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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVIII, sentenza 23/02/2026, n. 1672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1672 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1672/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente e Relatore BARBARANO ALFONSO, Giudice DIBISCEGLIA MICHELE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4424/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - Via Filzi, 2 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18124/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 22 e pubblicata il 11/12/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210081850166000 C.C.22786 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 525/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste LL parti:
Ricorrente/Appellante:si riporta agli atti Resistente/Appellato ----
Visto e letto l'atto di appello di NZ LL NT (AdE); Vista e letta la sentenza appellata in epigrafe indicata;
Resistente_1Non costituito l'appellato contribuente;
Visti e letti tutti gli atti e documenti presenti ed acquisiti ai fascicoli;
Trattata la controversia come da verbale;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art 36 co. 2 D.L.vo 546/1992 e del combinato disposto ex art. 1 co. 2 D.L.vo 546/1992, 132 cpc e 118 disp. att. cpc;
rilevato
-che la sentenza appellata ha accolto il ricorso contribuente avverso cartella di pagamento notificante ruoli per sanzioni da violazioni catastali basati su campione (atto di contestazione) n. 22786 del 18 luglio 2017, indicato in cartella come notificato il 18 febbraio 2017, perchè:
<< Nel caso di specie, la cartella riporta l'esistenza dell'atto presupposto, indicandone la natura ed i numeri ma non i dettagli (infatti l'NZ li ha indicati nelle proprie controdeduzioni in giudizio), ma erroneamente indica la data di notificazione nel 18.02.2017 invece che nel 20.12.2017. Questo errore ha posto il contribuente nell'impossibilità di comprendere quale fosse la richiesta dell'ufficio e quale fosse l'atto notificatogli, perché avrebbe dovuto ricercare un atto, asseritamente notificatogli, in data non indicata, ricerca sostanzialmente diabolica. Pertanto la cartella è nulla perché non ha indicato con precisione gli estremi dell'atto presupposto e della sua notificazione, né il contenuto sostanziale dello stesso, né lo reca in allegato >> ;
-che l'AdE ha appellato lamentando che la Corte di primo grado abbia dato rilievo ad un errore materiale, inerente la notifica dell'atto cd. Presupposto, immediatamente percepibile e che il rinvio per relationem all'atto stesso era sufficiente ad integrare la motivazione;
-che l'appellato contribuente, intimato, non si è costituito in questo grado;
ritenuto
-che l'appello vada accolto;
-che la sentenza appellata ha annullato la cartella per vizio proprio di motivazione in relazione alla circostanza dell'errore materiale nella indicazione della notifica dell'atto presupposto, che avrebbe leso la possibilità di comprendere la pretesa;
-che coglie nel segno il motivo di appello atteso che si tratta di un errore di indicazione di notifica materiale immediatamente riconoscibile nonché considerato che ciò che rileva per integrare la motivazione della cartella è la indicazione dell'atto impositivo o sanzionatorio che ha dato luogo alla iscrizione a ruolo;
-che invero che l'errore sia immediatamente riconoscibile non v'è dubbio alcuno atteso che la indicata data di notifica è antecedente alla data di emanazione dell'atto, sicché è evidente che si è trattato di errore materiale:
-che la motivazione della cartella notificante i ruoli è integrata dalla mera indicazione dell'atto (impositivo o sanzionatorio) da cui scaturiscono i ruoli (recte, che giustificano i ruoli) e non dalla condizione di efficacia dell'atto stesso (ossia la sua notifica) nonché dalla esposizione puntuale dei ruoli: indicazione ed esposizione entrambe presenti;
-che non vi è altra questione da esaminare in questo grado, attesa l'assenza di costituzione dell'appellato;
-che dunque l'appello va accolto e il ricorso di primo grado rigettato;
-che le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dello art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni piu' risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
-che argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso;
-che le spese del doppio grado vanno compensate integralmente, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni
-nel concetto declinato dalla Corte Costituzionale- rinvenibili nella presenza dell'errore materiale nonché per la valorizzazione del probo comportamento processuale dell'appellato che non ha inutilmente resistito;
P.Q.M.
Accoglie l'appello e per lo effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta il ricorso di primo grado. Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente e Relatore BARBARANO ALFONSO, Giudice DIBISCEGLIA MICHELE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4424/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - Via Filzi, 2 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18124/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 22 e pubblicata il 11/12/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210081850166000 C.C.22786 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 525/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste LL parti:
Ricorrente/Appellante:si riporta agli atti Resistente/Appellato ----
Visto e letto l'atto di appello di NZ LL NT (AdE); Vista e letta la sentenza appellata in epigrafe indicata;
Resistente_1Non costituito l'appellato contribuente;
Visti e letti tutti gli atti e documenti presenti ed acquisiti ai fascicoli;
Trattata la controversia come da verbale;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art 36 co. 2 D.L.vo 546/1992 e del combinato disposto ex art. 1 co. 2 D.L.vo 546/1992, 132 cpc e 118 disp. att. cpc;
rilevato
-che la sentenza appellata ha accolto il ricorso contribuente avverso cartella di pagamento notificante ruoli per sanzioni da violazioni catastali basati su campione (atto di contestazione) n. 22786 del 18 luglio 2017, indicato in cartella come notificato il 18 febbraio 2017, perchè:
<< Nel caso di specie, la cartella riporta l'esistenza dell'atto presupposto, indicandone la natura ed i numeri ma non i dettagli (infatti l'NZ li ha indicati nelle proprie controdeduzioni in giudizio), ma erroneamente indica la data di notificazione nel 18.02.2017 invece che nel 20.12.2017. Questo errore ha posto il contribuente nell'impossibilità di comprendere quale fosse la richiesta dell'ufficio e quale fosse l'atto notificatogli, perché avrebbe dovuto ricercare un atto, asseritamente notificatogli, in data non indicata, ricerca sostanzialmente diabolica. Pertanto la cartella è nulla perché non ha indicato con precisione gli estremi dell'atto presupposto e della sua notificazione, né il contenuto sostanziale dello stesso, né lo reca in allegato >> ;
-che l'AdE ha appellato lamentando che la Corte di primo grado abbia dato rilievo ad un errore materiale, inerente la notifica dell'atto cd. Presupposto, immediatamente percepibile e che il rinvio per relationem all'atto stesso era sufficiente ad integrare la motivazione;
-che l'appellato contribuente, intimato, non si è costituito in questo grado;
ritenuto
-che l'appello vada accolto;
-che la sentenza appellata ha annullato la cartella per vizio proprio di motivazione in relazione alla circostanza dell'errore materiale nella indicazione della notifica dell'atto presupposto, che avrebbe leso la possibilità di comprendere la pretesa;
-che coglie nel segno il motivo di appello atteso che si tratta di un errore di indicazione di notifica materiale immediatamente riconoscibile nonché considerato che ciò che rileva per integrare la motivazione della cartella è la indicazione dell'atto impositivo o sanzionatorio che ha dato luogo alla iscrizione a ruolo;
-che invero che l'errore sia immediatamente riconoscibile non v'è dubbio alcuno atteso che la indicata data di notifica è antecedente alla data di emanazione dell'atto, sicché è evidente che si è trattato di errore materiale:
-che la motivazione della cartella notificante i ruoli è integrata dalla mera indicazione dell'atto (impositivo o sanzionatorio) da cui scaturiscono i ruoli (recte, che giustificano i ruoli) e non dalla condizione di efficacia dell'atto stesso (ossia la sua notifica) nonché dalla esposizione puntuale dei ruoli: indicazione ed esposizione entrambe presenti;
-che non vi è altra questione da esaminare in questo grado, attesa l'assenza di costituzione dell'appellato;
-che dunque l'appello va accolto e il ricorso di primo grado rigettato;
-che le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dello art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni piu' risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
-che argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso;
-che le spese del doppio grado vanno compensate integralmente, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni
-nel concetto declinato dalla Corte Costituzionale- rinvenibili nella presenza dell'errore materiale nonché per la valorizzazione del probo comportamento processuale dell'appellato che non ha inutilmente resistito;
P.Q.M.
Accoglie l'appello e per lo effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta il ricorso di primo grado. Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.