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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/10/2025, n. 4996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4996 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il consigliere delegato dal Presidente della Corte di Appello, dottor AN ES IZ
UL, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° 2586/2025 R.G., avente ad oggetto ricorso avverso il decreto di revoca dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, ai sensi degli artt.
136 e 170 del D.P.R. n° 115 del 2002, 15 del d.lgs. n° 150/11, 281 decies e ss c.p.c., riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza dell'1.10.2025 tra:
- (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1 C.F._1
ME GE ON (C.F.: ) C.F._2
- ricorrente-
e
- (C.F.: ), in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F.:
), che lo rappresenta e difende ex lege Ministero della Giustizia P.IVA_2
-resistente- nonché
- (C.F.: , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 P.IVA_3
tempore
-resistente contumace-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
1 ha proposto ricorso avverso il decreto di revoca dell'ammissione al beneficio Parte_1
del patrocinio a spese dello Stato, pronunciato da questa Corte di appello, ai sensi dell'art. 136 del D.P.R. n° 115/02, con decreto datato 25.5.2025, emesso nell'ambito del procedimento n° 1235/2024, conclusosi con sentenza n° 1465/2025, pubblicata in data
3.5.2025, che ha rigettato l'appello proposto dall'attuale ricorrente avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli n° 2122/2024.
Si è costituito il , chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
E' invece rimasta contumace l : peraltro è pacifico che il rapporto Controparte_2
obbligatorio derivante dall'ammissione al beneficio del patrocinio a carico dello Stato si instaura con il solo , che è l'unico legittimato passivo nel CP_1 Controparte_1
procedimento di opposizione di cui all'art. 170 D.P.R. n° 115 /2002 (cfr. Cass., sez. 6, n°
22281 del 15/10/2020), per cui il ricorso avverso il decreto di revoca non deve essere notificato alla (cfr. Cass., sez. 6, n° 15219 del 12/05/2022). Controparte_2
Precisate le conclusioni mediante note scritte in sostituzione, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., dell'udienza dell'1.10.2025, questo giudice ha assegnato la causa a sentenza con ordinanza emessa in pari data.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Va premesso che, come evidenziato dalla Suprema Corte di Cassazione, anche a Sezioni
Unite (cfr. Sezioni Unite n° 4315/20, pagina 20 della motivazione;
cfr. anche Cass., sez. 1,
n° 16117/20), in mancanza di espressa previsione normativa il decreto di revoca del provvedimento di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato è impugnabile mediante l'opposizione di cui all'art. 170 del D.P.R. n° 115 del 2002, avendo tale opposizione, nell'ambito del Testo unico sulle spese di giustizia, natura di rimedio di carattere generale, esperibile contro tutti i decreti in materia di liquidazione e, quindi, anche contro il decreto del magistrato che la rifiuti.
Tale opposizione va proposta - come prevede l'art. 15 del d.lgs. n° 150 del 2011, richiamato dal citato art. 170 - con ricorso al “capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato” (e, quindi, nel caso di provvedimento emesso dalla Corte di Appello, al Presidente della Corte di Appello) e segue il rito semplificato di cognizione ex artt. 281 decies e ss c.p.c., ove non diversamente disposto dal medesimo art. 15.
2 Il comma 6 del detto art. 15 del d.lgs. n° 150/2011 prevede, infine, che la causa venga decisa con sentenza non appellabile.
…
Nel merito il ricorso è manifestamente infondato.
La revoca del beneficio è stata dalla Corte di Appello motivata sulla base della circostanza che l'appello era manifestamente infondato, basandosi su “censure tardive ed inammissibili ovvero palesemente infondate e pretestuose, come analiticamente precisato nella pronunzia definitoria del gravame alla quale si rimanda”.
In effetti, come emerge dalla lettura della sentenza di appello, a cui il decreto di revoca opera rinvio, tutti i motivi di censura proposti dalla contro la sentenza di primo grado (che Pt_1
aveva a sua volta rigettato le doglianze avanzate dalla contro la revoca del beneficio Pt_1
del reddito di cittadinanza percepito dalla stessa e la conseguente richiesta di ripetizione dell'indebito) sono stati giudicati tardivi o manifestamente infondati.
Nella sua opposizione la ricorrente sostiene innanzitutto, del tutto genericamente, che “la domanda giudiziaria era stata ampiamente motivata così come l'attività espletata dalla difesa della ricorrente era stata copiosa ed incompleta”.
Nel prosieguo dell'opposizione la ricorrente sembra poi sostenere che il decreto di revoca violerebbe il diritto di difesa, essendo esso basato sull'infondatezza dell'appello e costringendo in tal modo l'opponente a dover contestare punto per punto la sentenza di appello in una sede diversa da quella dell'impugnazione della sentenza stessa.
L'obiezione è manifestamente infondata.
Va premesso che, ai sensi dell'art. 74 comma 2 del D.P.R. n° 115/2002, requisito per l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato è che le ragioni del cittadino non abbiente “risultino non manifestamente infondate”.
L'art. 136 del medesimo testo legislativo prevede poi tre possibili cause di revoca del provvedimento di ammissione disposto dal consiglio dell'ordine degli avvocati, e cioè:
- il sopravvenire di modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio (comma 1);
- l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione (comma 2, prima parte);
- l'avere l'interessato agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (comma 2, seconda parte).
3 A norma del successivo comma 3, nella prima ipotesi la revoca ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento del magistrato, in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva.
Orbene, visto che tra i presupposti per l'ammissione al beneficio vi è anche, a norma dell'art. 74 comma 2, la non manifesta infondatezza delle ragioni del cittadino e che, a norma dell'art. 136 comma 2, l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione è causa di revoca dell'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, allora l'accertata manifesta infondatezza della domanda fatta valere in giudizio è, di per sé, causa di revoca del beneficio per insussistenza di un presupposto dell'ammissione, indipendentemente dall'avere l'interessato agito o resistito anche con mala fede o colpa grave, costituendo tale condotta requisito per una ulteriore ed autonoma causa di revoca (cfr., in motivazione, Cass., sez. 2, n° 26060 del 17/10/2018).
Del tutto correttamente, quindi, la Corte di Appello ha basato il suo decreto di revoca del beneficio sulla ritenuta manifesta infondatezza dell'appello.
Ciò premesso, per il resto si condivide appieno la valutazione di manifesta infondatezza dell'appello operata dalla Corte di Appello nel decreto di revoca del beneficio.
Ed invero, a fronte di una ragione ben precisa di revoca del beneficio del reddito di cittadinanza (l'avere omesso di dichiarare che nel proprio nucleo familiare vi fossero soggetti condannati con sentenza definitiva per reati che, a norma dell'art. 7 comma 3 del d.l. n°
4/2019, erano ostativi al beneficio), la ha avanzato, sia in primo grado che con il Pt_1
successivo atto di appello, esclusivamente eccezioni di carattere formale, del tutto pretestuose, senza attaccare minimamente (non essendovi i presupposti per poterlo fare) quella che era stata la ragione sostanziale della revoca (si ribadisce, l'aver taciuto la presenza nel proprio nucleo familiare di soggetti condannati per i gravi reati ostativi di cui all'art. 7 comma 3 del d.l. n° 4/2019), nonché invocando l'avvenuta abrogazione della normativa sul reddito di cittadinanza e del reato di cui all'art. 7 comma 1 del d.l. n° 4/2019, circostanza dalla quale davvero non si comprende in che modo ed in che senso potesse derivare il diritto per la di conservare le somme indebitamente percepite nella Pt_1
vigenza della normativa.
…
In conclusione, l'opposizione va rigettata per manifesta infondatezza.
4 Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n° 115 del 2002, per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione del ricorso (i presupposti per l'applicazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale sussistono ogniqualvolta si sia in presenza di un giudizio di tipo impugnatorio: cfr. Cass., sez. 2, n° 5426 del 26/02/2021).
Irrilevante è, a tal fine, la circostanza che l'odierna ricorrente sia stata ammessa al beneficio del patrocinio a carico dello Stato anche per la presente opposizione (beneficio che verrà revocato con separato provvedimento): vale infatti il principio che “il giudice dell'impugnazione che emette una delle pronunce previste dall'art. 13, comma 1 quater, del
D.P.R. n. 115 del 2002 è tenuto a dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno
(come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato), potendo invece esimersi dal rendere detta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo” (cfr. Cass., Sezioni Unite, n°
4315 del 20/02/2020).
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, la ricorrente va condannata al pagamento in favore del della somma di euro 4.995,50 per onorari, attenendosi Controparte_1
ai valori minimi (attesa la non particolare difficoltà della controversia) previsti dalla tabella
12, causa di valore indeterminabile, scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000.
Il tutto oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento, in favore del , di spese ed Controparte_1
onorari di giudizio, liquidati in euro 4.995,50 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
5 - dichiara che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n°
115 del 2002, per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione del ricorso.
Napoli, 16.10.2025
Il consigliere delegato
AN ES IZ UL
6
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il consigliere delegato dal Presidente della Corte di Appello, dottor AN ES IZ
UL, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° 2586/2025 R.G., avente ad oggetto ricorso avverso il decreto di revoca dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, ai sensi degli artt.
136 e 170 del D.P.R. n° 115 del 2002, 15 del d.lgs. n° 150/11, 281 decies e ss c.p.c., riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza dell'1.10.2025 tra:
- (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1 C.F._1
ME GE ON (C.F.: ) C.F._2
- ricorrente-
e
- (C.F.: ), in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F.:
), che lo rappresenta e difende ex lege Ministero della Giustizia P.IVA_2
-resistente- nonché
- (C.F.: , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 P.IVA_3
tempore
-resistente contumace-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
1 ha proposto ricorso avverso il decreto di revoca dell'ammissione al beneficio Parte_1
del patrocinio a spese dello Stato, pronunciato da questa Corte di appello, ai sensi dell'art. 136 del D.P.R. n° 115/02, con decreto datato 25.5.2025, emesso nell'ambito del procedimento n° 1235/2024, conclusosi con sentenza n° 1465/2025, pubblicata in data
3.5.2025, che ha rigettato l'appello proposto dall'attuale ricorrente avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli n° 2122/2024.
Si è costituito il , chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
E' invece rimasta contumace l : peraltro è pacifico che il rapporto Controparte_2
obbligatorio derivante dall'ammissione al beneficio del patrocinio a carico dello Stato si instaura con il solo , che è l'unico legittimato passivo nel CP_1 Controparte_1
procedimento di opposizione di cui all'art. 170 D.P.R. n° 115 /2002 (cfr. Cass., sez. 6, n°
22281 del 15/10/2020), per cui il ricorso avverso il decreto di revoca non deve essere notificato alla (cfr. Cass., sez. 6, n° 15219 del 12/05/2022). Controparte_2
Precisate le conclusioni mediante note scritte in sostituzione, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., dell'udienza dell'1.10.2025, questo giudice ha assegnato la causa a sentenza con ordinanza emessa in pari data.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Va premesso che, come evidenziato dalla Suprema Corte di Cassazione, anche a Sezioni
Unite (cfr. Sezioni Unite n° 4315/20, pagina 20 della motivazione;
cfr. anche Cass., sez. 1,
n° 16117/20), in mancanza di espressa previsione normativa il decreto di revoca del provvedimento di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato è impugnabile mediante l'opposizione di cui all'art. 170 del D.P.R. n° 115 del 2002, avendo tale opposizione, nell'ambito del Testo unico sulle spese di giustizia, natura di rimedio di carattere generale, esperibile contro tutti i decreti in materia di liquidazione e, quindi, anche contro il decreto del magistrato che la rifiuti.
Tale opposizione va proposta - come prevede l'art. 15 del d.lgs. n° 150 del 2011, richiamato dal citato art. 170 - con ricorso al “capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato” (e, quindi, nel caso di provvedimento emesso dalla Corte di Appello, al Presidente della Corte di Appello) e segue il rito semplificato di cognizione ex artt. 281 decies e ss c.p.c., ove non diversamente disposto dal medesimo art. 15.
2 Il comma 6 del detto art. 15 del d.lgs. n° 150/2011 prevede, infine, che la causa venga decisa con sentenza non appellabile.
…
Nel merito il ricorso è manifestamente infondato.
La revoca del beneficio è stata dalla Corte di Appello motivata sulla base della circostanza che l'appello era manifestamente infondato, basandosi su “censure tardive ed inammissibili ovvero palesemente infondate e pretestuose, come analiticamente precisato nella pronunzia definitoria del gravame alla quale si rimanda”.
In effetti, come emerge dalla lettura della sentenza di appello, a cui il decreto di revoca opera rinvio, tutti i motivi di censura proposti dalla contro la sentenza di primo grado (che Pt_1
aveva a sua volta rigettato le doglianze avanzate dalla contro la revoca del beneficio Pt_1
del reddito di cittadinanza percepito dalla stessa e la conseguente richiesta di ripetizione dell'indebito) sono stati giudicati tardivi o manifestamente infondati.
Nella sua opposizione la ricorrente sostiene innanzitutto, del tutto genericamente, che “la domanda giudiziaria era stata ampiamente motivata così come l'attività espletata dalla difesa della ricorrente era stata copiosa ed incompleta”.
Nel prosieguo dell'opposizione la ricorrente sembra poi sostenere che il decreto di revoca violerebbe il diritto di difesa, essendo esso basato sull'infondatezza dell'appello e costringendo in tal modo l'opponente a dover contestare punto per punto la sentenza di appello in una sede diversa da quella dell'impugnazione della sentenza stessa.
L'obiezione è manifestamente infondata.
Va premesso che, ai sensi dell'art. 74 comma 2 del D.P.R. n° 115/2002, requisito per l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato è che le ragioni del cittadino non abbiente “risultino non manifestamente infondate”.
L'art. 136 del medesimo testo legislativo prevede poi tre possibili cause di revoca del provvedimento di ammissione disposto dal consiglio dell'ordine degli avvocati, e cioè:
- il sopravvenire di modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio (comma 1);
- l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione (comma 2, prima parte);
- l'avere l'interessato agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (comma 2, seconda parte).
3 A norma del successivo comma 3, nella prima ipotesi la revoca ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento del magistrato, in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva.
Orbene, visto che tra i presupposti per l'ammissione al beneficio vi è anche, a norma dell'art. 74 comma 2, la non manifesta infondatezza delle ragioni del cittadino e che, a norma dell'art. 136 comma 2, l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione è causa di revoca dell'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, allora l'accertata manifesta infondatezza della domanda fatta valere in giudizio è, di per sé, causa di revoca del beneficio per insussistenza di un presupposto dell'ammissione, indipendentemente dall'avere l'interessato agito o resistito anche con mala fede o colpa grave, costituendo tale condotta requisito per una ulteriore ed autonoma causa di revoca (cfr., in motivazione, Cass., sez. 2, n° 26060 del 17/10/2018).
Del tutto correttamente, quindi, la Corte di Appello ha basato il suo decreto di revoca del beneficio sulla ritenuta manifesta infondatezza dell'appello.
Ciò premesso, per il resto si condivide appieno la valutazione di manifesta infondatezza dell'appello operata dalla Corte di Appello nel decreto di revoca del beneficio.
Ed invero, a fronte di una ragione ben precisa di revoca del beneficio del reddito di cittadinanza (l'avere omesso di dichiarare che nel proprio nucleo familiare vi fossero soggetti condannati con sentenza definitiva per reati che, a norma dell'art. 7 comma 3 del d.l. n°
4/2019, erano ostativi al beneficio), la ha avanzato, sia in primo grado che con il Pt_1
successivo atto di appello, esclusivamente eccezioni di carattere formale, del tutto pretestuose, senza attaccare minimamente (non essendovi i presupposti per poterlo fare) quella che era stata la ragione sostanziale della revoca (si ribadisce, l'aver taciuto la presenza nel proprio nucleo familiare di soggetti condannati per i gravi reati ostativi di cui all'art. 7 comma 3 del d.l. n° 4/2019), nonché invocando l'avvenuta abrogazione della normativa sul reddito di cittadinanza e del reato di cui all'art. 7 comma 1 del d.l. n° 4/2019, circostanza dalla quale davvero non si comprende in che modo ed in che senso potesse derivare il diritto per la di conservare le somme indebitamente percepite nella Pt_1
vigenza della normativa.
…
In conclusione, l'opposizione va rigettata per manifesta infondatezza.
4 Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n° 115 del 2002, per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione del ricorso (i presupposti per l'applicazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale sussistono ogniqualvolta si sia in presenza di un giudizio di tipo impugnatorio: cfr. Cass., sez. 2, n° 5426 del 26/02/2021).
Irrilevante è, a tal fine, la circostanza che l'odierna ricorrente sia stata ammessa al beneficio del patrocinio a carico dello Stato anche per la presente opposizione (beneficio che verrà revocato con separato provvedimento): vale infatti il principio che “il giudice dell'impugnazione che emette una delle pronunce previste dall'art. 13, comma 1 quater, del
D.P.R. n. 115 del 2002 è tenuto a dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno
(come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato), potendo invece esimersi dal rendere detta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo” (cfr. Cass., Sezioni Unite, n°
4315 del 20/02/2020).
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, la ricorrente va condannata al pagamento in favore del della somma di euro 4.995,50 per onorari, attenendosi Controparte_1
ai valori minimi (attesa la non particolare difficoltà della controversia) previsti dalla tabella
12, causa di valore indeterminabile, scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000.
Il tutto oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento, in favore del , di spese ed Controparte_1
onorari di giudizio, liquidati in euro 4.995,50 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
5 - dichiara che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n°
115 del 2002, per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione del ricorso.
Napoli, 16.10.2025
Il consigliere delegato
AN ES IZ UL
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