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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 30/10/2025, n. 1224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1224 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. 485 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Serra, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nato a [...] il [...] ed ivi residente, Controparte_1 rappresentato difeso dall'avv. Patrizio Leopardo, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
Con parere favorevole del Pubblico Ministero.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 25.02.2025 e Parte_1 [...] hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere disciplinare Controparte_1
l'affidamento, collocamento e mantenimento dei figli (23.09.2016) e Per_1 Per_2
(28.09.2021), nati dalla loro relazione “more uxorio" e riconosciuti da entrambi i genitori.
Gli istanti hanno dedotto di aver convissuto stabilmente in Civitavecchia (RM) dal 2015 e, venuto meno il fondamento alla base della loro relazione affettiva, hanno manifestato l'intenzione di voler regolamentare i futuri rapporti nell'interesse principale dei minori.
In particolare, i ricorrenti hanno dedotto che il figlio ha dei disturbi Per_1 specifici dell'apprendimento (DSA) mentre è portatore della sindrome di Per_2
Down e che entrambe le parti hanno un'occupazione lavorativa.
Letto il ricorso e la documentazione nel complesso acquisita, il Giudice delegato ha disposto con ordinanza del 09.05.2025 la trattazione scritta dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Viste le note depositate il 27/28.10.2025 con cui i procuratori delle parti hanno insistito nell'accoglimento del ricorso congiunto, il Giudice ha riservato al Collegio la decisione ai sensi dell'art. 473 bis. 51 comma 3 c.p.c.
Ritiene il Tribunale che le condizioni proposte possano essere recepite in quanto conformi agli interessi delle parti e dei figli minori.
Non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di lite, avendo le parti proposto una domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, preso atto degli accordi intervenuti, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis 51. c.p.c. iscritto al n. 485 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2025, per l'effetto dispone:
1) Esercizio congiunto della responsabilità genitoriale a entrambi i genitori dei minori e . I figli verranno educati e cresciuti congiuntamente Per_1 Per_2 da entrambi i genitori, ricevendo dagli stessi assistenza morale e materiale, di modo che la separazione dei genitori non si rifletta sul loro sviluppo equilibrato
2 ed armonico, e soprattutto non si traduca in un loro allontanamento da nessuno dei genitori.
2) La casa sita in Civitavecchia (RM), alla via Rolando Carlevaro 1, intestata ad entrambe le parti è assegnata a ed i minori vivranno e Parte_1 abiteranno con la madre collocataria. Il a già lasciato la casa coniugale CP_1 portando seco i propri effetti personali.
3) corrisponderà a , quale assegno di Controparte_1 Parte_1 mantenimento per i figli, la somma di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio) mensili, da versare con bonifico bancario/postepay entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat. Sempre in favore dei figli il padre dichiara e riconosce che l'assegno Unico per i figli sarà di spettanza unica ed esclusiva della , così come le somme percepite a titolo di Parte_1 pensione del figlio . Per_2
4) Il corrisponderà il 50% del rateo di mutuo in essere sulla casa in CP_1 comproprietà.
5) I genitori in virtù dell'accordo raggiunto sul mantenimento nulla statuiscono sul punto delle spese straordinarie, atteso che esse spese risultano conteggiate.
6) Il diritto di visita con i figli è calibrato tra le parti tenendo conto di quanto segue. : lunedì: asilo dalle 7.30 fino alle 15:30; martedì: 9:15-10:05 centro Per_2 riabilitativo Spuri (TNPEE) poi asilo fino alle 15:30; mercoledì: 8:45-9:30 logopedia in privato poi asilo fino alle 15:30; giovedì: niente scuola ma terapie al centro riabilitativo Spuri dalle 10:15 alle 12:00 (tre terapie: logopedia +
TNPEE + psicologo); venerdì: logopedia -centro riabilitativo Spuri- dalle
10.00 sino alle 11.00 e poi asilo sino alle 15:30. : frequenta la terza Per_1 elementare a tempo pieno dal lunedì al venerdì 8:00 – 16:00; due volte a settimana pratica quale sport la bici (MTB) dalle 16:30/17:30 (può scegliere i giorni tra lunedì mercoledì, venerdì); due volte a settimana è seguito dal Tutor per lo svolgimento dei compiti (1 volta capita nel fine settimana e una volta in mezzo la settimana tot. 3/4 ore a settimana); una volta a settimana frequenta logopedia;
una volta a settimana ha la seduta con lo psicologo. Ne consegue che il padre potrà tenere con sé i figli: a) il giovedì ed il venerdì, salvo diverso accordo tra i genitori. Il giovedì il padre preleverà da casa alle ore 7,30 Per_2
e lo porterà a terapia così come preleverà da scuola alle ore 16,00; i Per_1 ragazzi saranno riaccompagnati a casa alle ore 18,30. Il venerdì il padre
3 preleverà da casa alle 7.30 e lo porterà a logopedia e poi all'asilo dopo Per_2 di che il padre preleverà alle ore 15.30 dall'asilo e alle 16.00 Per_2 Per_1 da scuole e provvederà a riaccompagnarli entro le 18.30. I genitori, tenuto conto in via prioritaria delle esigenze dei minori e, in ogni caso, previo avviso e coordinamento tra loro, potranno modificare e anche ampliare le condizioni di permanenza con il padre, così da garantire la più ampia condivisione della responsabilità genitoriale. b) a fine settimana alterni, il padre preleverà i figli il sabato presso la casa alle ore 10,00 dove li riaccompagnerà la domenica sera alle ore 18,00. Stante la necessità di reperire un nuovo alloggio da parte del Sig.
