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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 24/11/2025, n. 2320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2320 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del Giudice monocratico dott.ssa Rossella
LI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3713/2024 R.G., avente ad oggetto opposizione a ingiunzione fiscale ex articolo 3 del r.d. n. 639 del 1910 e ad avviso impoesattivo ex articolo 1 comma 742 della legge n. 160 del 2019 e vertente
FRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Sanza in virtù Parte_1
di mandato in calce all'atto di citazione e presso lo studio dello stesso domiciliato;
- OPPONENTE -
E
in persona Controparte_1
del rappresentante legale, rappresentato e difeso dall'avv. Marilena Galgano in virtù di procura generale alle liti rilasciata con atto per Notaio del 7-5- Per_1
1997 e domiciliato presso la sede legale;
- OPPOSTO -
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69 del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 3-10-2024 agiva in Parte_1
giudizio nei confronti dell' Controparte_1
al fine di ottenere l'accertamento della nullità e/o della
[...]
illegittimità dei seguenti atti:
- intimazione/ingiunzione di pagamento n. 1393 del 22-8-2024 emessa dall' con la quale gli era stato intimato il pagamento dell'importo CP_1
di euro 20.176,19 a titolo di canoni di locazione dovuti fino al 31-12-2019;
- atto di riscossione/intimazione al pagamento n. 1394 del 22-8-2024 emesso dall' con il quale gli era stato intimato il pagamento CP_1
dell'importo di euro 25.451,12 a titolo di canoni di locazione decorrenti da
Gennaio 2020.
In particolare, l'opponente allegava a fondamento dell'opposizione che:
- in data 10-9-2024 gli era stata comunicata a mezzo del servizio postale l'intimazione/ingiunzione di pagamento n. 1393 del 22-8-2024 emessa dall' di con la quale gli era stato ingiunto il pagamento CP_1 CP_1
dell'importo di euro 20.176,19, oltre interessi legali, a titolo di canoni di locazione dovuti fino al 31-12-2019;
2 - in data 10-9-2024 gli era stato comunicato a mezzo del servizio postale l'atto di riscossione/intimazione al pagamento n. 1394 del 22-8-2024 emesso dall' di con il quale gli era stato ingiunto pagamento CP_1 CP_1
dell'importo di euro 25.451,12, oltre interessi legali, a titolo di canoni di locazione decorrenti da Gennaio 2020;
- l' aveva emesso l'ingiunzione di pagamento n. 1393 per la riscossione CP_1
dei canoni di locazione dovuti fino al 31-12-2019 relativi all'assegnazione dell'alloggio sito in in Via Martin Luther King Fabb. C. n. 3 condotto in CP_1
locazione “in forza di regolare contratto repertoriato al n. 45937 del 7-8-2008” e l'ingiunzione di pagamento n. 1394 per la riscossione dei canoni di locazione dovuti a decorrere dal mese di Gennaio 2020 relativi all'assegnazione dell'alloggio sito in in Via Martin Luther King Fabb. C. n. 3 condotto in CP_1
locazione “in forza di regolare contratto repertoriato al n. 45937 del 7-8-2008”;
- le intimazioni di pagamento impugnate erano nulle, in quanto non erano mai state precedute dalla notifica dei relativi avvisi di accertamento, nonché inesistenti poiché adottate e compilate su modelli non approvati con decreto ministeriale o comunque non compatibili con quelli ministeriali;
- in ogni caso la notifica delle intimazioni di pagamento, effettuata a mezzo del servizio postale, era nulla o inesistente per mancanza degli elementi costitutivi essenziali, come l'indicazione delle generalità e della qualità dell'agente notificatore abilitato (ufficiale giudiziario, messo del giudice di pace, ufficiale di riscossione o messo notificatore) e l'assenza della relata di notifica;
- inoltre, le somme richieste non erano certe, liquide ed esigibili e la relativa determinazione e debenza era subordinata all'accertamento giudiziale già pendente dinanzi al Tribunale di Potenza nel procedimento civile iscritto al n.
2382/2016 R.G.;
3 - l' non aveva applicato la normativa per l'edilizia residenziale pubblica, CP_1
ma quella dell'edilizia convenzionata, mentre il canone di locazione avrebbe dovuto essere determinato ai sensi della legge della Regione Basilicata n. 24 del
2007, che all'articolo 26 prevede l'inserimento degli assegnatari degli alloggi, a seconda del reddito del nucleo familiare, in tre distinte categorie a ciascuna delle quali corrispondeva una diversa misura mensile del canone;
- infine, il credito fatto valere dall' era estinto per intervenuta CP_1
prescrizione, essendo decorso dalla maturazione dei canoni di locazione il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'articolo 2948 c.c., in difetto di validi atti interruttivi.
Alla luce di tali premesse, l'opponente chiedeva che venisse accertata la nullità
e/o l'illegittimità delle intimazioni impugnate, oltre che l'inammissibilità, improcedibilità, infondatezza in fatto e diritto ed illegittimità dei crediti azionati con gli atti impositivi e, comunque, la prescrizione degli stessi crediti.
L non si costituiva in giudizio e con il decreto ex articolo 171 bis c.p.c. CP_1
emesso in data 5-12-2024, rilevava la nullità dell'atto di citazione per vizio di vocatio in ius (mancato rispetto del termine a comparire stabilito dall'articolo 163 bis c.p.c.), veniva assegnato all'opponente il termine perentorio di trenta giorni per la rinnovazione dell'atto di citazione.
In seguito alla notifica dell'atto di citazione in rinnovazione eseguita a mezzo Pec in data 31-12-2024, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 7-5-
2025 si costituiva in giudizio l' Controparte_1
, che chiedeva il rigetto dell'opposizione.
[...]
In particolare, l'opposto rappresentava che:
4 - l'alloggio locato all'opponente rientrava nell'ambito dell'edilizia convenzionata- agevolata (articolo 9 della legge n. 493 del 1993) rispetto alla quale è esclusa espressamente l'applicabilità della legge regionale n. 24 del 2007;
- la notifica delle intimazioni di pagamento impugnate eseguita a mezzo del servizio postale doveva ritenersi valida in conformità al consolidato orientamento seguito dalla giurisprudenza di legittimità, che assimila l'ingiunzione alla cartella esattoriale.
Nel corso del giudizio non veniva svolta attività istruttoria e all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 12 Novembre 2025, fissata per la rimessione della causa in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini stabiliti dall'articolo 189 c.p.c., richiamato dall'articolo 281 quinquies primo comma c.p.c., la causa veniva rimessa in decisione.
Preliminarmente occorre procedere alla qualificazione delle ingiunzioni impugnate e dell'opposizione proposta da anche al fine di Parte_1
verificarne la tempestività, oltre che alla individuazione del regime di distribuzione fra le parti dell'onere della prova nel relativo giudizio.
L'A.T.E.R. ha emesso nei confronti di Parte_1
l'intimazione/ingiunzione di pagamento n. 1393 del 22-8-2024, con la quale gli ha ingiunto il pagamento dell'importo di euro 20.176,19, oltre interessi legali, a titolo di canoni di locazione dovuti fino al 31-12-2019, e l'atto di riscossione/intimazione al pagamento n. 1394 del 22-8-2024, con il quale gli ha ingiunto il pagamento dell'importo di euro 25.451,12, oltre interessi legali, a titolo di canoni di locazione decorrenti da Gennaio 2020.
Ritiene questo Giudice che non soltanto la qualificazione giuridica fornita dall' (“intimazione/ingiunzione di pagamento”) e il richiamo alle norme CP_1
dettate dal r.d. n. 639 del 1910 e alla legge n. 160 del 2019 inseriti negli atti impugnati, ma anche e soprattutto il contenuto degli stessi, che riproduce i tratti
5 salienti della fattispecie astratta descritta dalla norma - ingiunzione al debitore di provvedere al pagamento, nel termine di trenta giorni dalla notifica, di una determinata somma di denaro dovuta all'Ente, con l'avvertimento che in mancanza si procederà alla riscossione coattiva (si vedano le ingiunzioni di pagamento prodotte ai n. 2 e 3 nel fascicolo di parte dell'opponente) - consentono di ricondurre le ingiunzioni emesse dall' nei confronti di CP_1 [...]
