Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 22/05/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
EPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE II CIVILE
R.G. 1129/2022
Composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Cecilia Marino Presidente relatrice
-
2) dott. Maria Gabriella Rigoletti Consigliere
3) dott. Roberto Rivello Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1129/2022 R.G. promossa da:
Inato a Torino il 13 maggio 1956, Parte 1 C.F. C.F. 1 nato a [...] il [...], e C.F. Parte 2 C.F. 2 '
nata a [...] il [...], C.F. Parte 3 C.F. 3 '
, quali eredi di C.F. C.F. 4 tutti Persona 1 rappresentati e difesi, per procura in atti, dagli avv.ti Mario Ostorero, PEC Margherita Ostorero, PEC Email 1
e Giovanni Dionisio, tutti del foro di Email 2
Torino, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Torino, via Mercantini n. 5
- APPELLANTI PRINCIPALI E APPELLATI INCIDENTALI -
CONTRO
nato il [...], quale C.F. C.F. 5 Controparte_1 '
erede di C.F. rappresentato e difeso, per Persona 2 C.F. 6
, procura in atti, dall'avv. Guido Celoni del foro di Torino, PEC Email 3 presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Torino, corso Francia n. 92
- APPELLANTE INCIDENTALE E APPELLATO -
Con atto di citazione notificato in data 31 agosto 2022, Persona 1
ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 324/2022, emessa in data 31 gennaio 2022 dal Tribunale di Torino, in composizione monocratica, registrata il 5 luglio 2022 e non notificata, con cui il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ha disposto nei seguenti termini:
"Rigetta le domande di parte attrice.
Compensa integralmente tra le parti le. spese di lite". Persona 2 si è costituita in appello nelle forme e nei termini di cui all'art. 347
c.p.c., spiegando appello incidentale.
A seguito del decesso dell' Appellata, il processo veniva interrotto e poi riassunto, con costituzione in giudizio dell'erede, Controparte_1
A seguito del decesso dell'Appellante, il processo veniva nuovamente interrotto e poi riassunto, con costituzione in giudizio degli eredi, Parte 1 Parte 2
e Parte 3
All'esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
Per parte appellante:
"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita per tutti motivi esposti nel presente atto, rigettata ogni contraria eccezione od istanza,
- riformare parzialmente la sentenza impugnata nella parte in cui respinge le domande dell'attrice, ovvero condannando gli appellati a rifondere all'appellante le spese di lite del primo grado di giudizio, nella misura richiesta, nonché condannandoli per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., per i motivi di cui in espositiva,
- rigettare l'appello incidentale in quanto infondato in fatto e in diritto.
In ogni caso con vittoria di spese e onorari per entrambi i gradi di giudizio, comprensive di spese generali e oneri e accessori come per legge".
Per parte appellata:
"Voglia la Corte d'appello di Torino, respinta ogni diversa domanda, istanza o eccezione: respingere l'appello principale, accogliere l'appello incidentale e, per l'effetto, condannare Persona 1
[...] a restituire a l'anello nuziale indossato in vita dal marito di quest'ultima, Controparte 1
Persona 3 che era nato a [...] il [...] e che è deceduto in Torino il 17 marzo 2018; in via subordinata, per il caso di mancata consegna della suddetta fede nuziale, condannare [...] Persona 1 al pagamento in favore dell'attore della somma di euro Controparte_1
50.000, o in quell'altra liquidata equitativamente, e, in virtù della cessione del credito alle condizioni sopra CF P.IVA 1 p. iva ' P.IVA 2 , con sede legale in indicate, per essa a "
Controparte_2
Torino, corso Orbassano 336. Con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio e di mediazione, con distrazione a favore del difensore antistatario".
Le parti hanno quindi proceduto allo scambio di comparse conclusionali e al deposito di memorie di replica nei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c..
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 30 aprile 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. OGGETTO DELLA CAUSA Persona 2 ha agito in giudizio avverso la figlia, Persona_1
[...] , allegando quanto segue:
'pressoche, in data 17 marzo 2018, poco dopo il decesso del marito Persona 3
l'Ospedale Molinette di Torino, sua figlia aveva sfilato dal cadavere del padre l'anello nuziale;
di aver richiesto invano, sia telefonicamente che per il tramite del suo avvocato, alla figlia, la restituzione dell'anello; che l'anello nuziale appartiene al coniuge superstite e non entra nell'asse ereditario;
che è usanza per i vedovi portare al dito anche la fede del coniuge defunto;
sostenendo, sulla base di tali allegazioni, di aver diritto alla restituzione della fede nuziale ovvero, in subordine, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale quantificato in € 50.000,00 da devolvere interamente, in virtù di cessione del credito, a Controparte_2 66
[...] , C.F. P.IVA 1 P. IVA P.IVA 2 con sede legale in Torino, corso Orbassano
n. 336. Persona_1 costituitasi in giudizio, ha innanzitutto eccepito l'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1 bis del D.lgs. n. 28/2010 e invocato la nullità della citazione per mancanza della causa petendi.
Quanto al merito, ha chiesto il rigetto della domanda proposta dalla Controparte, con contestuale condanna della stessa ex art. 96 c.p.c., deducendo: che l'anello nuziale le era stato consegnato spontaneamente dalla madre in ricordo del padre;
che era pendente altro giudizio innanzi al Tribunale di Torino (RG. 3372/2019) avente ad oggetto la corretta interpretazione da attribuire al testamento olografo con cui [...] Per 3 aveva disposto delle proprie sostanze per il tempo successivo alla morte;
che, in detto testamento, non si faceva alcun riferimento all'anello nuziale, né a beni mobili diversi da soldi e azioni.
Il Tribunale, con la pronuncia di cui al soprariportato dispositivo, dopo aver qualificato la domanda attorea quale azione di rivendica, ha accertato la mancata prova da parte di Persona 2 del titolo in virtù del quale rivendicava la proprietà della fede nuziale, escludendo che affermazioni quali “la fede nuziale appartiene al coniuge superstite e non entra nell'asse ereditario” e “l'anello nuziale indossato dal marito dell'attrice era in realtà
di proprietà di quest'ultima e quello indossato da lei era di proprietà del marito" potessero dimostrare alcunché.
Invero, il primo Giudice ha ritenuto che lo scambio degli anelli tra gli sposi, previsto dal rito cattolico, comporti il passaggio del bene nella sfera patrimoniale di chi lo riceve, il quale,
"per assurdo, potrebbe anche disporne, in vita ed in costanza di matrimonio, a favore di persone diverse dall'altro coniuge”, con conseguente caduta, in caso di morte del coniuge, della fede tra i beni ereditari e applicabilità, a seconda dei casi, del regime successorio legale o testamentario.
Sulla base di tutte le precedenti argomentazioni, il Tribunale ha concluso per il rigetto delle domande attoree, tanto quella di restituzione della fede nuziale quanto quella risarcitoria, ritenuta questa assorbita nella precedente;
per il rigetto della domanda formulata dalla
Convenuta di condanna di Per 2 x art. 96 c.p.c.; e per la compensazione delle spese di lite. Persona 1 ha proposto appello principale e Avverso tale sentenza,
appello incidentale. Persona 2
In particolare, l'Appellante principale ha articolato i seguenti motivi di gravame: violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché omessa o insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto, per avere il Giudice, nel regolare le spese di lite, erroneamente ravvisato nel caso di specie una ipotesi di compensazione integrale delle stesse tra le parti nonostante l'esito finale del giudizio sia stato assolutamente favorevole alla convenuta;
violazione e falsa applicazione dell'art. 96 c.p.c., nonché omessa o insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto, per non aver il Giudice condannato la controparte per lite temeraria, perché inesistenti le norme di legge, ovvero fattispecie analoghe, aventi ad oggetto il bene di cui si è invocata la tutela petitoria e perché già pendente altro procedimento tra le stesse parti che comprendeva anche il diritto sul bene oggetto di causa, sede naturale nel quale far valere ogni contestazione in merito al titolo e/o alla disponibilità materiale della fede.
L'Appellante incidentale ha invece articolato due motivi di impugnazione, così sintetizzabili:
erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che l'anello nuziale rientri nel patrimonio ereditario;
erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto assorbita la domanda di risarcimento del danno.
2. OGGETTO DELL'IMPUGNAZIONE
Come premesso nel paragrafo precedente, Persona 1 con il primo motivo di gravame, si duole della decisione del primo Giudice di ritenere compensate le spese di lite "nonostante l'esito finale del giudizio sia stato assolutamente favorevole alla convenuta".
Sostiene l'Appellante principale che, seppur il potere di compensazione sia espressione della discrezionalità del giudice, nel caso di specie, siffatto potere non sarebbe stato esercitato correttamente dal Tribunale, il quale, nell'escludere, da un lato, un diritto di proprietà della vedova sull'anello del marito defunto e, nel ritenere, dall'altro lato, di assoluta novità la questione giuridica oggetto di causa, non esistendo al riguardo precedenti giurisprudenziali, sarebbe incorso in una motivazione illogica e in contrasto con l'art. 92, secondo comma c.p.c..
Con il secondo motivo, censura la decisione del Persona 1
Tribunale di rigettare la domanda di condanna della Controparte ex art. 96 c.p.c.. Al riguardo, l'Appellante principale afferma che l'art. 96 c.p.c. punisce chi agisce in giudizio con mala fede o colpa grave con riferimento non solo alla parte, ma anche al suo difensore, che dovrebbe esimersi dall'intraprendere e coltivare un'azione giudiziaria priva di fondamenti giuridici e probatori, soprattutto se si considera che la determinazione del patrimonio ereditaria era già oggetto di altro giudizio. Persona 2 con il primo motivo di appello incidentale, censura l'assunto del primo Giudice secondo cui l'anello nuziale rientra nel patrimonio ereditario.
Ritiene l'Appellante incidentale che la qualificazione da parte del Tribunale della sua domanda quale azione di rivendicazione non sia incompatibile con le sue allegazioni, posto. che se il coniuge in vita può disporre dell'anello nuziale a favore di terzi, allora significa che può anche conservarlo fino alla morte per destinarlo, come da tradizione, al coniuge superstite.
Osserva poi la Per 2 che, in virtù dello “scambio di anelli" del rito cattolico, la fede del marito, in realtà, era quella di sua proprietà, poi consegnata al coniuge.
Evidenzia ancora l'Appellante incidentale che, sebbene la Controparte sostenga, nel giudizio de quo, l'appartenenza dell'anello all'asse ereditario del padre, detto anello non sarebbe tuttavia dalla stessa stato inserito tra i beni ereditari paterni nel diverso giudizio intrapreso per lesione di legittima e per divisione ereditaria.
Inoltre, secondo la Parte, la fede conoscerebbe, al pari del sepolcro e del diritto di abitazione, un mutamento di regime giuridico: sarebbe bene ereditario se, al momento della morte, il de ciuis è vedovo o divorziato, mentre sarebbe di proprietà esclusiva del coniuge superstite per diritto proprio se, al momento del decesso, il de cuius è ancora sposato.
Proprio la carenza di disciplina specifica, nonché l'importanza dell'oggetto controverso, la fede nuziale, annoverata, peraltro, tra i beni impignorabili elencati dall'art. 514 c.p.c., dovrebbe secondo l'Appellante incidentale - comportare l'applicazione, in via analogica, delle norme e dei principi in tema di sepolcro e di diritto di abitazione ovvero degli usi e delle consuetudini.
Con il secondo motivo di gravame, Persona 2 impugna la sentenza di prime cure anche laddove ha rigettato la sua domanda subordinata di risarcimento del danno. L'Appellante incidentale sostiene che “se l'anello nuziale appartiene alla vedova, la mancata restituzione dà diritto al risarcimento del danno, la cui quantificazione deve essere operata in via equitativa pura, prescindendo dal valore venale di esso, tenuto conto del valore affettivo e simbolico di questo bene” e che “la quantificazione equitativa del danno è stata richiesta con riferimento al patrimonio della figlia, per la quale altrimenti sarebbe un deterrente inefficace la condanna di una somma modesta".
3. MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'ordine delle questioni prospettate da entrambe le Appellanti, va, dal punto di vista logico, esaminato per primo l'appello incidentale formulato da e, in Persona 2 particolare, il primo motivo di gravame, avente ad oggetto la richiesta di riforma della sentenza impugnata laddove ha ritenuto che la fede nuziale rientrasse tra i beni ereditari del de cuius, non esistendo un diritto di proprietà esclusivo della vedova sull'anello del defunto marito.
Ebbene, sul punto, la sentenza di primo grado è corretta.
Il primo motivo di appello incidentale è, infatti, infondato per le ragioni che seguono. affida la sua difesa, innanzitutto, sull'esistenza, nel nostro Controparte_3
ordinamento di una “tradizione” per cui l'anello del coniuge defunto si trasferisca iure proprio al coniuge superstite.
Tale impostazione non può essere condivisa.
Premesso che gli usi e le consuetudini sono "fonti-fatto”, ossia norme non già create da organi statali attraverso procedimenti deliberativi, bensì norme derivanti da comportamenti collettivi che l'ordinamento considera vincolanti, va specificato che, affinché possa parlarsi di consuetudine, sono necessari due elementi:
- elemento materiale (usus o diuturnitas): consistente nella ripetizione costante nel tempo di un comportamento da parte della collettività;
elemento psicologico (opinio iuris ac necessistatis): consistente nella convinzione che tale comportamento sia obbligatorio e giuridicamente vincolante.
Salvo casi specifici, diversi da quello di specie, in cui la legge prevede espressamente un'inversione dell'onere della prova, la consuetudine è assoggettata al principio di cui all'art. 2697 c.c., per cui, chi invoca una consuetudine ha l'onere di provarne l'esistenza e, in particolare, di provare tanto l'elemento materiale della diuturnitas, quanto quello psicologico dell'opinio iuris ac necessitatis.
Orbene, sul punto, Persona 2 nulla ha dedotto, essendosi solo limitata ad invocare l'esistenza di una non meglio precisata tradizione per cui l'anello del coniuge defunto spetterebbe iure proprio al coniuge superstite e a sottolineare - erroneamente - come detto "uso" rappresenterebbe un “una nozione di fatto che rientra nella comune esperienza".
Chiarito infatti che anche la consuetudine, salvo casi espressamente stabiliti dalla legge, è assoggettata alla regola di cui all'art. 2697 c.c., va osservato come Persona 2 si
sia limitata solo ad allegare l'esistenza di un'asserita tradizione, senza tuttavia provarne i presupposti, ossia la diuturnitas e l'opinio iuris ac necessitatis.
Nemmeno dimostra l'Appellante incidentale, come precisato anche dal primo Giudice, di godere di un diritto di proprietà sull'anello in questione derivante da un titolo specifico.
Persona 2 secondo cui "la Parimenti non condivisibile è poi l'assunto di peculiarità giuridica dell'anello nuziale e l'importanza ad esso attribuita dall'ordinamento giuridico", che include la fede tra i beni impignorabili, giustificherebbe l'applicazione analogica delle norme relative ai sepolcri e al diritto di abitazione della casa familiare e di uso dei mobili che la corredano, che – secondo l'impostazione della Parte - conoscerebbero, al pari proprio della fede nuziale – un mutamento di regime giuridico.
L'ordinamento giuridico conosce due tipi di analogia, analogia legis (applicazione alla fattispecie di una norma che disciplina un caso analogo) e analogia iuris (applicazione alla fattispecie di principi generali dell'ordinamento giuridico).
Persona 2A prescindere dal fatto che non ha specificato in modo chiaro e preciso che tipo di analogia stia invocando, va osservato che, nel caso di specie, è impossibile sia un'analogia legis delle norme sui sepolcri, giacché non esistono disposizioni relative ai sepolcri nel senso indicato dall'Appellante incidentale, sia un'analogia iuris dei principi generali in tema di sepolcri, posto che la giurisprudenza richiamata nell'appello incidentale non è espressione di principi generali, ma è dettata a disciplina di casi specifici e diversi rispetto a quello di specie. Analogamente, è da escludere l'applicazione analogica al caso de quo dell'art. 540, secondo comma c.c. ovvero della giurisprudenza richiamata dall'Appellante incidentale in tema di diritto di abitazione della casa familiare e di uso dei mobili che la corredano.
L'art. 540, secondo comma c.c. prevede una disciplina specifica e dei diritti diversi da quello invocato qui dall'Appellante incidentale: se infatti la Per 2 ostiene di godere di un diritto di proprietà sull'anello del defunto marito, ebbene, la norma in questione riconosce, al coniuge superstite, diritti di altra natura sulla casa familiare e sui mobili che la corredano, ossia rispettivamente un diritto di abitazione e un diritto di uso, e tanto basta a ritenere che la norma invocata non è nemmeno astrattamente analoga al caso di specie.
Assolutamente inconferente è poi l'argomentazione della Per 2 circa il mancato inserimento da parte della figlia, nella diversa causa relativa alla determinazione dell'asse ereditario del padre, della fede nuziale tra i beni paterni, posto che trattasi di questione che esula dall'oggetto del presente giudizio.
Il primo motivo è, quindi, infondato e, sul punto, la sentenza di primo grado va confermata.
Il rigetto del primo motivo di appello incidentale comporta necessariamente il rigetto anche del secondo motivo, formulato in via subordinata per il caso di mancata restituzione dell'anello nuziale. sull'anello diIl mancato riconoscimento di un diritto di proprietà della Per 2
matrimonio del defunto marito esclude l'accoglimento della domanda risarcitoria formulata dalla stessa, con conseguente conferma, anche su tale punto, della sentenza di primo grado.
La sentenza gravata va, invece, riformata nella parte impugnata con il primo motivo di appello principale e, dunque, nella parte in cui ha statuito una compensazione integrale tra le parti delle spese di lite sulla base dell'assoluta novità della questione trattata.
L'iter logico seguito dal Tribunale in punto liquidazione delle spese di lite non può essere condiviso.
L'inesistenza di precedenti giurisprudenziali circa il regime giuridico da applicare alla fede nuziale non giustifica automaticamente l'applicazione della compensazione delle spese.
Invero, il giudice non deve meccanicamente applicare il potere di compensazione delle spese di lite ogniqualvolta non esistano precedenti pronunce giurisprudenziali sulla questione -di diritto trattata, bensì deve – ed è proprio per questo che il Legislatore gli attribuisce un margine di discrezionalità-valutare se la questione sottoposta al suo esame sia effettivamente di "assoluta novità” in termini giuridici oppure se, pur apparendo astrattamente come nuova,
è, in realtà, facilmente risolvibile con le tradizionali regole e i generali principi di diritto.
Nel caso di specie, pur essendo vero che non esistono precedenti pronunce circa il regime giuridico applicabile alla fede nuziale, è altrettanto vero che detto bene, in assenza di norme e consuetudini specifiche, va computato, al pari di tutti gli altri beni mobili, tra i beni del defunto e assoggettato alle generali regole che disciplinano la successione.
Ne consegue che la sentenza di primo grado va riformata nel senso di attribuire il totale delle spese di lite, sulla base del generale principio di soccombenza, in capo a Per 2
[…]
Non può invece trovare accoglimento il secondo motivo di appello principale avente ad oggetto la richiesta di riforma del provvedimento impugnato laddove non ha condannato la al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c..Persona 2
Presupposti necessari per riconoscerne la spettanza sono, oltre alla totale soccombenza della parte avversa ed alla prova della sussistenza in capo alla stessa di mala fede o colpa grave, anche la prova dell'entità del danno sofferto (cfr., ad es., C. Cass., sent. n. 21590/2009)
o quantomeno l'allegazione di elementi di fatto necessari alla liquidazione equitativa del danno lamentato (cfr. C. Cass. sent. n. 21798/2015 e C. Cass., SS.UU. n. 7583/2004).
Non ritenendo esser stati presentati elementi idonei al riguardo a provare la mala fede o la colpa grave di e del suo difensore, nonché l'entità del danno sofferto,Persona 2
tale domanda deve essere disattesa.
Per tutte le ragioni sopra riportate, la Corte ritiene di accogliere il primo motivo di appello principale, di rigettare il secondo motivo di appello principale e di rigettare integralmente l'appello incidentale.
4. SPESE DEL GIUDIZIO
Attesa la riforma della sentenza impugnata, le spese di causa debbono essere regolate ex novo anche per il giudizio di primo grado, tenendo conto dell'esito della lite, e cioè della soccombenza di ilControparte_1 , quale erede di Persona 2 quale deve essere condannato alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio in favore
Parte 2 e Parte 3 quali eredi di di Parte 1
[...]
Persona 1
Non rileva il rigetto della domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata, accessoria e di natura processuale, perché estranea all'oggetto o merito del processo, costituendo un posterius e non un prius della decisione di merito (cfr. Cass. civ., sez. III^, ord.
23 giugno 2022, n. 20317).
Per il primo grado di giudizio, tenuto conto del valore effettivo dell'anello di causa, deve applicarsi lo scaglione di valore compreso tra € 1.000,1 e 5.200,00, facendo applicazione in considerazione della natura delle questioni trattate, dei valori medi previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, e così:
€ 638,00 per la fase di studio,
€ 638,00 per la fase introduttiva,
€ 1.277,00 per la fase istruttoria
€ 1.277,00 per la fase decisionale, e così complessivi € 2.552,00, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi ed accessori di legge ed oltre agli esposti.
Per il presente grado di giudizio, lo scaglione di valore è quello successivo, in ragione della domanda sulle spese, e le spese debbono essere liquidate tenuto conto dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, senza riconoscimento di alcun compenso per la fase di trattazione, non essendo stata svolta nel corso della prima udienza alcuna delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. (v. Cass. 16/04/2021 n. 10206), e così:
€ 1.134,00 per la fase di studio,
€ 1.134,00 per la fase introduttiva,
€ 1.911,00 per la fase decisionale, e così complessivamente € 3.966,00, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi ed accessori di legge ed oltre agli esposti.
Stante l'integrale reiezione dell'impugnazione incidentale, deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del D.P.R. 30/05/2002, n. 115, così come novellato dalla Legge
24/12/2012, n. 228, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellato di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato all'atto dell'iscrizione a ruolo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Controparte 1
,quale erede di Persona 2 e sull'appello incidentale proposto da
[...]
Parte 2 e Parte 3 quali eredi di [...] Parte 1
'avverso la sentenza n. 324/2022, emessa in data 31 gennaio 2022 Persona 1
dal Tribunale di Torino, in composizione monocratica, registrata il 5 luglio 2022 e non notificata,
accoglie parzialmente l'appello principale, confermando nel resto l'impugnata sentenza;
rigetta totalmente l'appello incidentale;
Controparte_1 quale erede di condanna Persona 2 a
Parte 1 Parte 2 e Parte 3 quali eredi di rifondere a Persona 1 le spese del primo grado di giudizio, che si liquidano in €
2.552,00, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi ed accessori di legge ed oltre agli esposti, e le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 3.966,00, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi ed accessori di legge ed oltre agli esposti;
dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del D.P.R.
30/05/2002, n. 115, così come novellato dalla Legge 24/12/2012, n. 228, a carico di [...]
Controparte_1 quale erede di del versamento di un ulteriore Persona 2
importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato all'atto dell'iscrizione a ruolo.
Così deciso il 30 aprile 2025.
il Presidente relatore dott.ssa Cecilia Marino