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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 05/03/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
n. 2743/2023 R.G.
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Verona
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente rel.
dott. Massimo Vaccari Giudice
dott. Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n°2743 /2023 R.G. promossa da
., Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. SAMBUGARO ELISA DONATA
ricorrente contro
rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'avv. MAZZI CINZIA
convenuto e con l'intervento del P.M. presso la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Verona
oggetto: Separazione giudiziale
Causa rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 28/11/2024 e decisa alla camera di consiglio collegiale del 18/02/2025
conclusioni: 2
per la ricorrente:
“dato atto della intervenuta sentenza non definitiva (n. 365/2024) con cui è
stata pronunciata la separazione personale dei coniugi in data 30.1.2024,
pubblicata il 12.2.2024:
1) confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in San Pietro in
Cariano (VR) alla Via Don A. Fasoli n. 7, ivi inclusi gli arredi e corredi ivi
contenuti unitamente ai relativi accessori e pertinenze alla sig.ra
[...]
che ivi abiterà unitamente alla figlia Parte_1 Persona_1
(maggiorenne ed economicamente non autosufficiente) e ai figli minori
e ; Per_2 Per_3
2) disporre l'affidamento esclusivo di e alla ricorrente, Per_2 Per_3
disponendone il collocamento prevalente con la madre presso la residenza
materna; in subordine, affidare i figli minori e in modo Per_2 Per_3
condiviso ad entrambi i genitori con residenza e collocamento prevalente
degli stessi presso la madre;
3) regolamentare il diritto/dovere del padre di vedere i figli secondo le
modalità attualmente in atto, ovvero:
- nei fine settimana: nella giornata del sabato o della domenica per la durata
di almeno sei ore;
- nonché un giorno durante la settimana, per almeno quattro ore, nella
giornata del venerdì o altro giorno compatibile con gli impegni scolastici e
sportivi dei figli;
andando a prendere i ragazzi e riaccompagnandoli presso la residenza
materna;
4) confermare l'obbligo a carico del sig. di corrispondere un Controparte_1
contributo di mantenimento mensile di € 900,00 per i tre figli (euro 300 per
ciascuno), o quella diversa somma ritenuta di giustizia e/o risultante all'esito della
espletata istruttoria, da versare alla sig.ra mediante Parte_1
bonifico bancario continuativo ed in via anticipata entro il giorno 05 di ogni
mese, oltre alla rivalutazione ISTAT, oltre al 60% (sessanta per cento) delle
2 3
spese per la prole come specificamente elencate nel vigente Protocollo
Famiglia del Tribunale di Verona, da rimborsare entro e non oltre una
settimana dall'esibizione della relativa documentazione comprovante
l'esborso;
5) confermare il percepimento del 100% del c.d. assegno unico e universale
per i tre figli (ovvero di altra provvidenza comunque denominata per il
nucleo famigliare) in favore della signora Parte_1
6) confermare il percepimento del 100% della indennità di frequenza
mensile per il figlio in favore della signora e Per_3 Parte_1
l'utilizzo di tale indennità per i bisogni del figlio stesso;
Per_3
7) disporre la prosecuzione del monitoraggio sul nucleo familiare da parte
dei Servizi territorialmente competenti per mantenere e attivare ogni
intervento utile a favore dei minori e (Servizi Educativi e Per_2 Per_3
NPIPEE) nonché del percorso di sostegno alla genitorialità, con l'apertura di
un procedimento ex art. 337 c.c. avanti al Giudice Tutelare;
8) adottare ogni altro provvedimento ritenuto opportuno nell'interesse della
prole;
9) rigettare ogni diversa e contraria domanda formulata dal resistente in
quanto infondata in fatto e in diritto per le motivazioni esposte in atti;
10) con vittoria di spese e compensi di causa, oltre 15% per spese generali,
IVA e CPA come per legge, da liquidarsi ai sensi del D.M. 55/2014.
IN VIA ISTRUTTORIA: si reiterano le istanze istruttorie già formulate ai
punti a), b), c), d), e), f), del ricorso per separazione introduttivo del presente
giudizio, nonché nella memoria difensiva ex art. 473 bis. 17, I comma, c.p.c. datata
24.06.2023 alle pagine da nn. 18 a 20 che hanno qui da intendersi per
integralmente richiamate e ritrascritte.”
per il convenuto
“Nel merito
3 4
1) Darsi atto della pronuncia della sentenza non definitiva di separazione personale
n. 365/2024, pubblicata in data 12.02.2024, dei coniugi e Controparte_1 [...]
. Parte_1
2) Assegnarsi l'abitazione coniugale sita in San Pietro in Cariano, Via Don A.
Fasoli nr. 7, ivi inclusi arredi e corredi ivi presenti alla signora Parte_1
Per_ per abitarla unitamente ai figli , maggiorenne non
[...]
economicamente autosufficiente, ed ai figli minori e Il Per_2 Persona_4
sig. ha già lasciato la casa coniugale. CP_1
3) Affidarsi in ogni caso i figli minori e ad entrambi i genitori in Per_2 Per_3
modo condiviso con coabitazione stabile presso la madre.La responsabilità
genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori nel senso che le decisioni di
maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dei minori
verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle
inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi. Limitatamente alle questioni di
ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale verrà gestita
separatamente.
4) Visto il monitoraggio in corso da parte dei Servizi e la necessità di proseguire il
percorso di sostegno alla genitorialità, disporsi il diritto / dovere del padre di vedere
e tenere con sé i figli minori secondo le seguenti modalità attualmente in atto:
- tutti i fine settimana dal venerdì pomeriggio all'uscita della scuola fino al sabato
sera all'ora di cena, quando il padre riaccompagnerà i figli presso l'abitazione
materna;
- durante la settimana, una o due sere, compatibilmente con le esigenze ed i bisogni
dei figli minori dalle ore 18.00 alle ore 22.00, quando il padre riaccompagnerà
e presso l'abitazione materna. Per_2 Per_3
5) Per l'effetto della modifica disposta con ordinanza del 01/04/2024 relativa al
regime di affidamento (oggi condiviso) dei figli minori, che resteranno collocati
prevalentemente la madre con monitoraggio in corso da parte dei Servizi Sociali e
la necessità di proseguire il percorso di sostegno alla genitorialità, trasmettere gli
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atti al Giudice Tutelare per la prosecuzione delle valutazioni e del sostegno ai
minori con richiesta di apertura di un procedimento ex art. 337 cc.
6) Porsi a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla signora CP_1 Pt_1
a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, la somma
[...]
mensile pari ad € 500,00, o quella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia
all'esito delle indagini che il Tribunale riterrà opportuno effettuare. Tale somma
dovrà essere versata in via anticipata entro i primi cinque giorni di ogni mese, a
mezzo bonifico bancario permanente con valuta fissa su un conto corrente intestato
alla signora e sarà soggetta a rivalutazione monetaria sulla base Parte_1
degli indici ISTAT a partire dal mese di maggio 2024.
7) Porsi a carico del signor il 50% delle spese accessorie che si renderanno CP_1
necessarie per i figli come specificamente elencate nel vigente Protocollo Famiglia
del Tribunale di Verona.
8) L'assegno unico universale, sarà integralmente percepito dalla signora Pt_1
[...]
9) Rigettarsi le domande residue tutte di parte ricorrente in quanto infondate in
fatto ed in diritto.
10) Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori di legge.
In via istruttoria
Si allegano i seguenti documenti (proseguendo la numerazione di cui ai precedenti
atti):
20) Modello 730/2024 – Redditi 2023 signor Controparte_1
21) redditi percepiti dal signor fratello convivente con il Persona_5
resistente;
22) redditi da pensione percepiti dalla signora madre Persona_6
convivente con il resistente”
per il PM
“nulla si oppone”
5 6
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione giudiziale e richiesta di addebito con istanza di emissione di provvedimenti urgenti nell'interesse della prole anche inaudita altera parte, depositato il 4/4/2023 e notificato in data
12/04/2023, la signora adiva avanti il Parte_1
Tribunale di Verona il marito chiedendo che il Tribunale: - autorizzasse i coniugi a vivere separati;
- assegnasse la casa coniugale alla ricorrente per abitarla unitamente ai figli e , con Persona_1 Per_2 Per_3
immediato rilascio da parte del resistente;
- disponesse l'affidamento esclusivo dei figli alla madre, con collocamento prevalente presso la residenza materna, con riserva di chiedere un diverso tipo di affidamento in base alle indicazioni fornite dai Servizi Sociali territorialmente competenti per la presa in carico delle parti per un percorso di sostegno genitoriale ed una valutazione delle capacità genitoriali del resistente e così
regolamentando di conseguenza il diritto/dovere di visita padre e figli;
-
ponesse a carico del signor l'obbligo di corrispondere un CP_1
contributo al mantenimento mensile dei tre figli pari ad euro 900,00 oltre al
50% delle spese accessorie di cui al Protocollo Famiglia (oltre l'integrale percezione, da parte della ricorrente, dell'assegno unico universale) ed un contributo di mantenimento per la moglie di euro 200,00 mensili. In via principale, ferme le conclusioni rassegnate in via preliminare, la ricorrente chiedeva la pronuncia della separazione con addebito al marito;
in via subordinata, ferme le domande sulla separazione con richiesta di addebito e quelle di natura economica, chiedeva che fosse disposto l'affidamento condiviso dei figli minori con residenza e collocamento prevalente presso di sé, con calendario di visita paterno da stabilirsi ad esito dell'incarico conferito ai Servizi Sociali.
La Presidente delegata con decreto depositato l'11/4/024 fissava udienza per il giorno 14/07/2023 con orari separati per la comparizione dei coniugi, disponeva la comunicazione alla Procura della Repubblica di
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Verona per la trasmissione di eventuali atti ostensibili e chiedeva ai Servizi
Sociali di inviare una relazione.
