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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/11/2025, n. 4671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4671 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 15175/2024 R.G.
TRA
, Parte_1 elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Carriera Grande n. 32, presso lo studio dell'avv.
US IO ed ON IO, da cui è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti
- resistente–
NONCHÉ
, Controparte_2 rappresentato e difeso come in atti
- Altra resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02/12/2024 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, il ricorrente ha convenuto in giudizio l' ed il Controparte_1 [...]
province di Napoli e , chiedendo ”A) accertare e dichiarare il diritto Controparte_2 CP_2 del ricorrente alla corresponsione in proprio favore della quota di TFS/TFR maturata in costanza del rapporto di lavoro intercorso col e, per l'effetto, condannare Controparte_2
l' , in persona del rappresentante legale pro Controparte_3 tempore, al pagamento in proprio favore dell'importo lordo pari ad € 13.417,10 oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di TFR/TFS, per le causali analiticamente indicate negli allegati conteggi, parte integrante del presente ricorso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali o a quella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia;
B) condannare parte convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari.”.
Nello specifico, parte ricorrente ha dedotto:
a) Di aver lavorato per il dal 21/04/05 fino al 30/06/13 senza percepire il trattamento CP_2 di fine servizio;
b) Di aver inviato all' lettera di messa in mora per ottenere il pagamento di quanto CP_3 dovuto;
c) Che l' ha negato il pagamento delle spettanze di fine servizio. CP_3
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia CP_3 del contendere a fronte dell'intervenuto pagamento. Il , invece, si è Controparte_2 costituito ed ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso nei suoi confronti, per carenza di legittimazione passiva
Nelle note di trattazione scritta assegnate alle parti parte ricorrente ha confermato l'intervenuto pagamento della prestazione, nei fatti accettando la quantificazione operata dall'istituto.
La pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere è determinata dalla sopraggiunta carenza di interesse delle parti ad ottenere una pronuncia del giudice quanto all'oggetto del giudizio, in forza di accadimenti successivi rispetto alla sua instaurazione.
È noto, infatti che “la cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale”
(cfr. Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4167 del 19/02/2020 (Rv. 657307 - 01)), ed è altresì pacifico in giurisprudenza che “il Giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, laddove detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della 'normale' probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente, bensì anche ad una compensazione, purché ricorrano determinati presupposti di legge, in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni” (cfr. Cass. sez. II, 29/11/2016, n.24234). Le spese nei confronti dell' si compensano per la metà in considerazione della serialità CP_3 della controversia e del ruolo dell'istituto nella fase precontenziosa;
per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenendo conto del valore della causa, dell'assenza di istruttoria e dell'attività difensiva svolta.
Nulla, va statuito in ordine alla declaratoria dell'omissione contributiva a carico del CP_2
convenuto trattandosi di circostanza, preesistente all'instaurazione del giudizio e del tutto
[...] pacifica tra le parti. Spese compensate nei confronti del in ragione della Controparte_2 riscontrata mancanza di res controversa intorno alla domanda di accertamento dell'omissione contributiva.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Compensa per metà le spese nei confronti dell' e pone la rimanente metà a carico CP_3 dell' , liquidandola in € 1.645,50, oltre spese generali, IVA e cpa, con attribuzione;
CP_3
- dichiara non luogo a provvedere nei confronti del e compensa le spese. CP_2
Si comunichi.
Aversa, 24.11.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 15175/2024 R.G.
TRA
, Parte_1 elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Carriera Grande n. 32, presso lo studio dell'avv.
US IO ed ON IO, da cui è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti
- resistente–
NONCHÉ
, Controparte_2 rappresentato e difeso come in atti
- Altra resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02/12/2024 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, il ricorrente ha convenuto in giudizio l' ed il Controparte_1 [...]
province di Napoli e , chiedendo ”A) accertare e dichiarare il diritto Controparte_2 CP_2 del ricorrente alla corresponsione in proprio favore della quota di TFS/TFR maturata in costanza del rapporto di lavoro intercorso col e, per l'effetto, condannare Controparte_2
l' , in persona del rappresentante legale pro Controparte_3 tempore, al pagamento in proprio favore dell'importo lordo pari ad € 13.417,10 oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di TFR/TFS, per le causali analiticamente indicate negli allegati conteggi, parte integrante del presente ricorso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali o a quella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia;
B) condannare parte convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari.”.
Nello specifico, parte ricorrente ha dedotto:
a) Di aver lavorato per il dal 21/04/05 fino al 30/06/13 senza percepire il trattamento CP_2 di fine servizio;
b) Di aver inviato all' lettera di messa in mora per ottenere il pagamento di quanto CP_3 dovuto;
c) Che l' ha negato il pagamento delle spettanze di fine servizio. CP_3
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia CP_3 del contendere a fronte dell'intervenuto pagamento. Il , invece, si è Controparte_2 costituito ed ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso nei suoi confronti, per carenza di legittimazione passiva
Nelle note di trattazione scritta assegnate alle parti parte ricorrente ha confermato l'intervenuto pagamento della prestazione, nei fatti accettando la quantificazione operata dall'istituto.
La pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere è determinata dalla sopraggiunta carenza di interesse delle parti ad ottenere una pronuncia del giudice quanto all'oggetto del giudizio, in forza di accadimenti successivi rispetto alla sua instaurazione.
È noto, infatti che “la cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale”
(cfr. Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4167 del 19/02/2020 (Rv. 657307 - 01)), ed è altresì pacifico in giurisprudenza che “il Giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, laddove detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della 'normale' probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente, bensì anche ad una compensazione, purché ricorrano determinati presupposti di legge, in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni” (cfr. Cass. sez. II, 29/11/2016, n.24234). Le spese nei confronti dell' si compensano per la metà in considerazione della serialità CP_3 della controversia e del ruolo dell'istituto nella fase precontenziosa;
per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenendo conto del valore della causa, dell'assenza di istruttoria e dell'attività difensiva svolta.
Nulla, va statuito in ordine alla declaratoria dell'omissione contributiva a carico del CP_2
convenuto trattandosi di circostanza, preesistente all'instaurazione del giudizio e del tutto
[...] pacifica tra le parti. Spese compensate nei confronti del in ragione della Controparte_2 riscontrata mancanza di res controversa intorno alla domanda di accertamento dell'omissione contributiva.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Compensa per metà le spese nei confronti dell' e pone la rimanente metà a carico CP_3 dell' , liquidandola in € 1.645,50, oltre spese generali, IVA e cpa, con attribuzione;
CP_3
- dichiara non luogo a provvedere nei confronti del e compensa le spese. CP_2
Si comunichi.
Aversa, 24.11.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo