Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVIII, sentenza 23/02/2026, n. 1672
CGT2
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Accolto
    Errore materiale nella notifica dell'atto presupposto

    La Corte ritiene che l'errore materiale nell'indicazione della data di notifica dell'atto presupposto (antecedente alla data di emanazione dell'atto stesso) sia immediatamente riconoscibile e non infici la validità della cartella. La motivazione della cartella è integrata dalla mera indicazione dell'atto presupposto e dall'esposizione dei ruoli.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione per errore nella notifica dell'atto presupposto

    La Corte ha ritenuto che l'errore materiale nella data di notifica dell'atto presupposto fosse immediatamente riconoscibile e non ledesse la possibilità di comprendere la pretesa, poiché la motivazione della cartella è integrata dalla mera indicazione dell'atto presupposto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVIII, sentenza 23/02/2026, n. 1672
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1672
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo