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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 6581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6581 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1590/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere
Dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 1590 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021, avverso la sentenza n. 2191/2020 del Tribunale di Napoli
Nord pubblicata il 27.10.2020, non notificata riservato in decisione con ordinanza pubblicata il 22.10.2025 all'esito della trattazione scritta del 9.7.2025, con la concessione dei termini di giorni 30+20 di cui all'art. 190, co. 2, c.p.c., per il deposito e lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica
TRA
(c.f.: , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da intendersi apposto in calce all'atto di citazione in appello, dall'avv. Patrizia IV
MA (c.f.: ), elettivamente domiciliata presso il suo studio sito C.F._1 in Napoli al Viale Gramsci n. 10
Appellante
(P.IVA: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Direttore Generale e legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato da intendersi apposto in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Guglielmo Ara (c.f.: CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
), elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura C.F._2
Aziendale in Frattamaggiore, alla via P. M. Vergara (Palazzo ex Inam).
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Citazione in appello, oggetto del contendere
Con atto di citazione tempestivamente notificato, la ha impugnato davanti Parte_1
a questa Corte la sentenza n. 2191/2020, pubblicata in data 27.10.2020, del Tribunale di
Napoli Nord, con la quale è stata accolta l'opposizione dell' Controparte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 115/2018 emesso dal Tribunale in data
[...]
2.2.2018 nei suoi confronti per la somma complessiva di € 67.815, 51, di cui €
18.281,66 a titolo di saldo per le prestazioni sanitarie odontoiatriche rese, nell'ambito della branca a visita, in favore degli assistiti del SSN nel periodo compreso tra agosto e dicembre 2014 ed € 49.533,85 a titolo di differenza tra la tariffa ridotta e la tariffa normale per le predette prestazioni eseguite, oltre interessi legali e spese della procedura monitoria.
1.1. La motivazione della sentenza impugnata
Il giudice del primo grado, per un verso, ha ritenuto che il centro avesse assolto il suo onere probatorio, tramite il deposito delle fatture, delle distinte riepilogative e del contratto stipulato inter partes del 2014, per altro verso, ha posto in rilievo che il rapporto di convenzionamento e le prestazioni rese non erano oggetto di contestazione: Parte Parte Quanto alla ha ritenuto assolto l'onere dell' provare che le prestazioni oggetto di causa erano state rese per l'anno 2014 oltre il tetto di spesa, quale fatto impeditivo del credito. In particolare, a fondamento della propria statuizione ha posto Parte l'art. 4 del contratto, con cui è stato determinato il tetto di spesa per l' per la branca a visita in € 1.814.559,00; il verbale del tavolo tecnico del 23.3.2015, depositato Parte dall' avente ad oggetto il monitoraggio conclusivo dell'anno 2014 con allegata tabella da cui si desume il superamento del tetto di spesa per la branca a visita e la percentuale provvisoria di Regressione Tariffaria Unica applicata;
inoltre la determina Parte n. 3939 del 21.9.2020, depositata in giudizio dall' con cui quest'ultima ha determinato “il conguaglio per l'anno 2014 per le branche a visita indicando nella
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Parte_3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
tabella allegata la percentuale di regressione tariffaria applicata al singolo centro tra cui l'opposto nella misura di € 49.553,85” (così la sentenza impugnata a pagina 5).
Con riferimento all'eccezione di parte opposta relativa all'illegittima applicazione della Parte R.T.U. per non avere l' rispettato gli obblighi contrattuali in tema di monitoraggio e comunicazione dei limiti di spesa, il Tribunale ha osservato che tale inadempimento
“…non esclude la potestà dell'Amministrazione sanitaria di modulare la regressione tariffaria allo scopo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati, né comporta l'obbligo per l'Amministrazione stessa di acquistare prestazioni sanitarie impiegando risorse superiori a quelle disponibili, attesa la necessità di garantire una corretta gestione delle risorse” (così alla pagina 6 della sentenza) e che, in ogni caso, è precluso al giudice ordinario il sindacato sulla correttezza dell'applicazione del meccanismo della regressione tariffaria “perché inerenti la programmazione generale della spesa e la compatibilità della stessa con la finanza pubblica” (così alla pagina 8 della sentenza impugnata). Più precisamente il giudice ha indicato gli atti dai quali risulta sia il superamento del tetto sia l'applicazione della regressione tariffaria: “Nella specie, a fronte della specifica contestazione operata dal centro opposto in ordine al mancato superamento del tetto di spesa e della Parte erronea applicazione della regressione tariffaria, la opponente ha dimostrato
l'avvenuto superamento del tetto di spesa da parte del centro opposto per l'anno
2014. L'opponente ha prodotto il contratto stipulato tra le parti (art 4) da cui risulta la programmazione di un tetto di spesa, per la e per la branca a visita, di € Pt_3
1.814.559,00, al netto del ticket e quota regionale poi via via declinato per i residenti e Part non nel territorio dell' e in altre regioni, e il verbale del tavolo tecnico del 24.3.2015 che ha ad oggetto - oltre alla valutazione delle giustificazioni degli sforamenti dei limiti contrattuali relative a strutture sanitarie diverse dal centro opposto – il monitoraggio conclusivo dell'anno 2014 con allegata tabella dalla quale si desume il superamento del tetto di spesa per le macroaree (tra cui le branche a visita) e della percentuale provvisoria di regressione tariffaria per ciascuna branca. Nel verbale richiamato, si Part legge altresì che i presenti al tavolo tecnico autorizzavano l' alla definizione della quota proporzionale di regressione tariffaria senza necessità di ulteriore convocazione
n. 1590/2021 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 3 Part
Parte_1 Parte_3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
Part del tavolo tecnico. Con successiva determina n. 3939 del 21.9.2020, l' determinava il conguaglio 2014 per le branche a visita indicando nella tabella allegata la percentuale di regressione tariffaria applicata al singolo centro tra cui l'opposto nella misura di € 49.553,85”.
