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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 15/10/2025, n. 1582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1582 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI
IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in persona dei magistrati:
dott.ssa GI SU Presidente
dott.ssa Nicole Cefis Giudice rel. est.
dott.ssa Alessio Trogu Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2894/2023 avente ad oggetto l'impugnativa, ex art 702 bis cpc., del provvedimento del QUESTORE della PROVINCIA di CAGLIARI, N. prot. 75/A.12/2023, del
08.03.2023 e notificato al ricorrente in data 29.03.2023, con il quale è stata rigettata la domanda tesa ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale promossa da
nato in [...], il [...], C.U.I. , C.I. Parte_1 C.F._1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. GABRIELLA SERRA, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti, ammesso al patrocinio a spese dello Stato
RICORRENTE
nei confronti di
, cf. , in persona del Ministro in carica, Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello CP_1 P.IVA_1 Stato di Cagliari, presso i cui uffici in via Nuoro 50 ( P.E.C. P.IVA_2
FAX n. 070 40476290) è pure ex lege domiciliato;
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RESISTENTE
a scioglimento della riserva
Premesso che:
- la controversia ha ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di diniego n. prot.
75/A.12/2023 emesso dal Questore di Cagliari il 08.03.2023 e notificato al ricorrente in data
29.03.2023, su istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
- la causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti conclusioni: per parte ricorrente: “dichiarare nullo e/o annullare o dichiarare inefficace il decreto emesso dal Questore della Provincia di Cagliari in data 29 marzo 2023 e accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale”; per parte resistente > “l'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, voglia, previa revoca del decreto di sospensione emesso inaudita altera parte, respingere il ricorso in quanto infondato e per l'effetto confermare il provvedimento impugnato, con vittoria di spese e competenze.”;
- per parte resistente: “l'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, voglia, previa revoca del decreto di sospensione emesso inaudita altera parte, respingere il ricorso in quanto infondato e per l'effetto confermare il provvedimento impugnato, con vittoria di spese e competenze.”
Rilevato che:
- il ricorrente in data 11.11.2022 ha presentato istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale presso la Questura di Cagliari;
- il ricorrente ha tempestivamente impugnato il provvedimento della Questura di Cagliari che, alla luce del parere negativo espresso dalla Commissione Territoriale, ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno di cui all'art. 19, commi 1 e 1.1, d.lgs. 286/1998;
- a fondamento del ricorso, depositato in data 12.04.2023, ha dedotto la ricorrenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno in parola, considerato che: “Quanto alla conoscenza della lingua italiana si rileva che il ricorrente ha conseguito l'attestato A2 che se pur minimo gli ha consentito una discreta capacità dialettica;
quanto alla situazione lavorativa (…) ha lavorato con contratti seppure a tempo determinato ma con una continuità che dura ormai da un anno In data 5 aprile 2022 e fino a luglio 2022 il ricorrente è stato assunto dalla C.E.S.I. Costruzion edili con un contratto a tempo determinato con la mansione di manovale. Il contratto, inizialmente previsto con scadenza al 6 maggio 2022 è stato prorogato al 6 luglio 2022 del medesimo anno e successivamente il ricorrente è stato assunto a tempo determinato dalla Società Milia S.R.L. (contratto anch'esso prorogato al 30 giugno 2023) (…) si osserva che il ricorrente ha instaurato significative e durature relazioni amicali;
tra gli altri, fin da ora, si indicano sia la frequentazione della Chiesa, comprovata dalla certificazione allegata, sia le amicizie dallo stesso instaurate con i compagni di lavoro e non solo, in particolare si testimonia anche
l'amicizia con un noto calciatore del Cagliari di qualche anno fa e del quale si produce foto
a testimonianza della veridicità di quanto affermato. Stiamo parlando dell'ex calciatore del
Cagliari, il quale ha lavorato nella squadra del Cagliari fino all'anno 2019 Persona_1
(doc. 12).
- con comparsa di costituzione e risposta depositata l'11.07.2023 si è costituito il
[...]
che, domandando il rigetto delle avverse pretese, ha contestato la ricorrenza CP_1
delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno, in quanto, conformemente a quanto sostenuto dalla Commissione nel parere sfavorevole del 01.03.2023, che l'amministrazione resistente condivide e richiama: “[…] non sussistono nel caso di specie elementi idonei per ritenere l'allontanamento dal territorio nazionale dello straniero offensivo del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, posto che il ricorrente ha allegato circostanze in ordine alla sua integrazione nel Paese ospitante sotto il profilo sociale, lavorativo, economico e familiare, del tutto insufficienti a ritenere prevalente
l'interesse alla sua permanenza sul territorio nazionale.
È evidente, dunque, l'assenza di inserimento in Italia sia sotto il profilo familiare, visto il mantenimento di contatti con il proprio nucleo familiare stabilito in Ghana, sia sotto il profilo socio-economico, dato l'esercizio di attività lavorativa solo nell'ultimo periodo durante il soggiorno irregolare, nonché la mancata disponibilità di una sistemazione abitativa stabile, la scarsa conoscenza della lingua italiana ed il mancato conseguimento di titolo accademici e/o di formazione professionale, non potendosi ritenere sufficiente la frequentazione di un corso di alfabetizzazione primaria nel 2022 e nel 2021.
Non sono, dunque, condivisibili le eccezioni sull'illegittimità del provvedimento impugnato:
l'allontanamento dal territorio nazionale del ricorrente non pregiudicherebbe, difatti, il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare ai sensi dell'art. 19, comma 1 D.lgs.
286/1998, stante il precario inserimento socio-lavorativo sul territorio nazionale nonostante il lungo periodo di permanenza;
né determinerebbe il rischio effettivo di un “grave danno” conseguente al suo rientro nel Paese di provenienza, posto che la situazione attuale in
Ghana e, in particolare, nella regione di provenienza della ricorrente, non è caratterizzata da un livello di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale o dal rischio di subire una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona.
Difatti, le motivazioni personali del ricorrente di natura prettamente economica non possono ritenersi comunque sufficienti a superare le valutazioni espresse dalla medesima
Commissione Territoriale ai fini della protezione derivante dal divieto di espulsione previsto dal richiamato art. 19 D.lgs. 286/1998. […]” Pertanto, il diniego del titolo di soggiorno richiesto costituisce un atto dovuto.
- All'udienza del 02.10.2025 il difensore del ricorrente ha insistito nelle conclusioni formulate contestando le allegazioni avverse;
ha segnalato che il ricorrente dal 2024 ha superato i limiti di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e ha chiesto un termine per poter depositare documentazione lavorativa aggiornata. Il difensore dell'amministrazione resistente si è riportato alla comparsa di risposta e ha contestato la rilevanza della documentazione che la controparte intende depositare e ha chiesto un termine per controdedurre sul punto.
- Nelle successive note sostitutive di udienza del 09.10.2025 le parti hanno richiamato e confermato integralmente le eccezioni e deduzioni svolte nei precedenti scritti difensivi, nonché le relative conclusioni.
Letta la nota del 01.03.2023 con la quale la Commissione Territoriale ha espresso parere negativo al rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale, stante l'assenza dei presupposti di cui art. 19 d.lgs 286/98.
OSSERVA
Il ricorso, in quanto fondato, deve essere accolto.
Il Collegio ritiene sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, del D. Lgs. n. 286/1998, così come modificato dal D.L. 130 del 2020.
Non si applica al caso di specie il D.L. 20 del 2023 essendo la domanda in sede amministrativa presentata prima dell'11/03/2023 (come previsto dall'art. 7 del medesimo decreto n. 20/2023).
Così stabilisce l'art. 19, comma 1.1, d. lgs. n. 286/1998, nella formulazione applicabile al caso in esame “
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.».
