiali della riscossione, ai medesimi principi di “responsabilità, trasparenza e imparzialità” valevoli per questi ultimi (cfr l'atto di citazione, pagg. 11 e segg.).
Per i motivi suesposti deve pertanto essere rigettata l'opposizione di Parte_1
avverso il pignoramento esattoriale ex art. 72-bis del d.P.R. 602/1973, codice identificativo della procedura esecutiva: 10384202300001099000, effettuato nei suoi confronti da
[...]
il 30.10.2023. Controparte_1
Venendo ora a trattare dell'opposizione proposta da avverso il Parte_2 pignoramento esattoriale ex art. 72-bis del d.P.R. 602/1973, codice identificativo della procedura esecutiva: 10384202300001222000, effettuato nei suoi confronti da
[...]
il 27.11.2023, il Tribunale evidenzia quanto segue. Controparte_1
Con atto di citazione ritualmente notificato (introduttivo della causa R.G. 1248/2024) Pt_2 ha riassunto il giudizio di opposizione al pignoramento presso terzi effettuato da
[...]
in data 27.11.2023 ai sensi dell'art. 72-bis del d.P.R. Controparte_1
602/1973, identificativo del fascicolo: 103/2023/000023258, identificativo della procedura esecutiva: 10384202300001222000.
Il ha affermato di aver avuto notizia del pignoramento soltanto a seguito della Pt_1 comunicazione inviata via mail alla propria madre dall'Organizzazione produttori di
EN quale terza pignorata;
l'Organizzazione aveva riferito che l' Controparte_1 aveva proceduto a pignorare tutte le somme, a qualsiasi titolo dovute da essa esponente al
LA, sino alla concorrenza di € 1.123.942,25, debito risultante dalla somma degli importi di cui alle cartelle di pagamento meglio dettagliate nel pignoramento esattoriale. L'odierno opponente ha affermato di aver allora proposto ricorso nanti la Corte di Giustizia Tributaria di Savona avverso il Ruolo 2023/000086, titolo esecutivo delle citate Cartelle esattoriali, e di aver altresì formulato istanza di sospensione ex art. 1, commi 537 segg., l. 228/20212, produttiva della sospensione di diritto dell'efficacia del titolo esecutivo. Il ha inoltre Pt_1 dedotto che gli è stata notificata una ulteriore Cartella riferita al medesimo titolo esecutivo, ossia il Ruolo 2023/000086, sospeso a seguito di ricorso dell'odierno opponente alla medesima Corte di Giustizia Tributaria di Savona. Sulla base di tali premesse di fatto l'attore ha eccepito l'inesistenza del pignoramento per omessa notifica al debitore principale, nonché la nullità della procedura sulla base delle asserite plurime violazioni di legge meglio dettagliate in atti;
ha concluso, chiedendo l'annullamento degli atti esecutivi, la restituzione delle somme “congelate” nonché la restituzione di quelle già apprese da
CP_5
Si è costituita l' , contestando la fondatezza delle eccezioni Controparte_1 avversarie e chiedendo la reiezione dell'opposizione. L'amministrazione convenuta ha sostenuto la regolarità della notifica, producendone la relata, e ha sostenuto l'infondatezza degli ulteriori motivi di opposizione formulati da parte attrice.
Si è altresì costituita , al fine di conoscere lo Controparte_3
stato del procedimento e di poter ricevere presso il domicilio eletto le comunicazioni relative all'opposizione, senza formulare eccezioni né istanze nel merito.
Ciò premesso, va rilevato che i motivi di opposizione proposti da con i Parte_2 quali esso ha contestato la validità ed efficacia dell'atto di pignoramento redatto in data
27.11.2023 e ad esso notificato dalla creditrice procedente Agenzia delle Entrate –
Riscossione, sono sostanzialmente analoghi a quelli proposti da avverso Parte_5
l'atto di pignoramento redatto in data 30.10.2023 e ad essa notificato dalla medesima creditrice procedente.
Tuttavia, nel caso in esame, va evidenziato che dagli atti di causa risulta che nel momento in cui la notifica dell'atto di pignoramento effettuato nei confronti di Parte_2 si è perfezionata i titoli esecutivi per cui è causa, ovverosia le quattro cartelle di pagamento menzionate nell'atto di pignoramento del 27.11.2023 (cartelle nn. 10320230000978781000,
10320230002307065001, 10320230002307166002 e 10320230002307368002) erano stati già sospesi con altrettante ordinanze di sospensiva depositate in data 19.12.2023 dalla
Commissione Tributaria della Provincia di Savona (cfr le ordinanze medesime nn.
210/2023, 211/2023, 212/2023 e 213/2023, prodotte dall'attore in opposizione quali documenti B-B1 -a), b), c) e d) in allegato all'atto di citazione). Considerato che ai sensi dell'art. 72-bis del d.P.R. 602/1973 l'atto di pignoramento presso terzi si perfeziona mediante la notifica al debitore esecutato ed al terzo pignorato, ed evidenziato che nel caso di specie la notifica medesima risulta essersi perfezionata solo in data 19.12.2023 (ovverosia nella medesima data in cui la Commissione Tributaria ha sospeso l'esecutorietà delle quattro cartelle di pagamento che costituivano il titolo esecutivo azionato mediante l'atto di pignoramento), va pertanto ritenuto che l'atto di pignoramento de quo debba considerarsi invalido in quanto effettuato (rectius, perfezionatosi) in un momento in cui i titoli esecutivi che ne legittimavano l'effettuazione erano stati ormai privati della loro efficacia esecutiva dai suddetti provvedimenti di sospensione.
Evidenziato dunque che secondo il costante e consolidato insegnamento della
Suprema Corte l'insussistenza e/o l'inefficacia del titolo esecutivo posto a base dell'esecuzione deve essere rilevata d'ufficio dal Giudice dell'Esecuzione in ogni momento della procedura esecutiva, va pertanto ritenuto che l'opposizione proposta da Parte_2 avverso il pignoramento esattoriale ex art. 72-bis del d.P.R. 602/1973, codice identificativo della procedura esecutiva: 10384202300001222000, effettuato da Controparte_1
il 27.11.2023, debba trovare accoglimento.
[...]
Stante l'esito del giudizio, e considerate inoltre le peculiarità della controversia portata all'esame di questo Tribunale, devono ritenersi sussistenti giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra tutte le parti del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa e contraria istanza, per le ragioni indicate in motivazione, così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta da avverso il pignoramento esattoriale Parte_1
ex art. 72-bis del d.P.R. 602/1973, codice identificativo della procedura esecutiva
10384202300001099000, effettuato nei suoi confronti da Controparte_1
in data 30.10.2023;
[...]
2. accoglie l'opposizione proposta da avverso il pignoramento esattoriale Parte_2 ex art. 72-bis del d.P.R. 602/1973, codice identificativo della procedura esecutiva
10384202300001222000, effettuato nei suoi confronti da Controparte_1
in data 27.11.2023, e per l'effetto dichiara l'invalidità del pignoramento
[...]
medesimo;
3. compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti del giudizio.
Savona, 16.12.2025
Il Giudice
Dott. Davide Atzeni