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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 215/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
CAPOMOLLA VINCENZO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2395/2024 depositato il 10/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via Lombardi-Metro Quadro 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO PAGAM n. 0302022000475588000 BOLLO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 99/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Come in atti
Resistente: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, con ricorso telematico impugna la Cartella di pagamento n. 03020220004745588000 dell'importo di 146,73 euro, notificata tramite sollecito di pagamento in data 17.06.2024, relativa alla tassa automobilistica art. 17 legge 449/97.
Premette che l'Agenzia delle entrate - Riscossione con raccomandata del 17.06.2024, le ha notificato il sollecito di pagamento della cartella di pagamento nr. 03020220004745588000 di € 146,73 relativa al presunto omesso pagamento delle tasse automobilistiche anni 2017 mai notificata prima del ricevente avviso di sollecito.
La ricorrente, quindi, a sostegno delle proprie doglianze eccepisce:
1 - Prescrizione pretesa impositiva. Rileva che il termine di prescrizione della cartella (ovvero il termine entro il quale la cartella deve essere notificata), segue quello del tributo riscosso e, pertanto, anche la cartella di pagamento deve essere notificata entro il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nel caso in esame, quindi, la cartella di pagamento eseguita in data 17.6.2024 per l'omesso pagamento della tassa automobilistica 2017 è intervenuta in un'epoca in cui era già ampiamente maturata la prescrizione del tributo.
2 - Omessa notifica degli atti prodromici e presupposti. Lamenta che in mancanza di un atto che è doveroso notificare al contribuente, l'azione amministrativa tesa alla riscossione del tributo risulta palesemente viziata.
3) Difetto di motivazione. Assume che la cartella impugnata, è priva di uno degli elementi essenziali. Se dall'atto dell'Agente della Riscossione non è dato comprendere quali sono i presupposti impositivi per i quali viene chiesto il pagamento, la cartella è nulla ovvero annullabile.
Chiede, pertanto, che questa Corte di Giustizia Tributaria di annullare la cartella di pagamento, nr.
03020220004745588000 di euro 146,73, presunto omesso pagamento delle tasse automobilistiche, in quanto mai notificata prima del ricevente avviso di sollecito, Tassa automobilistica anni 2017, notificata in data 17.06.2024, emesso da Agenzia delle Entrate-Riscossione e condannare, con vincolo solidale, ai sensi dell'art. 69, i menzionati Enti, al rimborso di quanto il ricorrente fosse stato costretto a pagare, al sol fine di evitare la procedura di espropriazione, con vittorie di spese, diritti ed onorari, del presente giudizio, da distrarsi a favore del procuratore che ha anticipato le prime e non riscosso i secondi.
Viene avanzata istanza di sospensione assorbita dalla decisione di merito
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione eccependo l'Inammissibilità dell'atto opposto
(sollecito/diffida di pagamento/altro) ex art.19 D. Lgs. 546/92. Rileva l'inammissibilità del ricorso, come ex adverso formulato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.19 comma 3) del D. Lgs. n.546/92. Assume che l'atto oggi impugnato non rientra certamente tra gli atti impugnabili innanzi alla Commissione Tributaria. Lo stesso non ha, evidentemente, natura provvedimentale e, per lo stesso, non è previsto alcun obbligo di notifica;
inoltre, il comma 2) del menzionato art.19 prevede come gli atti riportati nel comma 1), intanto siano impugnabili, in quanto rechino, tra le proprie caratteristiche formali, anche quella della indicazione “ del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto e della commissione tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare ai sensi dell'art. 20 “, elementi, questi, che, invece ed ovviamente, non sono indicati nell'atto de quo perché assolutamente non conciliabili con la portata giuridica e sostanziale di questo.
Chiede, pertanto, di:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'ex art. 19, D.lgs.
n. 546/92;
- in subordine,
dichiarare la legittimità dell'atto opposto e respingere le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto.
Il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio, nella somma indicata in seno alla nota-spese o in quella che la Corte riterrà di liquidare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 D. Lgs. n. 546/1992.
Si costituisce in giudizio la Regione Calabria contestando ogni eccezione di parte ricorrente e chiedendo di rigettare il ricorso in quanto infondato;
condannare alle spese.
Parte ricorrente deposita memorie illustrative con le quali rappresenta che ricevendo l'avviso ha provveduto al suo pagamento. Chiede, pertanto, che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere per pagamento dell'intimazione con compensazione delle spese.
All'udienza del 13/01/2026 il difensore di parte ricorrente insiste per la dichiarazione della cessata materia del contendere con compensazione delle spese. Il Giudice Monocratico si riserva la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado preso atto che risultano, regolarmente depositate in data 24/11/2025 le memorie illustrative per richiesta cessata materia del contendere sottoscritte al difensore della ricorrente alle quali veniva allegata la prova dell'avvenuto pagamento, in data 22/09/2025, di quanto richiesto
Risultando, pertanto, cessata la materia del contendere, come richiesto da parte ricorrente, dichiara l'estinzione del processo per tale causa (art. 46, primo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546).
Le spese di lite vanno compensate, in base a quanto stabilito dal terzo comma dello stesso art. 46, sulla base di una scelta di politica legislativa ritenuta dal Giudice delle leggi non incompatibile con i principi fissati dalla Carta costituzionale (sent. 12 marzo 1998, n. 53; v., pure, ordd. 1998/00368, 1999/00077, 1999/00265
e 2000/00465).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere
Compensa le spese.
