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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 13/01/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 3329 2023
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
), con l'avv. CAPPELLO EDOARDO e C.F._1
AVVEDUTO ROSARIO;
ricorrente contro
(c.f. ) con l'avv. GALEANO Controparte_1 P.IVA_1
MANLIO resistente avente ad oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Pagina 1 di 3 ha proposto opposizione avverso l'ordinanza Parte_1
ingiunzione n. OI-001239594 emessa nei suoi confronti dall per CP_1
l'omesso versamento delle ritenute contributive relative ai dipendenti della Associazione Semplice fra Produttori Agricoli Spinello per l'anno
2016.
L si è costituito rilevando la tardività dell'opposizione e ne ha CP_1
comunque chiesto il rigetto.
*
L'opposizione è inammissibile per tardività. Infatti dal doc. 2 CP_1
emerge che l'ordinanza opposta fu notificata il 13.2.2023 e il ricorso è stato depositato ben oltre il termine di 30 giorni di cui al combinato disposto degli artt. 35 co. 4 e 22 l. 689/1981, ossia il 28.12.2023.
Giova ribadire, come già evidenziato con l'ordinanza del 7.6.2024, la manifesta infondatezza delle deduzioni del ricorrente secondo cui la rideterminazione della sanzione comporterebbe la non definitività dell'ordinanza, perché il fatto che questa non sia più oppugnabile non significa che non possa essere rettificata d'ufficio (a maggior ragione in base a normativa sopravvenuta), salva ovviamente l'impugnazione del provvedimento di rettifica per vizi propri (ad es. in caso di rideterminazione oltre i limiti imposti dalla normativa sopravvenuta) ma non è questo il caso.
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- dichiara il ricorso inammissibile;
- condanna a rifondere all le spese di lite, Parte_1 CP_1
liquidate in € 3.700,00 oltre i.v.a c.p.a. rimborso spese forfetario nella misura del 15%.
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Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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