Sentenza 5 aprile 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/04/2019, n. 15080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15080 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LL RI AU AN, nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 25/10/2018 della Corte di Cassazione;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandrina Tudino;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ferdinando LIGNOLA, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio;
udito il difensore;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con ordinanza in data 25 ottobre 2018, la VII Sezione di questa Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto da IA DI IV EL avverso la sentenza della Corte militare d'appello di Roma del 17 gennaio 2018, con la quale è stata confermata l'affermazione di responsabilità penale dell'imputata, statuita dal Tribunale militare di Napoli con decisione del 29 giugno 2017, in riferimento al reato di cui agli artt. 196, comma secondo, e 47, comma del codice penale militare in tempo di pace per le espressioni offensive rivolte al tenente dell'esercito Pietro Gugliemi.
2. Avverso la predetta ordinanza della VII Sezione di questa Corte ha proposto ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. personalmente IA DI IV EL, deducendo, con unico motivo, l'omessa comunicazione al difensore dell'udienza di trattazione, per non essere andata a buon fine la notificazione, mediante posta elettronica certificata, in virtù di un errore che ha comportato il rifiuto del messaggio dal sistema, come emerge dall'attestazione richiesta alla cancelleria.
3.11 ricorso è inammissibile in quanto proposto fuori dei casi previsti dalla legge.
4. Va, innanzitutto, rilevato come a seguito delle modifiche apportate agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, il ricorso straordinario per la correzione dell'errore di fatto proposto personalmente dal condannato è inammissibile (Sez. U, n.8914 del 21/12/2017 - dep.2018, Aiello, Rv. 272010).
5. Dalla disamina degli atti processuali - consentita a questa Corte per la risoluzione della proposta questione - risulta, altresì, che la comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza all'Avv. Enzo Gigante per la trattazione del ricorso proposto da IA DI IV EL avverso la sentenza della Corte militare d'appello di Roma del 17 gennaio 2018 è stata effettuata mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 16 d.l. n. 179 del 2012. Siffatta notifica all'Avv. Enzo Gigante, difensore di fiducia della ricorrente, è stata ritualmente effettuata. Ed invero, poiché, ai sensi dell'art. 16, comma 6, d.l. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni dalla I. 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. n. 208, relativo alla G.U. 18/12/2012, n. 294): «Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario», la notifica al difensore menzionato è stata effettuata in Cancelleria, atteso che la notifica secondo la modalità ordinaria - mediante invio di comunicazione della data di udienza all'indirizzo di posta elettronica certificata "gigante.vincenzo@oravta.legalmailit" in data 19 giugno 2018 - era risultata impossibile per essere la casella di posta elettronica del destinata rio 'piena'. Secondo il consolidato orientamento di legittimità, «In tema di notificazione al difensore mediante invio dell'atto tramite posta elettronica certificata (c.d. PEC), deve considerarsi regolarmente perfezionata la comunicazione o la notificazione mediante deposito in cancelleria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, d.l. 16 ottobre 2012, n. 179 nel caso in cui la mancata consegna del messaggio di PEC sia imputabile al destinatario»; situazione che ricorre, ad esempio, quando il destinatario dell'atto non abbia ricevuto la notifica via PEC per saturazione dello spazio disco, tenuto conto dell'obbligo per il soggetto abilitato esterno di dotarsi, ai sensi del comma 5 dell'art. 20 del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, di un servizio automatico di avviso dell'imminente saturazione della propria casella di posta elettronica certificata e, soprattutto, di verificare l'effettiva disponibilità dello spazio disco a disposizione (Sez. 3, n. 54141 del 24/11/2017, IAni e altro, Rv. 271834). c'uL 5. Deve concludersi, pertanto, che, poiché la siagéenza—Sez. VII^ n. 7957 - 2019, emessa nei confronti di IA DI IV EL nel procedimento n. 10924-2018, non è affetta da alcun vizio rilevabile con il rimedio straordinario di cui all'art. 625-bis, cod. proc. pen., il ricorso non può trovare accoglimento.
6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma, che si stima equo determinare in C. 4000,00, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di C. 4000 in favore della cas