Con contestuale decreto, vista la richiesta di provvedimenti indifferibili inaudita e visto l'art. 473 bis 15 c.p.c., pronunciava i seguenti provvedimenti indifferibili:
“rilevato che nel ricorso si allegano gravi e specifici fatti di violenza
domestica e di genere, oggetto di denuncia penale, e che vi sono indizi dai quali
desumere un pericolo imminente e irreparabile anche per i figli minorenni, di cui
uno presenta una situazione di fragilità;
visto l'art. 473 bis 15 c.p.c., pronuncia i seguenti provvedimenti
indifferibili:
- I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
- Il marito rilascerà l'abitazione familiare asportando i propri oggetti
personali;
- I figli minorenni continueranno a risiedere con la madre e gli incontri tra
padre e figli potranno avvenire solo con modalità protette organizzate dai Servizi
Sociali o, prima dell'avvio da parte dei Servizi Sociali, una volta alla settimana per
due ore alla presenza di persona di comune fiducia e compatibilmente le esigenze
scolastiche dei figli;
- il marito corrisponderà un contributo mensile di € 750 per il
mantenimento dei figli, oltre al 60% delle spese straordinarie secondo il Protocollo
del Tribunale di Verona;
- l'intero assegno unico sarà percepito integralmente dalla madre
convivente.
FISSA udienza per la conferma, la modifica o la revoca al 21.4.2023 h. 11
per la comparizione della moglie e h. 11.15 per la comparizione del marito, con
termine fino al 17.4.2023 per la notifica e fino al 20.4.2023 per la costituzione;
”
Costituendosi in giudizio con riferimento ai provvedimenti indifferibili emessi inaudita in data 20/04/2023, il resistente contestava le allegazioni della ricorrente con il ricorso introduttivo, e chiedeva: - in via
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preliminare la REVOCA del provvedimento indifferibile emesso in data
06/04/2023 nella parte in cui stabiliva che il padre potesse incontrare i figli
“solo con modalità protette organizzate dai Servizi Sociali o, prima dell'avvio da
parte dei Servizi Sociali, una volta alla settimana per due ore alla presenza di
persona di comune fiducia e compatibilmente con le esigenze scolastiche dei figli”; -
l'assegnazione alla madre dell'abitazione coniugale per abitarla unitamente ai figli, allegando di averla già rilasciata di sua spontanea volontà; -
l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori con diritto-dovere del padre di vedere e tenere i figli con sé “a fine settimana alternati dal venerdì
pomeriggio all'uscita della scuola fino alla domenica sera alle ore 19.00 quando
provvederà a riaccompagnarli presso il domicilio materno;
durante la settimana per
tre pomeriggi dall'uscita della scuola fino alla sera prima di cena quando
provvederà a riaccompagnarli presso il domicilio materno”; - l'onere di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento per i tre figli, la somma mensile di € 500,00 oltre al 50% delle spese accessorie ed assegno unico universale integralmente a favore della signora Pt_1
All'udienza del 21/04/2023, fissata per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti indifferibili, sentite entrambe le parti, all'esito di ampia discussione, i coniugi concordavano “le seguenti modalità in attesa
della prima udienza di comparizione e dell'approfondimento sui fatti allegati al
ricorso:
1) I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2) I figli minorenni continueranno a risiedere con la madre e gli incontri
tra padre e figli potranno avvenire almeno una volta alla settimana, il sabato o la
domenica, per la durata di quattro ore presso la casa della nonna paterna, alla
presenza della figlia maggiore;
Persona_1
3) Il marito continuerà a provvedere al pagamento del canone di locazione e
delle utenze e contribuirà al 60% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del
Tribunale di Verona;
8 9
4) l'intero assegno unico sarà percepito integralmente dalla madre
convivente;”.
La Presidente del. disponeva in conformità all'accordo sopra verbalizzato e rinnovava l'incarico ai servizi sociali territorialmente competenti affinché avviassero l'indagine sulla situazione del nucleo
Il resistente si costituiva ritualmente in giudizio con comparsa depositata il 14/6/2023, contestando integralmente quanto dedotto in ricorso e chiedeva la pronuncia della separazione personale dei coniugi e riproponeva le già formulate istanze in ordine ad affidamento,
collocamento e mantenimento dei figli, fermo il rigetto di tutte le residue domande di parte ricorrente, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Entrambe le parti depositavano le memorie ai sensi dell'art. 473bis
17 c.p.c..
Nelle more perveniva una prima relazione dei Servizi Sociali.
All'udienza del 14/7/2023 comparivano i coniugi che confermavano la volontà di separarsi e venivano sentiti.
All'esito, la Presidente del. pronunciava la seguente ordinanza riservata:
“letti il ricorso introduttivo, la memoria di costituzione e le successive
ulteriori difese ex art. 473 bis 17 c.p.c.;
esaminati i documenti prodotti e le istanze istruttorie formulate;
sentiti i coniugi;
ritenuto che vadano pronunciati provvedimenti temporanei ed urgenti
nell'interesse delle parti e dei figli;
ritenuto che, visti i provvedimenti indifferibili assunti inaudita con decreto
6.4.2023, il successivo accordo intervenuto all'udienza del 21.4.2023, le concordi
richieste delle parti e gli esiti dell'indagine preliminare svolta dal Consultorio
familiare, appare preferibile disporre la residenza prevalente dei due figli minorenni
nata l'[...] e nato il [...] presso la madre nella casa Per_2 Per_3
familiare;
9 10
ritenuto che le gravi allegazioni di condotte violente che sarebbero state
poste in essere dal resistente, parzialmente riscontrate dal certificato del Pronto
Soccorso, dalla denuncia querela e dalle fotografie dimesse – sulle quali sono ancora
in corso indagini da parte della Procura della Repubblica di Verona, i cui atti non
sono ostensibili -, rendono necessario almeno in via temporanea, in attesa
dell'approfondimento in corso tramite Servizi Sociali e da parte della Procura,
disporre l'affidamento esclusivo alla madre dei due minori, con tempi e modalità
d'incontro con il padre sempre alla presenza della figlia maggiorenne
[...]
sebbene prudentemente ampliate rispetto a quanto stabilito in via Per_1
provvisoria all'udienza del 21.4.2023;
ritenuto inoltre che il padre non convivente dovrà contribuire al
mantenimento dei tre figli provvedendovi direttamente quando i figli rimarranno
presso lo stesso e corrispondendo alla madre un contributo in denaro che appare
congruo determinare in via provvisoria nell'importo complessivo fisso mensile di €
900 rivalutabile (€ 300 per ciascun figlio), tenuto conto delle presumibili esigenze
dei figli, delle risorse economiche e delle capacità reddituali dei genitori, dei tempi
di permanenza presso ciascun genitore, del canone di locazione che la madre dovrà
sostenere per la casa familiare (€ 550), del fatto che la madre potrà percepire in via
esclusiva l'intero assegno unico per i tre figli ed altresì dell'indennità di frequenza
per il figlio , dei compiti di cura e domestici che continueranno ad essere Per_3
svolti prevalentemente dalla madre;
rilevato altresì che il padre dovrà contribuire per il 60% alle spese
straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Verona;
ritenuto che va invece respinta, almeno in via temporanea, la richiesta di
contributo in favore della ricorrente, la quale non consta avere impedimenti a
svolgere attività lavorativa, almeno a tempo parziale, come dimostra l'occupazione
in corso;
valutate l'ammissibilità e la rilevanza dei mezzi di prova indicati da
entrambe le parti;
10 11
ritenuto che l'espletamento di c.t.u. è allo stato prematuro, essendo
opportuno attendere gli esiti delle indagini dei Servizi Sociali, già in corso;
ritenuta l'opportunità di acquisire la relazione di servizio dei Carabinieri
intervenuti in data 11.2.2023;
per questi motivi
visto ed applicato l'art. 473 bis 23 c.p.c., pronuncia i seguenti
provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse dei coniugi e dei figli minori:
1) Autorizza i coniugi a vivere separati;
2) Affida i figli minori nata l'[...] e nato il Per_2 Per_3
20.3.2011 in via esclusiva alla madre;
disciplina i tempi e le modalità di
permanenza con il padre come segue: due volte alla settimana, di cui una volta il
sabato o la domenica per la durata di sei ore e la seconda in giorno da concordare
della durata di quattro ore, alla presenza della figlia maggiore;
Persona_1
3) Assegna la casa coniugale con i suoi arredi alla moglie sig.
[...]
, affinché ci abiti con i figli;
il marito avrà facoltà di Parte_1
asportare i propri oggetti personali;
4) Dispone che il sig. con decorrenza dal mese di Controparte_1
agosto 2023 contribuisca al mantenimento dei figli provvedendovi direttamente nel
tempo in cui li terrà con sé e corrispondendo mensilmente alla sig.
[...]
, entro il 5° giorno di ciascun mese, l'importo complessivo Parte_1
di € 900 (€ 300 ciascuno), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e il
60% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Verona;
5) La sig. percepirà in via esclusiva Parte_1
l'assegno unico universale per i tre figli e l'indennità di frequenza mensile per il
figlio , utilizzando quest'ultima per i bisogni di . Per_3 Per_3
RESPINGE le istanze di prova testimoniale richieste da parte ricorrente
relativamente ai nn. 1, 2, 3 in quanto generiche e le istanze di parte resistente da
nn. 1 a 6, 8, 9, 10, 15, 16 in quanto non contestate;
INCARICA la cancelleria di chiedere ai Carabinieri di San Pietro in
Cariano di trasmettere copia della relazione di servizio redatta in occasione
11 12
dell'intervento effettuato in data 11.2.2023 presso l'abitazione della famiglia
in via Don Fasoli 7, riservandosi di valutare le ulteriori prove orali CP_1
richieste da entrambe le parti all'esito;
INCARICA la cancelleria di richiedere ai Servizi Sociali di trasmettere una
relazione sulle indagini in corso di svolgimento sulla situazione dei genitori e dei
figli, assegnando termine fino al 30.11.2023 per la trasmissione e alle parti fino al
15.12.2023 per memorie;
ORDINA ad entrambe le parti di produrre entro il 15.12.2023 le
dichiarazioni sui redditi o le certificazioni uniche successive a quelle già prodotte;
Predispone il seguente CALENDARIO del processo modificabile solo in
caso di sopravvenienze o impedimenti:
- Udienza del 18.1.2024 h. 12 per esame della relazione di servizio dei
Carabinieri e della relazione dei Servizi Sociali, per discussione sull'eventuale
istruttoria orale ulteriore e per precisazione delle conclusioni relativamente alla
domanda sullo status;
- Udienza del 14.3.2024 h. 12 per eventuali prove orale e assegnazione dei
termini per scritti conclusionali;
- Udienza del 19.9.2024 h.
9.30 per rimessione della causa in decisione.
Si comunichi anche al PM (via PEC), con richiesta di trasmissione di
eventuali atti di indagine divenuti estensibili.”
Pervenuta la documentazione richiesta dal Tribunale (relazione di servizio da parte dei Carabinieri di San Pietro in Cariano in data
02/08/2023, richiesta di archiviazione ex art. 408 c.p.p. del Sostituto
Procuratore della Repubblica – dott.ssa - avanzata nell'ambito Persona_7
del procedimento iscritto a carico del signor e trasmessa da parte CP_1
della Procura della Repubblica in data 28/11/2023 e relazione del
Consultorio Familiare di Domegliara in data 16/2/2023) le parti depositavano le proprie memorie autorizzate, anche di aggiornamento della documentazione reddituale pervenuta.
12 13
All'udienza del 18.1.2024 le parti precisavano le conclusioni in punto status e la Presidente del. disponeva, visto il consenso di entrambi,
che gli stessi seguissero un percorso di sostegno alla genitorialità e che fosse attivato un monitoraggio della situazione familiare per mantenere ed attivare ogni intervento utile in favore dei figli, anche tramite il servizio educativo NPI;
a parziale modifica dei provvedimenti provvisori,
esonerava la figlia maggiore dall'essere presente in Persona_1
occasione degli incontri tra padre e figli minori;
rimetteva la causa al collegio per la decisione in punto status.
Con sentenza non definitiva 30.1.2024/12.2.2024 era pronunciata la separazione e con separata ordinanza di rimessione della causa sul ruolo istruttorio veniva confermata l'udienza del 14/03/2024 per la discussione in ordine alla necessità di istruttoria orale.
All'udienza del 14/03/2024 il procuratore di parte ricorrente insisteva per l'ammissione delle istanze di prova orale, con ordinanza riservata datata 01.04.2024 la Presidente del. respingeva le istanze “vista
l'archiviazione in sede penale;
visto il monitoraggio in corso da parte dei Servizi
Sociali e la disponibilità manifestata da entrambe le parti a seguire un percorso di
sostegno della genitorialità” e modificava il calendario d'udienza fissando l'udienza del 23/5/2024 h. 10.30 per esame della relazione dei Servizi
Sociali.
Alla luce della relazione dei Servizi Sociali del 03/05/2024,
all'udienza del 23/05/2024, la Presidente: sentite le parti, “rilevato che dalla
relazione dei servizi non emergono attualmente gravi ragioni per escludere il padre
dall'esercizio della responsabilità genitoriale, a parziale modifica delle condizioni
stabilite con i provvedimenti provvisori: affidava i figli minorenni e Per_2
ad entrambi i genitori in via condivisa, confermando allo stato i tempi e le Per_3
modalità di incontro con il padre e la prosecuzione dei colloqui per il sostegno alla
bigenitorialità e il monitoraggio”.
13 14
Le parti depositavano quindi le note di precisazione delle conclusioni (riportate nell'intestazione della presente sentenza) e gli scritti conclusivi e all'ultima udienza del 28/11/2024 la causa era rimessa al
Collegio per la decisione.
La separazione è già stata dichiarata con sentenza non definitiva.
Avendo la ricorrente rinunciato alla domanda di addebito, nessun approfondimento va svolto in ordine alla responsabilità nella determinazione della crisi familiare.
1) Domanda di affidamento dei figli minorenni e tempi di permanenza con ciascun genitore
Dalla relazione coniugale sono nati l'8.5.2005, Persona_1
maggiorenne, l'11.12.2009 e il 20.3.2011, minorenni. Per_2 Per_3
è affetto da disabilità neurologica con diagnosi di “Tic complessi Per_3
sindrome di LE De La OU ed è sottoposto a terapia farmacologica come da Verbale della Commissione Medica Inps del 13.10.2020 (doc. 6 di parte ricorrente).
All'esito dell'osservazione da parte dei Servizi Sociali e dell'assenza di elementi univoci dai quali desumere che il resistente abbia posto in essere condotte violente nei confronti della moglie e dei figli, essendo emerse solo forti tensioni tra i genitori, non vi sono specifiche e gravi ragioni per derogare dal regime ordinario di esercizio della responsabilità
genitoriale, ossia dall'affidamento condiviso.
Va condivisa la scelta di non aver proceduto l'ascolto dei minori.
è stata infatti ascoltata in sede di indagini penali e dai Servizi Per_2
Sociali – e ciò rileva ai sensi dell'art. 473 bis 45 c.p.c. – e le risultanze di tali ascolti sono sufficienti ed esaustive;
inoltre, la ragazza è in una fase di disagio adolescenziale, per allegazione di entrambi i genitori, con conseguente opportunità di evitare ulteriori coinvolgimenti nella lite trai genitori. Quanto a , le sue fragilità ne sconsigliano un ascolto in Per_3
sede giudiziaria.
14 15
Dalle relazioni dei Servizi Sociali (datate 30.9.2024 e 2.5.2025)
risultano atteggiamenti disponibili e collaboranti da parte di entrambi i genitori, pur con una persistente conflittualità, e non è stata segnalata alcuna condotta pregiudizievole nei confronti dei figli, ed in particolare di
. I Servizi hanno coerentemente indicato la necessità di proseguire Per_3
nell'incarico di “monitoraggio del nucleo famigliare, tramite incontri di rete fra
servizi coinvolti e colloqui di sostegno volti a favorire la cogenitorialità” ed entrambi i genitori hanno concordato con tale indicazione, oltre che con l'opportunità di aprire un procedimento di vigilanza del Giudice tutelare ai sensi dell'art. 337 c.c.
Le problematiche della figlia verosimilmente collegate alla Per_2
fase adolescenziale, potranno essere adeguatamente affrontate con l'aiuto dei Servizi.
Quanto ai tempi e alle modalità d'incontro, vanno confermati quelli in atto non constando che nell'abitazione del padre vi sia la disponibilità di ospitare i ragazzi per il pernottamento, aggiungendo la regolamentazione delle festività natalizie e pasquali e di uun periodo durante le vacanze di estive. In ogni caso, anche con l'aiuto dei Servizi, i genitori potranno concordare tempi e modalità ulteriori, compatibili con le esigenze scolastiche dei figli e lavorative degli stessi genitori.
2) Contributo al mantenimento dei figli
Vanno innanzitutto esaminate le situazioni economiche dei genitori.
La ricorrente, nata nel 1978, svolge l'attività di cameriera ai piani con rapporto stagionale e relativamente all'anno 2023 ha documentato (doc.
49 di parte ricorrente) un reddito annuo netto di € 15.378 (€ 15860 reddito lordo - € 582 imposta netta). Vive con i figli nella casa familiare in locazione per la quale corrisponde un canone mensile di € 550. Non consta avere proprietà immobiliari. Percepisce l'intero assegno unico familiare, che le parti concordano le sia lasciato integralmente, nonché l'indennità per pari ad € 330 mensili. Non è contestato che la figlia maggiorenne Per_3
15 16
si sia iscritta all'università e che svolga attività lavorative temporanee Per_1
per contribuire alla spesa dei propri studi.
Il resistente, nato nel 1976, ha svolto l'attività di cuoco alle dipendenze dal 2009, con una retribuzione mensile di circa € 2.000, ma dal
2022 al 2024 ha usufruito di congedo familiare straordinario per occuparsi del figlio;
rientrato al lavoro, il 29.10.2024 è stato licenziato per Per_3
giustificato motivo oggettivo (doc. 25 di parte resistente). È
comproprietario di alcuni immobili ricevuti per successione ereditaria, il cui valore per la quota è di circa € 60.000, non ha spese abitative in quanto vive con la madre in un immobile in comproprietà.
Osserva innanzitutto il Collegio che l'intervenuta perdita del lavoro da parte del resistente, allegata nella comparsa conclusionale, non comporti una diminuzione della sua capacità contributiva, in ragione della consolidata professionalità come cuoco e della notoria presenza di numerose offerte di lavoro per tale posizione nel territorio di Verona.
Peraltro, la ricorrente ha già dedotto su tale sopravvenienza nella sua memoria di replica, cosicché non è necessaria una rimessione in istruttoria.
Valutate comparativamente le situazioni economiche dei genitori e tenuto conto dei tempi di permanenza dei figli con ciascuno, delle presumibili esigenze dei ragazzi (studenti), degli importi che la madre percepisce a titolo di assegno unico universale e di indennità di frequenza
(che andrebbe utilizzata per e non accantonata), dell'impegno Per_3
lavorativo part time della figlia maggiorenne, nonché della spesa che la sola madre deve sostenere per l'abitazione per sé e per i figli, va confermato il contributo complessivo di € 900 (€ 300 ciascuno), rivalutato in € 906, oltre al
60% delle spese straordinarie previste dal Protocollo del Tribunale di
Verona e oltre a rivalutazione annuale ISTAT con base agosto 2024.
3) Spese di lite
L'esito della controversia e la parziale reciproca soccombenza giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
16 17
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Verona, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
1) Affida i figli minori nata l'[...] e nato il [...] Per_2 Per_3
in via condivisa ad entrambi i genitori con residenza presso la madre;
disciplina i tempi e le modalità di permanenza con il padre come segue:
due volte alla settimana, di cui una volta il sabato o la domenica per la durata di otto ore e la seconda in giorno da concordare della durata di quattro ore;
il giorno di Natale o di Capodanno ad anni alterni;
il giorno di
Pasqua o Lunedì dell'Angelo ad anni alterni;
una settimana durante le vacanze estive;
i genitori potranno concordare tempi e modalità più ampi compatibili con le esigenze scolastiche dei figli e lavorative dei genitori;
2) Assegna la casa coniugale con i suoi arredi alla moglie sig.
[...]
, affinché ci abiti con i figli;
Parte_1
3) Dispone che il sig. contribuisca al mantenimento dei Controparte_1
figli provvedendovi direttamente nel tempo in cui li terrà con sé e corrispondendo mensilmente alla sig. , Parte_1
entro il 5° giorno di ciascun mese, l'importo complessivo di € 906,
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT con base agosto 2024 e il
60% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di
Verona;;
4) La sig. percepirà in via esclusiva Parte_1
l'assegno unico universale per i figli e l'indennità di frequenza mensile per il figlio , utilizzando quest'ultima per i bisogni di;
Per_3 Per_3
5) Incarica i Servizi Sociali di proseguire nell'incarico di monitoraggio del nucleo familiare, con incontri di rete fra servizi coinvolti e colloqui di sostegno volti a favorire la cogenitorialità, relazionando ogni sei mesi al
Giudice tutelare;
6) Dispone l'apertura di un procedimento di vigilanza ai sensi dell'art. 337 c.c. davanti al Giudice tutelare di Verona.
17 18
7) Dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Si comunichi alle parti, ai Servizi Sociali e al Giudice tutelare per l'apertura del procedimento ai sensi dell'art. 337 c.c.
Verona, 18/02/2025
La Presidente est. dott. Antonella Guerra
18
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Verona
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente rel.
dott. Massimo Vaccari Giudice
dott. Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n°2743 /2023 R.G. promossa da
., Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. SAMBUGARO ELISA DONATA
ricorrente contro
rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'avv. MAZZI CINZIA
convenuto e con l'intervento del P.M. presso la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Verona
oggetto: Separazione giudiziale
Causa rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 28/11/2024 e decisa alla camera di consiglio collegiale del 18/02/2025
conclusioni: 2
per la ricorrente:
“dato atto della intervenuta sentenza non definitiva (n. 365/2024) con cui è
stata pronunciata la separazione personale dei coniugi in data 30.1.2024,
pubblicata il 12.2.2024:
1) confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in San Pietro in
Cariano (VR) alla Via Don A. Fasoli n. 7, ivi inclusi gli arredi e corredi ivi
contenuti unitamente ai relativi accessori e pertinenze alla sig.ra
[...]
che ivi abiterà unitamente alla figlia Parte_1 Persona_1
(maggiorenne ed economicamente non autosufficiente) e ai figli minori
e ; Per_2 Per_3
2) disporre l'affidamento esclusivo di e alla ricorrente, Per_2 Per_3
disponendone il collocamento prevalente con la madre presso la residenza
materna; in subordine, affidare i figli minori e in modo Per_2 Per_3
condiviso ad entrambi i genitori con residenza e collocamento prevalente
degli stessi presso la madre;
3) regolamentare il diritto/dovere del padre di vedere i figli secondo le
modalità attualmente in atto, ovvero:
- nei fine settimana: nella giornata del sabato o della domenica per la durata
di almeno sei ore;
- nonché un giorno durante la settimana, per almeno quattro ore, nella
giornata del venerdì o altro giorno compatibile con gli impegni scolastici e
sportivi dei figli;
andando a prendere i ragazzi e riaccompagnandoli presso la residenza
materna;
4) confermare l'obbligo a carico del sig. di corrispondere un Controparte_1
contributo di mantenimento mensile di € 900,00 per i tre figli (euro 300 per
ciascuno), o quella diversa somma ritenuta di giustizia e/o risultante all'esito della
espletata istruttoria, da versare alla sig.ra mediante Parte_1
bonifico bancario continuativo ed in via anticipata entro il giorno 05 di ogni
mese, oltre alla rivalutazione ISTAT, oltre al 60% (sessanta per cento) delle
2 3
spese per la prole come specificamente elencate nel vigente Protocollo
Famiglia del Tribunale di Verona, da rimborsare entro e non oltre una
settimana dall'esibizione della relativa documentazione comprovante
l'esborso;
5) confermare il percepimento del 100% del c.d. assegno unico e universale
per i tre figli (ovvero di altra provvidenza comunque denominata per il
nucleo famigliare) in favore della signora Parte_1
6) confermare il percepimento del 100% della indennità di frequenza
mensile per il figlio in favore della signora e Per_3 Parte_1
l'utilizzo di tale indennità per i bisogni del figlio stesso;
Per_3
7) disporre la prosecuzione del monitoraggio sul nucleo familiare da parte
dei Servizi territorialmente competenti per mantenere e attivare ogni
intervento utile a favore dei minori e (Servizi Educativi e Per_2 Per_3
NPIPEE) nonché del percorso di sostegno alla genitorialità, con l'apertura di
un procedimento ex art. 337 c.c. avanti al Giudice Tutelare;
8) adottare ogni altro provvedimento ritenuto opportuno nell'interesse della
prole;
9) rigettare ogni diversa e contraria domanda formulata dal resistente in
quanto infondata in fatto e in diritto per le motivazioni esposte in atti;
10) con vittoria di spese e compensi di causa, oltre 15% per spese generali,
IVA e CPA come per legge, da liquidarsi ai sensi del D.M. 55/2014.
