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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 17/11/2025, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa LA GI
AN ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1715/2020 R.G.L. promossa da
(c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. MUNAFO' MELCHIORRE MIRKO, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, resistente,
in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_2
AT NI e dall'avv. ANTONELLO MONORITI, per procura in atti,
Oggetto: retribuzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 21/11/2020 ha adito il Tribunale di Parte_1
Barcellona Pozzo di Gotto esponendo che, nel periodo compreso fra il 06.12.2018 ed il
21.12.2019, ha lavorato alle dipendenze della società con la mansione di Controparte_1 idraulico corrispondente al 6° livello del CCNL Metalmeccanica artigianato a tempo indeterminato, per lo svolgimento di nr. 8 ore lavorative al giorno, per cinque giorni la settimana, con facoltà per la di affidargli compiti o mansioni fuori sede;
Controparte_1 che in data 21.12.2019 il rapporto di lavoro cessava senza che, tuttavia, la datrice di lavoro corrispondesse l'indennità di malattia per il mese di dicembre 2019 per euro
735,00, l'indennità per ferie non godute pari ad euro 1.056,00 nonché la gratifica natalizia per euro 1.107,00. Il ricorrente ha chiesto, quindi, la condanna della n persona della legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 al pagamento della somma di euro 735,00, a titolo di indennità di malattia per il mese di dicembre 2019, della somma di euro 1.056,00, a titolo di indennità per ferie non godute e della somma di euro 1.107,00, a titolo di gratifica natalizia, oltre agli interessi legali maturati dalla data di cessazione del rapporto stesso a quella dell'effettivo soddisfo.
Si è costituita la società resistente con memoria depositata il 06.09.2021 esponendo che in data 20.12.2019 il ricorrente ha comunicato le dimissioni volontarie dal lavoro senza alcun periodo di preavviso;
di aver sempre provveduto a corrispondere puntualmente la retribuzione dovuta;
che alla data di cessazione del rapporto, il sig. , nonostante Pt_1
l'avvenuto pagamento delle retribuzioni di ottobre e novembre, ha richiesto il pagamento di tutto quanto a lui dovuto per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019. Esponeva di aver già corrisposto le retribuzioni per i mesi di ottobre e novembre, mentre per il mese di dicembre aveva corrisposto la somma di € 1.000,00 (cfr. bonifico del 3.7.2020).
Con ricorso per decreto ingiuntivo, notificato unitamente all' atto di precetto, il sig.
ha chiesto il pagamento della somma di € 1.926,40, ivi incluse €. 300,00 per Pt_1 una inesistente tassa di registrazione. La con bonifico del 27.07.2020 ha CP_1 pagato la somma di € 1.626,40 a totale soddisfo dell'atto di precetto.
La società ricorrente ha eccepito la carenza di legittimità passiva relativamente alla domanda di condanna al pagamento della indennità per malattia, essendo unico CP_ legittimato passivo l' In relazione alla indennità sostitutiva di ferie, eccepiva che il ricorrente non ha articolato alcuna prova volta a dimostrare di aver prestato attività lavorativa nei giorni destinati al godimento delle ferie. Ha eccepito, poi, che il ricorrente ha percepito la somma di € 1.000,00 in data 3.7.2020 (prima del deposito del ricorso introduttivo) imputabile alla chiesta 13.ma mensilità. In via riconvenzionale, posto che il ricorrente ha rassegnato le dimissioni senza osservare il periodo di preavviso che per i dipendenti da imprese metalmeccaniche è di 6 giorni, ha chiesto il pagamento della somma di € 368,44 a titolo di indennità di preavviso. CP_ Ordinata la integrazione del contraddittorio nei confronti dell' con provvedimento CP_ del 07.06.2022, si è costituito l' con memoria depositata il 13.04.2023.
Con ordinanza del 10/11.01.2024 è stata dichiarata l'interruzione del giudizio per intervenuta morte del procuratore costituito della società resistente.
Il giudizio è stato riassunto con ricorso depositato il 16.01.2024 e notificato alle controparti in data 29.01.2024. All'udienza del 21.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa viene decisa come segue.
2- Preliminarmente si osserva che la società resistente non si è costituita in giudizio dopo la intervenuta riassunzione del giudizio.
La riassunzione del processo, operata a norma dell'art. 303 cod. proc. civ., comporta la dichiarazione di contumacia della parte che, benché costituita nella precedente fase del giudizio, non sia comparsa, ma da ciò non consegue che le domande dalla stessa parte proposte con l'atto di citazione o in via riconvenzionale debbano ritenersi rinunciate o abbandonate, in quanto tali domande sono relative ad un giudizio che prosegue nella nuova fase, dotata di tutti gli effetti processuali e sostanziali dell'originario rapporto (cfr
Cass. n. 24331/2008).
3- Parte ricorrente ha chiesto la condanna della società al pagamento della indennità di malattia non corrisposta per il mese di dicembre 2019.
La società ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, sostenendo che unico CP_ legittimato passivo sia l
È stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' . CP_2
Preliminarmente si osserva che l'integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto titolare dal lato passivo del rapporto obbligatorio ha comportato un'estensione automatica della domanda originariamente avanzata nei soli confronti del datore di lavoro, quale adiectus solutionis causa.
Ritiene il Tribunale che il datore di lavoro, contrariamente all'assunto di parte resistente, sia legittimato passivo in relazione alla quota di propria spettanza, posto che per la quota eccedente la corrispondente indennità di malattia, non viene in rilievo il rapporto previdenziale, per cui sussiste la legittimazione del datore di lavoro in quanto solvens e non adiectus solutionis causa (cfr Cass. n. 4274 del 2017).
Tale importo, dalla busta paga di dicembre 2019, ammonta ad euro 380,64. CP_ In relazione, invece, alla quota di spettanza dell' indicata in busta in euro 490,80, unico legittimato passivo è l'ente previdenziale, e ciò anche nella ipotesi in cui il datore di lavoro abbia, per ipotesi, beneficiato del conguaglio dei contributi da versare.
Si osserva, infatti, che la Suprema Corte ha ritenuto (cfr Cass. n. 3076/2022) che, nel caso di prestazioni previdenziali in cui il datore di lavoro è chiamato ad anticipare gli importi al lavoratore nella veste di adiectus solutionis causa, salvo conguaglio, la legittimazione passiva appartiene all' , quale effettivo titolare dal lato passivo del CP_2 rapporto obbligatorio. Si è così affermato che l'indennità di maternità, dovuta dall' CP_2 ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 663 del 1979, convertito in l. n. 33 del 1980, così come la indennità di malattia, viene corrisposta all'avente diritto a cura del datore di lavoro in funzione di adiectus solutionis causa. Ne consegue che “nella controversia promossa dalla lavoratrice per ottenere il pagamento della suddetta indennità è l' il soggetto CP_2 legittimato passivo, non rilevando in contrario la circostanza che il datore di lavoro, adducendo di aver corrisposto l'indennità in questione, abbia già effettuato il conguaglio fra la somma ad essa corrispondente ed i contributi dovuti” (Cass. n. 639 del 1997); analogamente, “unico obbligato all'erogazione degli assegni familiari è l' , mentre CP_2 il datore di lavoro, quando corrisponde i relativi importi, assume la posizione di semplice adiectus solutionis causa e pertanto solo l' predetto -e non il datore di lavoro-è CP_3 legittimato passivamente nelle controversie relative al pagamento di tale prestazione previdenziale” (Cass. n. 862 del 1988; Cass. n. 1186 del 1985; Cass. n. 1646 del 1982;
Cass. n. 1973 del 1981).
