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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 01/04/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 499/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Andrea Ausili Presidente dott. Giulia Maria Lignani Giudice Relatore dott. Luca Marzullo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 499/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 FORTUNATO ANTONELLA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FORTUNATO ANTONELLA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 SACCONE CLAUDIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ESTERNA DELLE MURA,1 SPOLETOpresso il difensore avv. SACCONE CLAUDIA
CONVENUTO/I
PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 6 Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 17/01/2023 che si intende qui interamente richiamato.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in riassunzione depositato telematicamente il 24.01.2019 – in ottemperanza del provvedimento con il quale il Giudice di Pace di Perugia ha disposto la sospensione del giudizio innanzi a sé pendente tra le medesime parti (iscritto al n.
3140/2017 R.g. e avente ad oggetto il risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'illegittimità del fermo amministrativo disposto sul mezzo di proprietà dell'odierno ricorrente) e assegnato termine per l'instaurazione del presente procedimento –
[...] ha proposto querela di falso avente ad oggetto le proprie Parte_1 sottoscrizioni in calce alle relate di notifica riferite al preavviso di fermo amministrativo nr. 08080201500003138000, notificato in data 17.04.2015, a mezzo dell'operatore postale privato alla cartella esattoriale di pagamento nr. Controparte_2
08020120014679307 notificata, a mani, alla data dell'11.07.2012, alla cartella esattoriale di pagamento nr. 08020130018860343 notificata, a mani, alla data del 09.09.2013, alla cartella esattoriale di pagamento nr. 08020140016787537 notificata, a mani, alla data del 29.09.2014 e alla cartella esattoriale di pagamento nr.
08020140006002062, notificata, a mani, alla data del 23.05.2014, chiedendo: “in via principale, accertare e dichiarare la falsità delle sottoscrizioni apposte in calce ai
[predetti] documenti, già impugnati, tutti compiutamente, con querela di falso, presentata personalmente dall'oggi ricorrente, all'udienza del 12 gennaio 2018, ulteriormente confermata nel successivo atto di querela di falso in corso di causa, in seno al procedimento instaurato innanzi al Giudice di Pace di Perugia rubricato al nr. 3140/2017, il tutto come allegato al presente ricorso e, per l'effetto accertare e dichiarare che le sottoscrizioni apposte in calce ai suindicati documenti impugnati non siano state apposte dal Signor Escludere i documenti contraffatti, così Parte_1 come compiutamente individuati, dalle allegazioni documentali prodotte dall
[...]
nel procedimento RG 3140/2017 e, per l'effetto, considerarle Controparte_1 nulli e/o comunque inefficaci, quali elementi di prova, ai fini del decidere per il procedimento nr 3140/2017 pendente innanzi al Giudice di Pace, ad oggi sospeso, ex art. 295 e 313 cpc.”
pagina 2 di 6 Regolarmente notificati ad il ricorso e il decreto di Controparte_1 fissazione udienza, il giudice, constatata la mancata costituzione della convenuta, ne dichiarava la contumacia all'udienza del 19.12.2019. Con ordinanza riservata del 05.03.2021 il giudice, rilevata la necessità di valutare le sottoscrizioni attribuite al ricorrente ed asseritamente false, disponeva l'espletamento di CTU grafologica. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia, notiziato della pendenza del procedimento, non ha formulato conclusioni. Ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice fissava udienza per la precisazione delle conclusioni al 12.10.2023, successivamente rinviata al 13.02.2024. Il 15.01.2024 si costituiva in giudizio , depositando Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta nella quale ha rappresentato l'avvenuta cancellazione del fermo amministrativo n. 08080201500003138 già nel 2017 e l'annullamento di tutte le cartelle di pagamento con la Legge di Bilancio 2023, allegando gli estratti del ruolo che riportano un debito residuo pari a zero per ciascuna di esse. Ha pertanto chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese processuali. Scaduto il termine per il deposito delle note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni, il giudice riservava la decisione al Collegio e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Nell'atto di citazione davanti al Giudice di Pace, l'attore esponeva di avere appreso, del tutto casualmente, che su una autovettura di sua proprietà e della quale si serviva abitualmente, risultava iscritto da un certo tempo un “fermo amministrativo” in relazione ad alcuni crediti insoluti ed affidati per la riscossione ad Equitalia s.p.a., poi
[...]
. Controparte_1
L'attore esponeva, altresì, che non appena aveva avuto contezza del fermo amministrativo, si era rivolto in via informale agli uffici dell protestando che CP_1 quell'atto era illegittimo in quanto: (a) l'iscrizione del “fermo amministrativo” non era stata preceduta dalle intimazioni e avvisi di mora richiesti dalla normativa;
(b) in ogni caso il “fermo amministrativo” non poteva essere applicato a quella particolare autovettura perché essa era adibita al trasporto di un disabile, quale lo stesso attore.
Ancora nell'atto di citazione, l'attore esponeva che l gli aveva comunicato che CP_1 avendo appreso della di lui condizione di disabile – circostanza della quale prima non aveva avuto modo di essere informata - aveva provveduto alla cancellazione del “fermo pagina 3 di 6 amministrativo”. Nondimeno egli riteneva di avere ancora interesse e titolo ad agire in giudizio per conseguire il risarcimento dei danni.
3. Nel corso del giudizio davanti al Giudice di Pace, l convenuta ha prodotto i CP_1 documenti relativi alle notificazioni effettuate al domicilio dell'attore. Ciò con lo scopo di dimostrare che erano state regolari le formalità amministrative preliminari alla imposizione del “fermo amministrativo”.
Si trattava, in sostanza, delle “cartoline” ossia avvisi di ricevimento, sulle quali si vedevano le firme (illeggibili) apposte dalla persona che aveva ritirato i plichi. Tali firme, nel contesto dei documenti prodotti, erano attribuite al destinatario.
L'attore ha disconosciuto le firme ed ha proposto querela di falso. Di conseguenza alla udienza del 26.10.2018 il Giudice di Pace ha sospeso il giudizio rimettendo le parti al Tribunale per la definizione della questione pregiudiziale sollevata con la querela di falso. La causa è stata riassunta davanti al Tribunale ad iniziativa dell'attore.
In questa sede è stata disposta ed eseguita una consulenza tecnica d'ufficio, per accertare l'autografia delle firme contestate. Il consulente ha affermato che si può escludere che le firme oggetto di verifica appartengano all'attore.
La causa è quindi passata in decisione.
4. Procedendosi ora alla definizione della questione pregiudiziale, viene preliminarmente in esame la domanda dell' convenuta che si dichiari cessata la CP_1 materia del contendere.
Questa domanda si basa sulla considerazione che il contestato “fermo amministrativo” è stato annullato d'ufficio prima ancora della proposizione dell'atto di citazione (il quale anzi dava atto del sopravvenuto annullamento) e che più di recente, inoltre, in applicazione di normativa sopravvenuta sono state azzerati i crediti per la riscossione dei quali l aveva attivato la procedura. CP_1
5. La prospettazione della “cessata materia del contendere” non appare pertinente alla fattispecie.
Va considerato che il giudizio principale, pendente davanti al Giudice di Pace, è sospeso in attesa che questo Tribunale definisca la questione pregiudiziale. Spetterebbe dunque al Giudice di Pace accertare se sia cessata la materia del contendere.
Peraltro, anche volendo ammettere che questo Tribunale possa accertare la cessazione della materia del contendere nel giudizio principale, sta di fatto che la materia del contendere nella presente causa è costituita solo dalla querela di falso.
pagina 4 di 6 Invero nell'originario atto di citazione l'attore riconosceva che il “fermo amministrativo” dell'autovettura risultava in quel momento già cancellato avendo a ciò provveduto l pochi giorni dopo che l'interessato aveva reso nota all la CP_1 CP_1 sua condizione di disabile. L'atto di citazione era dunque esplicito ed inequivoco nel senso che oggetto della domanda era solo il risarcimento del danno;
l'invalidità del
“fermo amministrativo” veniva in considerazione solo quale presupposto della domanda risarcitoria. Quanto ai crediti erariali affidati per la riscossione all' l'attore non CP_1 ne ha mai negato la sussistenza, sino a che non sono stati cancellati d'ufficio – secondo quanto viene ora dedotto - in applicazione di norme sopravvenute.
Posto, dunque, che l'oggetto della controversia principale è solamente la domanda risarcitoria – avendo le altre tesi e prospettazioni dell'attore una funzione solo strumentale – e che tale domanda è ritualmente coltivata, non si ravvisa alcuna cessazione della materia del contendere.
6. Passando ora all'esame della querela di falso, non si può che prendere atto dell'esito della consulenza tecnica d'ufficio, depositata in data 6/1/2023 dal dott. Per_1
la quale esclude che siano autentiche le firme visibili sui documenti in esame
[...] come apposte dal destinatario Parte_1
La querela di falso, in assenza di elementi contrari, deve essere dunque accolta. Conviene tuttavia sottolineare che questa conclusione riguarda solo l'autenticità delle firme del soggetto che ha preso in consegna i plichi. La querela di falso non ha investito invece la veridicità dell'attestazione del messo notificatore di essersi recato al domicilio indicatogli e di aver qui consegnato i plichi ad una persona che si presentava a lui come il destinatario.
Le spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo il DM 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile di bassa complessità e dell'attività effettivamente espletata in complessivi € 2.400,00 per compensi, oltre IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge. Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, sono poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa 499
/2019 così decide, in accoglimento della domanda;
pagina 5 di 6 1) Accerta la falsità delle sottoscrizioni in calce alle relate di notifica riferite:
- al preavviso di fermo amministrativo nr. 08080201500003138000, notificato in data 17.04.2015, a mezzo dell'operatore postale privato Controparte_2
- alla cartella esattoriale di pagamento nr. 08020120014679307 notificata, a mani, alla data dell'11.07.2012,
- alla cartella esattoriale di pagamento nr. 08020130018860343 notificata, a mani, alla data del 09.09.2013,
- alla cartella esattoriale di pagamento nr. 08020140016787537 notificata, a mani, alla data del 29.09.2014,
- alla cartella esattoriale di pagamento nr. 08020140006002062, notificata, a mani, alla data del 23.05.2014;
2) Condanna a rifondere a le spese Controparte_1 Parte_1
del presente giudizio, liquidate in complessivi € 2.400,00 per compensi oltre ad IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge. Spese di CTU a carico del soccombente.
Perugia, 11/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Giulia Maria Lignani dott. Andrea Ausili
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Andrea Ausili Presidente dott. Giulia Maria Lignani Giudice Relatore dott. Luca Marzullo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 499/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 FORTUNATO ANTONELLA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FORTUNATO ANTONELLA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 SACCONE CLAUDIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ESTERNA DELLE MURA,1 SPOLETOpresso il difensore avv. SACCONE CLAUDIA
CONVENUTO/I
PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 6 Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 17/01/2023 che si intende qui interamente richiamato.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in riassunzione depositato telematicamente il 24.01.2019 – in ottemperanza del provvedimento con il quale il Giudice di Pace di Perugia ha disposto la sospensione del giudizio innanzi a sé pendente tra le medesime parti (iscritto al n.
3140/2017 R.g. e avente ad oggetto il risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'illegittimità del fermo amministrativo disposto sul mezzo di proprietà dell'odierno ricorrente) e assegnato termine per l'instaurazione del presente procedimento –
[...] ha proposto querela di falso avente ad oggetto le proprie Parte_1 sottoscrizioni in calce alle relate di notifica riferite al preavviso di fermo amministrativo nr. 08080201500003138000, notificato in data 17.04.2015, a mezzo dell'operatore postale privato alla cartella esattoriale di pagamento nr. Controparte_2
08020120014679307 notificata, a mani, alla data dell'11.07.2012, alla cartella esattoriale di pagamento nr. 08020130018860343 notificata, a mani, alla data del 09.09.2013, alla cartella esattoriale di pagamento nr. 08020140016787537 notificata, a mani, alla data del 29.09.2014 e alla cartella esattoriale di pagamento nr.
08020140006002062, notificata, a mani, alla data del 23.05.2014, chiedendo: “in via principale, accertare e dichiarare la falsità delle sottoscrizioni apposte in calce ai
[predetti] documenti, già impugnati, tutti compiutamente, con querela di falso, presentata personalmente dall'oggi ricorrente, all'udienza del 12 gennaio 2018, ulteriormente confermata nel successivo atto di querela di falso in corso di causa, in seno al procedimento instaurato innanzi al Giudice di Pace di Perugia rubricato al nr. 3140/2017, il tutto come allegato al presente ricorso e, per l'effetto accertare e dichiarare che le sottoscrizioni apposte in calce ai suindicati documenti impugnati non siano state apposte dal Signor Escludere i documenti contraffatti, così Parte_1 come compiutamente individuati, dalle allegazioni documentali prodotte dall
[...]
nel procedimento RG 3140/2017 e, per l'effetto, considerarle Controparte_1 nulli e/o comunque inefficaci, quali elementi di prova, ai fini del decidere per il procedimento nr 3140/2017 pendente innanzi al Giudice di Pace, ad oggi sospeso, ex art. 295 e 313 cpc.”
pagina 2 di 6 Regolarmente notificati ad il ricorso e il decreto di Controparte_1 fissazione udienza, il giudice, constatata la mancata costituzione della convenuta, ne dichiarava la contumacia all'udienza del 19.12.2019. Con ordinanza riservata del 05.03.2021 il giudice, rilevata la necessità di valutare le sottoscrizioni attribuite al ricorrente ed asseritamente false, disponeva l'espletamento di CTU grafologica. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia, notiziato della pendenza del procedimento, non ha formulato conclusioni. Ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice fissava udienza per la precisazione delle conclusioni al 12.10.2023, successivamente rinviata al 13.02.2024. Il 15.01.2024 si costituiva in giudizio , depositando Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta nella quale ha rappresentato l'avvenuta cancellazione del fermo amministrativo n. 08080201500003138 già nel 2017 e l'annullamento di tutte le cartelle di pagamento con la Legge di Bilancio 2023, allegando gli estratti del ruolo che riportano un debito residuo pari a zero per ciascuna di esse. Ha pertanto chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese processuali. Scaduto il termine per il deposito delle note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni, il giudice riservava la decisione al Collegio e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Nell'atto di citazione davanti al Giudice di Pace, l'attore esponeva di avere appreso, del tutto casualmente, che su una autovettura di sua proprietà e della quale si serviva abitualmente, risultava iscritto da un certo tempo un “fermo amministrativo” in relazione ad alcuni crediti insoluti ed affidati per la riscossione ad Equitalia s.p.a., poi
[...]
. Controparte_1
L'attore esponeva, altresì, che non appena aveva avuto contezza del fermo amministrativo, si era rivolto in via informale agli uffici dell protestando che CP_1 quell'atto era illegittimo in quanto: (a) l'iscrizione del “fermo amministrativo” non era stata preceduta dalle intimazioni e avvisi di mora richiesti dalla normativa;
(b) in ogni caso il “fermo amministrativo” non poteva essere applicato a quella particolare autovettura perché essa era adibita al trasporto di un disabile, quale lo stesso attore.
Ancora nell'atto di citazione, l'attore esponeva che l gli aveva comunicato che CP_1 avendo appreso della di lui condizione di disabile – circostanza della quale prima non aveva avuto modo di essere informata - aveva provveduto alla cancellazione del “fermo pagina 3 di 6 amministrativo”. Nondimeno egli riteneva di avere ancora interesse e titolo ad agire in giudizio per conseguire il risarcimento dei danni.
3. Nel corso del giudizio davanti al Giudice di Pace, l convenuta ha prodotto i CP_1 documenti relativi alle notificazioni effettuate al domicilio dell'attore. Ciò con lo scopo di dimostrare che erano state regolari le formalità amministrative preliminari alla imposizione del “fermo amministrativo”.
Si trattava, in sostanza, delle “cartoline” ossia avvisi di ricevimento, sulle quali si vedevano le firme (illeggibili) apposte dalla persona che aveva ritirato i plichi. Tali firme, nel contesto dei documenti prodotti, erano attribuite al destinatario.
L'attore ha disconosciuto le firme ed ha proposto querela di falso. Di conseguenza alla udienza del 26.10.2018 il Giudice di Pace ha sospeso il giudizio rimettendo le parti al Tribunale per la definizione della questione pregiudiziale sollevata con la querela di falso. La causa è stata riassunta davanti al Tribunale ad iniziativa dell'attore.
In questa sede è stata disposta ed eseguita una consulenza tecnica d'ufficio, per accertare l'autografia delle firme contestate. Il consulente ha affermato che si può escludere che le firme oggetto di verifica appartengano all'attore.
La causa è quindi passata in decisione.
4. Procedendosi ora alla definizione della questione pregiudiziale, viene preliminarmente in esame la domanda dell' convenuta che si dichiari cessata la CP_1 materia del contendere.
Questa domanda si basa sulla considerazione che il contestato “fermo amministrativo” è stato annullato d'ufficio prima ancora della proposizione dell'atto di citazione (il quale anzi dava atto del sopravvenuto annullamento) e che più di recente, inoltre, in applicazione di normativa sopravvenuta sono state azzerati i crediti per la riscossione dei quali l aveva attivato la procedura. CP_1
5. La prospettazione della “cessata materia del contendere” non appare pertinente alla fattispecie.
Va considerato che il giudizio principale, pendente davanti al Giudice di Pace, è sospeso in attesa che questo Tribunale definisca la questione pregiudiziale. Spetterebbe dunque al Giudice di Pace accertare se sia cessata la materia del contendere.
Peraltro, anche volendo ammettere che questo Tribunale possa accertare la cessazione della materia del contendere nel giudizio principale, sta di fatto che la materia del contendere nella presente causa è costituita solo dalla querela di falso.
pagina 4 di 6 Invero nell'originario atto di citazione l'attore riconosceva che il “fermo amministrativo” dell'autovettura risultava in quel momento già cancellato avendo a ciò provveduto l pochi giorni dopo che l'interessato aveva reso nota all la CP_1 CP_1 sua condizione di disabile. L'atto di citazione era dunque esplicito ed inequivoco nel senso che oggetto della domanda era solo il risarcimento del danno;
l'invalidità del
“fermo amministrativo” veniva in considerazione solo quale presupposto della domanda risarcitoria. Quanto ai crediti erariali affidati per la riscossione all' l'attore non CP_1 ne ha mai negato la sussistenza, sino a che non sono stati cancellati d'ufficio – secondo quanto viene ora dedotto - in applicazione di norme sopravvenute.
Posto, dunque, che l'oggetto della controversia principale è solamente la domanda risarcitoria – avendo le altre tesi e prospettazioni dell'attore una funzione solo strumentale – e che tale domanda è ritualmente coltivata, non si ravvisa alcuna cessazione della materia del contendere.
6. Passando ora all'esame della querela di falso, non si può che prendere atto dell'esito della consulenza tecnica d'ufficio, depositata in data 6/1/2023 dal dott. Per_1
la quale esclude che siano autentiche le firme visibili sui documenti in esame
[...] come apposte dal destinatario Parte_1
La querela di falso, in assenza di elementi contrari, deve essere dunque accolta. Conviene tuttavia sottolineare che questa conclusione riguarda solo l'autenticità delle firme del soggetto che ha preso in consegna i plichi. La querela di falso non ha investito invece la veridicità dell'attestazione del messo notificatore di essersi recato al domicilio indicatogli e di aver qui consegnato i plichi ad una persona che si presentava a lui come il destinatario.
Le spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo il DM 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile di bassa complessità e dell'attività effettivamente espletata in complessivi € 2.400,00 per compensi, oltre IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge. Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, sono poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa 499
/2019 così decide, in accoglimento della domanda;
pagina 5 di 6 1) Accerta la falsità delle sottoscrizioni in calce alle relate di notifica riferite:
- al preavviso di fermo amministrativo nr. 08080201500003138000, notificato in data 17.04.2015, a mezzo dell'operatore postale privato Controparte_2
- alla cartella esattoriale di pagamento nr. 08020120014679307 notificata, a mani, alla data dell'11.07.2012,
- alla cartella esattoriale di pagamento nr. 08020130018860343 notificata, a mani, alla data del 09.09.2013,
- alla cartella esattoriale di pagamento nr. 08020140016787537 notificata, a mani, alla data del 29.09.2014,
- alla cartella esattoriale di pagamento nr. 08020140006002062, notificata, a mani, alla data del 23.05.2014;
2) Condanna a rifondere a le spese Controparte_1 Parte_1
del presente giudizio, liquidate in complessivi € 2.400,00 per compensi oltre ad IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge. Spese di CTU a carico del soccombente.
Perugia, 11/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Giulia Maria Lignani dott. Andrea Ausili
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