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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 06/05/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Peritore, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2021 n. 454 promossa da:
, nato a [...] il [...] ( ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato a Caltagirone, viale Europa 27, presso lo studio professionale dell'avv. Cinzia Garofalo
( , che lo rappresenta e difende giusta procura in Email_1
atti;
OPPONENTE
Contro
(C.F. ) in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1
speciale p.t., elettivamente domiciliata in Faenza (RA), via Volta 5/4 presso lo studio professionale dell'avv. Marco Sartoni ( , che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Email_2
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 9.1.2025, sostituita con note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni, come da note di trattazione scritta da intendersi qui integralmente richiamate.
La causa è stata quindi trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia, introdotta con atto di citazione notificato il 19.5.2021, ha ad oggetto l'opposizione ex art. 615, primo comma, c.p.c. proposta da avverso l'atto di precetto Parte_1
notificatogli in data 7.5.2021 da con cui era stato allo stesso intimato il Controparte_1 pagamento della somma complessiva di € 13.347,77 pretesa in forza del decreto ingiuntivo n.
369/2919 emesso dall'intestato Tribunale in data 8.8.2019.
A sostegno dell'opposizione proposta, ha eccepito: 1) la nullità della notificazione Parte_1 del decreto ingiuntivo, poiché eseguita, presso il suo indirizzo di residenza, ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
(prevista per la sola ipotesi di notifica a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti) e non invece secondo la procedura di cui all'art. 140 c.p.c., prevista per l'ipotesi – che ha dedotto ricorrere nella fattispecie – di irreperibilità, incapacità ovvero rifiuto di ricezione della copia dell'atto da parte del destinatario;
2) l'insussistenza del credito recato nel decreto ingiuntivo ed oggetto del precetto opposto, in ragione della dedotta sussistenza di una polizza assicurativa a copertura dei rischi connessi alla perdita del lavoro e al licenziamento.
Con comparsa del 7.9.2021, si è costituita in giudizio la Controparte_1
contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccependo in particolare la inammissibilità e l'improcedibilità dell'opposizione proposta.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, la causa, istruita tramite la sola produzione documentale, è stata posta in decisione all'udienza in epigrafe indicata, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
**********
Tanto premesso, la presente opposizione deve essere dichiarata inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
Deve in primo luogo rilevarsi l'inammissibilità, nella presente sede, delle contestazioni relative alla dedotta nullità della notificazione del decreto ingiuntivo.
Giova osservare in proposito che, per incontroverso indirizzo, la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo può essere eccepita dall'intimato soltanto nel giudizio di cognizione instaurato con l'opposizione al decreto, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., ovvero, se la nullità ha impedito all'opponente di avere tempestiva conoscenza del decreto stesso, con l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., e non anche successivamente alla notificazione del precetto con l'opposizione all'esecuzione innanzi ad un giudice diverso da quello funzionalmente competente a giudicare sull'opposizione a decreto ingiuntivo (Cass., n. 25713 del 2014; Cass., n. 8011 del 2009; T. Monza 27.1.2011; T. Trieste
4.1.2011).
L'ingiunto, pertanto, è legittimato a proporre opposizione all'esecuzione soltanto nel caso, qui non ricorrente, in cui sia contestata la stessa esistenza della notificazione del decreto ingiuntivo posto a fondamento del precetto (cfr. Cass., n. 17308 del 2015; Cass., n. 25713 del 2014; Cass., n. 8011 del
2009; Cass., n. 25737 del 2008; Cass., n. 10495 del 2004).
Quanto alla qualificazione dei vizi lamentati, è opportuno rammentare l'incontroverso principio di diritto secondo cui “l'inesistenza della notificazione di un decreto ingiuntivo è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, nel caso in cui la relativa attività sia del tutto mancante ovvero sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione
(identificabili nella trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato, e nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento), ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità” (cfr., da ultimo, Cass., n. 14692 del 2023).
È stato altresì evidenziato, con specifico riferimento al caso di specie, che “ove il vizio attenga alla fase della consegna, è pacificamente inesistente la sola notificazione fatta a soggetto o in luogo totalmente estranei al destinatario, mentre è nulla, e suscettibile di sanatoria, quella effettuata in luogo o a persona che, pur diversi da quelli indicati dalla norma processuale, abbiano - in base ad una valutazione ex ante - un qualche riferimento con il destinatario stesso” (cfr., tra le tante, Cass.,
n. 17308 del 2015; Cass., n. 9083 del 2015; Cass., n. 12301 del 2014).
Nel caso di specie, l'opponente ha eccepito che la notifica del decreto ingiuntivo de quo sarebbe stata eseguita, presso il proprio indirizzo di residenza (C.da Piano Chiesa Caltagirone), non già ai sensi dell'art. 140 c.p.c., bensì, erroneamente, ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
Ebbene, alla luce dei principi sopra ricordati, tale vizio va ascritto alla categoria della nullità della notificazione (come oltretutto rilevato dall'opponente medesimo) e, pertanto, può essere eccepito soltanto nel giudizio di cognizione instaurato con l'opposizione al decreto, ai sensi dell'art. 645 c.p.c. o dell'art. 650 c.p.c., nell'ipotesi in esame, oltretutto pendente.
**********
Parimenti inammissibili sono le contestazioni relative al merito della pretesa creditoria recata dal decreto ingiuntivo posto alla base della procedura esecutiva di cui si tratta.
Non pare ozioso ricordare in proposito che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito, nel giudizio di opposizione all'esecuzione basata su un titolo esecutivo giudiziale (come nel caso di specie), il Giudice deve limitare la sua indagine all'esistenza e alla validità del titolo per stabilire se esso manchi o sia venuto meno per fatti posteriori alla sua formazione, ma non può esercitare un controllo sul suo contenuto intrinseco, né sulla sua regolarità, al fine di invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni che possano e debbano essere dedotte nel giudizio di cognizione in cui il titolo giudiziale è stato emesso. Ne deriva che, una volta esclusa la inesistenza del titolo, il Giudice dell'opposizione non può riesaminare lo stesso sotto il profilo del suo contenuto decisorio.
Inoltre, possono essere invocati solo fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo e non anche quelli intervenuti anteriormente, i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso (cfr., tra le tante, Cass., n. 29729 del 2019; Cass., n. 25713 del 2014; Cass., n. 9347 del 2009; Cass., n.
17632 del 2002).
Per la Cassazione, infatti "il titolo esecutivo giudiziale non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto o sta avendo pieno sviluppo ed è stata od è tuttora in via di esame ex professo o comunque in via principale. Il principio può dirsi al riguardo consolidato: in sostanza, il debitore può fare valere fatti impeditivi o modificativi o estintivi del diritto azionato, che siano successivi alla formazione del titolo esecutivo giudiziale o alla conclusione del processo in cui esso si è formato e avrebbe potuto essere modificato: ma non anche quei fatti che, in quanto verificatisi in epoca precedente, avrebbero potuto essere dedotti nel giudizio di cognizione preordinato alla costituzione del titolo giudiziale” (sul punto: Cass., n. 3850 del 2011 in parte motiva;
cfr. anche Cass.,
n. 29729 del 2019; Cass., n. 25713 del 2014; Cass., n. 3666 del 2013; Cass., n. 27159 del 2006, Cass.,
n. 12664 del 2000; Cass., n. 9061 del 1999; Cass., n. 1935 del 1994; Tribunale Napoli n.6306 del
2022).
Ed invero, “nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale la contestazione del diritto a procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame” (ex multis Cass. civ.
n. 3277 del 2015).
Pertanto, il Giudice investito dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., nel contesto di un'azione esecutiva avente origine in un titolo di natura giudiziale, sulla base delle richiamate pronunce della
Suprema Corte e della giurisprudenza di merito, non può far luogo al controllo in ordine alla legittimità del titolo stesso, basato su questioni dedotte o deducibili nel corso del procedimento dal quale il titolo esecutivo si è formato.
Da ciò discende l'inammissibilità, nella presente sede, delle contestazioni relative all'insussistenza delle pretese creditorie riconosciute con il decreto ingiuntivo posto alla base del precetto opposto;
contestazioni, che alla luce di quanto sopra esposto, devono essere fatte valere in sede di opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 ovvero ex art. 650 c.p.c. Per le ragioni sin qui esposte, l'opposizione proposta da deve essere dichiara Parte_1
inammissibile.
**********
Le statuizioni riguardo alle spese di lite si accordano al canone della soccombenza, sì che Pt_1
deve essere condannato a rifondere, in favore di la somma
[...] Controparte_1
liquidata in dispositivo, determinata secondo il D.M. n. 55/2014, per come aggiornato dal D.M. n.
147/22, in applicazione dei parametri minimi, tenuto conto del valore della controversia, della complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA INAMMISSIBILE l'opposizione proposta da avverso l'atto di Parte_1
precetto notificatogli in data 7.5.2021 da Controparte_1
CONDANNA a rifondere, in favore di le spese del Parte_1 Controparte_1
presente giudizio che si liquidano nella complessiva somma di € 1.700,00, per compensi, oltre IVA,
CPA e spese generali come per legge.
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato l'avv. Donatella Fanciullo, aspirante G.O.P. in tirocinio.