i figli minori, salvo diverso accordo tra le parti, inizieranno a CP_1 pernottare presso l'abitazione del padre a far data dal 01/04/2025; c) i figli minori trascorreranno con il padre la metà delle vacanze natalizie, e precisamente ad anni alterni il periodo dal 24/31 dicembre o 31 dicembre/6 gennaio dell'anno successivo, iniziando da quest'anno con il padre;
d) per le festività Pasquali (domenica, Lunedì dell'Angelo, sospensione attività scolastica), i minori si alterneranno di anno in anno per tre giorni consecutivi con ciascun genitore, iniziando da quest'anno con il padre/madre; e) per le vacanze estive, il padre trascorrerà con i figli 15 giorni di cui 7 giorni consecutivi da scegliere nel periodo compreso tra giugno e settembre, da concordarsi preventivamente entro il 31 maggio di ciascun anno;
f) i ponti scolastici e per le feste infrasettimanali saranno divisi alternativamente tra i genitori;
g) nell'eventualità di un viaggio fuori dall'Italia i genitori dovranno preventivamente darsi comunicazione almeno 15 giorni prima della partenza;
h) i genitori forniscono sin d'ora il loro reciproco assenso per il rilascio dei passaporti o documenti equipollenti anche per i figli minori.
Nulla sulle spese.
Così deciso, in Civitavecchia il 29 ottobre 2025
Si comunichi.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. 485 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Serra, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nato a [...] il [...] ed ivi residente, Controparte_1 rappresentato difeso dall'avv. Patrizio Leopardo, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
Con parere favorevole del Pubblico Ministero.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 25.02.2025 e Parte_1 [...] hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere disciplinare Controparte_1
l'affidamento, collocamento e mantenimento dei figli (23.09.2016) e Per_1 Per_2
(28.09.2021), nati dalla loro relazione “more uxorio" e riconosciuti da entrambi i genitori.
Gli istanti hanno dedotto di aver convissuto stabilmente in Civitavecchia (RM) dal 2015 e, venuto meno il fondamento alla base della loro relazione affettiva, hanno manifestato l'intenzione di voler regolamentare i futuri rapporti nell'interesse principale dei minori.
In particolare, i ricorrenti hanno dedotto che il figlio ha dei disturbi Per_1 specifici dell'apprendimento (DSA) mentre è portatore della sindrome di Per_2
Down e che entrambe le parti hanno un'occupazione lavorativa.
Letto il ricorso e la documentazione nel complesso acquisita, il Giudice delegato ha disposto con ordinanza del 09.05.2025 la trattazione scritta dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Viste le note depositate il 27/28.10.2025 con cui i procuratori delle parti hanno insistito nell'accoglimento del ricorso congiunto, il Giudice ha riservato al Collegio la decisione ai sensi dell'art. 473 bis. 51 comma 3 c.p.c.
Ritiene il Tribunale che le condizioni proposte possano essere recepite in quanto conformi agli interessi delle parti e dei figli minori.
Non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di lite, avendo le parti proposto una domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, preso atto degli accordi intervenuti, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis 51. c.p.c. iscritto al n. 485 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2025, per l'effetto dispone:
1) Esercizio congiunto della responsabilità genitoriale a entrambi i genitori dei minori e . I figli verranno educati e cresciuti congiuntamente Per_1 Per_2 da entrambi i genitori, ricevendo dagli stessi assistenza morale e materiale, di modo che la separazione dei genitori non si rifletta sul loro sviluppo equilibrato
2 ed armonico, e soprattutto non si traduca in un loro allontanamento da nessuno dei genitori.
