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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 29/07/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc.n. 430/2025 V.G.
Il Tribunale collegiale composto dai Sigg.ri Magistrati
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
ha emesso la seguente 2
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, promossa
DA
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, ivi residente nella P.le Sorda Sampieri n. 215, C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Coria, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato e
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), CP_1 C.F._2
ivi residente nella P.le Sorda Sampieri n. 215, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Gerratana, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M. in sede 3
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso congiunto e chiedevano al Parte_1 CP_1
Tribunale adìto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, dagli stessi contratto in data 28.9.2013, nel Comune di Modica, dal quale erano nati i figli (il 6.11.2014) e (il 2.4.2020), Per_1 Per_2 alle condizioni ivi meglio specificate.
Veniva data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo.
Ciò premesso, deve ritenersi la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di una sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto dai coniugi suddetti, essendo emerso chiaramente dagli atti di causa il protrarsi ininterrotto della cessazione della convivenza tra i due, a far data dalla loro avvenuta separazione consensuale, con sentenza n. 81/2024 RG Sent. del 6.8.2024, come richiesto dall'art. 3, comma 2, lett. b), legge n. 898/1970.
E' evidente, altresì, l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i predetti, come desumibile dalla mancanza di soluzione di continuità nella cessazione della loro unione, rilevabile dalle argomentazioni addotte nell'atto di ricorso, nonché dalla loro richiesta congiunta di separazione, prima, e di divorzio, poi.
Le condizioni stabilite concordemente dalle parti sono le seguenti: 4
“1. Affidare i figli minori in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. La prole avrà residenza abituale presso la casa familiare sita in Modica P.le Sorda Sampieri n. 215 Int. 2, con collocamento prevalente presso la madre.
2. Assegnare la casa familiare, di proprietà della madre della sita in Pt_1
Modica P.le Sorda Sampieri n. 215 Int. 2 con ogni arredo e pertinenza a che vi abiterà con i figli. Parte_1
3. Disporre che il padre avrà il diritto di vedere e tenere con sé i figli il lunedì, mercoledì e venerdì di ogni settimana dalle ore 17:00 alle ore 20:00 e, a settimane alterne, anche dalle 17:00 del sabato alla 19:00 della domenica seguente, nonché nel periodo natalizio per cinque giorni consecutivi alternando annualmente il giorno della vigilia di Natale ed il giorno di Natale, la viglia di Capodanno ed il giorno di Capodanno e nel periodo pasquale per tre giorni consecutivi alternando annualmente il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. Per le vacanze estive il padre potrà tenere con sé i minori per quindici giorni consecutivi o frazionabili in due periodi, da concordarsi tra i genitori con congruo preavviso ma sempre alternando annualmente il ferragosto. In deroga alle modalità prima fissate, il padre trascorrerà con i figli il giorno del suo compleanno, nonché il giorno della festa del papà; analogamente la madre trascorrerà con i figli il giorno del suo compleanno ed il giorno della festa della mamma. I genitori dichiarano di voler favorire la presenza di entrambi nella vita dei minori anche oltre il regolamento sopra stabilito e di concordare, ove necessario, nell'esclusivo interesse degli stessi, modalità e tempi diversi che tengano conto della loro crescita e dei loro bisogni. I bambini parteciperanno alle ricorrenze sia della famiglia paterna che di quella materna in modo da mantenere un rapporto significativo con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
4. Disporre che provveda al mantenimento dei figli, in via CP_1 indiretta, mediante versamento a dell'importo di € 600,00 Parte_1 mensili (€ 300,00 per ciascun figlio), da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, purché l'indice sia positivo. 5
5. Disporre che saranno a carico di ciascun genitore in ragione del 50% le spese straordinarie effettuate nell'interesse dei minori, esemplificativamente e non esaustivamente: a) spese mediche: per interventi chirurgici, odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite S.S.N., spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici ed analisi cliniche non forniti dal SSN, visite specialistiche, cicli di psicoterapia, logopedia, psicologici, ecc.; b) spese ludiche o parascolastiche (testi scolastici, corredo materiale scolastico di inizio anno, acquisto computers e simili, corsi per attività artistiche, musica, disegno, pittura, corsi d'informatica, centri estivi, ecc.); c) spese per l'attività fisica e/o sportiva, comprensive dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'attività; d) spese per attività ricreative e/o studio: gite e viaggi di istruzione in genere e simili. Tali spese saranno preventivamente concordate da entrambi i genitori e, previa esibizione di idonea documentazione, verranno rimborsate pro-quota entro il mese di competenza al genitore che le ha anticipate.
6. Disporre che l'Assegno Unico Universale relativo ai figli, o altra equipollente prestazione assistenziale, sarà percepito da entrambi i genitori in ragione della metà ciascuno”.
Le condizioni statuite tra le parti appaiono congrue e conformi all'interesse dei figli, oltre a non essere in contrasto con norme di legge, per cui sono suscettibili di omologa.
Le spese di lite vanno compensate tra le stesse, tenuto conto della natura della causa e del carattere congiunto della domanda in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe 6
data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in data 28.09.2013, in Modica, dai coniugi Pt_1
nata a [...] il [...], e , nato a [...] il [...]
[...] CP_1
(atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Modica dell'anno 2013, p. II, serie A, atto n. 164);
omologa le condizioni del divorzio inerenti alla prole, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di Modica ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R. n.396/2000;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Modica di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in Ragusa il 25 luglio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.sa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc.n. 430/2025 V.G.