Caltagirone, 6.5.2025
Il Giudice
dott.ssa Valeria Peritore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Peritore, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2021 n. 454 promossa da:
, nato a [...] il [...] ( ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato a Caltagirone, viale Europa 27, presso lo studio professionale dell'avv. Cinzia Garofalo
( , che lo rappresenta e difende giusta procura in Email_1
atti;
OPPONENTE
Contro
(C.F. ) in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1
speciale p.t., elettivamente domiciliata in Faenza (RA), via Volta 5/4 presso lo studio professionale dell'avv. Marco Sartoni ( , che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Email_2
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 9.1.2025, sostituita con note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni, come da note di trattazione scritta da intendersi qui integralmente richiamate.
La causa è stata quindi trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia, introdotta con atto di citazione notificato il 19.5.2021, ha ad oggetto l'opposizione ex art. 615, primo comma, c.p.c. proposta da avverso l'atto di precetto Parte_1
notificatogli in data 7.5.2021 da con cui era stato allo stesso intimato il Controparte_1 pagamento della somma complessiva di € 13.347,77 pretesa in forza del decreto ingiuntivo n.
369/2919 emesso dall'intestato Tribunale in data 8.8.2019.
A sostegno dell'opposizione proposta, ha eccepito: 1) la nullità della notificazione Parte_1 del decreto ingiuntivo, poiché eseguita, presso il suo indirizzo di residenza, ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
(prevista per la sola ipotesi di notifica a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti) e non invece secondo la procedura di cui all'art. 140 c.p.c., prevista per l'ipotesi – che ha dedotto ricorrere nella fattispecie – di irreperibilità, incapacità ovvero rifiuto di ricezione della copia dell'atto da parte del destinatario;
2) l'insussistenza del credito recato nel decreto ingiuntivo ed oggetto del precetto opposto, in ragione della dedotta sussistenza di una polizza assicurativa a copertura dei rischi connessi alla perdita del lavoro e al licenziamento.
Con comparsa del 7.9.2021, si è costituita in giudizio la Controparte_1
contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccependo in particolare la inammissibilità e l'improcedibilità dell'opposizione proposta.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, la causa, istruita tramite la sola produzione documentale, è stata posta in decisione all'udienza in epigrafe indicata, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
**********
Tanto premesso, la presente opposizione deve essere dichiarata inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
Deve in primo luogo rilevarsi l'inammissibilità, nella presente sede, delle contestazioni relative alla dedotta nullità della notificazione del decreto ingiuntivo.
Giova osservare in proposito che, per incontroverso indirizzo, la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo può essere eccepita dall'intimato soltanto nel giudizio di cognizione instaurato con l'opposizione al decreto, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., ovvero, se la nullità ha impedito all'opponente di avere tempestiva conoscenza del decreto stesso, con l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., e non anche successivamente alla notificazione del precetto con l'opposizione all'esecuzione innanzi ad un giudice diverso da quello funzionalmente competente a giudicare sull'opposizione a decreto ingiuntivo (Cass., n. 25713 del 2014; Cass., n. 8011 del 2009; T. Monza 27.1.2011; T. Trieste
4.1.2011).
L'ingiunto, pertanto, è legittimato a proporre opposizione all'esecuzione soltanto nel caso, qui non ricorrente, in cui sia contestata la stessa esistenza della notificazione del decreto ingiuntivo posto a fondamento del precetto (cfr. Cass., n. 17308 del 2015; Cass., n. 25713 del 2014; Cass., n. 8011 del
2009; Cass., n. 25737 del 2008; Cass., n. 10495 del 2004).
Quanto alla qualificazione dei vizi lamentati, è opportuno rammentare l'incontroverso principio di diritto secondo cui “l'inesistenza della notificazione di un decreto ingiuntivo è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, nel caso in cui la relativa attività sia del tutto mancante ovvero sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione
(identificabili nella trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato, e nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento), ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità” (cfr., da ultimo, Cass., n. 14692 del 2023).
È stato altresì evidenziato, con specifico riferimento al caso di specie, che “ove il vizio attenga alla fase della consegna, è pacificamente inesistente la sola notificazione fatta a soggetto o in luogo totalmente estranei al destinatario, mentre è nulla, e suscettibile di sanatoria, quella effettuata in luogo o a persona che, pur diversi da quelli indicati dalla norma processuale, abbiano - in base ad una valutazione ex ante - un qualche riferimento con il destinatario stesso” (cfr., tra le tante, Cass.,
n. 17308 del 2015; Cass., n. 9083 del 2015; Cass., n. 12301 del 2014).
Nel caso di specie, l'opponente ha eccepito che la notifica del decreto ingiuntivo de quo sarebbe stata eseguita, presso il proprio indirizzo di residenza (C.da Piano Chiesa Caltagirone), non già ai sensi dell'art. 140 c.p.c., bensì, erroneamente, ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
Ebbene, alla luce dei principi sopra ricordati, tale vizio va ascritto alla categoria della nullità della notificazione (come oltretutto rilevato dall'opponente medesimo) e, pertanto, può essere eccepito soltanto nel giudizio di cognizione instaurato con l'opposizione al decreto, ai sensi dell'art. 645 c.p.c. o dell'art. 650 c.p.c., nell'ipotesi in esame, oltretutto pendente.
**********
Parimenti inammissibili sono le contestazioni relative al merito della pretesa creditoria recata dal decreto ingiuntivo posto alla base della procedura esecutiva di cui si tratta.
Non pare ozioso ricordare in proposito che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito, nel giudizio di opposizione all'esecuzione basata su un titolo esecutivo giudiziale (come nel caso di specie), il Giudice deve limitare la sua indagine all'esistenza e alla validità del titolo per stabilire se esso manchi o sia venuto meno per fatti posteriori alla sua formazione, ma non può esercitare un controllo sul suo contenuto intrinseco, né sulla sua regolarità, al fine di invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni che possano e debbano essere dedotte nel giudizio di cognizione in cui il titolo giudiziale è stato emesso. Ne deriva che, una volta esclusa la inesistenza del titolo, il Giudice dell'opposizione non può riesaminare lo stesso sotto il profilo del suo contenuto decisorio.
Inoltre, possono essere invocati solo fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo e non anche quelli intervenuti anteriormente, i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso (cfr., tra le tante, Cass., n. 29729 del 2019; Cass., n. 25713 del 2014; Cass., n. 9347 del 2009; Cass., n.
17632 del 2002).
Per la Cassazione, infatti "il titolo esecutivo giudiziale non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto o sta avendo pieno sviluppo ed è stata od è tuttora in via di esame ex professo o comunque in via principale. Il principio può dirsi al riguardo consolidato: in sostanza, il debitore può fare valere fatti impeditivi o modificativi o estintivi del diritto azionato, che siano successivi alla formazione del titolo esecutivo giudiziale o alla conclusione del processo in cui esso si è formato e avrebbe potuto essere modificato: ma non anche quei fatti che, in quanto verificatisi in epoca precedente, avrebbero potuto essere dedotti nel giudizio di cognizione preordinato alla costituzione del titolo giudiziale” (sul punto: Cass., n. 3850 del 2011 in parte motiva;
cfr. anche Cass.,
n. 29729 del 2019; Cass., n. 25713 del 2014; Cass., n. 3666 del 2013; Cass., n. 27159 del 2006, Cass.,
n. 12664 del 2000; Cass., n. 9061 del 1999; Cass., n. 1935 del 1994; Tribunale Napoli n.6306 del
2022).
Ed invero, “nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale la contestazione del diritto a procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame” (ex multis Cass. civ.
n. 3277 del 2015).
Pertanto, il Giudice investito dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., nel contesto di un'azione esecutiva avente origine in un titolo di natura giudiziale, sulla base delle richiamate pronunce della
Suprema Corte e della giurisprudenza di merito, non può far luogo al controllo in ordine alla legittimità del titolo stesso, basato su questioni dedotte o deducibili nel corso del procedimento dal quale il titolo esecutivo si è formato.
Da ciò discende l'inammissibilità, nella presente sede, delle contestazioni relative all'insussistenza delle pretese creditorie riconosciute con il decreto ingiuntivo posto alla base del precetto opposto;
contestazioni, che alla luce di quanto sopra esposto, devono essere fatte valere in sede di opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 ovvero ex art. 650 c.p.c. Per le ragioni sin qui esposte, l'opposizione proposta da deve essere dichiara Parte_1
inammissibile.
**********
Le statuizioni riguardo alle spese di lite si accordano al canone della soccombenza, sì che Pt_1
deve essere condannato a rifondere, in favore di la somma
[...] Controparte_1
liquidata in dispositivo, determinata secondo il D.M. n. 55/2014, per come aggiornato dal D.M. n.
147/22, in applicazione dei parametri minimi, tenuto conto del valore della controversia, della complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA INAMMISSIBILE l'opposizione proposta da avverso l'atto di Parte_1
precetto notificatogli in data 7.5.2021 da Controparte_1
CONDANNA a rifondere, in favore di le spese del Parte_1 Controparte_1
presente giudizio che si liquidano nella complessiva somma di € 1.700,00, per compensi, oltre IVA,
CPA e spese generali come per legge.
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato l'avv. Donatella Fanciullo, aspirante G.O.P. in tirocinio.
Caltagirone, 6.5.2025
Il Giudice
dott.ssa Valeria Peritore