2) La casa sita in Civitavecchia (RM), alla via Rolando Carlevaro 1, intestata ad entrambe le parti è assegnata a ed i minori vivranno e Parte_1 abiteranno con la madre collocataria. Il a già lasciato la casa coniugale CP_1 portando seco i propri effetti personali.
3) corrisponderà a , quale assegno di Controparte_1 Parte_1 mantenimento per i figli, la somma di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio) mensili, da versare con bonifico bancario/postepay entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat. Sempre in favore dei figli il padre dichiara e riconosce che l'assegno Unico per i figli sarà di spettanza unica ed esclusiva della , così come le somme percepite a titolo di Parte_1 pensione del figlio . Per_2
4) Il corrisponderà il 50% del rateo di mutuo in essere sulla casa in CP_1 comproprietà.
5) I genitori in virtù dell'accordo raggiunto sul mantenimento nulla statuiscono sul punto delle spese straordinarie, atteso che esse spese risultano conteggiate.
6) Il diritto di visita con i figli è calibrato tra le parti tenendo conto di quanto segue. : lunedì: asilo dalle 7.30 fino alle 15:30; martedì: 9:15-10:05 centro Per_2 riabilitativo Spuri (TNPEE) poi asilo fino alle 15:30; mercoledì: 8:45-9:30 logopedia in privato poi asilo fino alle 15:30; giovedì: niente scuola ma terapie al centro riabilitativo Spuri dalle 10:15 alle 12:00 (tre terapie: logopedia +
TNPEE + psicologo); venerdì: logopedia -centro riabilitativo Spuri- dalle
10.00 sino alle 11.00 e poi asilo sino alle 15:30. : frequenta la terza Per_1 elementare a tempo pieno dal lunedì al venerdì 8:00 – 16:00; due volte a settimana pratica quale sport la bici (MTB) dalle 16:30/17:30 (può scegliere i giorni tra lunedì mercoledì, venerdì); due volte a settimana è seguito dal Tutor per lo svolgimento dei compiti (1 volta capita nel fine settimana e una volta in mezzo la settimana tot. 3/4 ore a settimana); una volta a settimana frequenta logopedia;
una volta a settimana ha la seduta con lo psicologo. Ne consegue che il padre potrà tenere con sé i figli: a) il giovedì ed il venerdì, salvo diverso accordo tra i genitori. Il giovedì il padre preleverà da casa alle ore 7,30 Per_2
e lo porterà a terapia così come preleverà da scuola alle ore 16,00; i Per_1 ragazzi saranno riaccompagnati a casa alle ore 18,30. Il venerdì il padre
3 preleverà da casa alle 7.30 e lo porterà a logopedia e poi all'asilo dopo Per_2 di che il padre preleverà alle ore 15.30 dall'asilo e alle 16.00 Per_2 Per_1 da scuole e provvederà a riaccompagnarli entro le 18.30. I genitori, tenuto conto in via prioritaria delle esigenze dei minori e, in ogni caso, previo avviso e coordinamento tra loro, potranno modificare e anche ampliare le condizioni di permanenza con il padre, così da garantire la più ampia condivisione della responsabilità genitoriale. b) a fine settimana alterni, il padre preleverà i figli il sabato presso la casa alle ore 10,00 dove li riaccompagnerà la domenica sera alle ore 18,00. Stante la necessità di reperire un nuovo alloggio da parte del Sig.
i figli minori, salvo diverso accordo tra le parti, inizieranno a CP_1 pernottare presso l'abitazione del padre a far data dal 01/04/2025; c) i figli minori trascorreranno con il padre la metà delle vacanze natalizie, e precisamente ad anni alterni il periodo dal 24/31 dicembre o 31 dicembre/6 gennaio dell'anno successivo, iniziando da quest'anno con il padre;
d) per le festività Pasquali (domenica, Lunedì dell'Angelo, sospensione attività scolastica), i minori si alterneranno di anno in anno per tre giorni consecutivi con ciascun genitore, iniziando da quest'anno con il padre/madre; e) per le vacanze estive, il padre trascorrerà con i figli 15 giorni di cui 7 giorni consecutivi da scegliere nel periodo compreso tra giugno e settembre, da concordarsi preventivamente entro il 31 maggio di ciascun anno;
f) i ponti scolastici e per le feste infrasettimanali saranno divisi alternativamente tra i genitori;
g) nell'eventualità di un viaggio fuori dall'Italia i genitori dovranno preventivamente darsi comunicazione almeno 15 giorni prima della partenza;
h) i genitori forniscono sin d'ora il loro reciproco assenso per il rilascio dei passaporti o documenti equipollenti anche per i figli minori.
Nulla sulle spese.
Così deciso, in Civitavecchia il 29 ottobre 2025
Si comunichi.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
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