Sulla natura di tale forma di protezione la Cassazione, con la sentenza n. 8400 del 2023 ha affermato quanto segue: “Il legislatore ha voluto specificare, riformando l'art. 19 del TUI, l'autonoma e diretta rilevanza che assume la tutela della vita privata e familiare in attuazione dell'art. 8 CEDU e le modalità di valutazione della ricorrenza di questo parametro […] Il giudicante deve quindi valutare se l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute e a tal fine, come prevede la norma, si deve tener conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine” (Cass., sez. 1, n.
8400/2023).
Nel caso di specie il ricorrente, giunto in Italia nel 2016, ha dimostrato di aver intrapreso nel nostro
Paese un positivo percorso di integrazione, sotto il profilo lavorativo, linguistico e sociale. In merito all'attività lavorativa ha allegato la seguente documentazione: contratto di lavoro a tempo determinato dal 01.03.2023 al 30.04.2023 presso MILIA SRL in Bortigali, in qualità di operaio – addetto alla lavorazione delle carni, e relative proroghe al 30.06.2023 (v. comunicazione Unilav del
23.03.203) e al 31.10.2023, buste paga da marzo 2023 a febbraio 2024, da aprile 2024 a settembre
2024, di novembre e dicembre 2024 con tredicesima mensilità, da marzo 2025 a maggio 2025 e da luglio con quattordicesima mensilità ad agosto 2025; proroga al 06.07.2022 del contratto di lavoro a tempo determinato presso C.E.S.I. COSTRUZIONI EDILI STRADALI IND.LI S.R.L. in Selargius
(CA) in qualità di manovale, prospetto di accantonamento e liquidazione TFR relativo al suddetto contratto attestante l'assunzione in data 05.04.2022 e la cessazione in data 06.07.2022, buste paga da aprile ad agosto 2022 e CU 2023.
Quanto alla situazione abitativa, il ricorrente ha prodotto la dichiarazione di ospitalità del 22.09.203, rilasciata in suo favore dal datore di lavoro sig. a far data dal 01.03.2023. Persona_2
Sul piano linguistico allega certificato CPIA 1 Cagliari rilasciato in data 17.06.2022, attestante il raggiungimento delle competenze linguistiche di livello A2.
Il ricorrente ha altresì depositato documentazione a sostegno del livello di integrazione raggiunto dal punto di vista delle relazioni sociali: foto attestante l'amicizia con un noto giocatore del
Cagliari, il certificato di cresima rilasciato in data 24.07.2022 dalla parrocchia di S. Cecilia in
Cagliari attestante la frequentazione della comunità parrocchiale.
Tanto evidenziato, in considerazione del significativo periodo di tempo trascorso nel territorio dello
Stato e del discreto livello di integrazione raggiunto, accertato sulla base delle produzioni documentali, il Collegio ritiene che certamente egli subirebbe, in conseguenza del rimpatrio, uno sradicamento dall'attuale contesto esistenziale ovvero una violazione del diritto alla vita privata e familiare ormai ampiamente consolidata in Italia.
Pertanto, ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, ricorrendo i requisiti di cui al comma 1.1, il Questore dovrà rilasciare in favore del ricorrente un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio.
***
Compensa le spese del giudizio in ragione del fatto che la domanda è stata accolta tenuto conto di documentazione successiva all'instaurazione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- dichiara il diritto di nato in [...], il [...], C.U.I. Parte_1
, C.I. al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione C.F._1 Numero_1 speciale, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1., nella versione precedente al D.L. n. 20/2023 convertito con modificazioni dalla L. n. 50 del 2023, e comma 1.2 del D. Lgs. n. 286/1998, e dell'art. 32, comma 3, D.lgs. n. 25/2008;
- dispone la trasmissione degli atti al Questore territorialmente competente, a cura del ricorrente, per il rilascio del permesso di soggiorno;
- compensa le spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cagliari, in data 13/10/2025 nella camera di consiglio della sezione specializzata in materia di protezione internazionale, immigrazione e libera circolazione dei cittadini dell'Unione
Europea. Il Giudice est.
Nicole Cefis Il Presidente
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