Catanzaro, 13/01/2026 Il Giudice Monocratico
Dott. Vincenzo Capomolla
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
CAPOMOLLA VINCENZO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2395/2024 depositato il 10/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via Lombardi-Metro Quadro 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO PAGAM n. 0302022000475588000 BOLLO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 99/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Come in atti
Resistente: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, con ricorso telematico impugna la Cartella di pagamento n. 03020220004745588000 dell'importo di 146,73 euro, notificata tramite sollecito di pagamento in data 17.06.2024, relativa alla tassa automobilistica art. 17 legge 449/97.
Premette che l'Agenzia delle entrate - Riscossione con raccomandata del 17.06.2024, le ha notificato il sollecito di pagamento della cartella di pagamento nr. 03020220004745588000 di € 146,73 relativa al presunto omesso pagamento delle tasse automobilistiche anni 2017 mai notificata prima del ricevente avviso di sollecito.
La ricorrente, quindi, a sostegno delle proprie doglianze eccepisce:
1 - Prescrizione pretesa impositiva. Rileva che il termine di prescrizione della cartella (ovvero il termine entro il quale la cartella deve essere notificata), segue quello del tributo riscosso e, pertanto, anche la cartella di pagamento deve essere notificata entro il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nel caso in esame, quindi, la cartella di pagamento eseguita in data 17.6.2024 per l'omesso pagamento della tassa automobilistica 2017 è intervenuta in un'epoca in cui era già ampiamente maturata la prescrizione del tributo.
2 - Omessa notifica degli atti prodromici e presupposti. Lamenta che in mancanza di un atto che è doveroso notificare al contribuente, l'azione amministrativa tesa alla riscossione del tributo risulta palesemente viziata.
3) Difetto di motivazione. Assume che la cartella impugnata, è priva di uno degli elementi essenziali. Se dall'atto dell'Agente della Riscossione non è dato comprendere quali sono i presupposti impositivi per i quali viene chiesto il pagamento, la cartella è nulla ovvero annullabile.
Chiede, pertanto, che questa Corte di Giustizia Tributaria di annullare la cartella di pagamento, nr.
03020220004745588000 di euro 146,73, presunto omesso pagamento delle tasse automobilistiche, in quanto mai notificata prima del ricevente avviso di sollecito, Tassa automobilistica anni 2017, notificata in data 17.06.2024, emesso da Agenzia delle Entrate-Riscossione e condannare, con vincolo solidale, ai sensi dell'art. 69, i menzionati Enti, al rimborso di quanto il ricorrente fosse stato costretto a pagare, al sol fine di evitare la procedura di espropriazione, con vittorie di spese, diritti ed onorari, del presente giudizio, da distrarsi a favore del procuratore che ha anticipato le prime e non riscosso i secondi.
Viene avanzata istanza di sospensione assorbita dalla decisione di merito
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione eccependo l'Inammissibilità dell'atto opposto
(sollecito/diffida di pagamento/altro) ex art.19 D. Lgs. 546/92. Rileva l'inammissibilità del ricorso, come ex adverso formulato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.19 comma 3) del D. Lgs. n.546/92. Assume che l'atto oggi impugnato non rientra certamente tra gli atti impugnabili innanzi alla Commissione Tributaria. Lo stesso non ha, evidentemente, natura provvedimentale e, per lo stesso, non è previsto alcun obbligo di notifica;
inoltre, il comma 2) del menzionato art.19 prevede come gli atti riportati nel comma 1), intanto siano impugnabili, in quanto rechino, tra le proprie caratteristiche formali, anche quella della indicazione “ del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto e della commissione tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare ai sensi dell'art. 20 “, elementi, questi, che, invece ed ovviamente, non sono indicati nell'atto de quo perché assolutamente non conciliabili con la portata giuridica e sostanziale di questo.
Chiede, pertanto, di:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'ex art. 19, D.lgs.
n. 546/92;
- in subordine,
dichiarare la legittimità dell'atto opposto e respingere le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto.
Il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio, nella somma indicata in seno alla nota-spese o in quella che la Corte riterrà di liquidare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 D. Lgs. n. 546/1992.
Si costituisce in giudizio la Regione Calabria contestando ogni eccezione di parte ricorrente e chiedendo di rigettare il ricorso in quanto infondato;
condannare alle spese.
Parte ricorrente deposita memorie illustrative con le quali rappresenta che ricevendo l'avviso ha provveduto al suo pagamento. Chiede, pertanto, che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere per pagamento dell'intimazione con compensazione delle spese.
All'udienza del 13/01/2026 il difensore di parte ricorrente insiste per la dichiarazione della cessata materia del contendere con compensazione delle spese. Il Giudice Monocratico si riserva la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado preso atto che risultano, regolarmente depositate in data 24/11/2025 le memorie illustrative per richiesta cessata materia del contendere sottoscritte al difensore della ricorrente alle quali veniva allegata la prova dell'avvenuto pagamento, in data 22/09/2025, di quanto richiesto
Risultando, pertanto, cessata la materia del contendere, come richiesto da parte ricorrente, dichiara l'estinzione del processo per tale causa (art. 46, primo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546).
Le spese di lite vanno compensate, in base a quanto stabilito dal terzo comma dello stesso art. 46, sulla base di una scelta di politica legislativa ritenuta dal Giudice delle leggi non incompatibile con i principi fissati dalla Carta costituzionale (sent. 12 marzo 1998, n. 53; v., pure, ordd. 1998/00368, 1999/00077, 1999/00265
e 2000/00465).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere
Compensa le spese.
Catanzaro, 13/01/2026 Il Giudice Monocratico
Dott. Vincenzo Capomolla