Il Tribunale collegiale composto dai Sigg.ri Magistrati
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
ha emesso la seguente 2
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, promossa
DA
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, ivi residente nella P.le Sorda Sampieri n. 215, C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Coria, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato e
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), CP_1 C.F._2
ivi residente nella P.le Sorda Sampieri n. 215, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Gerratana, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M. in sede 3
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso congiunto e chiedevano al Parte_1 CP_1
Tribunale adìto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, dagli stessi contratto in data 28.9.2013, nel Comune di Modica, dal quale erano nati i figli (il 6.11.2014) e (il 2.4.2020), Per_1 Per_2 alle condizioni ivi meglio specificate.
Veniva data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo.
Ciò premesso, deve ritenersi la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di una sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto dai coniugi suddetti, essendo emerso chiaramente dagli atti di causa il protrarsi ininterrotto della cessazione della convivenza tra i due, a far data dalla loro avvenuta separazione consensuale, con sentenza n. 81/2024 RG Sent. del 6.8.2024, come richiesto dall'art. 3, comma 2, lett. b), legge n. 898/1970.
E' evidente, altresì, l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i predetti, come desumibile dalla mancanza di soluzione di continuità nella cessazione della loro unione, rilevabile dalle argomentazioni addotte nell'atto di ricorso, nonché dalla loro richiesta congiunta di separazione, prima, e di divorzio, poi.
Le condizioni stabilite concordemente dalle parti sono le seguenti: 4
“1. Affidare i figli minori in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. La prole avrà residenza abituale presso la casa familiare sita in Modica P.le Sorda Sampieri n. 215 Int. 2, con collocamento prevalente presso la madre.
2. Assegnare la casa familiare, di proprietà della madre della sita in Pt_1
Modica P.le Sorda Sampieri n. 215 Int. 2 con ogni arredo e pertinenza a che vi abiterà con i figli. Parte_1
3. Disporre che il padre avrà il diritto di vedere e tenere con sé i figli il lunedì, mercoledì e venerdì di ogni settimana dalle ore 17:00 alle ore 20:00 e, a settimane alterne, anche dalle 17:00 del sabato alla 19:00 della domenica seguente, nonché nel periodo natalizio per cinque giorni consecutivi alternando annualmente il giorno della vigilia di Natale ed il giorno di Natale, la viglia di Capodanno ed il giorno di Capodanno e nel periodo pasquale per tre giorni consecutivi alternando annualmente il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. Per le vacanze estive il padre potrà tenere con sé i minori per quindici giorni consecutivi o frazionabili in due periodi, da concordarsi tra i genitori con congruo preavviso ma sempre alternando annualmente il ferragosto. In deroga alle modalità prima fissate, il padre trascorrerà con i figli il giorno del suo compleanno, nonché il giorno della festa del papà; analogamente la madre trascorrerà con i figli il giorno del suo compleanno ed il giorno della festa della mamma. I genitori dichiarano di voler favorire la presenza di entrambi nella vita dei minori anche oltre il regolamento sopra stabilito e di concordare, ove necessario, nell'esclusivo interesse degli stessi, modalità e tempi diversi che tengano conto della loro crescita e dei loro bisogni. I bambini parteciperanno alle ricorrenze sia della famiglia paterna che di quella materna in modo da mantenere un rapporto significativo con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
4. Disporre che provveda al mantenimento dei figli, in via CP_1 indiretta, mediante versamento a dell'importo di € 600,00 Parte_1 mensili (€ 300,00 per ciascun figlio), da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, purché l'indice sia positivo. 5
5. Disporre che saranno a carico di ciascun genitore in ragione del 50% le spese straordinarie effettuate nell'interesse dei minori, esemplificativamente e non esaustivamente: a) spese mediche: per interventi chirurgici, odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite S.S.N., spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici ed analisi cliniche non forniti dal SSN, visite specialistiche, cicli di psicoterapia, logopedia, psicologici, ecc.; b) spese ludiche o parascolastiche (testi scolastici, corredo materiale scolastico di inizio anno, acquisto computers e simili, corsi per attività artistiche, musica, disegno, pittura, corsi d'informatica, centri estivi, ecc.); c) spese per l'attività fisica e/o sportiva, comprensive dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'attività; d) spese per attività ricreative e/o studio: gite e viaggi di istruzione in genere e simili. Tali spese saranno preventivamente concordate da entrambi i genitori e, previa esibizione di idonea documentazione, verranno rimborsate pro-quota entro il mese di competenza al genitore che le ha anticipate.
6. Disporre che l'Assegno Unico Universale relativo ai figli, o altra equipollente prestazione assistenziale, sarà percepito da entrambi i genitori in ragione della metà ciascuno”.
Le condizioni statuite tra le parti appaiono congrue e conformi all'interesse dei figli, oltre a non essere in contrasto con norme di legge, per cui sono suscettibili di omologa.
Le spese di lite vanno compensate tra le stesse, tenuto conto della natura della causa e del carattere congiunto della domanda in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe 6
data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in data 28.09.2013, in Modica, dai coniugi Pt_1
nata a [...] il [...], e , nato a [...] il [...]
[...] CP_1
(atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Modica dell'anno 2013, p. II, serie A, atto n. 164);
omologa le condizioni del divorzio inerenti alla prole, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di Modica ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R. n.396/2000;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Modica di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in Ragusa il 25 luglio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.sa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti