Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 26/06/2025, n. 1626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1626 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 3047/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, 2a sez. civile, dott. Del Sorbo Vincenzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3047 R.G.A.C. dell'anno 2022 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato Parte_1 presso la casa comunale sita in alla via Filangieri, rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1 Emilia Dubbioso, in virtù di procura in atti;
opponente
E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Sorrento (NA), alla via L. De Maio, n. 5, presso lo studio dell'avvocato Alfredo Fiorentino, che la rappresenta e difende, in virtù di procura in atti. opposta
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 479/2022, notificato il 19.4.2022, emesso nei propri confronti dal Tribunale di Torre Annunziata per la somma di euro 178.392,97 oltre interessi e spese.
Il decreto ingiuntivo era stato richiesto dalla la quale assumeva di Controparte_1 essere partecipata dai Comuni di Sorrento (al 25%), (al 21%), Piano di Sorrento (al Parte_1 16%), (al 16%), (all'11%) e Sant'Agnello (all'11%), e di aver assunto, per Parte_2 Pt_3 conto degli Enti soci, la gestione del servizio idrico integrato, nell'ambito della quale deduceva di aver svolto (contestualmente all'attività di bollettazione e riscossione dei canoni per consumi idrici), anche le seguenti attività:
a) bollettazione e riscossione dei canoni di fognatura e depurazione;
b)manutenzione del collettore fognario di Punta Gradelle;
c)coordinamento “del gruppo di professionisti incaricati di fornire supporto tecnico, amministrativo e di animazione con il Partenariato Economico e Sociale al Comune (capofila)
1
designato per la predisposizione e presentazione della documentazione (Documento Preliminare di Piano di Sviluppo Territoriale, Studio di fattibilità del progetto portante, etc.) per l'attivazione e l'attuazione del Programma di Sviluppo Territoriale del Sistema Territoriale di Sviluppo F4 del Piano Territoriale Regionale, nell'ambito degli Accordi di Reciprocità a valere sulle risorse del Programma d'Attuazione Regionale del Fondo Aree Sottoutilizzate della Campania 2007-2013”1;
d) individuazione delle “figure professionali designate dai Comuni stessi per la redazione dello studio di fattibilità dell'Ospedale Unico della Penisola Sorrentina sotto il profilo tecnico- urbanistico”.
L' lamentava la mancata corresponsione, da parte della , delle CP_1 Controparte_2 somme derivanti dalle obbligazioni sorte in ragione dello svolgimento delle predette attività di cui quindi chiedeva la condanna al pagamento del Pt_1
Quest'ultimo dal canto suo, a fondamento dell'opposizione, eccepiva in primo luogo la nullità del decreto ingiuntivo, in quanto il credito vantato non era sostenuto da idonea prova scritta certa, liquida ed esigibile.
In secondo luogo, deduceva la prescrizione della totalità dei crediti azionati dall'opposta. In particolare, era solo con l'atto di intimazione e diffida del 03.07.2021 che l'opposta aveva richiesto il pagamento di somme in relazione a presunti crediti vantati (e nella documentazione prodotta in sede monitoria non risultava alcun altro atto interruttivo della prescrizione).
E l'opponente evidenziava altresì che l'opposta si era limitata a produrre in giudizio atti e documenti (fatture, delibere del CdA, tabelle riepilogative, estratti contabili) di chiara ed esclusiva provenienza interna e unilaterale, che non potevano costituire prova circa il credito vantato.
Ed ancora: parte della pretesa oggetto di decreto ingiuntivo risultava anche inammissibile, in quanto per alcuni dei crediti azionati era intervenuto giudicato di cui alla sentenza n. 447/2008.
In conclusione, chiedeva: revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 479/2022; accertare/dichiarare in ogni caso non dovute da esso le somme richieste.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'opposta la Controparte_1 quale contestava la ricostruzione e le conclusioni dell'opponente.
In particolare, deduceva: - l'infondatezza dell'eccezione di insussistenza delle condizioni per la concessione del D.I. opposto in ragione della attendibilità che va riconosciuta a tali documenti contabili;
- l'improponibilità, inammissibilità e comunque infondatezza dell'eccezione di prescrizione, in quanto i crediti oggetto di causa avevano la propria fonte in un rapporto contrattuale e, pertanto, erano soggetti al termine di prescrizione ordinaria decennale e non quinquennale. Per quanto concerne gli atti interruttivi della stessa, oltre all'atto di intimazione e diffida del 03.07.2021, andavano anche valorizzati precedenti solleciti (indicati nel ricorso monitorio), nonché gli atti di trasmissione dei bilanci dell' (accompagnati dalle note integrative con specifica indicazione CP_1 della debitoria afferente a ciascun Ente consorziato), nonché le fatture;
documenti in cui sarebbe insita la richiesta di pagamento;
- quanto all'eccezione di giudicato, l'opposta ne deduceva l'inammissibilità ed improponibilità e comunque infondatezza perché evidenziava (come già in sede di ricorso ex art. 633 c.p.c.) che il aveva rinunciato a far valere gli effetti del Parte_1 giudicato, in maniera invero implicita ma inequivocabile, dal momento che il suo legale rappresentante intervenuto nell' Assemblea dei Sindaci dei Comuni consorziati del 09.12.2020 aveva assunto l'impegno di provvedere al pagamento (quanto meno) di parte del complessivo debito entro le scadenze del 15.06.2021 e 10.01.2022.
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In conclusione, chiedeva: accertare e dichiarare di essere creditrice nei confronti del
[...]
della somma di euro 178.392,97 per le causali di cui al ricorso per decreto ingiuntivo;
CP_3 confermare il decreto ingiuntivo opposto ed, in ogni caso, condannare il a Parte_1 corrispondergli la somma di euro 178.392,97, oltre interessi;
oltre le spese.
DIRITTO
1.Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto per mancanza di prova scritta sollevata dall'opponente.
Invero, parte opposta risulta aver prodotto, già a partire dal ricorso monitorio, idonea documentazione atta a provare il credito vantato in giudizio. In particolare, oltre alle fatture, sono state prodotte diverse delibere dell'assemblea dei sindaci, bilanci di esercizio con relative relazioni dei revisori dei conti, e, successivamente all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., le delibere di riaccertamento straordinario e riaccertamento ordinario dei residui con riferimento ai rendiconti della gestione degli anni dal 2011 a 2021.
Sul punto, va osservato che l'elenco contenuto nell'art. 634 c.p.c. non indica tassativamente tutte le prove documentali idonee al rilascio del decreto d'ingiunzione. Tra esse, infatti, rientra qualsiasi atto che, pur non avendo efficacia probatoria assoluta riguardo all'esistenza e all'attualità del credito, possa essere ritenuta idoneo dal giudice a dimostrare la fondatezza della pretesa del ricorrente, in particolare quando non contestato. Ancora, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, anche la sola fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione essa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (Cass. 17/11 /2003, n.17371; Cass. 03/03/2009, n. 5071; Cass.11/03/2011, n. 5915; Cass. 12/07/2023, n. 19944).
Pertanto, tale eccezione deve essere disattesa.
In ogni caso con l'opposizione si instaura un ordinario giudizio di cognizione (anche se a parti invertite) in cui occorre valutare ex novo il complessivo materiale probatorio offerto dalle parti (ivi inclusa la documentazione già allegata al DI). Infatti “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso; in tale giudizio, secondo i principi operanti in tema di onere della prova, incombe su chi fa valere un qualsiasi diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Ciò, in quanto, nel giudizio de quo, solo da un punto di vista formale, l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, mentre, in termini sostanziali, è il creditore ad avere veste sostanziale di attore, con i conseguenti oneri probatori, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, c.c.; a fronte dell'opponente convenuto cui compete di addurre eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito;
di talché le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o la non azionabilità del credito non si collocano sul versante della domanda
- che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano delle eccezioni soggette comunque al principio dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697, secondo comma, c.c.”
In particolare, nella materia contrattuale, di cui trattasi, è onere della parte opposta fornire la prova della fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre la parte opponente è gravata dell'onere della prova del fatto modificativo e/o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cassazione civile, sez. un., 30-10-2001, n. 13533).
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Nel merito, per ciò che concerne la genetica del rapporto contrattuale, va rilevato che non risulta essere in contestazione tra le parti l'instaurazione del rapporto.
Orbene, al fine di valutare la fondatezza della pretesa creditoria, va osservato quanto segue.
In primo luogo, va osservato che costituisce principio ormai consolidato in giurisprudenza, avallato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 13533/2001, quello secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Peraltro, analogo criterio di riparto dell'onere della prova si ritiene applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (ex multis, Cass. 3373/2010, 2387/2004, 8615/2006, 13674/2006, 3373/2010).
Ciò posto, va evidenziato che la presente decisione è adottata applicando il principio della
“ragione più liquida”.
A tale riguardo si richiama quanto sostenuto dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite in una recente pronuncia “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” (Cassazione civile sez. un. 08 maggio 2014 n. 9936).
Ed ancora “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre. (Cassazione civile sez. VI 28 maggio 2014 n. 12002).
In primo luogo, la domanda di pagamento non è supportata da contratto scritto relativo al rapporto intercorso con la P.A., né d'appalto né di prestazione d'opera professionale per quel che concerne le attività indicate ai punti f) e g) del ricorso monitorio.
Orbene, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, va ritenuta sempre necessaria "ad substantiam" la forma scritta nei contratti con la PA e, a tal fine, è irrilevante l'esistenza di una deliberazione dell'organo collegiale dell'ente pubblico che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, dell'appalto o della fornitura, ove tale deliberazione, costituente mero atto interno e preparatorio del negozio, non risulti essersi tradotta in un atto contrattuale sottoscritto dal rappresentante esterno dell'ente stesso e dall'imprenditore, da cui possa desumersi la concreta
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instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da svolgersi e al compenso da corrispondersi" (cfr. per tutte Cass. 59/2001)
A ciò si aggiunga che, per costante orientamento giurisprudenziale, la forma scritta, per i contratti della Pubblica Amministrazione, è imposta ad substantiam dalla legge, con la conseguenza che non può ammettersi che gli stessi siano conclusi con una accettazione tacita (Cons. Stato Sez. IV, 11/10/2006, n. 6063)
Tale assunto deriva dalla considerazione che nei contratti pubblici, la forma scritta "ad substantiam" ha valore assoluto (Cass. civ. Sez. III, 15/03/2004: “sono pertanto irrilevanti le deliberazioni di incarico della PA, le ratifiche, le sanatorie o i comportamenti confermativi che non si sono tradotte in un atto sottoscritto da entrambe le parti”).
Ancora: “Tutti i contratti stipulati dalla p.a. richiedono la forma scritta ad substantiam, non rilevando a tal fine la deliberazione dell'organo dell'ente pubblico che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, dell'appalto o della fornitura, ove tale deliberazione, mero atto interno e preparatorio nel negozio, avente come destinatario l'organo legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno, non risulti essersi tradotta in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, da cui possa desumersi la sistemazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da eseguirsi e al compenso da corrispondersi;
né, peraltro, per la conclusione del contratto ha rilevanza la sottoscrizione in calce alla delibera "per accettazione" da parte del privato, non potendosi ravvisare in detto atto gli estremi di una proposta contrattuale. Pertanto, il contratto privo della forma richiesta ad substantiam è nullo ed insuscettibile di qualsiasi forma di sanatoria” (Cons. Stato Sez. V, 24/09/2003, n. 5444).
A nulla rileva che venga in rilievo un'ipotesi di affidamento diretto, in quanto tale circostanza non incide sulla necessità di un contratto scritto.
In secondo luogo, per completezza, va evidenziato che non è stato prodotto atto contenente l'impegno di spesa del da ritenersi necessario, in virtù di quanto disposto dall'art. 191 Pt_1 TUEL.
Sul punto, va richiamato l'art. 191 TUEL, in virtù del quale “Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati”.
La fattispecie in esame risulta del tutto carente del requisito in esame per ciò che concerne le pretese creditorie de quo: punto d) del ricorso monitorio (€ 92.380,01 per canoni fognari e depurazione + € 33.649,64 per manutenzione collettore Punta Gradelle per complessivi € 126.029,65); punti f e g) del ricorso monitorio inerenti i compensi dei professionisti incaricati della redazione dello studio di fattibilità per l'Ospedale Unico della Penisola Sorrentina e del supporto per l'attivazione del PST.
Dunque, atteso che in virtù di quanto sopra esposto la PA non può ritenersi vincolata, in assenza dei necessari requisiti formali.
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Invero, è la stessa opposta che in comparsa di costituzione e risposta asserisce “è immaginabile che il Comune abbia adottato le prodromiche procedure di impegno”, con ciò dimostrando un evidente difetto di prova in merito alla necessaria procedura di impegno di spesa de qua.
Peraltro, l'art. 191 TUEL prevede che nel caso in cui vi sia stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3 dello stesso art. 191, il rapporto obbligatorio intercorre direttamente tra la parte e il funzionario che ha disposto la spesa. Tale azione di responsabilità esperibile, dunque, nei confronti degli amministratori e funzionari di province, comuni e comunità montane per prestazioni e servizi resi senza il rispetto delle prescritte formalità, comporta che, limitatamente ai predetti enti ed alle indicate situazioni, la parte, disponendo di un'azione diretta, non può nemmeno esperire nei confronti della p.a. l'azione sussidiaria di arricchimento senza causa, atteso che a mente dell'art. 2042 c.c. “l'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito”.
Ciò posto, in merito all'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente, va osservato in aggiunta a quanto sopra, che i crediti sono anche prescritti.
In particolare, in ordine alla disciplina applicabile alla prescrizione dei crediti derivanti da contratti di gestione di servizi pubblici, va osservato che, secondo quanto statuito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 12094/2016, i crediti relativi alla gestione di servizi pubblici, come quello idrico, soggiacciono al termine di prescrizione ordinario decennale previsto dall'art. 2946 c.c. per i diritti patrimoniali in generale. La Corte, infatti, ha chiarito che, qualora non ricorrano specifiche disposizioni normative che prevedano termini di prescrizione più brevi, il termine ordinario di prescrizione di dieci anni deve ritenersi applicabile anche ai crediti derivanti dalla gestione del servizio idrico integrato, laddove non siano emersi elementi che giustifichino una derogatoria;
circostanza che nel caso in esame non risulta essersi verificata.
Ciò posto, occorre poi verificare se, in tal senso, risultano esservi atti interruttivi della predetta prescrizione;
ciò al fine di valutare l'effettiva persistenza del diritto di credito in capo all'opposta.
Orbene, la giurisprudenza prevalente, in materia di interruzione della prescrizione ex art. 2943 c.c. prevede che un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo). Quest'ultimo requisito non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e, quindi, non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto. Ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive di carattere di intimazione e di espressa richiesta di adempimento al debitore (cfr. Cass. 17123/2015, 3371/2010).
Nel caso di specie, dagli atti di causa, nonché dalle deduzioni della stessa opposta non emerge la presenza di siffatti atti interruttivi. Più precisamente, parte opposta, nella stessa comparsa di costituzione e risposta, qualifica (erroneamente) come atti interruttivi della prescrizione anche gli atti di trasmissione dei bilanci e le fatture, ove sarebbe “insita la richiesta di pagamento”.
Sul punto, è d'uopo precisare che sia gli atti di trasmissione di bilanci e sia le fatture (a date condizioni) non costituiscono atti interruttivi della prescrizione.
In particolare, gli atti di comunicazione o trasmissione di bilanci e documenti contabili, pur essendo rilevanti per la trasparenza e la gestione contabile, non sono atti che interrompono la
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prescrizione, in quanto non manifestano una volontà esplicita di chiedere il pagamento di un debito. Sono necessari, invece, atti concreti che evidenziano l'intenzione di sollecitate il pagamento (cfr. Cass. Civ. 17993/2010).
Parimenti, la fattura può rappresentare un atto interruttivo della prescrizione solo se contiene una richiesta di pagamento chiara e inequivocabile. Infatti, non basta la semplice emissione di una fattura, ma è necessario che essa sia idonea a sollecitare il debitore a provvedere al pagamento (cfr. Cass. Civ. 8664/2006), cosa che, nel caso in esame non è avvenuta, come si evince dalla lettura delle fatture prodotte in atti.
Allo stesso modo, né l'iscrizione dei crediti nel bilancio di esercizio, né l'iscrizione di tali crediti tra i residui passivi (certificati dal collegio dei revisori dei conti) sono serventi a provare l'esistenza di un'esposizione debitoria, non costituendo, in tal senso, un atto di ricognizione del debito ex art. 1988 c.c.
A fortiori, va poi precisato che (contrariamente a quanto sostenuto dall'opposta) la redazione del bilancio non è fornita di quel carattere specificatorio necessario per integrare la manifestazione di consapevolezza idonea alla ricognizione del singolo debito. Peraltro, all'approvazione del bilancio, non può attribuirsi il valore di una rinuncia tacita alla prescrizione. Infatti, poiché la funzione del bilancio è quella di informare i soci e i terzi dell'attività svolta dagli amministratori attraverso la rappresentazione contabile dello stato patrimoniale della società e dei risultati economici della gestione, la relativa delibera di approvazione integra gli estremi di una dichiarazione di scienza, che solo a certe condizioni può integrare gli estremi di un atto negoziale.
Invero, l'attività di revisione contabile, e in particolare l'asseverazione dei bilanci da parte del collegio dei revisori, non costituisce di per sé un riconoscimento di debito. È stata ribadita la distinzione tra la certificazione della regolarità contabile e la responsabilità giuridica legata ai debiti aziendali, che invece spetta agli organi amministrativi e non ai revisori (cfr. Cass. 4527/2009).
Anche la partecipazione del rappresentante legale del all'Assemblea dei Sindaci dei Pt_1 Comuni consorziati del 09.12.2020 (e l'impegno assunto di provvedere al pagamento (quanto meno) di parte del complessivo debito entro le scadenze del 15.06.2021 e 10.01.2022) non può valere come
“riconoscimento del debito” che interrompe il corso della prescrizione.
Infatti, a parte la genericità e l'equivocità di quanto verbalizzato in Assemblea, va evidenziato che il comune, quale Ente Pubblico, esprime la sua volontà in forme tipizzate e regolate procedimentalmente e le dichiarazioni del Sindaco nella citata assemblea non costituiscono in alcun modo manifestazione di volontà dell'Ente (fra l'altro la partecipazione all'assemblea de quo avveniva quale “socio” dell' e quindi il riconoscimento del debito sarebbe stato viziato da un conflitto di CP_1 interessi).
Inoltre sussistono seri dubbi circa la possibilità che l'Ente pubblico possa rinunciare alla prescrizione maturata in suo favore
Pertanto, l'unico idoneo atto interruttivo della prescrizione risulta essere la missiva di cui al doc. 8 datata 23.7.2021, a fronte dell'instaurazione del rapporto contrattuale tra le parti che data al 1999.
Con il che i crediti vantati sono da dichiarare prescritti perché parte opposta non risulta aver offerto prova specifica circa la presenza di atti interruttivi
In definitiva, in virtù di quanto sopra esposto, va accolta l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo opposto.
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La particolarità della vicenda (e la natura dei rapporti intercorsi fra le parti) in una alla considerazione che comunque si trattava di servizio “affidato” all anche se non meglio CP_1 formalizzato e dimostrato inducono all'integrale compensazione, fra le parti, delle spese di giudizio
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal nei Parte_1 confronti di , in persona del legale rapp.te p.t., così provvede: Controparte_1
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- dichiara interamente compensate, fra le parti, le spese di giuidizio
Così deciso in Torre Annunziata addì 10.6.2025
IL GIUDICE
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