- in quanto titoli esecutivi unilateralmente formati dall'Ente Parte_1
nell'esercizio del potere di auto-accertamento e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione forzata assimilabile al precetto - rispettivamente al paradigma dell'ingiunzione fiscale di cui all'articolo 2 del r.d. n. 639 del 1910 e a quello dell'avviso impoesattivo disciplinato dall'articolo 1 comma 792 della legge n. 160 del 2019, che disciplina l'avviso di accertamento relativo ai tributi e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali degli Enti locali.
Inquadrati nei suddetti termini gli atti impugnati, l'opposizione proposta da deve essere qualificata, quanto all'intimazione di Parte_1
pagamento n. 1394, come opposizione di merito disciplinata dall'articolo 32 del
Decreto legislativo n. 150 del 2011 per effetto dell'esplicito richiamato contenuto nell'articolo 1 comma 792 della suddetta legge e, quanto all'intimazione di pagamento n. 1393, come opposizione all'ingiunzione fiscale ai sensi dell'articolo
3 del r.d. n. 639 del 1910, che, come modificato dall'articolo 34 comma 40 del
Decreto legislativo n. 150 del 2011, prevede che avverso l'ingiunzione fiscale può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria e che il relativo procedimento è disciplinato dall'articolo 32 del Decreto legislativo n. 150 del 2011.
Quanto alla distribuzione fra le parti dell'onere della prova nel giudizio di opposizione, in entrambi i casi deve escludersi che il contribuente che impugna l'ingiunzione o l'avviso impoesattivo eserciti un'azione di accertamento negativo
6 e, ricondotti sia l'ingiunzione fiscale che l'avviso impoesattivo alla categoria dei titoli esecutivi paragiudiziali, deve trarsi la conseguenza che un'interpretazione costituzionalmente orientata imponga di ritenere che il vantaggio riconosciuto all'Ente locale è limitato al momento della formazione unilaterale del titolo esecutivo e che nella successiva ed eventuale fase giurisdizionale di verifica della fondatezza della pretesa, introdotta dalla proposizione dell'opposizione ex articolo
3 del r.d. n. 639 del 1910 o dell'opposizione di merito avverso l'avviso di accertamento, gravi sulla pubblica amministrazione, in quanto attore in senso sostanziale, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato nei confronti dell'ingiunto secondo le regole ordinarie (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 24040 del 2019, Corte di cassazione n. 9989 del 2016 e Corte di cassazione n. 9381 del 2021).
Tanto premesso, ha proposto opposizione avverso le suddette Parte_1
ingiunzioni di pagamento emesse dall' Controparte_1
, deducendo una pluralità di vizi propri degli atti impugnati,
[...]
mentre nel merito ha contestato l'esistenza del credito azionato sotto il profilo della sua certezza e liquidità ed ha allegato la intervenuta estinzione per decorso del termine di prescrizione quinquennale.
In via preliminare occorre verificare, se sulla base delle ragioni di fatto allegate a fondamento della domanda, l'opposizione proposta sia riconducibile allo schema dell'opposizione all'esecuzione ex articolo 615 primo comma c.p.c. o a quello dell'opposizione agli atti esecutivi disciplinata dall'articolo 617 c.p.c. al fine di verificare la tempestività dell'opposizione proposta.
Premesso che anche in tema di riscossione coattiva l'elemento che consente di differenziare l'opposizione all'esecuzione da quella di cui all'articolo 617 c.p.c. è costituito dall'oggetto della contestazione nel senso che mentre con l'opposizione all'esecuzione il debitore contesta l'an dell'esecuzione e nega il diritto del
7 creditore di agire in executivis nei suoi confronti per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo, con l'opposizione agli atti esecutivi il debitore contesta il quomodo e, quindi, la modalità dell'esecuzione in relazione a vizi formali del titolo, del precetto (cui è assimilabile la cartella di pagamento nella riscossione coattiva) o di altro atto del procedimento esecutivo, ritiene questo
Giudice che l'opposizione con la quale il contribuente lamenta la omessa notifica di un atto prodromico nella sequenza procedimentale che ha condotto alla notifica dell'atto impugnato o un vizio di forma di quest'ultimo, in quanto diretta a contestare il quomodo della pretesa azionata, integri un'opposizione agli atti esecutivi in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'opposizione con la quale si denuncino vizi propri della cartella, per carenza di elementi che essa dovrebbe contenere in base agli artt. 25 e 26 del
D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, è qualificabile come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. (Corte di Cassazione Sezioni Unite n. 562 del
2000 e nello stesso senso Corte di cassazione n. 21080 del 2015).
Alla luce delle suesposte considerazioni, i motivi con i quali l'opponente deduce la nullità/illegittimità delle intimazioni impugnate, in quanto non precedute dalla notifica degli atti presupposti (in particolare dei rispettivi avvisi di accertamento)
o per l'utilizzo di modelli non approvati con decreto ministeriale, in quanto attengono al quomodo della pretesa azionata, devono essere ricondotti al paradigma dell'opposizione agli atti esecutivi.
Da tale qualificazione discende la necessità della verifica del rispetto da parte dell'opponente del termine di cui all'articolo 617 c.p.c., che - nella formulazione vigente, introdotta dall'articolo 2 comma 3 lettera e) n. 41) del decreto-legge n. 35 del 2006, convertito con modificazioni nella legge n. 80 del 2005 e applicabile ratione temporis al presente giudizio - prevede che il termine per proporre l'opposizione agli atti esecutivi è di venti giorni, decorre dal momento in cui
8 l'interessato ha avuto legale conoscenza dell'atto impugnato ovvero di un atto successivo che necessariamente lo presuppone ed è perentorio e, pertanto, non può essere prorogato e la sua violazione è rilevabile d'ufficio (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 3404 del 2004 e Corte di cassazione n. 3205 del
2016).
Tanto premesso, l'opposizione agli atti esecutivi proposta da con Parte_1
atto di citazione notificato a mezzo Pec in data 3-10-2024 (la rinnovazione dell'atto di citazione nel termine perentorio a tal fine assegnato ha sanato il vizio relativo alla vocatio in ius dell'originario atto di citazione con efficacia retroattiva in attuazione della norma dettata dal secondo comma dell'articolo 164 c.p.c.) deve essere dichiarata inammissibile, in quanto è stata formulata senza il rispetto del termine di venti giorni dalla notifica delle intimazioni di pagamento impugnate, che per stessa ammissione dell'opponente è stata effettuata, peraltro per le ragioni di cui si dirà in seguito in modo valido, in data 10-9-2024.
A proposito della dedotta inesistenza/nullità della notifica delle intimazioni di pagamento impugnate, occorre premettere che il riconoscimento di un eventuale vizio della notifica della intimazione di pagamento oggetto dell'opposizione anche nella forma più grave della inesistenza non potrebbe avere come conseguenza l'invocata pronuncia di annullamento della stessa intimazione, dal momento che, fuori dei casi in cui il vizio che inficia la notifica abbia determinato una decadenza (ad esempio ex articolo 25 del d.p.r. n. 602 del 1973 o ex articolo 1 comma 163 della legge n. 296 del 2006 per i tributi locali), l'invalidità della notifica della intimazione di pagamento non costituisce un vizio autonomo, ma funzionale nel senso che la sua deduzione consente di recuperare il diritto di impugnare un atto di cui il contribuente non ha avuto conoscenza se non attraverso l'esame di un estratto di ruolo o la notificazione di un atto successivo e, quindi, rende ammissibile un'opposizione tardiva, ma non è di per sé sola idonea
9 a mettere in discussione la validità della procedura di riscossione coattiva (salva l'ipotesi in cui si deduca l'invalidità derivata degli atti successivi della sequenza procedimentale, circostanza che non ricorre nel caso che ci occupa) e, in ogni caso, impone all'opponente di non limitarsi a lamentare l'omessa o invalida notifica dell'atto, ma, una volta recuperata la facoltà di proporre opposizione, di contestare il contenuto dello stesso atto o il merito della pretesa in esso consacrata.
Occorre, pertanto, soltanto valutare se alla luce delle censure mosse da Pt_1
la notifica delle intimazioni di pagamento impugnate possa essere
[...]
considerata nulla o inesistente, risultando in tal caso l'opponente ancora nei termini per proporre l'opposizione agli atti esecutivi.
Premesso che la notifica è nulla quando, nonostante l'inosservanza delle formalità
e delle disposizioni di legge che individuano le persone legittimate a ricevere la consegna dell'atto notificato o il luogo in cui la consegna stessa deve essere eseguita o la data della relativa esecuzione, nonché la competenza dell'ufficiale giudiziario, una notificazione sia materialmente avvenuta con la consegna di una copia dell'atto da notificare a persona e in luogo aventi un collegamento con il destinatario della notificazione, mentre è inesistente nel caso in cui non ci sia stata nessuna consegna dell'atto oppure la consegna sia stata eseguita a persona o in luogo in nessun modo riferibili al destinatario dell'atto (si vedano in proposito ex plurimis Corte di cassazione n. 14068 del 1999, Corte di cassazione n. 10380 del
1997 e Corte di cassazione n. 1868 del 1997), ritiene questo Giudice che nel caso che ci occupa, in cui l'opponente allega vizi del procedimento di notificazione
(difetto di potere in capo al soggetto che ha materialmente eseguito la notifica, difetto della relata di notifica) che in astratto non possono essere causa di inesistenza della notifica e, comunque, riconosce di avere ricevuto la consegna del plico contenente l'atto notificato, che è impugnato in questa sede, a dimostrazione
10 del fatto che c'è stata la consegna dell'atto e il luogo in cui la notifica è stata effettuata è in qualche modo riferibile al destinatario, la notifica delle intimazioni di pagamento impugnate non è inesistente.
Non sembra ricorrere, poi, neanche il vizio di nullità della notifica, avendo il creditore opposto proceduto alla notifica a mezzo del servizio postale, come consentito in modo esplicito per l'avviso impoesattivo dall'articolo 1 comma 161 della legge n. 296 del 2006, che prevede che la notifica dell'avviso può avvenire anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, e per l'ingiunzione fiscale dall'articolo 12 della legge n. 890 del 1982 nel testo introdotto dall'articolo 10 quinto comma della legge n. 265 del 1999.
Con gli ulteriori motivi di opposizione contesta il credito Parte_1
azionato dall' con le intimazioni di pagamento impugnate sotto il profilo CP_1
dell'inesistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità e sotto il profilo della estinzione del diritto di credito vantato nei suoi confronti a titolo di canoni di locazione: i suddetti motivi, in quanto attinenti all'an della pretesa creditoria, devono essere qualificati come opposizione all'esecuzione non ancora iniziata e, quindi, devono ritenersi tempestivamente formulati, posto che l'opposizione ex articolo 615 c.p.c. è proponibile senza limiti temporali.
L'opponente allega che le somme richieste dall' a titolo di canoni di CP_1
locazione non sarebbero certe, liquide ed esigibili, in quanto la relativa determinazione e debenza sarebbe subordinata all'accertamento giudiziale già pendente dinanzi al Tribunale di Potenza nel procedimento civile iscritto al n.
2382/2016 R.G., in cui gli assegnatari degli alloggi hanno contestato all' CP_1
di avere applicato non la normativa per l'edilizia residenziale pubblica, ma quella dell'edilizia convenzionata, rispetto alla quale non è applicabile per la determinazione del canone di locazione la legge della Regione Basilicata n. 24 del
2007.
11 In proposito l' ha allegato che nelle more del giudizio con sentenza n. CP_1
1722/2025 emessa all'esito del giudizio iscritto al n. 2382/2016 R.G. il Tribunale di Potenza ha rigettato la domanda proposta dall'attuale opponente e dagli altri assegnatari al fine di ottenere la riderminazione del canone di locazione preteso dal locatore, confermando implicitamente la correttezza del calcolo dell'ammontare del canone di cui è stato intimato il pagamento con gli atti impugnati;
dal momento che la suddetta allegazione non ha costituito oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente, la relativa circostanza può ritenersi pacifica, con la conseguenza che risulta infondata la doglianza relativa alla illiquidità e incertezza del credito azionato sotto il profilo della pendenza di altro giudizio avente ad oggetto la quantificazione dello stesso credito e sotto il profilo della erroneità del calcolo del relativo ammontare.
Per quanto attiene, invece, al motivo di opposizione con il quale Parte_1
deduce l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione, lo stesso appare fondato nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.
Posto che in considerazione della fonte negoziale del credito vantato dall'Ente impositore, costituita da un contratto di locazione di alloggio di edilizia residenziale, trova applicazione la norma dettata dall'articolo 2948 n. 3) c.c., il quale prevede che si prescrivono in cinque anni le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni), deve ritenersi che alla data della notifica dell'ingiunzione di pagamento n. 1393 del 22-8-2024 (10-9-2024) era già interamente trascorso il termine di prescrizione quinquennale decorrente dalla data di maturazione dei canoni dovuti da e non pagati per il Parte_1
periodo compreso fra il 2-11-2012 e il 31-8-2019, sicchè, non avendo l'A.T.E.R. allegato il compimento di atti interruttivi, occorre concludere che al momento della notifica dell'ingiunzione fiscale impugnata il credito vantato dal locatore nei confronti dell'opponente a titolo di canoni di locazione maturati nel periodo
12 compreso fra il 2-11-2012 e il 31-8-2019 (per un importo complessivo di euro
18.239,70) era estinto per prescrizione.
Con riferimento al credito vantato dall' nell'intimazione di pagamento n. CP_1
1393 a titolo di canone di locazione dovuto per il periodo compreso fra il 10-10-
2019 e il 31-12-2019 (per un importo complessivo di euro 1.972,72) e nell'intimazione di pagamento n. 1394 a titolo di canone di locazione con decorrenza dal mese di Gennaio 2020, invece, il termine di prescrizione quinquennale non risultava ancora decorso al momento della notifica delle intimazioni di pagamento impugnate (10-9-2024), con la conseguenza che l'opposizione all'esecuzione avverso l'intimazione di pagamento n. 1393 in relazione all'importo di euro 1.932,72 e avverso l'intimazione di pagamento n.
1394 deve essere rigettata.
Alla luce delle suesposte considerazioni, in parziale accoglimento dell'opposizione all'esecuzione proposta da Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 1393 del 22-8-2024 deve essere dichiarata parzialmente illegittima in relazione all'importo di euro 18.239,70 ed entro questi limiti deve essere annullata.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, considerato che l'attore ha proposto una domanda articolata in più capi e soltanto l'opposizione proposta avverso l'intimazione/ingiunzione di pagamento n. 1393 è stata parzialmente accolta, ritiene questo Giudice che ricorra l'ipotesi di soccombenza reciproca in adesione al principio enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 32061 del 2022, secondo il quale la soccombenza reciproca ricorre in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti ovvero “in caso di parziale accoglimento di un'unica
13 domanda articolata in più capi”, sicchè le spese del giudizio devono essere interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in persona del Giudice monocratico dott.ssa Rossella LI, pronunciando definitivamente sull'opposizione proposta, con atto di citazione in rinnovazione notificato a mezzo Pec in data 3-10-2024, da Parte_1
nei confronti dell'
[...] Controparte_1
, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
[...]
così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi;
- in parziale accoglimento dell'opposizione all'esecuzione avverso l'intimazione/ingiunzione n. 1393 emessa in data 22-8-2024 dall' la CP_1
annulla limitatamente all'importo complessivo di euro 18.239,70;
- rigetta l'opposizione all'esecuzione avverso l'intimazione/ingiunzione di pagamento n. 1394 emessa in data 22-8-2024 dall' CP_1
- compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Potenza, 24-11-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella LI
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