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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/11/2025, n. 8741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8741 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 1 sezione
Il Tribunale di Napoli Sezione Lavoro, nella persona del giudice designato dott.ssa Daniela
Ammendola, all'udienza di discussione del 26/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza di I grado iscritta al N. 8156/2025 R.G., cui è riunito l'ATP N.
9520/2024 R.G., promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, come da mandato Controparte_1 C.F._1 in atti, dall'avv. Pasquale Fuschino (C.F. ), presso il cui studio è elettivamente C.F._2 domiciliato in Napoli alla Via dei Greci n. 36, e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi al numero di fax 081-5511744 o a mezzo pec a: Email_1
Ricorrente
contro in persona del presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avv.Mauro Elberti (C.F. CP_2
), giusto mandato generale alle liti in atti, PEC: C.F._3
t Email_2
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad ATP
Conclusioni:
Per la parte ricorrente: accertare e dichiarare il ricorrente invalido con diritto all'assegno ordinario di invalidità L. 222/84 a decorrere dal 09.11.2022 (data della domanda amministrativa). Vinte le spese.
Per la parte resistente: dichiarare inammissibile o, in subordine, rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha esposto che con accertamento tecnico preventivo RG.N. 9520/2024 adiva il
Tribunale di Napoli per il riconoscimento del requisito sanitario legittimante il diritto all'assegno ordinario di invalidità L. 222/84; che il GL, Dott.ssa , assegnava al CTU dott.ssa Per_1 Per_2
, l'incarico di espletare la Consulenza Tecnica D'Ufficio richiesta;
che all'esito
[...] dell'espletata consulenza nel termine fissato dal Giudice parte ricorrente in data 3.3.2025 esprimeva il proprio dissenso ex art. 445 bis comma 4 cpc avverso le conclusioni del CTU che non aveva riconosciuto il requisito sanitario per il beneficio richiesto. Tanto premesso, col ricorso in opposizione ex art. 445 bis 6 comma c.p.c., depositato in data 1.4.2025 ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità
L. 222/84 a far data dalla domanda amministrativa.
L' ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso in quanto infondato. CP_2
Disposta la riunione al presente procedimento di quello relativo all'A.T.P., la causa è stata decisa all'odierna udienza mediante deposito della sentenza con i contestuali motivi.
*****
La domanda è infondata e va respinta.
Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione:”Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie sono evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come eccepito dall' . CP_2
Tuttavia, le critiche alla CTU sono il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse in modo tale da non essere suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le valutazioni e conclusioni cui è pervenuta la CTU disposta in precedenza.
Invero, nella relazione peritale la dott.ssa sulla scorta della documentazione in atti e Persona_2 soprattutto dell'obiettività clinica ha evidenziato che il ricorrente è affetto dalle seguenti infermità: ipertensione arteriosa, evidenze ecocardiografiche di minimo rigurgito mitralico e frazione di eiezione pari al 45%;esiti di artroprotesi di anca destra (01/2024), di ferita lacero-contusa del V dito della mano sinistra (con lesione degli estensori delle interfalangee del V dito di mano sinistra), nonché lombalgia da evidenze strumentali (non corredate di intestazione e firma leggibile del sanitario redattore) di spondiloartrosi e protrusioni L3-S1; obesità (con indice di massa corporea pari a 33); diabete mellito di tipo II, con allegata retinopatia;
ipertrofia prostatica benigna;
sindrome depressivo- ansiosa.
Il Ctu ha proceduto “alla ponderazione del valore funzionale delle singole minorazioni e dell'incidenza sulle occupazioni confacenti alle attitudini”, giungendo alla conclusione che “la disfunzionalità organica dell'assicurato: 1) proviene in termini degni di nota soltanto dal distretto lombo-sacrale e dall'apparato cardio-vascolare; 2) risulta di contenuta entità; 3) consente
l'efficienza psico-fisica e i movimenti appendicolari e rachidei utili e funzionali alle azioni descritte come usuali nell'espletamento dell'attività lavorativa;
4) dunque, ribaditi i rilievi clinici, realizza un valore non gravemente invalidante in ordine alla capacità di lavoro ed alle attività confacenti alle sue attitudini professionali”. Ha concluso affermando: “ che dell'assicurato non risulta ridotta la
“capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle attitudini … in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo”
Diversamente da quanto sostenuto dalla parte opponente -con riferimento all'apparato osteoarticolare- non vi è stata sottovalutazione della patologia in quanto il CTU dopo aver esaminato la documentazione medica in atti, alla luce delle risultanze dell'esame obiettivo ha rilevato che le limitazioni funzionali sono di grado medio, né è emerso in sede di esame obiettivo che la deambulazione avviene in maniera dolorosa al pari del mantenimento della stazione eretta come dedotto in ricorso . Quanto all'ipertensione arteriosa il CTU ha riportato correttamente il dato FE pari al 45% come da evidenze ecocardiografiche in atti.
Pertanto, sulla scorta dell'obiettività clinica rilevata e dell'esame della documentazione medica in atti non sono emerse limitazioni funzionali tali da incidere sulla capacità lavorativa specifica del CP_1 di cui il Ctu ha tenuto conto (cfr. anamnesi lavorativa raccolta) in maniera corretta avendo indicato che il ricorrente è addetto sia al ritiro della biancheria ospedaliera sia al carico ed allo scarico della merce.
Infine, nel corso del presente giudizio non è stata depositata ulteriore documentazione medica.
In conclusione, alla luce di tutte le suesposte considerazioni non si ritiene di dover rinnovare, come richiesto, la consulenza tecnica medico-legale.
L'opposizione va, dunque, rigettata e, per l'effetto, va dichiarato che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno ordinario ex lege 222/84. Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. dichiara irripetibili le spese di lite
Pone le spese della Ctu, redatta in sede di ATP, come liquidata in separato decreto a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Sezione Lavoro, in persona della dott.ssa Daniela Ammendola, definitivamente pronunciando, così provvede: respinge la domanda e per l'effetto, dichiara che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex lege 222/84
Dichiara irripetibili le spese di lite e pone le spese della Ctu, redatta in sede di ATP, come liquidata in separato decreto a carico dell' CP_2
Così deciso in Napoli il 26.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. ssa Daniela Ammendola
Sezione Lavoro 1 sezione
Il Tribunale di Napoli Sezione Lavoro, nella persona del giudice designato dott.ssa Daniela
Ammendola, all'udienza di discussione del 26/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza di I grado iscritta al N. 8156/2025 R.G., cui è riunito l'ATP N.
9520/2024 R.G., promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, come da mandato Controparte_1 C.F._1 in atti, dall'avv. Pasquale Fuschino (C.F. ), presso il cui studio è elettivamente C.F._2 domiciliato in Napoli alla Via dei Greci n. 36, e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi al numero di fax 081-5511744 o a mezzo pec a: Email_1
Ricorrente
contro in persona del presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avv.Mauro Elberti (C.F. CP_2
), giusto mandato generale alle liti in atti, PEC: C.F._3
t Email_2
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad ATP
Conclusioni:
Per la parte ricorrente: accertare e dichiarare il ricorrente invalido con diritto all'assegno ordinario di invalidità L. 222/84 a decorrere dal 09.11.2022 (data della domanda amministrativa). Vinte le spese.
Per la parte resistente: dichiarare inammissibile o, in subordine, rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha esposto che con accertamento tecnico preventivo RG.N. 9520/2024 adiva il
Tribunale di Napoli per il riconoscimento del requisito sanitario legittimante il diritto all'assegno ordinario di invalidità L. 222/84; che il GL, Dott.ssa , assegnava al CTU dott.ssa Per_1 Per_2
, l'incarico di espletare la Consulenza Tecnica D'Ufficio richiesta;
che all'esito
[...] dell'espletata consulenza nel termine fissato dal Giudice parte ricorrente in data 3.3.2025 esprimeva il proprio dissenso ex art. 445 bis comma 4 cpc avverso le conclusioni del CTU che non aveva riconosciuto il requisito sanitario per il beneficio richiesto. Tanto premesso, col ricorso in opposizione ex art. 445 bis 6 comma c.p.c., depositato in data 1.4.2025 ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità
L. 222/84 a far data dalla domanda amministrativa.
L' ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso in quanto infondato. CP_2
Disposta la riunione al presente procedimento di quello relativo all'A.T.P., la causa è stata decisa all'odierna udienza mediante deposito della sentenza con i contestuali motivi.
*****
La domanda è infondata e va respinta.
Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione:”Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie sono evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come eccepito dall' . CP_2
Tuttavia, le critiche alla CTU sono il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse in modo tale da non essere suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le valutazioni e conclusioni cui è pervenuta la CTU disposta in precedenza.
Invero, nella relazione peritale la dott.ssa sulla scorta della documentazione in atti e Persona_2 soprattutto dell'obiettività clinica ha evidenziato che il ricorrente è affetto dalle seguenti infermità: ipertensione arteriosa, evidenze ecocardiografiche di minimo rigurgito mitralico e frazione di eiezione pari al 45%;esiti di artroprotesi di anca destra (01/2024), di ferita lacero-contusa del V dito della mano sinistra (con lesione degli estensori delle interfalangee del V dito di mano sinistra), nonché lombalgia da evidenze strumentali (non corredate di intestazione e firma leggibile del sanitario redattore) di spondiloartrosi e protrusioni L3-S1; obesità (con indice di massa corporea pari a 33); diabete mellito di tipo II, con allegata retinopatia;
ipertrofia prostatica benigna;
sindrome depressivo- ansiosa.
Il Ctu ha proceduto “alla ponderazione del valore funzionale delle singole minorazioni e dell'incidenza sulle occupazioni confacenti alle attitudini”, giungendo alla conclusione che “la disfunzionalità organica dell'assicurato: 1) proviene in termini degni di nota soltanto dal distretto lombo-sacrale e dall'apparato cardio-vascolare; 2) risulta di contenuta entità; 3) consente
l'efficienza psico-fisica e i movimenti appendicolari e rachidei utili e funzionali alle azioni descritte come usuali nell'espletamento dell'attività lavorativa;
4) dunque, ribaditi i rilievi clinici, realizza un valore non gravemente invalidante in ordine alla capacità di lavoro ed alle attività confacenti alle sue attitudini professionali”. Ha concluso affermando: “ che dell'assicurato non risulta ridotta la
“capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle attitudini … in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo”
Diversamente da quanto sostenuto dalla parte opponente -con riferimento all'apparato osteoarticolare- non vi è stata sottovalutazione della patologia in quanto il CTU dopo aver esaminato la documentazione medica in atti, alla luce delle risultanze dell'esame obiettivo ha rilevato che le limitazioni funzionali sono di grado medio, né è emerso in sede di esame obiettivo che la deambulazione avviene in maniera dolorosa al pari del mantenimento della stazione eretta come dedotto in ricorso . Quanto all'ipertensione arteriosa il CTU ha riportato correttamente il dato FE pari al 45% come da evidenze ecocardiografiche in atti.
Pertanto, sulla scorta dell'obiettività clinica rilevata e dell'esame della documentazione medica in atti non sono emerse limitazioni funzionali tali da incidere sulla capacità lavorativa specifica del CP_1 di cui il Ctu ha tenuto conto (cfr. anamnesi lavorativa raccolta) in maniera corretta avendo indicato che il ricorrente è addetto sia al ritiro della biancheria ospedaliera sia al carico ed allo scarico della merce.
Infine, nel corso del presente giudizio non è stata depositata ulteriore documentazione medica.
In conclusione, alla luce di tutte le suesposte considerazioni non si ritiene di dover rinnovare, come richiesto, la consulenza tecnica medico-legale.
L'opposizione va, dunque, rigettata e, per l'effetto, va dichiarato che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno ordinario ex lege 222/84. Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. dichiara irripetibili le spese di lite
Pone le spese della Ctu, redatta in sede di ATP, come liquidata in separato decreto a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Sezione Lavoro, in persona della dott.ssa Daniela Ammendola, definitivamente pronunciando, così provvede: respinge la domanda e per l'effetto, dichiara che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex lege 222/84
Dichiara irripetibili le spese di lite e pone le spese della Ctu, redatta in sede di ATP, come liquidata in separato decreto a carico dell' CP_2
Così deciso in Napoli il 26.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. ssa Daniela Ammendola