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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/11/2025, n. 1900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1900 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 580/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa fatta dal Relatore preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 580/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MALATESTA SABRINA Parte_1 C.F._1
APPELLANTE contro
, con il patrocinio dell'avv. TAVAZZI MICHELE Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATO
Avverso la sentenza n. 316 del 12 gennaio 2023 emessa dal Tribunale di Bologna
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come segue: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni avversa richiesta, eccezione e deduzione ed emessa ogni opportuna pronunzia, in accoglimento dell'appello proposto, così giudicare: Nel merito in via principale accogliere il presente appello e, per l'effetto, riformare per i motivi sopra esposti la sentenza n. 316/2023 emessa dal Tribunale di Bologna il 12 gennaio 2023, depositata in cancelleria in medesima data, a conclusione del procedimento n. 3874/2020 R.G. e notificata a mezzo pec il 6 marzo 2023 e, pertanto, accogliere le conclusioni avanzate in prime cure dall'appellante che qui si reiterano:
1. accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale dell'
[...]
per sua colpa e negligenza per tutti i motivi esposti in narrativa a danno del signor Parte_2
2. conseguentemente, condannare l' , in persona del Parte_1 Parte_2 suo legale rappresentante pro tempore al risarcimento dei danni tutti subiti dal signor nella misura Parte_1 complessiva che, a fronte dei soli capi di sentenza impugnati, viene limitata in secondo grado in €.25.600,00, ovvero nella diversa somma maggiore o minore che verrà considerata di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal fatto al saldo. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio. pagina 1 di 7
L'appellata ha concluso come segue: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria azione ed eccezione disattesa, previe le declaratorie del caso:
- in via principale: - per tutti i motivi esposti, rigettare i motivi di gravame ex adverso frapposti avverso la sentenza n. 316/2023 resa dal Tribunale di Bologna in data 12 gennaio 2023, in quanto inammissibili ed infondati e, pertanto, confermare in ogni sua parte la sentenza resa dal Tribunale di Bologna all'esito del giudizio di primo grado;
- in via incidentale: per tutti i motivi esposti, riformare la sentenza n. 316/2023 del Tribunale di Bologna nella parte in cui ha provveduto alla compensazione delle spese (di lite e di C.T.U.) del primo grado di giudizio e, conseguentemente, porre dette spese a carico del sig. nella misura che riterrà di giustizia;
in via istruttoria: - rigettare tutte le richieste Pt_1 istruttorie ex adverso formulate in quanto inammissibili e non rilevanti ai fini del decidere;
In ogni caso, con vittoria delle spese di lite
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione convenne in giudizio avanti al Tribunale di Bologna l' Parte_1 Parte_2 chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'intervento di adenomectomia transvescicale al quale venne sottoposto in data 14 aprile 2017 presso l'Ospedale di
Pt_2 Espose che nel periodo successivo all'operazione non solo non vide migliorare le proprie condizioni di salute ma ne riscontrò addirittura un peggioramento, anche per effetto dell'insorgenza di nuove patologie ricondotte a responsabilità della struttura sanitaria. In particolare, al momento della domanda lamentava ancora difficoltà di minzione, nicturia, disturbi della sfera sessuale e un generalizzato stato di ansia per il suo stato fisico, dovuta anche ad un laparocele emerso in prossimità della ferita chirurgica. In più sosteneva che nel periodo immediatamente successivo all'operazione ebbe episodi di sanguinamento, la comparsa di un ascesso perianale per il quale si rese necessario un intervento di pronto soccorso e l'insorgenza di una lesione precancerosa con rischio di sviluppo tumorale. Tali eventi venivano addebitati dall'attore a condotte colpose della struttura sanitaria non solo nella fase esecutiva dell'intervento chirurgico ma anche in quella di preparazione e immediatamente successiva. In più il lamentava una lesione della propria libertà di autodeterminazione rappresentando Pt_1 come l'Ausl nell'acquisire il consenso all'intervento non lo informò delle possibili complicanze nonché delle alternative terapeutiche percorribili rispetto al tipo di operazione eseguita. L costituendosi in giudizio contestò le avverse pretese adducendo il difetto di Parte_2 prova in ordine al nesso causale tra le patologie allegate dal e l'intervento terapeutico praticato;
Pt_1 intervento che peraltro la convenuta sosteneva essere avvenuto in conformità agli standards di diligenza richiesti dalla scienza medica rispetto a casi di questo tipo. La causa fu istruita mediante acquisizione documentale ed espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio. Il Tribunale con sentenza del 12 gennaio 2023 ha rigettato la domanda dell'attore non ravvisando alcun profilo di responsabilità in capo alla convenuta ritenendo, per un verso, indimostrato il collegamento eziologico tra le patologie allegate dal e l'operazione chirurgica eseguita dall'Ausl e, sotto altro Pt_1 profilo, carente la prova che il deficit informativo effettivamente accertato da parte della struttura sanitaria, al momento di raccogliere il consenso avesse cagionato dei pregiudizi in capo al paziente. Avverso tale decisione ha proposto appello articolando due motivi. Parte_1 L si è costituita in giudizio contestando le doglianze dell'appellante e Parte_2 proponendo appello incidentale in ordine alla regolazione delle spese di giudizio. La causa istruita con acquisizioni documentali è stata tratta in decisione alla udienza dell'8.7.2025, sostituita dal deposito di note, ex art.127 ter cpc.
