Cass. pen., sez. V, sentenza 05/04/2019, n. 15080
CASS
Sentenza 5 aprile 2019

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La sentenza analizzata è stata emessa dalla VII Sezione della Corte di Cassazione, con relatore il consigliere Alessandrina Tudino. Le parti coinvolte nel procedimento hanno presentato richieste contrastanti: la ricorrente ha contestato l'ordinanza di inammissibilità del suo ricorso, sostenendo che non era stata adeguatamente informata dell'udienza di trattazione a causa di un errore nella notifica via posta elettronica certificata. La questione giuridica centrale riguardava l'asserita violazione del diritto di difesa, in quanto la comunicazione non era pervenuta al difensore.

Il giudice ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Nella sua motivazione, ha richiamato le modifiche legislative che hanno reso inammissibile il ricorso straordinario per correzione di errore di fatto se proposto personalmente dal condannato. Inoltre, ha evidenziato che la notifica al difensore era stata effettuata regolarmente tramite deposito in cancelleria, in conformità con le disposizioni di legge, poiché la notifica via PEC era fallita per cause imputabili al destinatario. La Corte ha quindi concluso che non vi erano vizi rilevabili nel procedimento, confermando l'inammissibilità del ricorso e imponendo alla ricorrente il pagamento delle spese processuali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 05/04/2019, n. 15080
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15080
    Data del deposito : 5 aprile 2019

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