Infine, il tribunale ha evidenziato che proprio “dal prospetto prodotto dalla opposta Part risulta che l' abbia provveduto al pagamento di € 254.516,15” (su un fatturato che
è pacificamente di euro 281.951,77) e che, dunque, una volta applicata la misura della Parte regressione tariffaria al centro, correttamente fatta dall' residua un saldo negativo a carico dell'opposta. Parte Ha accolto, dunque, l'opposizione dell' e revocato il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando compensate le spese di lite in ragione della “peculiarità delle questioni affrontate” (così alla pagina 8 della sentenza di primo grado).
2. Motivi del gravame
Avverso tale sentenza, non notificata, ha proposto appello con atto di Parte_1 citazione notificato in data 31.3.2021, chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, Parte di condannare l' al pagamento, in favore di della somma di € Parte_1
67.815,51 (di cui € 18.281,66 a titolo di saldo per l'anno 2014 ed € 49.533,85 a titolo di differenza tra tariffa ridotta e tariffa normale), oltre interessi legali moratori ex art. 1 e 5
D. Lgs. n. 231/2002 con vittoria di spese e diritti ed onorari, con aggiunta di rimborso forfettario per spese generali IVA e Cpa.
2.1. In particolare, con il primo motivo ed il secondo motivo, (entrambi rubricati
“Error in iudicando – erronea applicazione degli artt. 2697 c.c. – erronea applicazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c. – motivazione omissiva errata applicazione dei canoni ermeneutici e di esecuzione delle obbligazioni contrattuali
(artt. 1175, 1375 c.c.) - errata applicazione del contratto intervenuto tra le parti”), che si espongono congiuntamente poiché il loro contenuto è pressoché identico, Pt_1 ha lamentato l'erroneità della sentenza gravata per avere il giudice travisato
[...]
l'oggetto del giudizio e per aver omesso l'esame dell'eccezione di inadempimento degli Parte obblighi contrattuali da parte dell' Ha argomentato l'appellante che il thema decidendum non attiene al “sindacato del potere di programmazione esercitato
n. 1590/2021 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 4
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dall'Amministrazione pubblica circa la fissazione a monte di tetti di spesa”, bensì alla
“corretta esecuzione del contratto intercorso tra creditore e debitore […] a valle della programmazione e della regolamentazione dei budget di spesa” (così alla pagina 8 atto di appello), con la conseguenza dell'irrilevanza dell'ampia giurisprudenza amministrativa citata dal primo giudice alle pagine 6 e 7 della sentenza impugnata;
sostiene che le citazioni delle sentenze del G.A. sono incomplete e parziali e “non rendono conto di una valutazione che il giudice amministrativo, compie, in merito alla ragionevolezza dei tagli dovuti a poteri esercitati retroattivamente ma comunque con attività di monitoraggio (che nel caso in esame è del tutto omessa, lo si ribadisce)”.
Chiarita, così, la materia del contendere, l'appellante ha quindi evidenziato come il
Parte primo giudice avrebbe dovuto valutare la correttezza dell'esercizio del potere dell' avendo come parametro di riferimento il contratto stipulato tra le parti per l'anno 2014.
Parte Ha poi sostenuto che l' non ha dato la prova dello sforamento del limite di spesa e che è illegittima l'applicazione della regressione tariffaria unica, poiché avvenuta in violazione delle disposizioni contrattuali. Sul punto, ha lamentato l'omesso esame della
Parte propria eccezione circa la mancata dimostrazione da parte dell' dell'adempimento degli obblighi previsti dagli artt. 4, 5, 6 e 7 del contratto stipulato tra le parti, precisando
Parte che la documentazione depositata dall' e posta a fondamento della decisione impugnata non deponeva in tale direzione.
Ha dedotto l'inidoneità della documentazione depositata dall'appellata, in particolare che la determina “di liquidazione dei saldi anno 2014, peraltro non comunicata al creditore, ha valenza di atto unilaterale di espressione della volontà di liquidare un importo inferiore al dovuto”; a suo parere, inoltre, “il giudice di prime cure erra nel ritenere il semplice verbale del Tavolo Tecnico (allegato all'atto di opposizione), riferito ad una determinazione dichiaratamente “provvisoria”, dalla quale risulta peraltro che non ha avuto alcuno sforamento prestazionale per l'anno 2014”; dunque Pt_1 argomenta che il verbale del Tavolo Tecnico, da un lato, si riferisce ad una Parte determinazione provvisoria, rinviando ad un'altra successiva attività dell' di definizione della quota proporzionale di regressione per struttura, dall'altro lato, non contiene alcun riferimento allo sforamento del limite di spesa da parte di Parte_1
n. 1590/2021 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 5
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2.1.2. Con il terzo motivo di appello, l'appellante, ribadendo l'omesso esame da parte del primo giudice della corretta esecuzione delle regole convenzionali, ha dedotto Parte l'inadempimento contrattuale dell' per non aver comunicato al centro sia il predetto verbale del Tavolo Tecnico sia i relativi monitoraggi.
Afferma l'inidoneità del tavolo tecnico allegato dalla debitrice, che “si ferma alla definizione in termini sempre macroaziendali della regressione tariffaria, rinviando a Part successiva attività, che l' on prova essere intervenuta”.
3. Difese dell'appellata e svolgimento del processo in appello Parte Costituendosi in giudizio, in data 23.8.2021, l' ha chiesto il rigetto dell'appello poiché infondato, con conferma della sentenza impugnata.
Fissata la comparizione per il 15.9.2021, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 8.2.2023, poi è stata rinviata nuovamente per il carico del ruolo.
In data 22.10.2025, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione con concessione dei termini di giorni 30 + 20 di cui all'art. 190, co. 2, c.p.c.
Sono stati depositati dalle parti scritti conclusionali, dall'appellante il 21.11.2025.
Risulta acquisito il fascicolo di primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Preliminarmente, la Corte dà atto che la rinuncia al mandato depositata dall'avv.
RI OS IO in data 13.10.2025 non spiega alcun effetto nella presente controversia atteso che non è mai stata procuratore ad litem della in questa Parte_1 causa, in cui la società si è costituita in giudizio rappresentata e difesa in virtù di mandato alle liti rilasciato in data 24.3.2021 esclusivamente in favore dell'avv. Patrizia
IV MA: il riferimento nella premessa dell'atto di appello all'avv. RI OS
IO è del tutto ultroneo.
