Sentenza breve 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza breve 02/02/2026, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00194/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00021/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 21 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Coscia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Crotone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. -OMISSIS- di revoca della licenza di porto d’armi per uso tiro al volo, con relativo libretto-OMISSIS-, rilasciato in data 14.4.2022;
- di ogni atto presupposto, precedente, connesso e/o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Crotone;
Vista la nota del 22 gennaio 2026 con la quale parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visto altresì l’art. 84, comma 4, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa IA AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale, anche ai fini dell’art. 60 c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- la parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, con memoria depositata il 22 gennaio 2026;
Ritenuto:
- di poter far applicazione dell’art. 84, comma 4, c.p.a. in forza del quale “ anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall’intervento di fatto o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa ”;
- che, pertanto, nel caso di specie deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, co.1, lett. c) c.p.a.;
- le spese possono essere compensate come da richiesta del ricorrente e vista la pronunzia in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’interessato.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
DO RA, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
IA AL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA AL | DO RA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.