1) Con il primo motivo l'appellante adduce la nullità della ctu per violazione dell'art. 15 della legge n. 24 del 2017 (c.d. legge ), che, per i giudizi sulla responsabilità sanitaria, prevede che la CP_2 pagina 2 di 7 consulenza sia affidata ad un collegio composto da un medico legale e almeno uno specialista della materia. Il Tribunale invero aveva nominato esclusivamente il medico legale (dott.ssa ) che Per_1 si era avvalso di un andrologo (dott. ) non investito dell'ufficio direttamente dall'organo Per_2 giudicante. Ciò in violazione del disposto normativo di cui sopra, determinando – in tesi- l'invalidità della ctu. Il motivo di appello in sede di precisazione delle conclusioni è stato oggetto di rinuncia da parte dell'appellante. Ciò nonostante, si esamina la censura onde verificare se ricorra un'ipotesi di nullità assoluta che il giudice di primo grado ha omesso di rilevare. Va condivisa, secondo il diritto vivente, l'affermazione contenuta nell'atto di appello per cui la violazione dell'art. 15 comporta la nullità della ctu. Tale tesi, infatti, è stata accolta di recente dalla Corte di cassazione (sent. n. 15594/2025); in motivazione la Corte ha fatto indirettamente intendere che si tratti di nullità relativa, (confermando così l'orientamento tradizionale, che inquadra i vizi della Ctu, generalmente, nelle nullità relative soggette alla disciplina di cui all'art.157 cpc – vedi per tutte Cass. S.U. 5624 del 2022), puntualizzando che nel giudizio di merito l'invalidità era stata dedotta nella prima difesa utile e dunque entro il termine previsto dall'art. 157, 2° comma c.p.c. Al contrario, nel caso in esame il non ha sollevato la relativa eccezione entro i termini previsti Pt_1 dalla legge: il deposito dell'elaborato è infatti avvenuto in data 11 ottobre 2021 e la sua validità è stata contestata solamente con le note conclusive del 30 settembre 2022 e dunque tardivamente. Va pure considerato che nell'ipotesi affrontata dalla Cassazione nella sent. n. 15594 la ctu era stata resa esclusivamente da un medico legale: la violazione dell'art. 15 era quindi diretta, e ne tradiva la ratio sostanziale, di garantire le competenze più appropriate, per esame di questioni di responsabilità sanitaria, particolarmente delicate. Nel presente procedimento invece, alla Ctu ha partecipato anche un urologo, (seppure richiestone dal Ctu, senza ricevere incarico diretto dal Tribunale, e senza giurare) per cui non sono mancate le competenze mediche per un'accurata disamina della fattispecie. La mancata nomina giudiziale diretta dello specialista parrebbe quindi integrare più un'irregolarità formale della Ctu. Dunque, è dubbio che vi sia nella fattispecie una effettiva invalidità della Ctu;
comunque si tratterebbe di nullità relativa, non rilevata tempestivamente dalla parte interessata, e non rilevabile di ufficio. Da ultimo, per completezza la Corte osserva che, nel merito, l'elaborato peritale risulta approfonditamente argomentato e coerente sul piano logico e scientifico per cui non vi sono ragioni concrete per non tenerne conto ai fini del giudizio in esame, o per rinnovarla.
2)
Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per avere escluso la responsabilità dell'appellata accogliendo in modo acritico le conclusioni rassegnate dal ctu, il che configura difetto di motivazione della decisione. In particolare, tre sono i profili che l'appellante chiede di riesaminare in sede di appello.
a) In primo luogo, contesta la decisione del Tribunale di Bologna in quanto, affidandosi appunto alle valutazioni del ctu, avrebbe ritenuto non sussistere alcuna imperizia o negligenza della struttura sanitaria nella fase preoperatoria. Ciò che il ha lamentato, già dal primo grado, è che i sanitari abbiano adottato una procedura di Pt_1 diagnosi non corretta, determinando un'erronea scelta del tipo di intervento chirurgico da praticare. In particolare, nell'atto di appello si adduce che le linee guida accreditate a livello europeo in materia (EAU) evidenziano come la misurazione del volume prostatico sia più accurata con l'ecografia transrettale piuttosto che con quella transaddominale utilizzata. Il ctu, sostiene l'appellante, pur avendo richiamato tali riferimenti scientifici non ne avrebbe tenuto conto nella loro interezza, affermando al contrario che non vi sono evidenze scientifiche sul fatto che l'ecografia transrettale sia in grado di pagina 3 di 7 individuare con maggiore precisione la dimensione della prostata rispetto a quella di carattere addominale. La sentenza, poi, sarebbe imprecisa e contraddittoria, nella valutazione delle linee guida. Tali critiche non sono condivisibili, e soprattutto sono irrilevanti: senza entrare nel merito della tecnica diagnostica più corretta rispetto alla malattia del va comunque escluso che la tecnica Pt_1 diagnostica seguita abbia costituito un fattore causale idoneo a determinare conseguenze pregiudizievoli in capo all'appellante. Il Ctu ha chiarito che il tipo di intervento praticato nei confronti del sig. con tecnica “Open” Pt_1 fosse quello normalmente adottato in presenza di adenomi prostatici di grandi dimensioni, fattispecie in esame, e che, seppure la scienza medica offriva delle alternative, all'epoca implicavano maggiori difficoltà (logistiche o di esecuzione, da parte del chirurgo). In altri termini, non vi sono ragioni per ritenere che in questo caso dovesse essere adottata un'altra tipologia di tecnica diagnostica, e un'altra modalità di operazione chirurgica. Ma soprattutto la circostanza lamentata dall'appellante, ossia la rimozione di una porzione soltanto dell'adenoma, non dipende dalla tecnica dell'intervento, ma dalle sue finalità: nel caso di specie infatti, in assenza di neoplasie, la rimozione era finalizzata esclusivamente a disostruire l'uretra e consentire al paziente di risolvere i propri disturbi minzionali. Le tecniche alternative non offrono risultati migliori sotto questo profilo (l'unico vantaggio è un taglio più ridotto) e comportano lo stesso rischio di complicanze. Tutto ciò conduce alla conclusione per cui la persistenza di una porzione di adenoma, che secondo la tesi dell'appellante è ciò che ha poi determinato i successivi disturbi del non sia in Pt_1 rapporto di derivazione causale con la scelta del tipo di ecografia diagnostica praticata dall'Ausl e quindi con un'eventuale condotta colposa da parte di quest'ultima.
