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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 22/04/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1769/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo, Presidente;
Dott. Claudio Cozzella, Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 1769/2023, avente ad oggetto “Ricorso congiunto Separazione consensuale e di scioglimento del matrimonio”, promosso da:
nato a [...] il [...] (C.F: ), residente in [...]Parte_1 C.F._1
Maddalena, Via B. Cellini nr. 6, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Cataldi (C.F.:
, del Foro di Tempio Pausania;
C.F._2
e pagina 1 di 6 nata in [...] il [...] (C.F.: , residente in Parte_2 C.F._3
La Maddalena, Via B. Cellini nr. 6, rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Careddu (C.F.:
, del Foro di Tempio Pausania;
C.F._4
ricorrenti in via congiunta
con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
le parti hanno concluso come in atti, e note di trattazione scritta depositate in corso di causa;
il PM nulla ha opposto rispetto alle conclusioni rassegnate dalle parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso indicato in epigrafe, i ricorrenti chiedevano, all'intestato Tribunale, di pronunciare la separazione consensuale, omologando le condizioni dagli stessi rassegnate in via congiunta nell'atto introduttivo del presente procedimento, nonché, una volta decorso il termine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dagli stessi nel Comune di Taviano, Lecce, il 3 luglio 1995, trascritto nei
Registri dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Taviano al nr. 5, Parte I, Anno 1995, con conferma delle stesse condizioni di cui all'omologa della separazione.
Con sentenza nr. 162/2024, pubblicata il 29 febbraio 2024, l'intestato Tribunale, in composizione collegiale, previo riconoscimento della sussistenza dei presupposti di legge, stante l'acclarata situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi, e richiamato l'orientamento giurisprudenziale a sostegno dell'ammissibilità del cumulo delle domande di separazione e di scioglimento (o cessazione degli effetti civili) del matrimonio nel ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta (Cass. Sent. nr. 28727/2023), omologava la separazione consensuale dei ricorrenti, alle condizioni indicate dagli stessi nel ricorso introduttivo, disponendo contestualmente,
e con separata ordinanza, la rimessione della causa sul ruolo, ai fini della trattazione e decisione della domanda di divorzio.
pagina 2 di 6 Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata al 16 aprile 2025, le parti, in via congiunta, confermavano di non volersi riconciliare, ed insistevano nell'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“a) di pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio contratto tra la SI.ra Parte_2 ed il SI. ordinando all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alla Parte_1 annotazione della sentenza in accoglimento delle medesime conclusioni formulate nell'atto introduttivo che di seguito pedissequamente si riportano:
b) assegnare la casa coniugale, sita in La Maddalena, Via B. Cellini n° 6, in proprietà ad ed CP_1
assegnata alla IG.ra , madre della IG.ra , alla SI.ra ; Persona_1 Pt_2 Parte_2
c) per i figli maggiori e , essendo economicamente indipendenti, i coniugi non Per_2 Persona_3
prevedono alcun assegno di mantenimento;
d) il SI. è economicamente autosufficiente mentre la SI.ra attualmente non ha una Pt_1 Pt_2
situazione lavorativa stabile ma in ogni caso ciascuna delle parti provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
Avendo regolato tutti i loro rapporti di natura patrimoniale, i coniugi si danno reciprocamente atto di non aver nient'altro da pretendere l'uno dall'altro”.
Il Giudice Relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, acquisito il parere del PM in sede, la riferiva al Collegio nella camera di conIGlio telematica del 17 aprile 2025.
*****
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, nr. 2, lett. b), L.
1.12.70 nr. 898, e successive modificazioni, ai sensi del quale “Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi (…) 2) nei casi in cui: (…) b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di
pagina 3 di 6 separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta”.
Nella specie, dunque, è decorso già il lasso temporale richiesto dalla legge, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Verificata
l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge, e rilevato che la comunione morale e materiale fra i coniugi è cessata, come si evince dal lasso di tempo trascorso dalla separazione senza che vi sia intervenuta riconciliazione, ritiene il Collegio doversi dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai ricorrenti.
Le condizioni rassegnate dalle parti in via congiunta, già omologate in sede di separazione, possono essere integralmente recepite nel dispositivo della presente sentenza, non essendovi contrarietà a norme imperative, o di ordine pubblico.
Occorre altresì disporre, a cura della Cancelleria, la trasmissione della presente sentenza, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è stato celebrato il matrimonio (Legge
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni;
D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 - ordinamento dello stato civile).
Non occorre pronunciarsi sulle spese, vista la natura congiunta del presente procedimento.
Per quanto sopra esposto;
visto l'art. 8, Legge 6/3/1987 nr 74;
visto l'art. 3 nr. 2 lettera b), della Legge 898/70;
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile il 3 luglio 1995 in Taviano (LE), da:
nato il [...], in [...]; Parte_1
e pagina 4 di 6 , nata il [...], in [...]; Parte_2
iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Taviano, Atto N. 5 parte I - anno 1995;
alle condizioni già omologate in sede di separazione, esposte in parte motiva, come segue:
“assegnare la casa coniugale, sita in La Maddalena, Via B. Cellini n° 6, in proprietà ad ed CP_1
assegnata alla IG.ra , madre della IG.ra , alla SI.ra ; Persona_1 Pt_2 Parte_2
per i figli maggiori e essendo economicamente indipendenti, i coniugi non Per_2 Persona_3
prevedono alcun assegno di mantenimento;
il SI. è economicamente autosufficiente mentre la SI.ra attualmente non ha una Pt_1 Pt_2
situazione lavorativa stabile ma in ogni caso ciascuna delle parti provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
Avendo regolato tutti i loro rapporti di natura patrimoniale, i coniugi si danno reciprocamente atto di non aver nient'altro da pretendere l'uno dall'altro”;
NULLA per le spese di lite;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, e successive modificazioni;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso nella camera di conIGlio telematica del 17 aprile 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
pagina 5 di 6 Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo, Presidente;
Dott. Claudio Cozzella, Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 1769/2023, avente ad oggetto “Ricorso congiunto Separazione consensuale e di scioglimento del matrimonio”, promosso da:
nato a [...] il [...] (C.F: ), residente in [...]Parte_1 C.F._1
Maddalena, Via B. Cellini nr. 6, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Cataldi (C.F.:
, del Foro di Tempio Pausania;
C.F._2
e pagina 1 di 6 nata in [...] il [...] (C.F.: , residente in Parte_2 C.F._3
La Maddalena, Via B. Cellini nr. 6, rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Careddu (C.F.:
, del Foro di Tempio Pausania;
C.F._4
ricorrenti in via congiunta
con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
le parti hanno concluso come in atti, e note di trattazione scritta depositate in corso di causa;
il PM nulla ha opposto rispetto alle conclusioni rassegnate dalle parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso indicato in epigrafe, i ricorrenti chiedevano, all'intestato Tribunale, di pronunciare la separazione consensuale, omologando le condizioni dagli stessi rassegnate in via congiunta nell'atto introduttivo del presente procedimento, nonché, una volta decorso il termine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dagli stessi nel Comune di Taviano, Lecce, il 3 luglio 1995, trascritto nei
Registri dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Taviano al nr. 5, Parte I, Anno 1995, con conferma delle stesse condizioni di cui all'omologa della separazione.
Con sentenza nr. 162/2024, pubblicata il 29 febbraio 2024, l'intestato Tribunale, in composizione collegiale, previo riconoscimento della sussistenza dei presupposti di legge, stante l'acclarata situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi, e richiamato l'orientamento giurisprudenziale a sostegno dell'ammissibilità del cumulo delle domande di separazione e di scioglimento (o cessazione degli effetti civili) del matrimonio nel ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta (Cass. Sent. nr. 28727/2023), omologava la separazione consensuale dei ricorrenti, alle condizioni indicate dagli stessi nel ricorso introduttivo, disponendo contestualmente,
e con separata ordinanza, la rimessione della causa sul ruolo, ai fini della trattazione e decisione della domanda di divorzio.
pagina 2 di 6 Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata al 16 aprile 2025, le parti, in via congiunta, confermavano di non volersi riconciliare, ed insistevano nell'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“a) di pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio contratto tra la SI.ra Parte_2 ed il SI. ordinando all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alla Parte_1 annotazione della sentenza in accoglimento delle medesime conclusioni formulate nell'atto introduttivo che di seguito pedissequamente si riportano:
b) assegnare la casa coniugale, sita in La Maddalena, Via B. Cellini n° 6, in proprietà ad ed CP_1
assegnata alla IG.ra , madre della IG.ra , alla SI.ra ; Persona_1 Pt_2 Parte_2
c) per i figli maggiori e , essendo economicamente indipendenti, i coniugi non Per_2 Persona_3
prevedono alcun assegno di mantenimento;
d) il SI. è economicamente autosufficiente mentre la SI.ra attualmente non ha una Pt_1 Pt_2
situazione lavorativa stabile ma in ogni caso ciascuna delle parti provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
Avendo regolato tutti i loro rapporti di natura patrimoniale, i coniugi si danno reciprocamente atto di non aver nient'altro da pretendere l'uno dall'altro”.
Il Giudice Relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, acquisito il parere del PM in sede, la riferiva al Collegio nella camera di conIGlio telematica del 17 aprile 2025.
*****
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, nr. 2, lett. b), L.
1.12.70 nr. 898, e successive modificazioni, ai sensi del quale “Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi (…) 2) nei casi in cui: (…) b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di
pagina 3 di 6 separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta”.
Nella specie, dunque, è decorso già il lasso temporale richiesto dalla legge, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Verificata
l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge, e rilevato che la comunione morale e materiale fra i coniugi è cessata, come si evince dal lasso di tempo trascorso dalla separazione senza che vi sia intervenuta riconciliazione, ritiene il Collegio doversi dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai ricorrenti.
Le condizioni rassegnate dalle parti in via congiunta, già omologate in sede di separazione, possono essere integralmente recepite nel dispositivo della presente sentenza, non essendovi contrarietà a norme imperative, o di ordine pubblico.
Occorre altresì disporre, a cura della Cancelleria, la trasmissione della presente sentenza, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è stato celebrato il matrimonio (Legge
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni;
D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 - ordinamento dello stato civile).
Non occorre pronunciarsi sulle spese, vista la natura congiunta del presente procedimento.
Per quanto sopra esposto;
visto l'art. 8, Legge 6/3/1987 nr 74;
visto l'art. 3 nr. 2 lettera b), della Legge 898/70;
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile il 3 luglio 1995 in Taviano (LE), da:
nato il [...], in [...]; Parte_1
e pagina 4 di 6 , nata il [...], in [...]; Parte_2
iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Taviano, Atto N. 5 parte I - anno 1995;
alle condizioni già omologate in sede di separazione, esposte in parte motiva, come segue:
“assegnare la casa coniugale, sita in La Maddalena, Via B. Cellini n° 6, in proprietà ad ed CP_1
assegnata alla IG.ra , madre della IG.ra , alla SI.ra ; Persona_1 Pt_2 Parte_2
per i figli maggiori e essendo economicamente indipendenti, i coniugi non Per_2 Persona_3
prevedono alcun assegno di mantenimento;
il SI. è economicamente autosufficiente mentre la SI.ra attualmente non ha una Pt_1 Pt_2
situazione lavorativa stabile ma in ogni caso ciascuna delle parti provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
Avendo regolato tutti i loro rapporti di natura patrimoniale, i coniugi si danno reciprocamente atto di non aver nient'altro da pretendere l'uno dall'altro”;
NULLA per le spese di lite;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, e successive modificazioni;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso nella camera di conIGlio telematica del 17 aprile 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
pagina 5 di 6 Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
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