È incontroverso che anche l'indennità di malattia è dovuta dall' e viene corrisposta CP_2 all'avente diritto a cura del datore di lavoro in funzione di adiectus solutionis causa
(Cass. n. 11296 del 2000), tanto che, qualora l'indennità di malattia, anticipata dal datore di lavoro, risulti non dovuta, l'unico soggetto legittimato al recupero della prestazione indebitamente erogata è l' , e non il datore di lavoro a cui non spetta alcuna CP_2 valutazione in ordine ai presupposti condizionanti le spettanze dell'indennità (Cass. n.
4274 del 2017; Cass. n. 19316 del 2021). Solo nel caso di domanda di restituzione del trattamento economico spettante al dipendente per la quota eccedente la corrispondente indennità di malattia, non viene in rilievo il rapporto previdenziale, per cui sussiste la legittimazione del datore di lavoro in quanto solvens e non adiectus solutionis causa
(Cass. n. 4274 del 2017).
Peraltro, questa ricostruzione giuridica rimane immutata anche se il datore di lavoro non abbia effettivamente versato alla sua dipendente l'indennità, pur avendola posta a CP_ conguaglio delle somme dovute all' a titolo contributivo. CP_ Nella fattispecie in esame l' nel costituirsi, in verità nessun utile chiarimento ha fornito in merito all'intervenuto conguaglio da parte della società dell'indennità di malattia con i contributi previdenziali dovuti.
Deve, pertanto, ritenersi che l'Ente non possa ritenersi liberato dall'obbligo di corrispondere la prestazione al lavoratore, salvo rivalersi, ove ne ricorrano i presupposti, nei confronti del datore di lavoro. Dalle produzioni in atti ( cfr allegato della società resistente) risulta che nel cedolino di dicembre 2019 compaiono due voci: “Indennità malattia ” per € 490,80 e CP_4
“Indennità malattia c/DITTA” per € 380,64.
Ciò posto, alla luce di quanto sopra chiarito, la quota di spettanza del datore di lavoro è CP_ di euro 380,64, mentre la quota di spettanza dell' è di euro 490,68.
4- La domanda relativa al pagamento della indennità per ferie non godute è parzialmente fondata, entro i limiti di quella indicate nella busta paga del dicembre 2019, pari ad euro
365,91.
Parte ricorrente né in ricorso, né tantomeno nelle note d'udienza ha specificato come giunge a quantificare le somme pretese, per euro 1.056,00, né ad indicare a quanti giorni ammonterebbero le ferie non godute.
Non si comprende, invero, dalle allegazioni di parte quali sarebbero i giorni destinati alle ferie non godute per i quali parte ricorrente rivendica le maggiori somme;
né tantomeno è stata articolata prova sul punto.
5- Dalla busta paga di dicembre 2019 risulta quindi un lordo dovuto così quantificato CP_ (esclusa indennità di malattia a carico dell' e TFR): indennità malattia a carico del datore euro 380,64, festività euro 61,41, ferie non godute euro 365,91, credito D.L. 66/14 euro 55,28 a tale importo va aggiunto euro 368,44 trattenuta dal datore di lavoro quale indennità per mancato preavviso (tot. 1.231,68).
Occorre, infatti, considerare nel dovuto anche la trattenuta di € 368,44 operata dal datore per indennità di mancato preavviso.
La S.C. ha ritenuto, sul punto, che “il reiterato mancato pagamento di voci retributive legittima il lavoratore al recesso per giusta causa esonerandolo dall'obbligo di preavviso”
(cfr Cass. n. 5146/1998); inoltre la configurabilità delle dimissioni per giusta causa può sussistere anche quanto la giusta causa sia addotta solo successivamente al recesso
(come nel caso in esame), salvo che il lavoratore, manifestando la volontà di dimettersi, abbia dichiarato al datore di lavoro di essere pronto a continuare l'attività per tutto o per parte del periodo di preavviso, atteso che, in tale ipotesi, è lo stesso lavoratore ad escludere, con il suo comportamento, la ravvisabilità di circostanze tali da impedire la prosecuzione anche soltanto temporanea del rapporto ( cfr Cass. n. 24477/2011).
