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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/11/2025, n. 9160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9160 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27400/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Antonio S. Stefani, ha pronunciato ex art. 281- sexies, terzo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato iscritto al n. r.g. 27400/2024 promosso da:
(c. f. ), rappresentata da Parte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 P.IVA_2
IANNETTI GIANLUIGI, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte ricorrente - nei confronti di:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. OLIVIERO MARCO, Parte_3 P.IVA_3 domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore c. f. ), Controparte_1 P.IVA_4 con il patrocinio dell'avv. DIPIERRO GIOVANNI, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parti convenute -
pagina 1 di 6 Conclusioni di parte ricorrente
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, in accoglimento del Ricorso ex art. 281 decies cpc, per effetto dell'intervenuta risoluzione di diritto e/o per grave inadempimento del contratto di locazione finanziaria sopra descritto e, in ogni caso, visto il grave inadempimento dell'utilizzatore alle obbligazioni assunte: Condannare la - C.F. e P.IVA , in persona del legale Parte_3 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, con sede legale in Salerno (SA), Via Casarse n. 10; nonché, in via solidale, (per quanto di ragione) la - Parte_4
C.F. e P.IVA in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede P.IVA_4 legale in Milano (MI), Via Fieno n. 3 oltre ad eventuali aventi causa al pagamento della somma complessiva di Euro 918.766,02 oltre oneri, servizi, spese contrattuali e interessi successivi alla data del 23.05.2025. Con espressa richiesta di ogni altro eventuale provvedimento del Tribunale si riveli conseguente e necessario per la tutela dei diritti della ricorrente.
Conclusioni di parte convenuta Pt_3
Voglia l'ill.mo Tribunale adito contraria rejectis così provvedere: In via principale: Sospendere/rinviare il giudizio sino all'esito delle operazioni di vendita previste per la data del 30 aprile 2025; In via pregiudiziale
1) Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della Parte_1 come in atti meglio individuata;
2) In subordine accertare e dichiarare la vessatorietà dell'art.20 del contratto di leasing:
“Ipotesi di cessione” e con essa dichiarare nulla la cessione del credito;
Nel merito
3) Accertare e dichiarare l'avversa richiesta di pagamento di complessivi €1.669.858,89 da parte di illegittima ed infondata in fatto ed in diritto in quanto non Parte_1 ridotta per effetto delle somme già versate da e già percepite dalla CP_2 creditrice da parte della nonché dei lavori di Parte_5 ristrutturazione sostenuti;
4) Disporre il mutamento del rito al fine di verificare la corretta quantificazione delle partite di dare/avere detraendo i canoni già versati, le somme corrisposte per lavori di ristrutturazione e le somme ricavate dalla vendita dello stabile il tutto con le evidenti ripercussioni di calcolo sugli interessi erroneamente quantificati;
5) Con vittoria di spese e competenze di lite;
pagina 2 di 6 Conclusioni di parte convenuta CP_1
IN VIA PRELIMINARE
1. dichiarare l'inapplicabilità del procedimento semplificato di cognizione e disporre la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito ordinario;
NEL MERITO
2. dichiarare l'estinzione della garanzia prestata dalla scrivente società per decorso del termine quinquennale contrattualmente stabilito;
3. in subordine, dichiarare l'estinzione della garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c. per mancata tempestiva attivazione nei confronti del debitore principale;
4. in ulteriore subordine, dichiarare la nullità della cessione del credito per violazione degli artt. 1341 e 1342 c.c.;
5. rigettare integralmente le domande della ricorrente perché infondate in fatto e in diritto;
6. dichiarare compensati i crediti reciproci;
IN OGNI CASO
7. condannare la ricorrente al pagamento delle spese e competenze di lite;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Oggetto di causa è il contratto di locazione finanziaria n. AL/ 3171070142, concluso in data 9/4/2018, tra quale concedente e quale Controparte_3 Parte_3 utilizzatrice e relativo ad un immobile sito in Milano, via Bronzino n. 15/17, adibito a palestra (v. doc. 3 ric.).
La ricorrente ha allegato di essere l'avente causa dalla originaria Parte_1 concedente e la circostanza è stata contestata da L'eccezione è però infondata, Pt_3 perché parte ricorrente ha il medesimo codice fiscale ( ) di P.IVA_1 [...]
il che dimostra che si tratta della medesima società, la quale ha solo mutato CP_3 la denominazione sociale. Inoltre, in corso di causa l'immobile è stato restituito alla concedente e venduto da (v. doc. 10 ric.), circostanza che conferma Parte_1 la legittimazione attiva della ricorrente.
Parte ricorrente ha allegato il mancato pagamento di alcuni canoni periodici, per un totale di euro 308.984,20, cui ha fatto seguito in data 15/11/2023 la comunicazione di risoluzione del contratto per inadempimento (v. doc. 7); nell'estratto conto allegato alla anzidetta comunicazione sono elencati 14 canoni mensili insoluti, di modo che risulta rispettato il requisito previsto all'art. 1, comma 137, legge n. 124/2017 ai fini della risoluzione del contratto.
Nel ricorso introduttivo, la ricorrente ha chiesto la condanna dell'utilizzatrice al rilascio dell'immobile e la condanna al pagamento del credito maturato, quantificato in euro pagina 3 di 6 1.669.858,89 oltre interessi, comprensivo della penale;
la condanna è stata chiesta in via solidale anche nei confronti della garante . CP_1
2. Quest'ultima associazione ha dedotto l'inapplicabilità del procedimento semplificato, chiedendo che la causa sia trattata secondo il rito ordinario. La difesa è infondata, perché le cause attribuite alla cognizione del Tribunale in composizione monocratica, quale è la presente, possono sempre essere introdotte nella forma del procedimento semplificato, come previsto dall'art. 281-decies, secondo comma, c.p.c.
3. Come già accennato, in corso di causa l'immobile è stato rilasciato, di modo che parte ricorrente ha rinunciato alla relativa domanda.
L'immobile è stato venduto al prezzo di euro 850.000 (v. doc. 10 ric.). Parte ricorrente ha riconosciuto tale importo in favore dell'utilizzatrice ed ha quantificato il proprio credito residuo alla data del 23/5/2025 in euro 918.766,02 (v. docc. 12-14 ric.), oltre interessi successivi, di cui euro 552.775,41 a titolo di penale.
In proposito si rileva che nella comunicazione di risoluzione del contratto (doc. 7 cit.), la concedente ha dato atto che la vendita dell'immobile sarebbe avvenuta previa stima del suo valore di mercato ad opera di un geometra contestualmente indicato, oppure ad opera di un geometra scelto dall'utilizzatrice in una rosa di tre periti sempre contestualmente riportata, in conformità a quanto disposto dal comma 139 del citato art. 1, legge n. 124/2013.
Tuttavia, parte ricorrente non ha in alcun modo allegato se e come tale previsione di legge sia stata poi effettivamente rispettata. Infatti, non solo non è stata prodotta alcuna perizia, ma nemmeno è stata allegata negli atti di causa la circostanza della avvenuta stima. Anche nell'atto di compravendita (doc. 10 ric.) non si fa alcun riferimento ad una perizia di stima ed il prezzo di euro 850.000 è semplicemente descritto come “di comune accordo convenuto”.
La norma di cui al citato comma 139 non è una disposizione secondaria od opzionale nel contesto della disciplina di legge relativa alla risoluzione del contratto di leasing. Si ricorda che la questione è stata a lungo controversa, dal momento che i più risalenti schemi contrattuali, predisposti dalle concedenti, prevedevano una disciplina fortemente sbilanciata a favore delle stesse, dal momento che in caso di risoluzione per inadempimento prevedevano l'obbligo per l'utilizzatrice di restituire il bene e di pagare i canoni scaduti e, a titolo di penale, anche quelli a scadere oltre al prezzo d'opzione. A ciò ha reagito la pagina 4 di 6 giurisprudenza, invocando l'applicazione in via analogica dell'art. 1526 c.c., relativo alla vendita con riserva di proprietà, proprio al fine di ristabilire un equilibrio nel rapporto dare/avere tra le parti. La successiva introduzione negli schemi contrattuali del patto di deduzione – con riconoscimento all'utilizzatrice del prezzo ricavato dalla vendita del bene restituito – ha ricondotto ad equità il contratto. Anche l'intervento del legislatore nel 2017 ha ricalcato quella previsione (cfr. comma 138), con l'importante precisazione che il prezzo ricavato dalla vendita del bene va a deconto dell'intero credito della concedente, sia per i canoni scaduti che a scadere, con la conseguenza che il credito non è liquido prima della riconsegna del bene e della sua vendita.
In questo schema, è evidente l'importanza della vendita ad un prezzo congruo rispetto al valore di mercato del bene, perché quel prezzo è riconosciuto all'utilizzatrice in diminuzione del suo debito. Il rispetto della normativa in questione giova senz'altro all'utilizzatrice, ma travalica l'interesse delle parti perché assicura la correttezza del contratto e della condotta delle parti e quindi, in ultima analisi, l'affidabilità e integrità del mercato.
Ne deriva che è onere della concedente, che chiede il pagamento di somme a seguito della risoluzione del contratto di leasing, allegare e documentare il rispetto della procedura prevista dal citato comma 139.
Nel caso di specie ciò non è stato documentato e nemmeno allegato dalla ricorrente, con la conseguenza che il credito non può ritenersi legalmente liquidato e quindi la domanda di condanna al pagamento, anche nei confronti della garante, va rigettata.
Resta così assorbita l'ulteriore difesa di , relativa alla estinzione della sua CP_1 garanzia.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri minimi del d.m.
55/2014 e succ. mod., trattandosi di causa documentale e con esclusione della fase di trattazione, dal momento che entrambe le convenute hanno redatto solo la memoria di costituzione.
pagina 5 di 6
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda di parte ricorrente;
2) condanna parte ricorrente a rimborsare in favore delle parti convenute le spese di giudizio, che liquida per ciascuna in euro 10.180,00, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA se non detraibile
Milano, 28 novembre 2025
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Antonio S. Stefani, ha pronunciato ex art. 281- sexies, terzo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato iscritto al n. r.g. 27400/2024 promosso da:
(c. f. ), rappresentata da Parte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 P.IVA_2
IANNETTI GIANLUIGI, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte ricorrente - nei confronti di:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. OLIVIERO MARCO, Parte_3 P.IVA_3 domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore c. f. ), Controparte_1 P.IVA_4 con il patrocinio dell'avv. DIPIERRO GIOVANNI, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parti convenute -
pagina 1 di 6 Conclusioni di parte ricorrente
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, in accoglimento del Ricorso ex art. 281 decies cpc, per effetto dell'intervenuta risoluzione di diritto e/o per grave inadempimento del contratto di locazione finanziaria sopra descritto e, in ogni caso, visto il grave inadempimento dell'utilizzatore alle obbligazioni assunte: Condannare la - C.F. e P.IVA , in persona del legale Parte_3 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, con sede legale in Salerno (SA), Via Casarse n. 10; nonché, in via solidale, (per quanto di ragione) la - Parte_4
C.F. e P.IVA in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede P.IVA_4 legale in Milano (MI), Via Fieno n. 3 oltre ad eventuali aventi causa al pagamento della somma complessiva di Euro 918.766,02 oltre oneri, servizi, spese contrattuali e interessi successivi alla data del 23.05.2025. Con espressa richiesta di ogni altro eventuale provvedimento del Tribunale si riveli conseguente e necessario per la tutela dei diritti della ricorrente.
Conclusioni di parte convenuta Pt_3
Voglia l'ill.mo Tribunale adito contraria rejectis così provvedere: In via principale: Sospendere/rinviare il giudizio sino all'esito delle operazioni di vendita previste per la data del 30 aprile 2025; In via pregiudiziale
1) Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della Parte_1 come in atti meglio individuata;
2) In subordine accertare e dichiarare la vessatorietà dell'art.20 del contratto di leasing:
“Ipotesi di cessione” e con essa dichiarare nulla la cessione del credito;
Nel merito
3) Accertare e dichiarare l'avversa richiesta di pagamento di complessivi €1.669.858,89 da parte di illegittima ed infondata in fatto ed in diritto in quanto non Parte_1 ridotta per effetto delle somme già versate da e già percepite dalla CP_2 creditrice da parte della nonché dei lavori di Parte_5 ristrutturazione sostenuti;
4) Disporre il mutamento del rito al fine di verificare la corretta quantificazione delle partite di dare/avere detraendo i canoni già versati, le somme corrisposte per lavori di ristrutturazione e le somme ricavate dalla vendita dello stabile il tutto con le evidenti ripercussioni di calcolo sugli interessi erroneamente quantificati;
5) Con vittoria di spese e competenze di lite;
pagina 2 di 6 Conclusioni di parte convenuta CP_1
IN VIA PRELIMINARE
1. dichiarare l'inapplicabilità del procedimento semplificato di cognizione e disporre la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito ordinario;
NEL MERITO
2. dichiarare l'estinzione della garanzia prestata dalla scrivente società per decorso del termine quinquennale contrattualmente stabilito;
3. in subordine, dichiarare l'estinzione della garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c. per mancata tempestiva attivazione nei confronti del debitore principale;
4. in ulteriore subordine, dichiarare la nullità della cessione del credito per violazione degli artt. 1341 e 1342 c.c.;
5. rigettare integralmente le domande della ricorrente perché infondate in fatto e in diritto;
6. dichiarare compensati i crediti reciproci;
IN OGNI CASO
7. condannare la ricorrente al pagamento delle spese e competenze di lite;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Oggetto di causa è il contratto di locazione finanziaria n. AL/ 3171070142, concluso in data 9/4/2018, tra quale concedente e quale Controparte_3 Parte_3 utilizzatrice e relativo ad un immobile sito in Milano, via Bronzino n. 15/17, adibito a palestra (v. doc. 3 ric.).
La ricorrente ha allegato di essere l'avente causa dalla originaria Parte_1 concedente e la circostanza è stata contestata da L'eccezione è però infondata, Pt_3 perché parte ricorrente ha il medesimo codice fiscale ( ) di P.IVA_1 [...]
il che dimostra che si tratta della medesima società, la quale ha solo mutato CP_3 la denominazione sociale. Inoltre, in corso di causa l'immobile è stato restituito alla concedente e venduto da (v. doc. 10 ric.), circostanza che conferma Parte_1 la legittimazione attiva della ricorrente.
Parte ricorrente ha allegato il mancato pagamento di alcuni canoni periodici, per un totale di euro 308.984,20, cui ha fatto seguito in data 15/11/2023 la comunicazione di risoluzione del contratto per inadempimento (v. doc. 7); nell'estratto conto allegato alla anzidetta comunicazione sono elencati 14 canoni mensili insoluti, di modo che risulta rispettato il requisito previsto all'art. 1, comma 137, legge n. 124/2017 ai fini della risoluzione del contratto.
Nel ricorso introduttivo, la ricorrente ha chiesto la condanna dell'utilizzatrice al rilascio dell'immobile e la condanna al pagamento del credito maturato, quantificato in euro pagina 3 di 6 1.669.858,89 oltre interessi, comprensivo della penale;
la condanna è stata chiesta in via solidale anche nei confronti della garante . CP_1
2. Quest'ultima associazione ha dedotto l'inapplicabilità del procedimento semplificato, chiedendo che la causa sia trattata secondo il rito ordinario. La difesa è infondata, perché le cause attribuite alla cognizione del Tribunale in composizione monocratica, quale è la presente, possono sempre essere introdotte nella forma del procedimento semplificato, come previsto dall'art. 281-decies, secondo comma, c.p.c.
3. Come già accennato, in corso di causa l'immobile è stato rilasciato, di modo che parte ricorrente ha rinunciato alla relativa domanda.
L'immobile è stato venduto al prezzo di euro 850.000 (v. doc. 10 ric.). Parte ricorrente ha riconosciuto tale importo in favore dell'utilizzatrice ed ha quantificato il proprio credito residuo alla data del 23/5/2025 in euro 918.766,02 (v. docc. 12-14 ric.), oltre interessi successivi, di cui euro 552.775,41 a titolo di penale.
In proposito si rileva che nella comunicazione di risoluzione del contratto (doc. 7 cit.), la concedente ha dato atto che la vendita dell'immobile sarebbe avvenuta previa stima del suo valore di mercato ad opera di un geometra contestualmente indicato, oppure ad opera di un geometra scelto dall'utilizzatrice in una rosa di tre periti sempre contestualmente riportata, in conformità a quanto disposto dal comma 139 del citato art. 1, legge n. 124/2013.
Tuttavia, parte ricorrente non ha in alcun modo allegato se e come tale previsione di legge sia stata poi effettivamente rispettata. Infatti, non solo non è stata prodotta alcuna perizia, ma nemmeno è stata allegata negli atti di causa la circostanza della avvenuta stima. Anche nell'atto di compravendita (doc. 10 ric.) non si fa alcun riferimento ad una perizia di stima ed il prezzo di euro 850.000 è semplicemente descritto come “di comune accordo convenuto”.
La norma di cui al citato comma 139 non è una disposizione secondaria od opzionale nel contesto della disciplina di legge relativa alla risoluzione del contratto di leasing. Si ricorda che la questione è stata a lungo controversa, dal momento che i più risalenti schemi contrattuali, predisposti dalle concedenti, prevedevano una disciplina fortemente sbilanciata a favore delle stesse, dal momento che in caso di risoluzione per inadempimento prevedevano l'obbligo per l'utilizzatrice di restituire il bene e di pagare i canoni scaduti e, a titolo di penale, anche quelli a scadere oltre al prezzo d'opzione. A ciò ha reagito la pagina 4 di 6 giurisprudenza, invocando l'applicazione in via analogica dell'art. 1526 c.c., relativo alla vendita con riserva di proprietà, proprio al fine di ristabilire un equilibrio nel rapporto dare/avere tra le parti. La successiva introduzione negli schemi contrattuali del patto di deduzione – con riconoscimento all'utilizzatrice del prezzo ricavato dalla vendita del bene restituito – ha ricondotto ad equità il contratto. Anche l'intervento del legislatore nel 2017 ha ricalcato quella previsione (cfr. comma 138), con l'importante precisazione che il prezzo ricavato dalla vendita del bene va a deconto dell'intero credito della concedente, sia per i canoni scaduti che a scadere, con la conseguenza che il credito non è liquido prima della riconsegna del bene e della sua vendita.
In questo schema, è evidente l'importanza della vendita ad un prezzo congruo rispetto al valore di mercato del bene, perché quel prezzo è riconosciuto all'utilizzatrice in diminuzione del suo debito. Il rispetto della normativa in questione giova senz'altro all'utilizzatrice, ma travalica l'interesse delle parti perché assicura la correttezza del contratto e della condotta delle parti e quindi, in ultima analisi, l'affidabilità e integrità del mercato.
Ne deriva che è onere della concedente, che chiede il pagamento di somme a seguito della risoluzione del contratto di leasing, allegare e documentare il rispetto della procedura prevista dal citato comma 139.
Nel caso di specie ciò non è stato documentato e nemmeno allegato dalla ricorrente, con la conseguenza che il credito non può ritenersi legalmente liquidato e quindi la domanda di condanna al pagamento, anche nei confronti della garante, va rigettata.
Resta così assorbita l'ulteriore difesa di , relativa alla estinzione della sua CP_1 garanzia.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri minimi del d.m.
55/2014 e succ. mod., trattandosi di causa documentale e con esclusione della fase di trattazione, dal momento che entrambe le convenute hanno redatto solo la memoria di costituzione.
pagina 5 di 6
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda di parte ricorrente;
2) condanna parte ricorrente a rimborsare in favore delle parti convenute le spese di giudizio, che liquida per ciascuna in euro 10.180,00, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA se non detraibile
Milano, 28 novembre 2025
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
pagina 6 di 6