4.1. I tre motivi di appello, da esaminarsi congiuntamente stante la loro connessione, sono in parte inammissibili ed in parte infondati per le seguenti ragioni.
4.1.2. Deve, infatti, osservarsi che, nella formulazione del proprio atto di appello la si è limitata a dedurre genericamente l'erroneità della decisione, di fatto Parte_1 richiamando le argomentazioni giuridiche e le difese già spiegate nel primo grado di n. 1590/2021 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 6
Parte_3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
giudizio, senza censurare specificamente l'iter argomentativo posto dal primo giudice a fondamento della decisione impugnata.
L'appellante non si è riferita, come avrebbe dovuto, alla ratio decidendi della decisione impugnata, accusata apoditticamente di aver disatteso immotivatamente tutte le sue richieste, non presentando l'atto di appello nessuna correlazione con la motivazione di detta pronuncia (cfr., tra le molte, Cass. n. 36481/2022; Cass. n. 3194/2019 e Cass. SU,
n. 23299/2011; Cass., n. 13080/2008; Cass., n. 15733/2007).
In mancanza di una diretta censura idonea ad incrinare il fondamento logico – giuridico della decisione resa dal giudice di prime cure, non è sufficiente a concretizzare il requisito della specificità del motivo d'appello in esame il fatto che l'appellante abbia dedotto l'erroneità della valutazione del primo giudice, richiamando generiche Parte inadempienze contrattuali dell' Tali eccezioni, infatti, relative soprattutto alla mancata comunicazione dei monitoraggi, erano state formulate dalla struttura già in primo grado genericamente e su di esse il Tribunale ha espressamente statuito, contrariamente a quanto affermato dall'appellante nei propri scritti difensivi, affermando che “secondo ormai costante orientamento giurisprudenziale il ritardato adempimento dell'Amministrazione all'obbligazione di monitorare le prestazioni sanitarie…e di fornire tempestive informazioni circa l'eventuale raggiungimento dei limiti di spesa (contestato dall'opposta) non esclude la potestà dell'Amministrazione sanitaria di modulare la regressione tariffaria” (così alla pagina 7 della sentenza) il cui esercizio non è subordinato né condizionato all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate. Parte Discende da ciò che la violazione da parte dell' delle procedure contemplate dal contratto in merito agli oneri di comunicazione e monitoraggio delle prestazioni, non opera come fattore impeditivo all'applicazione della R.T.U., atteso che - come correttamente rilevato dal Tribunale - la stessa è espressione di un potere autoritativo, il cui esercizio non è condizionato da adempimenti di carattere contrattuale, essendo diretto a dare attuazione allo scopo fondamentale, legislativamente previsto, di contenere la remunerazione delle prestazioni entro i limiti di spesa fissati dalla Pt_4 che a loro volta recepiscono le risorse ed i vincoli stabiliti dalla legge.
n. 1590/2021 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 7
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Tale opzione ermeneutica, non scalfita dall'appello, riceve autorevole conferma in recenti arresti della Suprema Corte (Cass 25184/2024), secondo cui “la circostanza che la delibera con cui si accerta il superamento del tetto di spesa sia comunicata o meno
«non possiede alcuna incidenza sul profilo del pagamento della prestazione, proprio perché l'elemento impeditivo della remunerazione è integrato dal semplice fatto del superamento dei livelli di spesa» (Cass. n. 4375 del 2023). Si è anche osservato che vale il principio per cui l'esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria, al fine di osservare i limiti di spesa, non è subordinato o condizionato all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire controlli per il tramite dei tavoli tecnici perché essi sono organi di fonte contrattuale a cui partecipano pure i rappresentanti aziendali e delle associazioni di categoria più rappresentative (Cons. Stato., n. 207 del 2016; richiamata da Cass. n. 4375 del 2023). Non rileva dunque la tardività del monitoraggio né quella relativa all'attività imputabile al tavolo tecnico”; ne consegue, sempre secondo la richiamata pronuncia, che “in caso di superamento del tetto di spesa la remunerazione Part risulta inesigibile, dovendosi giudicare corretta la condotta della stante la ricorrenza di un obbligo ex lege avente carattere prevalente rispetto agli accordi Part negoziali, risolvendosi tale obbligo in un factum principis non imputabile, cui la e la non avrebbero potuto sottrarsi” (così Cass., n. 12584/2024). Pt_4
Del resto, l'individuazione dei tetti di spesa giunge successivamente all'esercizio in corso ed anche dopo la stipulazione del contratto, costituendo una sorta di rischio di impresa per le società (in termini, Cass Sez. I, sent. n. 16221 del 17.6.2025, a conferma di tutti i principi fin qui richiamati, espressi da Cass. 25184/2024).
Alla luce di tali principi, la mancanza di comunicazione dei tetti di spesa presunti, Parte acquista rilievo solo ai fini di valutare se e in che misura l' avrebbe dovuto operare Parte la regressione tariffaria, non certo per affermare che, in mancanza della stessa, l' era tenuta in ogni caso al pagamento delle prestazioni svolte, anche oltre il limite di spesa fissato.
4.1.3. Parimenti, la Corte ritiene inammissibile l'eccezione dell'appellante circa Parte l'asserita inidoneità probatoria della documentazione prodotta dall' essendosi il n. 1590/2021 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 8
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centro limitato a riproporre le medesime doglianze avverso le delibere del Tavolo
Tecnico e della Regressione formulate negli scritti difensivi di primo grado, CP_2 senza formulare nessuna specifica argomentazione nell'atto di appello, idonea a censurare in modo specifico quanto statuito dal Tribunale in relazione all'avvenuta Parte dimostrazione da parte dell' appellata circa l'avvenuto superamento del tetto di spesa. Invero, nel proprio all'appello la società ha sinteticamente dedotto che “per quanto riguarda la delibera di liquidazione dei saldi anni 2014, peraltro non comunicata alla creditrice si ribadisce la valenza della stessa quale unilaterale di espressione della volontà di liquidare un importo inferiore al dovuto” (così alla pagina
11 dell'atto di appello) e “..erra nel ritenere il semplice verbale del Tavolo
Tecnico…riferito ad una determinazione dichiaratamente “provvisoria”, dalla quale risulta peraltro che non ha avuto alcuno sforamento prestazione per l'anno Pt_1
2014, quale prova sufficiente ad impedire il sorgere dell'obbligo contrattuale di remunerazione delle prestazioni rese e non più contestabili …peraltro mai comunicato…” (così alle pagine 12 e 13 dell'atto di appello).
In appello ripete che il tribunale “erra nel ritenere il semplice verbale del Pt_1
Tavolo Tecnico (allegato all'atto di opposizione), riferito ad una determinazione dichiaratamente “provvisoria”, dalla quale risulta peraltro che non ha avuto Pt_1 alcuno sforamento prestazionale per l'anno 2014”.
L'inammissibilità di tali affermazioni deriva dalla circostanza che trattasi di osservazioni già formulate in modo identico in primo grado nella propria memoria n. 2 di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., senza censurare l'ampia motivazione del tribunale, che rispondendo alle medesime doglianze ha indicato in modo preciso quali sono gli atti con cui la regressione tariffaria è stata attuata: “L'opponente ha prodotto il contratto stipulato tra le parti (art 4) da cui risulta la programmazione di un tetto di spesa, per la Part
e per la branca a visita, di € 1.814.559,00, al netto del ticket e quota Pt_3
Part regionale poi via via declinato per i residenti e non nel territorio dell e in altre regioni, e il verbale del tavolo tecnico del 24.3.2015 che ha ad oggetto - oltre alla valutazione delle giustificazioni degli sforamenti dei limiti contrattuali relative a strutture sanitarie diverse dal centro opposto – il monitoraggio conclusivo dell'anno
n. 1590/2021 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 9
Parte_3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
2014 con allegata tabella dalla quale si desume il superamento del tetto di spesa per le macroaree (tra cui le branche a visita) e della percentuale provvisoria di regressione tariffaria per ciascuna branca. Nel verbale richiamato, si legge altresì che i presenti al Part tavolo tecnico autorizzavano l' alla definizione della quota proporzionale di regressione tariffaria senza necessità di ulteriore convocazione del tavolo tecnico. Part Con successiva determina n. 3939 del 21.9.2020, l' determinava il conguaglio 2014 per le branche a visita indicando nella tabella allegata la percentuale di regressione tariffaria applicata al singolo centro tra cui l'opposto nella misura di € 49.553,85”.
La doglianza in esame si presenta anch'essa generica e, pertanto, inammissibile. Difatti, da un lato, non censura affatto il punto di motivazione con il quale il tribunale ha ritenuto che la prova della adottata regressione tariffaria sia nella delibera 3935/2015, men che meno specifica le ragioni per cui la delibera indicata dal giudice di prime cure non sarebbe idonea a dimostrare l'adozione della Regressione Tariffaria e, dall'altro lato, con riferimento al verbale del Tavolo Tecnico ne dichiara immotivatamente la provvisorietà a fronte della specifica statuizione del Tribunale, che sul punto, si ripete, afferma “Nel verbale richiamato, si legge altresì che i presenti al tavolo tecnico Part autorizzavano l' alla definizione della quota proporzionale di regressione tariffaria senza necessità di ulteriore convocazione del tavolo tecnico” (così la sentenza impugnata a pagina 5).
Anche a volere esaminare nel merito ancora una volta queste doglianze, incentrate sul Parte giudizio di idoneità o meno della documentazione prodotta dall' a dimostrare la regressione tariffaria applicabile al caso di specie, sono infondate. Parte Invero nella produzione della appellata è riprodotta la commisurazione della regressione tariffaria che è parte integrante della delibera n. 3139/2015 che il giudice di prime cure pone a base della sua decisione. Questa parte della delibera, in quanto indica la percentuale di sforamento del tetto branca a visita e determina l'importo a tale titolo non rimborsabile, smentisce direttamente l'assunto che non abbia mai Parte_1 sforato il tetto assegnato per il 2014.
Né osta alla legittimità della decisione la circostanza che si tratti di una delibera
“unilaterale” se si considera che è pacifico che essa non è stata impugnata.
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Infine, va dato atto che è coperta dal giudicato in quanto non impugnata l'affermazione Parte del giudice di prime cure che “dal prospetto prodotto dalla opposta risulta che l' abbia provveduto al pagamento di € 254.516,15” (su un fatturato che è pacificamente di euro di 281.951,77) e che, dunque, una volta applicata la misura della regressione Parte tariffaria al centro, correttamente fatta dall' residua “un saldo negativo a carico dell'opposta” (cf pagina 8 della sentenza impugnata).
Dalle considerazioni che precedono deriva che l'appello è infondato e merita di essere respinto, con conferma della sentenza impugnata.
5. Le spese di lite
Segue la soccombenza il governo delle spese, con la condanna dell'appellante al pagamento, in favore della , delle spese di lite, quantificate secondo Controparte_3
i parametri di cui alla tabella 12 allegata al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
147/2022, per le controversie di valore compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000, nei seguenti importi:
- per fase di studio € 1.500,00,
- per fase introduttiva € 1.000,00,
- per fase decisoria € 2.600,00, dunque, per le sole attività effettivamente svolte, con esclusione della fase istruttoria.
5.1. Essendo stato respinto l'appello, deve inoltre darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dalla nei confronti della avverso Parte_1 Controparte_1 la sentenza n. 2191/2020 del Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il 27.10.2020, disattesa ogni altra istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna la al pagamento, in favore dell'appellata Parte_1 Controparte_1
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Locale di Napoli 2 Nord, delle spese di lite della presente fase di giudizio, che liquida in complessivi € 5.100,00 per onorario: di cui € 1.500,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva ed € 2.600,00 per la fase decisionale;
il tutto oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, Iva, e CPA.
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 12.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Erminia Catapano dott. Fulvio Dacomo
n. 1590/2021 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 12
Nord Parte_1 Pt_3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere
Dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 1590 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021, avverso la sentenza n. 2191/2020 del Tribunale di Napoli
Nord pubblicata il 27.10.2020, non notificata riservato in decisione con ordinanza pubblicata il 22.10.2025 all'esito della trattazione scritta del 9.7.2025, con la concessione dei termini di giorni 30+20 di cui all'art. 190, co. 2, c.p.c., per il deposito e lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica
TRA
(c.f.: , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da intendersi apposto in calce all'atto di citazione in appello, dall'avv. Patrizia IV
MA (c.f.: ), elettivamente domiciliata presso il suo studio sito C.F._1 in Napoli al Viale Gramsci n. 10
Appellante
(P.IVA: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Direttore Generale e legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato da intendersi apposto in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Guglielmo Ara (c.f.: CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
), elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura C.F._2
Aziendale in Frattamaggiore, alla via P. M. Vergara (Palazzo ex Inam).
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Citazione in appello, oggetto del contendere
Con atto di citazione tempestivamente notificato, la ha impugnato davanti Parte_1
a questa Corte la sentenza n. 2191/2020, pubblicata in data 27.10.2020, del Tribunale di
Napoli Nord, con la quale è stata accolta l'opposizione dell' Controparte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 115/2018 emesso dal Tribunale in data
[...]
2.2.2018 nei suoi confronti per la somma complessiva di € 67.815, 51, di cui €
18.281,66 a titolo di saldo per le prestazioni sanitarie odontoiatriche rese, nell'ambito della branca a visita, in favore degli assistiti del SSN nel periodo compreso tra agosto e dicembre 2014 ed € 49.533,85 a titolo di differenza tra la tariffa ridotta e la tariffa normale per le predette prestazioni eseguite, oltre interessi legali e spese della procedura monitoria.
1.1. La motivazione della sentenza impugnata
Il giudice del primo grado, per un verso, ha ritenuto che il centro avesse assolto il suo onere probatorio, tramite il deposito delle fatture, delle distinte riepilogative e del contratto stipulato inter partes del 2014, per altro verso, ha posto in rilievo che il rapporto di convenzionamento e le prestazioni rese non erano oggetto di contestazione: Parte Parte Quanto alla ha ritenuto assolto l'onere dell' provare che le prestazioni oggetto di causa erano state rese per l'anno 2014 oltre il tetto di spesa, quale fatto impeditivo del credito. In particolare, a fondamento della propria statuizione ha posto Parte l'art. 4 del contratto, con cui è stato determinato il tetto di spesa per l' per la branca a visita in € 1.814.559,00; il verbale del tavolo tecnico del 23.3.2015, depositato Parte dall' avente ad oggetto il monitoraggio conclusivo dell'anno 2014 con allegata tabella da cui si desume il superamento del tetto di spesa per la branca a visita e la percentuale provvisoria di Regressione Tariffaria Unica applicata;
inoltre la determina Parte n. 3939 del 21.9.2020, depositata in giudizio dall' con cui quest'ultima ha determinato “il conguaglio per l'anno 2014 per le branche a visita indicando nella
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tabella allegata la percentuale di regressione tariffaria applicata al singolo centro tra cui l'opposto nella misura di € 49.553,85” (così la sentenza impugnata a pagina 5).
Con riferimento all'eccezione di parte opposta relativa all'illegittima applicazione della Parte R.T.U. per non avere l' rispettato gli obblighi contrattuali in tema di monitoraggio e comunicazione dei limiti di spesa, il Tribunale ha osservato che tale inadempimento
“…non esclude la potestà dell'Amministrazione sanitaria di modulare la regressione tariffaria allo scopo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati, né comporta l'obbligo per l'Amministrazione stessa di acquistare prestazioni sanitarie impiegando risorse superiori a quelle disponibili, attesa la necessità di garantire una corretta gestione delle risorse” (così alla pagina 6 della sentenza) e che, in ogni caso, è precluso al giudice ordinario il sindacato sulla correttezza dell'applicazione del meccanismo della regressione tariffaria “perché inerenti la programmazione generale della spesa e la compatibilità della stessa con la finanza pubblica” (così alla pagina 8 della sentenza impugnata). Più precisamente il giudice ha indicato gli atti dai quali risulta sia il superamento del tetto sia l'applicazione della regressione tariffaria: “Nella specie, a fronte della specifica contestazione operata dal centro opposto in ordine al mancato superamento del tetto di spesa e della Parte erronea applicazione della regressione tariffaria, la opponente ha dimostrato
l'avvenuto superamento del tetto di spesa da parte del centro opposto per l'anno
2014. L'opponente ha prodotto il contratto stipulato tra le parti (art 4) da cui risulta la programmazione di un tetto di spesa, per la e per la branca a visita, di € Pt_3
1.814.559,00, al netto del ticket e quota regionale poi via via declinato per i residenti e Part non nel territorio dell' e in altre regioni, e il verbale del tavolo tecnico del 24.3.2015 che ha ad oggetto - oltre alla valutazione delle giustificazioni degli sforamenti dei limiti contrattuali relative a strutture sanitarie diverse dal centro opposto – il monitoraggio conclusivo dell'anno 2014 con allegata tabella dalla quale si desume il superamento del tetto di spesa per le macroaree (tra cui le branche a visita) e della percentuale provvisoria di regressione tariffaria per ciascuna branca. Nel verbale richiamato, si Part legge altresì che i presenti al tavolo tecnico autorizzavano l' alla definizione della quota proporzionale di regressione tariffaria senza necessità di ulteriore convocazione
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Part del tavolo tecnico. Con successiva determina n. 3939 del 21.9.2020, l' determinava il conguaglio 2014 per le branche a visita indicando nella tabella allegata la percentuale di regressione tariffaria applicata al singolo centro tra cui l'opposto nella misura di € 49.553,85”.
Infine, il tribunale ha evidenziato che proprio “dal prospetto prodotto dalla opposta Part risulta che l' abbia provveduto al pagamento di € 254.516,15” (su un fatturato che
è pacificamente di euro 281.951,77) e che, dunque, una volta applicata la misura della Parte regressione tariffaria al centro, correttamente fatta dall' residua un saldo negativo a carico dell'opposta. Parte Ha accolto, dunque, l'opposizione dell' e revocato il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando compensate le spese di lite in ragione della “peculiarità delle questioni affrontate” (così alla pagina 8 della sentenza di primo grado).
2. Motivi del gravame
Avverso tale sentenza, non notificata, ha proposto appello con atto di Parte_1 citazione notificato in data 31.3.2021, chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, Parte di condannare l' al pagamento, in favore di della somma di € Parte_1
67.815,51 (di cui € 18.281,66 a titolo di saldo per l'anno 2014 ed € 49.533,85 a titolo di differenza tra tariffa ridotta e tariffa normale), oltre interessi legali moratori ex art. 1 e 5
D. Lgs. n. 231/2002 con vittoria di spese e diritti ed onorari, con aggiunta di rimborso forfettario per spese generali IVA e Cpa.
2.1. In particolare, con il primo motivo ed il secondo motivo, (entrambi rubricati
“Error in iudicando – erronea applicazione degli artt. 2697 c.c. – erronea applicazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c. – motivazione omissiva errata applicazione dei canoni ermeneutici e di esecuzione delle obbligazioni contrattuali
(artt. 1175, 1375 c.c.) - errata applicazione del contratto intervenuto tra le parti”), che si espongono congiuntamente poiché il loro contenuto è pressoché identico, Pt_1 ha lamentato l'erroneità della sentenza gravata per avere il giudice travisato
[...]
l'oggetto del giudizio e per aver omesso l'esame dell'eccezione di inadempimento degli Parte obblighi contrattuali da parte dell' Ha argomentato l'appellante che il thema decidendum non attiene al “sindacato del potere di programmazione esercitato
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dall'Amministrazione pubblica circa la fissazione a monte di tetti di spesa”, bensì alla
“corretta esecuzione del contratto intercorso tra creditore e debitore […] a valle della programmazione e della regolamentazione dei budget di spesa” (così alla pagina 8 atto di appello), con la conseguenza dell'irrilevanza dell'ampia giurisprudenza amministrativa citata dal primo giudice alle pagine 6 e 7 della sentenza impugnata;
sostiene che le citazioni delle sentenze del G.A. sono incomplete e parziali e “non rendono conto di una valutazione che il giudice amministrativo, compie, in merito alla ragionevolezza dei tagli dovuti a poteri esercitati retroattivamente ma comunque con attività di monitoraggio (che nel caso in esame è del tutto omessa, lo si ribadisce)”.
Chiarita, così, la materia del contendere, l'appellante ha quindi evidenziato come il
Parte primo giudice avrebbe dovuto valutare la correttezza dell'esercizio del potere dell' avendo come parametro di riferimento il contratto stipulato tra le parti per l'anno 2014.
Parte Ha poi sostenuto che l' non ha dato la prova dello sforamento del limite di spesa e che è illegittima l'applicazione della regressione tariffaria unica, poiché avvenuta in violazione delle disposizioni contrattuali. Sul punto, ha lamentato l'omesso esame della
Parte propria eccezione circa la mancata dimostrazione da parte dell' dell'adempimento degli obblighi previsti dagli artt. 4, 5, 6 e 7 del contratto stipulato tra le parti, precisando
Parte che la documentazione depositata dall' e posta a fondamento della decisione impugnata non deponeva in tale direzione.
Ha dedotto l'inidoneità della documentazione depositata dall'appellata, in particolare che la determina “di liquidazione dei saldi anno 2014, peraltro non comunicata al creditore, ha valenza di atto unilaterale di espressione della volontà di liquidare un importo inferiore al dovuto”; a suo parere, inoltre, “il giudice di prime cure erra nel ritenere il semplice verbale del Tavolo Tecnico (allegato all'atto di opposizione), riferito ad una determinazione dichiaratamente “provvisoria”, dalla quale risulta peraltro che non ha avuto alcuno sforamento prestazionale per l'anno 2014”; dunque Pt_1 argomenta che il verbale del Tavolo Tecnico, da un lato, si riferisce ad una Parte determinazione provvisoria, rinviando ad un'altra successiva attività dell' di definizione della quota proporzionale di regressione per struttura, dall'altro lato, non contiene alcun riferimento allo sforamento del limite di spesa da parte di Parte_1
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2.1.2. Con il terzo motivo di appello, l'appellante, ribadendo l'omesso esame da parte del primo giudice della corretta esecuzione delle regole convenzionali, ha dedotto Parte l'inadempimento contrattuale dell' per non aver comunicato al centro sia il predetto verbale del Tavolo Tecnico sia i relativi monitoraggi.
Afferma l'inidoneità del tavolo tecnico allegato dalla debitrice, che “si ferma alla definizione in termini sempre macroaziendali della regressione tariffaria, rinviando a Part successiva attività, che l' on prova essere intervenuta”.
3. Difese dell'appellata e svolgimento del processo in appello Parte Costituendosi in giudizio, in data 23.8.2021, l' ha chiesto il rigetto dell'appello poiché infondato, con conferma della sentenza impugnata.
Fissata la comparizione per il 15.9.2021, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 8.2.2023, poi è stata rinviata nuovamente per il carico del ruolo.
In data 22.10.2025, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione con concessione dei termini di giorni 30 + 20 di cui all'art. 190, co. 2, c.p.c.
Sono stati depositati dalle parti scritti conclusionali, dall'appellante il 21.11.2025.
Risulta acquisito il fascicolo di primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Preliminarmente, la Corte dà atto che la rinuncia al mandato depositata dall'avv.
RI OS IO in data 13.10.2025 non spiega alcun effetto nella presente controversia atteso che non è mai stata procuratore ad litem della in questa Parte_1 causa, in cui la società si è costituita in giudizio rappresentata e difesa in virtù di mandato alle liti rilasciato in data 24.3.2021 esclusivamente in favore dell'avv. Patrizia
IV MA: il riferimento nella premessa dell'atto di appello all'avv. RI OS
IO è del tutto ultroneo.
4.1. I tre motivi di appello, da esaminarsi congiuntamente stante la loro connessione, sono in parte inammissibili ed in parte infondati per le seguenti ragioni.
4.1.2. Deve, infatti, osservarsi che, nella formulazione del proprio atto di appello la si è limitata a dedurre genericamente l'erroneità della decisione, di fatto Parte_1 richiamando le argomentazioni giuridiche e le difese già spiegate nel primo grado di n. 1590/2021 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 6
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giudizio, senza censurare specificamente l'iter argomentativo posto dal primo giudice a fondamento della decisione impugnata.
L'appellante non si è riferita, come avrebbe dovuto, alla ratio decidendi della decisione impugnata, accusata apoditticamente di aver disatteso immotivatamente tutte le sue richieste, non presentando l'atto di appello nessuna correlazione con la motivazione di detta pronuncia (cfr., tra le molte, Cass. n. 36481/2022; Cass. n. 3194/2019 e Cass. SU,
n. 23299/2011; Cass., n. 13080/2008; Cass., n. 15733/2007).
In mancanza di una diretta censura idonea ad incrinare il fondamento logico – giuridico della decisione resa dal giudice di prime cure, non è sufficiente a concretizzare il requisito della specificità del motivo d'appello in esame il fatto che l'appellante abbia dedotto l'erroneità della valutazione del primo giudice, richiamando generiche Parte inadempienze contrattuali dell' Tali eccezioni, infatti, relative soprattutto alla mancata comunicazione dei monitoraggi, erano state formulate dalla struttura già in primo grado genericamente e su di esse il Tribunale ha espressamente statuito, contrariamente a quanto affermato dall'appellante nei propri scritti difensivi, affermando che “secondo ormai costante orientamento giurisprudenziale il ritardato adempimento dell'Amministrazione all'obbligazione di monitorare le prestazioni sanitarie…e di fornire tempestive informazioni circa l'eventuale raggiungimento dei limiti di spesa (contestato dall'opposta) non esclude la potestà dell'Amministrazione sanitaria di modulare la regressione tariffaria” (così alla pagina 7 della sentenza) il cui esercizio non è subordinato né condizionato all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate. Parte Discende da ciò che la violazione da parte dell' delle procedure contemplate dal contratto in merito agli oneri di comunicazione e monitoraggio delle prestazioni, non opera come fattore impeditivo all'applicazione della R.T.U., atteso che - come correttamente rilevato dal Tribunale - la stessa è espressione di un potere autoritativo, il cui esercizio non è condizionato da adempimenti di carattere contrattuale, essendo diretto a dare attuazione allo scopo fondamentale, legislativamente previsto, di contenere la remunerazione delle prestazioni entro i limiti di spesa fissati dalla Pt_4 che a loro volta recepiscono le risorse ed i vincoli stabiliti dalla legge.
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Tale opzione ermeneutica, non scalfita dall'appello, riceve autorevole conferma in recenti arresti della Suprema Corte (Cass 25184/2024), secondo cui “la circostanza che la delibera con cui si accerta il superamento del tetto di spesa sia comunicata o meno
«non possiede alcuna incidenza sul profilo del pagamento della prestazione, proprio perché l'elemento impeditivo della remunerazione è integrato dal semplice fatto del superamento dei livelli di spesa» (Cass. n. 4375 del 2023). Si è anche osservato che vale il principio per cui l'esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria, al fine di osservare i limiti di spesa, non è subordinato o condizionato all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire controlli per il tramite dei tavoli tecnici perché essi sono organi di fonte contrattuale a cui partecipano pure i rappresentanti aziendali e delle associazioni di categoria più rappresentative (Cons. Stato., n. 207 del 2016; richiamata da Cass. n. 4375 del 2023). Non rileva dunque la tardività del monitoraggio né quella relativa all'attività imputabile al tavolo tecnico”; ne consegue, sempre secondo la richiamata pronuncia, che “in caso di superamento del tetto di spesa la remunerazione Part risulta inesigibile, dovendosi giudicare corretta la condotta della stante la ricorrenza di un obbligo ex lege avente carattere prevalente rispetto agli accordi Part negoziali, risolvendosi tale obbligo in un factum principis non imputabile, cui la e la non avrebbero potuto sottrarsi” (così Cass., n. 12584/2024). Pt_4
Del resto, l'individuazione dei tetti di spesa giunge successivamente all'esercizio in corso ed anche dopo la stipulazione del contratto, costituendo una sorta di rischio di impresa per le società (in termini, Cass Sez. I, sent. n. 16221 del 17.6.2025, a conferma di tutti i principi fin qui richiamati, espressi da Cass. 25184/2024).
Alla luce di tali principi, la mancanza di comunicazione dei tetti di spesa presunti, Parte acquista rilievo solo ai fini di valutare se e in che misura l' avrebbe dovuto operare Parte la regressione tariffaria, non certo per affermare che, in mancanza della stessa, l' era tenuta in ogni caso al pagamento delle prestazioni svolte, anche oltre il limite di spesa fissato.
4.1.3. Parimenti, la Corte ritiene inammissibile l'eccezione dell'appellante circa Parte l'asserita inidoneità probatoria della documentazione prodotta dall' essendosi il n. 1590/2021 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 8
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centro limitato a riproporre le medesime doglianze avverso le delibere del Tavolo
Tecnico e della Regressione formulate negli scritti difensivi di primo grado, CP_2 senza formulare nessuna specifica argomentazione nell'atto di appello, idonea a censurare in modo specifico quanto statuito dal Tribunale in relazione all'avvenuta Parte dimostrazione da parte dell' appellata circa l'avvenuto superamento del tetto di spesa. Invero, nel proprio all'appello la società ha sinteticamente dedotto che “per quanto riguarda la delibera di liquidazione dei saldi anni 2014, peraltro non comunicata alla creditrice si ribadisce la valenza della stessa quale unilaterale di espressione della volontà di liquidare un importo inferiore al dovuto” (così alla pagina
11 dell'atto di appello) e “..erra nel ritenere il semplice verbale del Tavolo
Tecnico…riferito ad una determinazione dichiaratamente “provvisoria”, dalla quale risulta peraltro che non ha avuto alcuno sforamento prestazione per l'anno Pt_1
2014, quale prova sufficiente ad impedire il sorgere dell'obbligo contrattuale di remunerazione delle prestazioni rese e non più contestabili …peraltro mai comunicato…” (così alle pagine 12 e 13 dell'atto di appello).
In appello ripete che il tribunale “erra nel ritenere il semplice verbale del Pt_1
Tavolo Tecnico (allegato all'atto di opposizione), riferito ad una determinazione dichiaratamente “provvisoria”, dalla quale risulta peraltro che non ha avuto Pt_1 alcuno sforamento prestazionale per l'anno 2014”.
L'inammissibilità di tali affermazioni deriva dalla circostanza che trattasi di osservazioni già formulate in modo identico in primo grado nella propria memoria n. 2 di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., senza censurare l'ampia motivazione del tribunale, che rispondendo alle medesime doglianze ha indicato in modo preciso quali sono gli atti con cui la regressione tariffaria è stata attuata: “L'opponente ha prodotto il contratto stipulato tra le parti (art 4) da cui risulta la programmazione di un tetto di spesa, per la Part
e per la branca a visita, di € 1.814.559,00, al netto del ticket e quota Pt_3
Part regionale poi via via declinato per i residenti e non nel territorio dell e in altre regioni, e il verbale del tavolo tecnico del 24.3.2015 che ha ad oggetto - oltre alla valutazione delle giustificazioni degli sforamenti dei limiti contrattuali relative a strutture sanitarie diverse dal centro opposto – il monitoraggio conclusivo dell'anno
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2014 con allegata tabella dalla quale si desume il superamento del tetto di spesa per le macroaree (tra cui le branche a visita) e della percentuale provvisoria di regressione tariffaria per ciascuna branca. Nel verbale richiamato, si legge altresì che i presenti al Part tavolo tecnico autorizzavano l' alla definizione della quota proporzionale di regressione tariffaria senza necessità di ulteriore convocazione del tavolo tecnico. Part Con successiva determina n. 3939 del 21.9.2020, l' determinava il conguaglio 2014 per le branche a visita indicando nella tabella allegata la percentuale di regressione tariffaria applicata al singolo centro tra cui l'opposto nella misura di € 49.553,85”.
La doglianza in esame si presenta anch'essa generica e, pertanto, inammissibile. Difatti, da un lato, non censura affatto il punto di motivazione con il quale il tribunale ha ritenuto che la prova della adottata regressione tariffaria sia nella delibera 3935/2015, men che meno specifica le ragioni per cui la delibera indicata dal giudice di prime cure non sarebbe idonea a dimostrare l'adozione della Regressione Tariffaria e, dall'altro lato, con riferimento al verbale del Tavolo Tecnico ne dichiara immotivatamente la provvisorietà a fronte della specifica statuizione del Tribunale, che sul punto, si ripete, afferma “Nel verbale richiamato, si legge altresì che i presenti al tavolo tecnico Part autorizzavano l' alla definizione della quota proporzionale di regressione tariffaria senza necessità di ulteriore convocazione del tavolo tecnico” (così la sentenza impugnata a pagina 5).
Anche a volere esaminare nel merito ancora una volta queste doglianze, incentrate sul Parte giudizio di idoneità o meno della documentazione prodotta dall' a dimostrare la regressione tariffaria applicabile al caso di specie, sono infondate. Parte Invero nella produzione della appellata è riprodotta la commisurazione della regressione tariffaria che è parte integrante della delibera n. 3139/2015 che il giudice di prime cure pone a base della sua decisione. Questa parte della delibera, in quanto indica la percentuale di sforamento del tetto branca a visita e determina l'importo a tale titolo non rimborsabile, smentisce direttamente l'assunto che non abbia mai Parte_1 sforato il tetto assegnato per il 2014.
Né osta alla legittimità della decisione la circostanza che si tratti di una delibera
“unilaterale” se si considera che è pacifico che essa non è stata impugnata.
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Infine, va dato atto che è coperta dal giudicato in quanto non impugnata l'affermazione Parte del giudice di prime cure che “dal prospetto prodotto dalla opposta risulta che l' abbia provveduto al pagamento di € 254.516,15” (su un fatturato che è pacificamente di euro di 281.951,77) e che, dunque, una volta applicata la misura della regressione Parte tariffaria al centro, correttamente fatta dall' residua “un saldo negativo a carico dell'opposta” (cf pagina 8 della sentenza impugnata).
Dalle considerazioni che precedono deriva che l'appello è infondato e merita di essere respinto, con conferma della sentenza impugnata.
5. Le spese di lite
Segue la soccombenza il governo delle spese, con la condanna dell'appellante al pagamento, in favore della , delle spese di lite, quantificate secondo Controparte_3
i parametri di cui alla tabella 12 allegata al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
147/2022, per le controversie di valore compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000, nei seguenti importi:
- per fase di studio € 1.500,00,
- per fase introduttiva € 1.000,00,
- per fase decisoria € 2.600,00, dunque, per le sole attività effettivamente svolte, con esclusione della fase istruttoria.
5.1. Essendo stato respinto l'appello, deve inoltre darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dalla nei confronti della avverso Parte_1 Controparte_1 la sentenza n. 2191/2020 del Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il 27.10.2020, disattesa ogni altra istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna la al pagamento, in favore dell'appellata Parte_1 Controparte_1
n. 1590/2021 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 11
Parte_3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
Locale di Napoli 2 Nord, delle spese di lite della presente fase di giudizio, che liquida in complessivi € 5.100,00 per onorario: di cui € 1.500,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva ed € 2.600,00 per la fase decisionale;
il tutto oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, Iva, e CPA.
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 12.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Erminia Catapano dott. Fulvio Dacomo
n. 1590/2021 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 12
Nord Parte_1 Pt_3