Sentenza breve 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza breve 31/03/2026, n. 6032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6032 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06032/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01999/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1999 del 2026, proposto da JU Dayakar in qualità di esercente la responsabilità genitoriale su JU AN AJ, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Santaniello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Annullamento diniego visto studio n.3915/25emanato nei confronti di JU AN AJ dal Consolato Generale d'Italia a Dubai;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa FR NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
PREMESSO CHE:
- parte ricorrente ha impugnato il diniego di visto di ingresso per motivi di studio indicato in epigrafe, adottato dalla competente Autorità consolare;
- come si legge nel provvedimento, il visto studio è stato negato perché la sua situazione economica finanziaria non permetterebbe di “ fugare il ragionevole dubbio ” sulla sussistenza di un rischio migratorio, dovendo l’istante “ esibire garanzie economico-finanziarie di supporto sufficienti, valide e verificabili ”, senza null’altro specificare;
- avverso tale diniego parte ricorrente ha dedotto “ I. Violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione italiana. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della Legge n. 241/90, dell'art. 4 del D.Lgs. n. 286/1998. Eccesso di potere per carenza, insufficienza ed inadeguatezza della motivazione. ”, nonché “ II. Violazione e falsa applicazione: - del D. Lgs. n. 286/1998 (art. 39); - del D.P.R. n. 394/1999 (artt. 44-bis e 46); - del Decreto Interministeriale n. 850/2011 (art. 15 dell'Allegato); - della Direttiva 1 marzo 2000 del Ministero dell'Interno; - della Circolare del Ministero dell'Università e della Ricerca (Procedure per l'ingresso, il soggiorno, l'immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della forma-zione superiore in Italia, valide per l'anno accademico 2025-2026). Eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza della motivazione; travisamento ed erronea valutazione dei fatti; falsità del presupposto; manifesta ingiustizia. ”;
- l’intimato Ministero si è costituito in giudizio in resistenza, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per nullità della procura estera;
CONSIDERATO che il ricorso è palesemente ammissibile e fondato e può, pertanto, essere definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., come da avviso datone alle Parti presenti all’odierna camera di consiglio;
RITENUTO, infatti, sotto il profilo in rito, che l’eccezione come in atti sollevata dal resistente Ministero è manifestamente infondata, atteso che la procura reca la sottoscrizione della parte, attestata da pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 2703 c.c. e debitamente corredata dalla legalizzazione del Consolato, necessaria per il Paese di provenienza;
RITENUTO, inoltre, con riguardo al merito delle questioni, che – come giustamente denunciato – la determinazione impugnata è obiettivamente carente sotto il profilo motivazionale;
RILEVATO, invero, che nel provvedimento impugnato non sono indicate le ragioni ostative al rilascio del richiesto visto, essendosi il resistente Ministero limitato ad affermare la sussistenza di ragionevoli dubbi sulla situazione economico-finanziaria del richiedente, senza tuttavia specificare, in concreto, gli elementi di dubbio alla luce della documentazione presentata;
RICORDATO che, per contro, la motivazione del provvedimento amministrativo deve – per legge – estrinsecarsi nella enunciazione delle ragioni di fatto e nella individuazione delle relative norme di diritto che ne giustificano il contenuto, perché altrimenti né il destinatario, né tantomeno il Giudice in sede contenziosa, possono verificare il rispetto dei limiti della discrezionalità amministrativa e conoscere le ragioni di pubblico interesse che hanno imposto la restrizione delle sfere giuridiche dei privati interessati ovvero ne hanno impedito l’ampliamento; costituendo dunque, in sostanza, la motivazione del provvedimento, “ il presupposto, il fondamento, il baricentro e l’essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo (art. 3 della l. 241/1990) e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile ” (tra le molteplici, Consiglio di Stato sez. VI, 20/12/2021, n.8449).
RITENUTO, pertanto, di accogliere il ricorso sotto il profilo del denunciato vizio di difetto di motivazione e, per l’effetto:
- di annullare il provvedimento impugnato;
- di ordinare all’Amministrazione di riesaminare l’istanza di parte ricorrente, tenendo anche conto della documentazione versata agli atti del presente giudizio e nel rispetto del vincolo conformativo nascente da questo dictum , entro e non oltre giorni 20 (venti) dalla comunicazione della sentenza ovvero, se anteriore, dalla sua notifica;
RITENUTO, infine, che le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto della particolarità della fattispecie nonché della notevole mole di pratiche di visto notoriamente affluite presso la struttura consolare in questione nei mesi più recenti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato e ordina il riesame dell’istanza, nei modi e termini indicati in parte motiva.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER NZ, Presidente
FR NI, Primo Referendario, Estensore
AM GI, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FR NI | ER NZ |
IL SEGRETARIO