b) È proprio la presenza di una parte residua di adenoma l'elemento su cui poggia la seconda censura contenuta nel motivo di appello: il afferma come tale circostanza, che a suo dire ne ebbe poi a Pt_1 determinare talune delle conseguenze dannose lamentate (sanguinamento, pollachiuria, difficoltà di minzione, nicturia), sia indicativa del fatto che l'operazione chirurgica non sia stata correttamente eseguita dai sanitari. Pertanto, la decisione impugnata sarebbe errata in quanto, affidandosi anche sotto questo aspetto ai rilievi del ctu, avrebbe al contrario ritenuto che l'intervento nel caso di specie fosse andato a buon fine. Anche in questo senso le critiche dell'appellante sono infondate. Come già in parte chiarito la persistenza di una porzione di adenoma in questi casi è conseguenza del tutto fisiologica dell'intervento e questo esito non integra né manifesta un errore medico. Anche sul punto le argomentazioni contenute nella ctu paiono perfettamente coerenti tanto in termini logici quanto scientifici. Il punto di posizionamento dell'adenoma ne rende evidentemente complessa l'asportazione integrale che, peraltro, non è necessaria, dal momento che lo scopo è quello semplicemente di liberare le vie urinarie per consentire al paziente di superare la sintomatologia. Si tratta di affermazione che per la sua intrinseca logicità pare essere comprensibile anche a soggetto non esperto della materia. A conferma della correttezza del convincimento espresso, si rileva che anche i sanitari del San Raffaele, successivamente interpellati per un consulto, non hanno ritenuto necessario intervenire ad asportare le residue porzioni di adenoma. Va detto che gli specifici disturbi che l'appellante riconduce all'asserita scorrettezza dell'operazione pur essendo stati allegati non sono stati provati, in concreto, in giudizio: l'attore ha riferito di protratte difficoltà nella minzione, nei mesi successivi all'intervento. Per quanto consta, dalla documentazione depositata, nella visita urologica del 19 luglio 2017 si legge testualmente “esiti di adenomectomia prostatica transvescicale con pollachiuria in fase di graduale miglioramento” così come in quella successiva del 04 settembre 2017 viene riportato “esiti di adenomectomia prostatica transvescicale (…) con buona dinamica minzionale”. Dunque, le difficoltà incontrate nelle settimane immediatamente successive all'intervento debbono ascriversi alle normali conseguenze dell'intervento, e non ad una pagina 4 di 7 condotta imperita e inutilmente lesiva dei sanitari. A medesime conclusioni si deve pervenire per quanto concerne i lamentati episodi di sanguinamento. Il ctu ha efficacemente chiarito come questa evenienza è del tutto normale dal momento che la rimozione di una parte dell'adenoma dalla restante capsula prostatica determina un elevato rischio di sanguinamento del tessuto ghiandolare residuo in virtù della elevata vascolarizzazione che lo stesso presenta, tanto che spesso (statisticamente, nel 24 % dei casi) occorre praticare trasfusioni. Nella fattispecie, deve ritenersi che la perdita ematica sia stata ragionevolmente esigua, poiché è pacifico che non sono state necessarie trasfusioni. In conclusione gli effetti pregiudizievoli che il ha patito costituiscono una normale Pt_1 conseguenza dell'atto operatorio, per sua natura cruento. I disturbi si sono progressivamente affievoliti, in tempi adeguati al caso concreto, e le condizioni cliniche del signor si sono stabilizzate Pt_1 positivamente, anche con la correzione del laparocele (evento complicanza dell'acceso chirurgico correttamente eseguito) con intervento attuato presso il sistema sanitario pubblico;
la stenosi all'efflusso urinario è stata adeguatamente corretta, con stabile buon esito per la minzione;
le limitazioni residue sono giustificabili quale conseguenza del normale iter sanitario affrontato per la malattia di base. Per tutti questi motivi si ritiene che non vi siano prove di responsabilità della struttura sanitaria e si condividono le conclusioni del giudice di primo grado.
c) L'ultima doglianza contenuta nel secondo motivo di appello attiene alla lesione del diritto ad esprimere un consenso informato. L'appellante deduce l'erroneità della decisione nella parte in cui, pur accertando un difetto di informativa, (in ordine alle possibili complicanze dell'operazione di adenomectomia prostatica eseguita nonché sulle alternative terapeutiche che avrebbero consentito di risolvere la patologia) ha ritenuto che non fosse stato leso il suo diritto alla autodeterminazione. Deduce che il deficit informativo ha comportato dei pregiudizi risarcibili conseguenti tanto alla lesione del bene salute (per il prolungamento della malattia e della convalescenza, per la comparsa di eventi avversi, come laparocele, disturbi minzionali, complicanze infettive) quanto a quello afferente alla libertà di autodeterminazione del paziente. La censura è infondata. Si può senz'altro convenire sul fatto che nel caso di specie l'informazione fornita dai sanitari fosse incompleta atteso che, come emerge ictu oculi dalla lettura del relativo modulo, non conteneva alcuna indicazione sulle eventuali conseguenze negative dell'operazione nonché su altre possibili modalità di intervento a cui il paziente avrebbe potuto aderire. Anche il Tribunale ha rilevato tale omissione da parte dell'ente ospedaliero. Il punto è che lo stesso giudice ha concluso ritenendo che non sia stata data prova di conseguenze dannose che l'appellante avrebbe subito per effetto del difetto informativo, esprimendo un giudizio che la Corte condivide. Come correttamente chiarito dal primo giudice la violazione dell'obbligo di informazione in materia sanitaria può determinare la lesione di due differenti beni giuridici. Per un verso viene in rilievo la salute del paziente che può subire compromissioni per effetto di un intervento che pur correttamente eseguito non è stato autorizzato dal paziente;
in questo senso per poter ritenere accertato il nesso di causa tra evento di danno e inadempimento del debitore occorre che il creditore dimostri in giudizio, anche sulla base di elementi presuntivi, che qualora avesse ricevuto un'informazione completa e adeguata non avrebbe prestato il consenso all'intervento. Ora, nell'ipotesi in esame, tale onere probatorio non è stato assolto dal Pt_1 Al contrario, in base alle circostanze di fatto e alle stesse dichiarazioni rese dal al Ctu risulta Pt_1 che secondo ogni verosimiglianza l'appellante, anche se fosse stato correttamente informato, avrebbe comunque acconsentito all'operazione: il ha infatti confermato che aveva crescenti disturbi, che Pt_1 rispondevano in modo non più adeguato ai farmaci e che quindi si recò dall'urologo di fiducia che gli consigliò l'intervento; ha positivamente dichiarato che si fidava dell'urologo cui si era rivolto, accettando quindi il consiglio del professionista di intervenire, perché un intervento successivo sarebbe pagina 5 di 7 stato più complesso. Non fece alcun tipo di domanda al professionista perché faceva affidamento su ciò che il medico gli consigliava. Dunque, è confermato che l'intervento aveva assunto un carattere di relativa urgenza tenuto conto che il problema di ipertrofia prostatica, secondo quanto riferito anche dal paziente al ctu, sussisteva dal 2013, e nel complesso era opportuna, e venne condivisa, la scelta di intervenire tempestivamente. Nel contesto di affidamento fiduciario descritto deve ritenersi che anche una dettagliata illustrazione delle complicanze possibili, e delle alternative astrattamente praticabili, non avrebbe indotto il Pt_1 a desistere dall'operazione, dal momento che era stato il suo urologo di fiducia a consigliargliela, in quelle forme e modalità. Non può d'altro canto ritenersi che il difetto informativo abbia cagionato, tramite la captazione illegittima del consenso, una violazione del diritto alla salute, atteso che anche alla luce delle asserzioni del ctu, l'approccio operatorio seguito era corretto e preferibile, rispetto alle alternative terapeutiche possibili. In conclusione, dalle circostanze fattuali allegate dall'attore integrate dalle considerazioni del ctu è possibile desumere, secondo la regola del più probabile che non, che anche un'informazione puntuale da parte dei sanitari non avrebbe condotto a scelte diverse.
Quanto al profilo relativo alla lesione della libertà di autodeterminazione terapeutica del paziente, va evidenziato che laddove il consociato non venga sufficientemente edotto dei termini di un intervento medico ciò comporta per lo stesso l'impossibilità di ponderare le proprie scelte terapeutiche e dunque di agire consapevolmente e liberamente. Tuttavia, l'incisione a tale sfera di libertà del soggetto non è di per sé fonte di obblighi risarcitori in capo al responsabile. Come in ogni ipotesi di illecito civile occorre accertare che tale evento abbia prodotto delle conseguenze pregiudizievoli nella sfera giuridica del danneggiato: conseguenze che dovranno essere allegate e provate da parte di chi agisce in giudizio. In senso contrario si finirebbe con il riconoscere la risarcibilità di un danno in re ipsa in contrasto con quella che è l'ordinaria funzione riparatoria della responsabilità civile. È indispensabile, inoltre, che il danno non patrimoniale eventualmente subito superi la soglia della gravità dell'offesa onde evitare il risarcimento di danni sostanzialmente modesti, in spregio ad un principio di normale tolleranza sociale (Cass. ord. n. 16633/2023; ord. n. 30032/2023). Ebbene, nel caso in esame, il pur lamentando la Pt_1 lesione della propria libertà di autodeterminarsi non ha dedotto e dimostrato quali conseguenze negative il proprio sistema di valori ha subito per effetto di tale compromissione. Piuttosto ciò che emerge dagli atti (specie da quanto riferito dal al ctu) è che il paziente era solito affidarsi al Pt_1 medico e che quantomeno nella fase iniziale non aveva posto alcuna domanda sull'intervento al quale si stava sottoponendo. Del resto, pare rispondere anche ad una massima di comune esperienza il fatto che il paziente medio, specie per interventi chirurgici estremamente tecnici, tenda ad accogliere i suggerimenti dei sanitari ai quali sia legato da un rapporto fiduciario. Insomma, ciò che si evince dal complessivo quadro probatorio è che l'appellante nel caso di specie non abbia patito una particolare sofferenza psichica per non essere stato messo nelle condizioni di valutare adeguatamente le possibili ripercussioni e le eventuali alternative all'intervento eseguito nei suoi confronti. Ad ogni modo un eventuale disagio in questo senso non ha comunque oltrepassato quel normale livello di tollerabilità che la giurisprudenza di legittimità richiede per poter accogliere la pretesa risarcitoria. Pertanto anche sotto questo profilo non è dato rinvenire una responsabilità risarcitoria in capo all'odierna appellata. 4) Da ultimo, va esaminato il motivo di appello incidentale proposto dall' con il quale, come CP_3 anticipato, si contesta la sentenza di primo grado esclusivamente in riferimento al capo relativo alla regolazione delle spese di lite. Il Tribunale, infatti, muovendo dalla particolarità delle questioni affrontate, ha disposto la compensazione delle spese di primo grado. L'appellante incidentale sostiene che tale scelta non sia stata adeguatamente motivata e comunque sia erronea in quanto avrebbe violato pagina 6 di 7 il principio di soccombenza, senza neppure tener conto del rifiuto da parte del della proposta Pt_1 conciliativa avanzata dal Tribunale. Chiede, pertanto, di riformare tale capo della sentenza condannano l'appellante principale al pagamento integrale delle spese di primo grado oltre che a quelle del presente giudizio. Tale motivo va accolto, parzialmente. La decisione sul punto non è motivata adeguatamente: il ragionamento implicito compiuto dal Tribunale pare diretto, rilevando la “particolarità della questione”, ad evidenziare come la complessità tecnica degli aspetti medico legali rendesse per l'attore difficilmente prevedibile l'esito della causa, tanto da integrare una grave ed eccezionale ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese ex art.92 cpc, secondo comma, come integrato dalla sentenza n.77 emessa dalla Corte Costituzionale nel 2018. Si tratta tuttavia di un motivo non sufficiente a giustificare la deroga quanto meno integrale, al criterio di soccombenza, per due ordini di considerazioni. Pur ammettendo che il abbia agito in giudizio nella convinzione soggettiva della fondatezza Pt_1 della domanda, per avere, prima di esercitare l'azione civile, ottenuto un parere dalla dott.ssa Per_3 che ritenne manchevole la condotta della struttura sanitaria, va detto che l'approccio dell'attore fu superficiale, perché il medico interpellato era specializzato in medicina legale e non in urologia, e perché la scelta più corretta nell'attuale contesto normativo per sondare la fondatezza della pretesa, è senz'altro la consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. che consente di compiere una verifica, prima del giudizio di merito, in contraddittorio con la controparte. Inoltre è pur vero che dopo il deposito della Ctu, quando ormai tutti gli aspetti erano stati sondati, il Tribunale ha avanzato una proposta conciliativa che per l'attore era più favorevole della decisione di merito, e tuttavia questi non l'ha accettata, il che ulteriormente esclude la sussistenza dei motivi per la compensazione integrale: dunque, in riforma della prima decisione, le spese del primo grado si compensano solo per la metà, e la restante metà segue la soccombenza.
Attesa la reiezione dell'appello principale e tenuto conto del principio di soccombenza le spese del grado devono essere poste a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento dell'appello incidentale proposto dall' e in riforma parziale della sentenza CP_3 316 del 2023 del Tribunale di Bologna, che conferma nel resto:
- condanna a rifondere alla la metà delle spese legali del primo grado, Parte_1 CP_3 che liquida per l'intero in €.7.200,00, per compensi, oltre esborsi documentati, i.v.a., c.p.a. e spese generali, compensando la restante metà;
- condanna altresì l'appellante principale a rimborsare all' appellata, appellante incidentale, le Pt_2 spese del grado, che si liquidano in complessivi euro 4996,00, per compensi, oltre esborsi documentati, i.v.a., c.p.a. e spese generali
Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio del 4 novembre 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa fatta dal Relatore preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 580/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MALATESTA SABRINA Parte_1 C.F._1
APPELLANTE contro
, con il patrocinio dell'avv. TAVAZZI MICHELE Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATO
Avverso la sentenza n. 316 del 12 gennaio 2023 emessa dal Tribunale di Bologna
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come segue: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni avversa richiesta, eccezione e deduzione ed emessa ogni opportuna pronunzia, in accoglimento dell'appello proposto, così giudicare: Nel merito in via principale accogliere il presente appello e, per l'effetto, riformare per i motivi sopra esposti la sentenza n. 316/2023 emessa dal Tribunale di Bologna il 12 gennaio 2023, depositata in cancelleria in medesima data, a conclusione del procedimento n. 3874/2020 R.G. e notificata a mezzo pec il 6 marzo 2023 e, pertanto, accogliere le conclusioni avanzate in prime cure dall'appellante che qui si reiterano:
1. accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale dell'
[...]
per sua colpa e negligenza per tutti i motivi esposti in narrativa a danno del signor Parte_2
2. conseguentemente, condannare l' , in persona del Parte_1 Parte_2 suo legale rappresentante pro tempore al risarcimento dei danni tutti subiti dal signor nella misura Parte_1 complessiva che, a fronte dei soli capi di sentenza impugnati, viene limitata in secondo grado in €.25.600,00, ovvero nella diversa somma maggiore o minore che verrà considerata di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal fatto al saldo. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio. pagina 1 di 7
L'appellata ha concluso come segue: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria azione ed eccezione disattesa, previe le declaratorie del caso:
- in via principale: - per tutti i motivi esposti, rigettare i motivi di gravame ex adverso frapposti avverso la sentenza n. 316/2023 resa dal Tribunale di Bologna in data 12 gennaio 2023, in quanto inammissibili ed infondati e, pertanto, confermare in ogni sua parte la sentenza resa dal Tribunale di Bologna all'esito del giudizio di primo grado;
- in via incidentale: per tutti i motivi esposti, riformare la sentenza n. 316/2023 del Tribunale di Bologna nella parte in cui ha provveduto alla compensazione delle spese (di lite e di C.T.U.) del primo grado di giudizio e, conseguentemente, porre dette spese a carico del sig. nella misura che riterrà di giustizia;
in via istruttoria: - rigettare tutte le richieste Pt_1 istruttorie ex adverso formulate in quanto inammissibili e non rilevanti ai fini del decidere;
In ogni caso, con vittoria delle spese di lite
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione convenne in giudizio avanti al Tribunale di Bologna l' Parte_1 Parte_2 chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'intervento di adenomectomia transvescicale al quale venne sottoposto in data 14 aprile 2017 presso l'Ospedale di
Pt_2 Espose che nel periodo successivo all'operazione non solo non vide migliorare le proprie condizioni di salute ma ne riscontrò addirittura un peggioramento, anche per effetto dell'insorgenza di nuove patologie ricondotte a responsabilità della struttura sanitaria. In particolare, al momento della domanda lamentava ancora difficoltà di minzione, nicturia, disturbi della sfera sessuale e un generalizzato stato di ansia per il suo stato fisico, dovuta anche ad un laparocele emerso in prossimità della ferita chirurgica. In più sosteneva che nel periodo immediatamente successivo all'operazione ebbe episodi di sanguinamento, la comparsa di un ascesso perianale per il quale si rese necessario un intervento di pronto soccorso e l'insorgenza di una lesione precancerosa con rischio di sviluppo tumorale. Tali eventi venivano addebitati dall'attore a condotte colpose della struttura sanitaria non solo nella fase esecutiva dell'intervento chirurgico ma anche in quella di preparazione e immediatamente successiva. In più il lamentava una lesione della propria libertà di autodeterminazione rappresentando Pt_1 come l'Ausl nell'acquisire il consenso all'intervento non lo informò delle possibili complicanze nonché delle alternative terapeutiche percorribili rispetto al tipo di operazione eseguita. L costituendosi in giudizio contestò le avverse pretese adducendo il difetto di Parte_2 prova in ordine al nesso causale tra le patologie allegate dal e l'intervento terapeutico praticato;
Pt_1 intervento che peraltro la convenuta sosteneva essere avvenuto in conformità agli standards di diligenza richiesti dalla scienza medica rispetto a casi di questo tipo. La causa fu istruita mediante acquisizione documentale ed espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio. Il Tribunale con sentenza del 12 gennaio 2023 ha rigettato la domanda dell'attore non ravvisando alcun profilo di responsabilità in capo alla convenuta ritenendo, per un verso, indimostrato il collegamento eziologico tra le patologie allegate dal e l'operazione chirurgica eseguita dall'Ausl e, sotto altro Pt_1 profilo, carente la prova che il deficit informativo effettivamente accertato da parte della struttura sanitaria, al momento di raccogliere il consenso avesse cagionato dei pregiudizi in capo al paziente. Avverso tale decisione ha proposto appello articolando due motivi. Parte_1 L si è costituita in giudizio contestando le doglianze dell'appellante e Parte_2 proponendo appello incidentale in ordine alla regolazione delle spese di giudizio. La causa istruita con acquisizioni documentali è stata tratta in decisione alla udienza dell'8.7.2025, sostituita dal deposito di note, ex art.127 ter cpc.
1) Con il primo motivo l'appellante adduce la nullità della ctu per violazione dell'art. 15 della legge n. 24 del 2017 (c.d. legge ), che, per i giudizi sulla responsabilità sanitaria, prevede che la CP_2 pagina 2 di 7 consulenza sia affidata ad un collegio composto da un medico legale e almeno uno specialista della materia. Il Tribunale invero aveva nominato esclusivamente il medico legale (dott.ssa ) che Per_1 si era avvalso di un andrologo (dott. ) non investito dell'ufficio direttamente dall'organo Per_2 giudicante. Ciò in violazione del disposto normativo di cui sopra, determinando – in tesi- l'invalidità della ctu. Il motivo di appello in sede di precisazione delle conclusioni è stato oggetto di rinuncia da parte dell'appellante. Ciò nonostante, si esamina la censura onde verificare se ricorra un'ipotesi di nullità assoluta che il giudice di primo grado ha omesso di rilevare. Va condivisa, secondo il diritto vivente, l'affermazione contenuta nell'atto di appello per cui la violazione dell'art. 15 comporta la nullità della ctu. Tale tesi, infatti, è stata accolta di recente dalla Corte di cassazione (sent. n. 15594/2025); in motivazione la Corte ha fatto indirettamente intendere che si tratti di nullità relativa, (confermando così l'orientamento tradizionale, che inquadra i vizi della Ctu, generalmente, nelle nullità relative soggette alla disciplina di cui all'art.157 cpc – vedi per tutte Cass. S.U. 5624 del 2022), puntualizzando che nel giudizio di merito l'invalidità era stata dedotta nella prima difesa utile e dunque entro il termine previsto dall'art. 157, 2° comma c.p.c. Al contrario, nel caso in esame il non ha sollevato la relativa eccezione entro i termini previsti Pt_1 dalla legge: il deposito dell'elaborato è infatti avvenuto in data 11 ottobre 2021 e la sua validità è stata contestata solamente con le note conclusive del 30 settembre 2022 e dunque tardivamente. Va pure considerato che nell'ipotesi affrontata dalla Cassazione nella sent. n. 15594 la ctu era stata resa esclusivamente da un medico legale: la violazione dell'art. 15 era quindi diretta, e ne tradiva la ratio sostanziale, di garantire le competenze più appropriate, per esame di questioni di responsabilità sanitaria, particolarmente delicate. Nel presente procedimento invece, alla Ctu ha partecipato anche un urologo, (seppure richiestone dal Ctu, senza ricevere incarico diretto dal Tribunale, e senza giurare) per cui non sono mancate le competenze mediche per un'accurata disamina della fattispecie. La mancata nomina giudiziale diretta dello specialista parrebbe quindi integrare più un'irregolarità formale della Ctu. Dunque, è dubbio che vi sia nella fattispecie una effettiva invalidità della Ctu;
comunque si tratterebbe di nullità relativa, non rilevata tempestivamente dalla parte interessata, e non rilevabile di ufficio. Da ultimo, per completezza la Corte osserva che, nel merito, l'elaborato peritale risulta approfonditamente argomentato e coerente sul piano logico e scientifico per cui non vi sono ragioni concrete per non tenerne conto ai fini del giudizio in esame, o per rinnovarla.
2)
Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per avere escluso la responsabilità dell'appellata accogliendo in modo acritico le conclusioni rassegnate dal ctu, il che configura difetto di motivazione della decisione. In particolare, tre sono i profili che l'appellante chiede di riesaminare in sede di appello.
a) In primo luogo, contesta la decisione del Tribunale di Bologna in quanto, affidandosi appunto alle valutazioni del ctu, avrebbe ritenuto non sussistere alcuna imperizia o negligenza della struttura sanitaria nella fase preoperatoria. Ciò che il ha lamentato, già dal primo grado, è che i sanitari abbiano adottato una procedura di Pt_1 diagnosi non corretta, determinando un'erronea scelta del tipo di intervento chirurgico da praticare. In particolare, nell'atto di appello si adduce che le linee guida accreditate a livello europeo in materia (EAU) evidenziano come la misurazione del volume prostatico sia più accurata con l'ecografia transrettale piuttosto che con quella transaddominale utilizzata. Il ctu, sostiene l'appellante, pur avendo richiamato tali riferimenti scientifici non ne avrebbe tenuto conto nella loro interezza, affermando al contrario che non vi sono evidenze scientifiche sul fatto che l'ecografia transrettale sia in grado di pagina 3 di 7 individuare con maggiore precisione la dimensione della prostata rispetto a quella di carattere addominale. La sentenza, poi, sarebbe imprecisa e contraddittoria, nella valutazione delle linee guida. Tali critiche non sono condivisibili, e soprattutto sono irrilevanti: senza entrare nel merito della tecnica diagnostica più corretta rispetto alla malattia del va comunque escluso che la tecnica Pt_1 diagnostica seguita abbia costituito un fattore causale idoneo a determinare conseguenze pregiudizievoli in capo all'appellante. Il Ctu ha chiarito che il tipo di intervento praticato nei confronti del sig. con tecnica “Open” Pt_1 fosse quello normalmente adottato in presenza di adenomi prostatici di grandi dimensioni, fattispecie in esame, e che, seppure la scienza medica offriva delle alternative, all'epoca implicavano maggiori difficoltà (logistiche o di esecuzione, da parte del chirurgo). In altri termini, non vi sono ragioni per ritenere che in questo caso dovesse essere adottata un'altra tipologia di tecnica diagnostica, e un'altra modalità di operazione chirurgica. Ma soprattutto la circostanza lamentata dall'appellante, ossia la rimozione di una porzione soltanto dell'adenoma, non dipende dalla tecnica dell'intervento, ma dalle sue finalità: nel caso di specie infatti, in assenza di neoplasie, la rimozione era finalizzata esclusivamente a disostruire l'uretra e consentire al paziente di risolvere i propri disturbi minzionali. Le tecniche alternative non offrono risultati migliori sotto questo profilo (l'unico vantaggio è un taglio più ridotto) e comportano lo stesso rischio di complicanze. Tutto ciò conduce alla conclusione per cui la persistenza di una porzione di adenoma, che secondo la tesi dell'appellante è ciò che ha poi determinato i successivi disturbi del non sia in Pt_1 rapporto di derivazione causale con la scelta del tipo di ecografia diagnostica praticata dall'Ausl e quindi con un'eventuale condotta colposa da parte di quest'ultima.
b) È proprio la presenza di una parte residua di adenoma l'elemento su cui poggia la seconda censura contenuta nel motivo di appello: il afferma come tale circostanza, che a suo dire ne ebbe poi a Pt_1 determinare talune delle conseguenze dannose lamentate (sanguinamento, pollachiuria, difficoltà di minzione, nicturia), sia indicativa del fatto che l'operazione chirurgica non sia stata correttamente eseguita dai sanitari. Pertanto, la decisione impugnata sarebbe errata in quanto, affidandosi anche sotto questo aspetto ai rilievi del ctu, avrebbe al contrario ritenuto che l'intervento nel caso di specie fosse andato a buon fine. Anche in questo senso le critiche dell'appellante sono infondate. Come già in parte chiarito la persistenza di una porzione di adenoma in questi casi è conseguenza del tutto fisiologica dell'intervento e questo esito non integra né manifesta un errore medico. Anche sul punto le argomentazioni contenute nella ctu paiono perfettamente coerenti tanto in termini logici quanto scientifici. Il punto di posizionamento dell'adenoma ne rende evidentemente complessa l'asportazione integrale che, peraltro, non è necessaria, dal momento che lo scopo è quello semplicemente di liberare le vie urinarie per consentire al paziente di superare la sintomatologia. Si tratta di affermazione che per la sua intrinseca logicità pare essere comprensibile anche a soggetto non esperto della materia. A conferma della correttezza del convincimento espresso, si rileva che anche i sanitari del San Raffaele, successivamente interpellati per un consulto, non hanno ritenuto necessario intervenire ad asportare le residue porzioni di adenoma. Va detto che gli specifici disturbi che l'appellante riconduce all'asserita scorrettezza dell'operazione pur essendo stati allegati non sono stati provati, in concreto, in giudizio: l'attore ha riferito di protratte difficoltà nella minzione, nei mesi successivi all'intervento. Per quanto consta, dalla documentazione depositata, nella visita urologica del 19 luglio 2017 si legge testualmente “esiti di adenomectomia prostatica transvescicale con pollachiuria in fase di graduale miglioramento” così come in quella successiva del 04 settembre 2017 viene riportato “esiti di adenomectomia prostatica transvescicale (…) con buona dinamica minzionale”. Dunque, le difficoltà incontrate nelle settimane immediatamente successive all'intervento debbono ascriversi alle normali conseguenze dell'intervento, e non ad una pagina 4 di 7 condotta imperita e inutilmente lesiva dei sanitari. A medesime conclusioni si deve pervenire per quanto concerne i lamentati episodi di sanguinamento. Il ctu ha efficacemente chiarito come questa evenienza è del tutto normale dal momento che la rimozione di una parte dell'adenoma dalla restante capsula prostatica determina un elevato rischio di sanguinamento del tessuto ghiandolare residuo in virtù della elevata vascolarizzazione che lo stesso presenta, tanto che spesso (statisticamente, nel 24 % dei casi) occorre praticare trasfusioni. Nella fattispecie, deve ritenersi che la perdita ematica sia stata ragionevolmente esigua, poiché è pacifico che non sono state necessarie trasfusioni. In conclusione gli effetti pregiudizievoli che il ha patito costituiscono una normale Pt_1 conseguenza dell'atto operatorio, per sua natura cruento. I disturbi si sono progressivamente affievoliti, in tempi adeguati al caso concreto, e le condizioni cliniche del signor si sono stabilizzate Pt_1 positivamente, anche con la correzione del laparocele (evento complicanza dell'acceso chirurgico correttamente eseguito) con intervento attuato presso il sistema sanitario pubblico;
la stenosi all'efflusso urinario è stata adeguatamente corretta, con stabile buon esito per la minzione;
le limitazioni residue sono giustificabili quale conseguenza del normale iter sanitario affrontato per la malattia di base. Per tutti questi motivi si ritiene che non vi siano prove di responsabilità della struttura sanitaria e si condividono le conclusioni del giudice di primo grado.
c) L'ultima doglianza contenuta nel secondo motivo di appello attiene alla lesione del diritto ad esprimere un consenso informato. L'appellante deduce l'erroneità della decisione nella parte in cui, pur accertando un difetto di informativa, (in ordine alle possibili complicanze dell'operazione di adenomectomia prostatica eseguita nonché sulle alternative terapeutiche che avrebbero consentito di risolvere la patologia) ha ritenuto che non fosse stato leso il suo diritto alla autodeterminazione. Deduce che il deficit informativo ha comportato dei pregiudizi risarcibili conseguenti tanto alla lesione del bene salute (per il prolungamento della malattia e della convalescenza, per la comparsa di eventi avversi, come laparocele, disturbi minzionali, complicanze infettive) quanto a quello afferente alla libertà di autodeterminazione del paziente. La censura è infondata. Si può senz'altro convenire sul fatto che nel caso di specie l'informazione fornita dai sanitari fosse incompleta atteso che, come emerge ictu oculi dalla lettura del relativo modulo, non conteneva alcuna indicazione sulle eventuali conseguenze negative dell'operazione nonché su altre possibili modalità di intervento a cui il paziente avrebbe potuto aderire. Anche il Tribunale ha rilevato tale omissione da parte dell'ente ospedaliero. Il punto è che lo stesso giudice ha concluso ritenendo che non sia stata data prova di conseguenze dannose che l'appellante avrebbe subito per effetto del difetto informativo, esprimendo un giudizio che la Corte condivide. Come correttamente chiarito dal primo giudice la violazione dell'obbligo di informazione in materia sanitaria può determinare la lesione di due differenti beni giuridici. Per un verso viene in rilievo la salute del paziente che può subire compromissioni per effetto di un intervento che pur correttamente eseguito non è stato autorizzato dal paziente;
in questo senso per poter ritenere accertato il nesso di causa tra evento di danno e inadempimento del debitore occorre che il creditore dimostri in giudizio, anche sulla base di elementi presuntivi, che qualora avesse ricevuto un'informazione completa e adeguata non avrebbe prestato il consenso all'intervento. Ora, nell'ipotesi in esame, tale onere probatorio non è stato assolto dal Pt_1 Al contrario, in base alle circostanze di fatto e alle stesse dichiarazioni rese dal al Ctu risulta Pt_1 che secondo ogni verosimiglianza l'appellante, anche se fosse stato correttamente informato, avrebbe comunque acconsentito all'operazione: il ha infatti confermato che aveva crescenti disturbi, che Pt_1 rispondevano in modo non più adeguato ai farmaci e che quindi si recò dall'urologo di fiducia che gli consigliò l'intervento; ha positivamente dichiarato che si fidava dell'urologo cui si era rivolto, accettando quindi il consiglio del professionista di intervenire, perché un intervento successivo sarebbe pagina 5 di 7 stato più complesso. Non fece alcun tipo di domanda al professionista perché faceva affidamento su ciò che il medico gli consigliava. Dunque, è confermato che l'intervento aveva assunto un carattere di relativa urgenza tenuto conto che il problema di ipertrofia prostatica, secondo quanto riferito anche dal paziente al ctu, sussisteva dal 2013, e nel complesso era opportuna, e venne condivisa, la scelta di intervenire tempestivamente. Nel contesto di affidamento fiduciario descritto deve ritenersi che anche una dettagliata illustrazione delle complicanze possibili, e delle alternative astrattamente praticabili, non avrebbe indotto il Pt_1 a desistere dall'operazione, dal momento che era stato il suo urologo di fiducia a consigliargliela, in quelle forme e modalità. Non può d'altro canto ritenersi che il difetto informativo abbia cagionato, tramite la captazione illegittima del consenso, una violazione del diritto alla salute, atteso che anche alla luce delle asserzioni del ctu, l'approccio operatorio seguito era corretto e preferibile, rispetto alle alternative terapeutiche possibili. In conclusione, dalle circostanze fattuali allegate dall'attore integrate dalle considerazioni del ctu è possibile desumere, secondo la regola del più probabile che non, che anche un'informazione puntuale da parte dei sanitari non avrebbe condotto a scelte diverse.
Quanto al profilo relativo alla lesione della libertà di autodeterminazione terapeutica del paziente, va evidenziato che laddove il consociato non venga sufficientemente edotto dei termini di un intervento medico ciò comporta per lo stesso l'impossibilità di ponderare le proprie scelte terapeutiche e dunque di agire consapevolmente e liberamente. Tuttavia, l'incisione a tale sfera di libertà del soggetto non è di per sé fonte di obblighi risarcitori in capo al responsabile. Come in ogni ipotesi di illecito civile occorre accertare che tale evento abbia prodotto delle conseguenze pregiudizievoli nella sfera giuridica del danneggiato: conseguenze che dovranno essere allegate e provate da parte di chi agisce in giudizio. In senso contrario si finirebbe con il riconoscere la risarcibilità di un danno in re ipsa in contrasto con quella che è l'ordinaria funzione riparatoria della responsabilità civile. È indispensabile, inoltre, che il danno non patrimoniale eventualmente subito superi la soglia della gravità dell'offesa onde evitare il risarcimento di danni sostanzialmente modesti, in spregio ad un principio di normale tolleranza sociale (Cass. ord. n. 16633/2023; ord. n. 30032/2023). Ebbene, nel caso in esame, il pur lamentando la Pt_1 lesione della propria libertà di autodeterminarsi non ha dedotto e dimostrato quali conseguenze negative il proprio sistema di valori ha subito per effetto di tale compromissione. Piuttosto ciò che emerge dagli atti (specie da quanto riferito dal al ctu) è che il paziente era solito affidarsi al Pt_1 medico e che quantomeno nella fase iniziale non aveva posto alcuna domanda sull'intervento al quale si stava sottoponendo. Del resto, pare rispondere anche ad una massima di comune esperienza il fatto che il paziente medio, specie per interventi chirurgici estremamente tecnici, tenda ad accogliere i suggerimenti dei sanitari ai quali sia legato da un rapporto fiduciario. Insomma, ciò che si evince dal complessivo quadro probatorio è che l'appellante nel caso di specie non abbia patito una particolare sofferenza psichica per non essere stato messo nelle condizioni di valutare adeguatamente le possibili ripercussioni e le eventuali alternative all'intervento eseguito nei suoi confronti. Ad ogni modo un eventuale disagio in questo senso non ha comunque oltrepassato quel normale livello di tollerabilità che la giurisprudenza di legittimità richiede per poter accogliere la pretesa risarcitoria. Pertanto anche sotto questo profilo non è dato rinvenire una responsabilità risarcitoria in capo all'odierna appellata. 4) Da ultimo, va esaminato il motivo di appello incidentale proposto dall' con il quale, come CP_3 anticipato, si contesta la sentenza di primo grado esclusivamente in riferimento al capo relativo alla regolazione delle spese di lite. Il Tribunale, infatti, muovendo dalla particolarità delle questioni affrontate, ha disposto la compensazione delle spese di primo grado. L'appellante incidentale sostiene che tale scelta non sia stata adeguatamente motivata e comunque sia erronea in quanto avrebbe violato pagina 6 di 7 il principio di soccombenza, senza neppure tener conto del rifiuto da parte del della proposta Pt_1 conciliativa avanzata dal Tribunale. Chiede, pertanto, di riformare tale capo della sentenza condannano l'appellante principale al pagamento integrale delle spese di primo grado oltre che a quelle del presente giudizio. Tale motivo va accolto, parzialmente. La decisione sul punto non è motivata adeguatamente: il ragionamento implicito compiuto dal Tribunale pare diretto, rilevando la “particolarità della questione”, ad evidenziare come la complessità tecnica degli aspetti medico legali rendesse per l'attore difficilmente prevedibile l'esito della causa, tanto da integrare una grave ed eccezionale ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese ex art.92 cpc, secondo comma, come integrato dalla sentenza n.77 emessa dalla Corte Costituzionale nel 2018. Si tratta tuttavia di un motivo non sufficiente a giustificare la deroga quanto meno integrale, al criterio di soccombenza, per due ordini di considerazioni. Pur ammettendo che il abbia agito in giudizio nella convinzione soggettiva della fondatezza Pt_1 della domanda, per avere, prima di esercitare l'azione civile, ottenuto un parere dalla dott.ssa Per_3 che ritenne manchevole la condotta della struttura sanitaria, va detto che l'approccio dell'attore fu superficiale, perché il medico interpellato era specializzato in medicina legale e non in urologia, e perché la scelta più corretta nell'attuale contesto normativo per sondare la fondatezza della pretesa, è senz'altro la consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. che consente di compiere una verifica, prima del giudizio di merito, in contraddittorio con la controparte. Inoltre è pur vero che dopo il deposito della Ctu, quando ormai tutti gli aspetti erano stati sondati, il Tribunale ha avanzato una proposta conciliativa che per l'attore era più favorevole della decisione di merito, e tuttavia questi non l'ha accettata, il che ulteriormente esclude la sussistenza dei motivi per la compensazione integrale: dunque, in riforma della prima decisione, le spese del primo grado si compensano solo per la metà, e la restante metà segue la soccombenza.
Attesa la reiezione dell'appello principale e tenuto conto del principio di soccombenza le spese del grado devono essere poste a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento dell'appello incidentale proposto dall' e in riforma parziale della sentenza CP_3 316 del 2023 del Tribunale di Bologna, che conferma nel resto:
- condanna a rifondere alla la metà delle spese legali del primo grado, Parte_1 CP_3 che liquida per l'intero in €.7.200,00, per compensi, oltre esborsi documentati, i.v.a., c.p.a. e spese generali, compensando la restante metà;
- condanna altresì l'appellante principale a rimborsare all' appellata, appellante incidentale, le Pt_2 spese del grado, che si liquidano in complessivi euro 4996,00, per compensi, oltre esborsi documentati, i.v.a., c.p.a. e spese generali
Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio del 4 novembre 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
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