Nella fattispecie in esame, parte ricorrente ha eccepito, sul punto, che la trattenuta datoriale non sarebbe legittima in quanto le dimissioni sono state provocate dall'omesso regolare pagamento delle spettanze da parte del datore di lavoro;
circostanza che appare invero comprovata dal fatto che i pagamenti delle mensilità retributive avvenivano sempre nel mese successivo alla scadenza (cfr bonifici eseguiti, allegati da parte ricorrente) e, peraltro, il ricorrente ha ottenuto il pagamento del TFR solo a seguito dell'adozione del decreto ingiuntivo con precetto, nell'anno 2020.
La società aveva proposto domanda riconvenzionale per il pagamento dell'indennità di preavviso, che va pertanto rigettata.
Quindi il lordo dovuto per la busta paga di dicembre 2019 è pari ad euro 1.231,68
Si osserva, però, che, con la causale “acconto busta paga dicembre 2019”, la società ha corrisposto euro 1.000,00, con bonifico in data 03.07.2020.
Quindi residua dovuta la somma di euro 231,68.
Occorre precisare che sono state detratte dal dovuto complessivo le somme imputabile al Trattamento di Fine rapporto (indicato in busta per euro 952,85), che sono state già corrisposte dalla società a seguito del decreto ingiuntivo n. 197/2020 del 04.07.2020 e alla notifica dell'atto di precetto (con bonifico del 29.07.2020), adottato in relazione al
Trattamento di Fine Rapporto non corrisposto, rimasto in azienda,.
6- Fondata è invece la domanda per il pagamento della 13 mensilità, non avendo la società fornito alcuna prova del relativo pagamento.
Dal secondo cedolino di dicembre 2019 risulta l'importo di € 1.217,24 a titolo di tredicesima mensilità, con netto di € 851,00.
Tale importo non è stato corrisposto, come confermato dall'assenza di bonifici specifici e dalla causale del pagamento di € 1.000,00 effettuato nel luglio 2020, riferito alla busta paga di dicembre 2019 e non alla tredicesima mensilità.
Si osserva, poi, come già detto, che le vicende legate al decreto ingiuntivo ed ai pagamenti eseguiti successivamente non hanno efficacia liberatoria, posto che il decreto ingiuntivo, come si evince chiaramente dalla lettura del ricorso, è stato adottato in relazione al Trattamento di Fine Rapporto non corrisposto rimasto in azienda e l'atto di precetto notificato si fonda, appunto, sulle pretese riconosciute con il decreto ingiuntivo, corrisposte dalla società con bonifico del 29.07.2020.
Si precisa, però, che, a titolo di tredicesima mensilità, parte ricorrente ha chiesto il minor importo di euro 1.107,00, importo che deve essere corrisposto, in assenza di prova di pagamento da parte della società resistente.
Conclusivamente, la società resistente deve essere condannata al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 231,68 quale saldo della busta paga di dicembre 2019
e della somma di euro 1.107,00 a titolo di tredicesima mensilità, tot. 1.338,68 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo. CP_ L' deve essere invece condannato al pagamento della somma di euro 490,68 a titolo di indennità di malattia, oltre interessi come per legge.
7- Le spese di lite devono essere compensate per metà con la resistente in ragione CP_5 del parziale accoglimento delle pretese e si liquidano ai minimi di tariffa, in ragione della poca chiarezza delle pretese. CP_ Spese compensate con l' evocata in giudizio quale parte necessaria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1715/2020 RG, così provvede:
1) In parziale accoglimento del ricorso, condanna la società resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 1.338,68, per le causali indicate in ricorso, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale svolta da parte resistente;
CP_
3) Condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 490,80 a titolo di indennità di malattia, oltre interessi come per legge;
4) Compensa le spese di lite per metà e condanna la società resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della restante metà delle spese che si liquidano in euro 657,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
CP_
5) Spese compensate con l'
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 16.11.2025
Il Giudice
LA GI AN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa LA GI
AN ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1715/2020 R.G.L. promossa da
(c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. MUNAFO' MELCHIORRE MIRKO, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, resistente,
in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_2
AT NI e dall'avv. ANTONELLO MONORITI, per procura in atti,
Oggetto: retribuzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 21/11/2020 ha adito il Tribunale di Parte_1
Barcellona Pozzo di Gotto esponendo che, nel periodo compreso fra il 06.12.2018 ed il
21.12.2019, ha lavorato alle dipendenze della società con la mansione di Controparte_1 idraulico corrispondente al 6° livello del CCNL Metalmeccanica artigianato a tempo indeterminato, per lo svolgimento di nr. 8 ore lavorative al giorno, per cinque giorni la settimana, con facoltà per la di affidargli compiti o mansioni fuori sede;
Controparte_1 che in data 21.12.2019 il rapporto di lavoro cessava senza che, tuttavia, la datrice di lavoro corrispondesse l'indennità di malattia per il mese di dicembre 2019 per euro
735,00, l'indennità per ferie non godute pari ad euro 1.056,00 nonché la gratifica natalizia per euro 1.107,00. Il ricorrente ha chiesto, quindi, la condanna della n persona della legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 al pagamento della somma di euro 735,00, a titolo di indennità di malattia per il mese di dicembre 2019, della somma di euro 1.056,00, a titolo di indennità per ferie non godute e della somma di euro 1.107,00, a titolo di gratifica natalizia, oltre agli interessi legali maturati dalla data di cessazione del rapporto stesso a quella dell'effettivo soddisfo.
Si è costituita la società resistente con memoria depositata il 06.09.2021 esponendo che in data 20.12.2019 il ricorrente ha comunicato le dimissioni volontarie dal lavoro senza alcun periodo di preavviso;
di aver sempre provveduto a corrispondere puntualmente la retribuzione dovuta;
che alla data di cessazione del rapporto, il sig. , nonostante Pt_1
l'avvenuto pagamento delle retribuzioni di ottobre e novembre, ha richiesto il pagamento di tutto quanto a lui dovuto per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019. Esponeva di aver già corrisposto le retribuzioni per i mesi di ottobre e novembre, mentre per il mese di dicembre aveva corrisposto la somma di € 1.000,00 (cfr. bonifico del 3.7.2020).
Con ricorso per decreto ingiuntivo, notificato unitamente all' atto di precetto, il sig.
ha chiesto il pagamento della somma di € 1.926,40, ivi incluse €. 300,00 per Pt_1 una inesistente tassa di registrazione. La con bonifico del 27.07.2020 ha CP_1 pagato la somma di € 1.626,40 a totale soddisfo dell'atto di precetto.
La società ricorrente ha eccepito la carenza di legittimità passiva relativamente alla domanda di condanna al pagamento della indennità per malattia, essendo unico CP_ legittimato passivo l' In relazione alla indennità sostitutiva di ferie, eccepiva che il ricorrente non ha articolato alcuna prova volta a dimostrare di aver prestato attività lavorativa nei giorni destinati al godimento delle ferie. Ha eccepito, poi, che il ricorrente ha percepito la somma di € 1.000,00 in data 3.7.2020 (prima del deposito del ricorso introduttivo) imputabile alla chiesta 13.ma mensilità. In via riconvenzionale, posto che il ricorrente ha rassegnato le dimissioni senza osservare il periodo di preavviso che per i dipendenti da imprese metalmeccaniche è di 6 giorni, ha chiesto il pagamento della somma di € 368,44 a titolo di indennità di preavviso. CP_ Ordinata la integrazione del contraddittorio nei confronti dell' con provvedimento CP_ del 07.06.2022, si è costituito l' con memoria depositata il 13.04.2023.
Con ordinanza del 10/11.01.2024 è stata dichiarata l'interruzione del giudizio per intervenuta morte del procuratore costituito della società resistente.
Il giudizio è stato riassunto con ricorso depositato il 16.01.2024 e notificato alle controparti in data 29.01.2024. All'udienza del 21.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa viene decisa come segue.
2- Preliminarmente si osserva che la società resistente non si è costituita in giudizio dopo la intervenuta riassunzione del giudizio.
La riassunzione del processo, operata a norma dell'art. 303 cod. proc. civ., comporta la dichiarazione di contumacia della parte che, benché costituita nella precedente fase del giudizio, non sia comparsa, ma da ciò non consegue che le domande dalla stessa parte proposte con l'atto di citazione o in via riconvenzionale debbano ritenersi rinunciate o abbandonate, in quanto tali domande sono relative ad un giudizio che prosegue nella nuova fase, dotata di tutti gli effetti processuali e sostanziali dell'originario rapporto (cfr
Cass. n. 24331/2008).
3- Parte ricorrente ha chiesto la condanna della società al pagamento della indennità di malattia non corrisposta per il mese di dicembre 2019.
La società ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, sostenendo che unico CP_ legittimato passivo sia l
È stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' . CP_2
Preliminarmente si osserva che l'integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto titolare dal lato passivo del rapporto obbligatorio ha comportato un'estensione automatica della domanda originariamente avanzata nei soli confronti del datore di lavoro, quale adiectus solutionis causa.
Ritiene il Tribunale che il datore di lavoro, contrariamente all'assunto di parte resistente, sia legittimato passivo in relazione alla quota di propria spettanza, posto che per la quota eccedente la corrispondente indennità di malattia, non viene in rilievo il rapporto previdenziale, per cui sussiste la legittimazione del datore di lavoro in quanto solvens e non adiectus solutionis causa (cfr Cass. n. 4274 del 2017).
Tale importo, dalla busta paga di dicembre 2019, ammonta ad euro 380,64. CP_ In relazione, invece, alla quota di spettanza dell' indicata in busta in euro 490,80, unico legittimato passivo è l'ente previdenziale, e ciò anche nella ipotesi in cui il datore di lavoro abbia, per ipotesi, beneficiato del conguaglio dei contributi da versare.
Si osserva, infatti, che la Suprema Corte ha ritenuto (cfr Cass. n. 3076/2022) che, nel caso di prestazioni previdenziali in cui il datore di lavoro è chiamato ad anticipare gli importi al lavoratore nella veste di adiectus solutionis causa, salvo conguaglio, la legittimazione passiva appartiene all' , quale effettivo titolare dal lato passivo del CP_2 rapporto obbligatorio. Si è così affermato che l'indennità di maternità, dovuta dall' CP_2 ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 663 del 1979, convertito in l. n. 33 del 1980, così come la indennità di malattia, viene corrisposta all'avente diritto a cura del datore di lavoro in funzione di adiectus solutionis causa. Ne consegue che “nella controversia promossa dalla lavoratrice per ottenere il pagamento della suddetta indennità è l' il soggetto CP_2 legittimato passivo, non rilevando in contrario la circostanza che il datore di lavoro, adducendo di aver corrisposto l'indennità in questione, abbia già effettuato il conguaglio fra la somma ad essa corrispondente ed i contributi dovuti” (Cass. n. 639 del 1997); analogamente, “unico obbligato all'erogazione degli assegni familiari è l' , mentre CP_2 il datore di lavoro, quando corrisponde i relativi importi, assume la posizione di semplice adiectus solutionis causa e pertanto solo l' predetto -e non il datore di lavoro-è CP_3 legittimato passivamente nelle controversie relative al pagamento di tale prestazione previdenziale” (Cass. n. 862 del 1988; Cass. n. 1186 del 1985; Cass. n. 1646 del 1982;
Cass. n. 1973 del 1981).
È incontroverso che anche l'indennità di malattia è dovuta dall' e viene corrisposta CP_2 all'avente diritto a cura del datore di lavoro in funzione di adiectus solutionis causa
(Cass. n. 11296 del 2000), tanto che, qualora l'indennità di malattia, anticipata dal datore di lavoro, risulti non dovuta, l'unico soggetto legittimato al recupero della prestazione indebitamente erogata è l' , e non il datore di lavoro a cui non spetta alcuna CP_2 valutazione in ordine ai presupposti condizionanti le spettanze dell'indennità (Cass. n.
4274 del 2017; Cass. n. 19316 del 2021). Solo nel caso di domanda di restituzione del trattamento economico spettante al dipendente per la quota eccedente la corrispondente indennità di malattia, non viene in rilievo il rapporto previdenziale, per cui sussiste la legittimazione del datore di lavoro in quanto solvens e non adiectus solutionis causa
(Cass. n. 4274 del 2017).
Peraltro, questa ricostruzione giuridica rimane immutata anche se il datore di lavoro non abbia effettivamente versato alla sua dipendente l'indennità, pur avendola posta a CP_ conguaglio delle somme dovute all' a titolo contributivo. CP_ Nella fattispecie in esame l' nel costituirsi, in verità nessun utile chiarimento ha fornito in merito all'intervenuto conguaglio da parte della società dell'indennità di malattia con i contributi previdenziali dovuti.
Deve, pertanto, ritenersi che l'Ente non possa ritenersi liberato dall'obbligo di corrispondere la prestazione al lavoratore, salvo rivalersi, ove ne ricorrano i presupposti, nei confronti del datore di lavoro. Dalle produzioni in atti ( cfr allegato della società resistente) risulta che nel cedolino di dicembre 2019 compaiono due voci: “Indennità malattia ” per € 490,80 e CP_4
“Indennità malattia c/DITTA” per € 380,64.
Ciò posto, alla luce di quanto sopra chiarito, la quota di spettanza del datore di lavoro è CP_ di euro 380,64, mentre la quota di spettanza dell' è di euro 490,68.
4- La domanda relativa al pagamento della indennità per ferie non godute è parzialmente fondata, entro i limiti di quella indicate nella busta paga del dicembre 2019, pari ad euro
365,91.
Parte ricorrente né in ricorso, né tantomeno nelle note d'udienza ha specificato come giunge a quantificare le somme pretese, per euro 1.056,00, né ad indicare a quanti giorni ammonterebbero le ferie non godute.
Non si comprende, invero, dalle allegazioni di parte quali sarebbero i giorni destinati alle ferie non godute per i quali parte ricorrente rivendica le maggiori somme;
né tantomeno è stata articolata prova sul punto.
5- Dalla busta paga di dicembre 2019 risulta quindi un lordo dovuto così quantificato CP_ (esclusa indennità di malattia a carico dell' e TFR): indennità malattia a carico del datore euro 380,64, festività euro 61,41, ferie non godute euro 365,91, credito D.L. 66/14 euro 55,28 a tale importo va aggiunto euro 368,44 trattenuta dal datore di lavoro quale indennità per mancato preavviso (tot. 1.231,68).
Occorre, infatti, considerare nel dovuto anche la trattenuta di € 368,44 operata dal datore per indennità di mancato preavviso.
La S.C. ha ritenuto, sul punto, che “il reiterato mancato pagamento di voci retributive legittima il lavoratore al recesso per giusta causa esonerandolo dall'obbligo di preavviso”
(cfr Cass. n. 5146/1998); inoltre la configurabilità delle dimissioni per giusta causa può sussistere anche quanto la giusta causa sia addotta solo successivamente al recesso
(come nel caso in esame), salvo che il lavoratore, manifestando la volontà di dimettersi, abbia dichiarato al datore di lavoro di essere pronto a continuare l'attività per tutto o per parte del periodo di preavviso, atteso che, in tale ipotesi, è lo stesso lavoratore ad escludere, con il suo comportamento, la ravvisabilità di circostanze tali da impedire la prosecuzione anche soltanto temporanea del rapporto ( cfr Cass. n. 24477/2011).
Nella fattispecie in esame, parte ricorrente ha eccepito, sul punto, che la trattenuta datoriale non sarebbe legittima in quanto le dimissioni sono state provocate dall'omesso regolare pagamento delle spettanze da parte del datore di lavoro;
circostanza che appare invero comprovata dal fatto che i pagamenti delle mensilità retributive avvenivano sempre nel mese successivo alla scadenza (cfr bonifici eseguiti, allegati da parte ricorrente) e, peraltro, il ricorrente ha ottenuto il pagamento del TFR solo a seguito dell'adozione del decreto ingiuntivo con precetto, nell'anno 2020.
La società aveva proposto domanda riconvenzionale per il pagamento dell'indennità di preavviso, che va pertanto rigettata.
Quindi il lordo dovuto per la busta paga di dicembre 2019 è pari ad euro 1.231,68
Si osserva, però, che, con la causale “acconto busta paga dicembre 2019”, la società ha corrisposto euro 1.000,00, con bonifico in data 03.07.2020.
Quindi residua dovuta la somma di euro 231,68.
Occorre precisare che sono state detratte dal dovuto complessivo le somme imputabile al Trattamento di Fine rapporto (indicato in busta per euro 952,85), che sono state già corrisposte dalla società a seguito del decreto ingiuntivo n. 197/2020 del 04.07.2020 e alla notifica dell'atto di precetto (con bonifico del 29.07.2020), adottato in relazione al
Trattamento di Fine Rapporto non corrisposto, rimasto in azienda,.
6- Fondata è invece la domanda per il pagamento della 13 mensilità, non avendo la società fornito alcuna prova del relativo pagamento.
Dal secondo cedolino di dicembre 2019 risulta l'importo di € 1.217,24 a titolo di tredicesima mensilità, con netto di € 851,00.
Tale importo non è stato corrisposto, come confermato dall'assenza di bonifici specifici e dalla causale del pagamento di € 1.000,00 effettuato nel luglio 2020, riferito alla busta paga di dicembre 2019 e non alla tredicesima mensilità.
Si osserva, poi, come già detto, che le vicende legate al decreto ingiuntivo ed ai pagamenti eseguiti successivamente non hanno efficacia liberatoria, posto che il decreto ingiuntivo, come si evince chiaramente dalla lettura del ricorso, è stato adottato in relazione al Trattamento di Fine Rapporto non corrisposto rimasto in azienda e l'atto di precetto notificato si fonda, appunto, sulle pretese riconosciute con il decreto ingiuntivo, corrisposte dalla società con bonifico del 29.07.2020.
Si precisa, però, che, a titolo di tredicesima mensilità, parte ricorrente ha chiesto il minor importo di euro 1.107,00, importo che deve essere corrisposto, in assenza di prova di pagamento da parte della società resistente.
Conclusivamente, la società resistente deve essere condannata al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 231,68 quale saldo della busta paga di dicembre 2019
e della somma di euro 1.107,00 a titolo di tredicesima mensilità, tot. 1.338,68 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo. CP_ L' deve essere invece condannato al pagamento della somma di euro 490,68 a titolo di indennità di malattia, oltre interessi come per legge.
7- Le spese di lite devono essere compensate per metà con la resistente in ragione CP_5 del parziale accoglimento delle pretese e si liquidano ai minimi di tariffa, in ragione della poca chiarezza delle pretese. CP_ Spese compensate con l' evocata in giudizio quale parte necessaria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1715/2020 RG, così provvede:
1) In parziale accoglimento del ricorso, condanna la società resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 1.338,68, per le causali indicate in ricorso, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale svolta da parte resistente;
CP_
3) Condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 490,80 a titolo di indennità di malattia, oltre interessi come per legge;
4) Compensa le spese di lite per metà e condanna la società resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della restante metà delle spese che si liquidano in euro 657,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
CP_
5) Spese compensate con l'
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 16.11.2025
Il Giudice
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