IN VIA ISTRUTTORIA: si reiterano le istanze istruttorie già formulate ai
punti a), b), c), d), e), f), del ricorso per separazione introduttivo del presente
giudizio, nonché nella memoria difensiva ex art. 473 bis. 17, I comma, c.p.c. datata
24.06.2023 alle pagine da nn. 18 a 20 che hanno qui da intendersi per
integralmente richiamate e ritrascritte.”
per il convenuto
“Nel merito
3 4
1) Darsi atto della pronuncia della sentenza non definitiva di separazione personale
n. 365/2024, pubblicata in data 12.02.2024, dei coniugi e Controparte_1 [...]
. Parte_1
2) Assegnarsi l'abitazione coniugale sita in San Pietro in Cariano, Via Don A.
Fasoli nr. 7, ivi inclusi arredi e corredi ivi presenti alla signora Parte_1
Per_ per abitarla unitamente ai figli , maggiorenne non
[...]
economicamente autosufficiente, ed ai figli minori e Il Per_2 Persona_4
sig. ha già lasciato la casa coniugale. CP_1
3) Affidarsi in ogni caso i figli minori e ad entrambi i genitori in Per_2 Per_3
modo condiviso con coabitazione stabile presso la madre.La responsabilità
genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori nel senso che le decisioni di
maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dei minori
verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle
inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi. Limitatamente alle questioni di
ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale verrà gestita
separatamente.
4) Visto il monitoraggio in corso da parte dei Servizi e la necessità di proseguire il
percorso di sostegno alla genitorialità, disporsi il diritto / dovere del padre di vedere
e tenere con sé i figli minori secondo le seguenti modalità attualmente in atto:
- tutti i fine settimana dal venerdì pomeriggio all'uscita della scuola fino al sabato
sera all'ora di cena, quando il padre riaccompagnerà i figli presso l'abitazione
materna;
- durante la settimana, una o due sere, compatibilmente con le esigenze ed i bisogni
dei figli minori dalle ore 18.00 alle ore 22.00, quando il padre riaccompagnerà
e presso l'abitazione materna. Per_2 Per_3
5) Per l'effetto della modifica disposta con ordinanza del 01/04/2024 relativa al
regime di affidamento (oggi condiviso) dei figli minori, che resteranno collocati
prevalentemente la madre con monitoraggio in corso da parte dei Servizi Sociali e
la necessità di proseguire il percorso di sostegno alla genitorialità, trasmettere gli
4 5
atti al Giudice Tutelare per la prosecuzione delle valutazioni e del sostegno ai
minori con richiesta di apertura di un procedimento ex art. 337 cc.
6) Porsi a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla signora CP_1 Pt_1
a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, la somma
[...]
mensile pari ad € 500,00, o quella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia
all'esito delle indagini che il Tribunale riterrà opportuno effettuare. Tale somma
dovrà essere versata in via anticipata entro i primi cinque giorni di ogni mese, a
mezzo bonifico bancario permanente con valuta fissa su un conto corrente intestato
alla signora e sarà soggetta a rivalutazione monetaria sulla base Parte_1
degli indici ISTAT a partire dal mese di maggio 2024.
7) Porsi a carico del signor il 50% delle spese accessorie che si renderanno CP_1
necessarie per i figli come specificamente elencate nel vigente Protocollo Famiglia
del Tribunale di Verona.
8) L'assegno unico universale, sarà integralmente percepito dalla signora Pt_1
[...]
9) Rigettarsi le domande residue tutte di parte ricorrente in quanto infondate in
fatto ed in diritto.
10) Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori di legge.
In via istruttoria
Si allegano i seguenti documenti (proseguendo la numerazione di cui ai precedenti
atti):
20) Modello 730/2024 – Redditi 2023 signor Controparte_1
21) redditi percepiti dal signor fratello convivente con il Persona_5
resistente;
22) redditi da pensione percepiti dalla signora madre Persona_6
convivente con il resistente”
per il PM
“nulla si oppone”
5 6
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione giudiziale e richiesta di addebito con istanza di emissione di provvedimenti urgenti nell'interesse della prole anche inaudita altera parte, depositato il 4/4/2023 e notificato in data
12/04/2023, la signora adiva avanti il Parte_1
Tribunale di Verona il marito chiedendo che il Tribunale: - autorizzasse i coniugi a vivere separati;
- assegnasse la casa coniugale alla ricorrente per abitarla unitamente ai figli e , con Persona_1 Per_2 Per_3
immediato rilascio da parte del resistente;
- disponesse l'affidamento esclusivo dei figli alla madre, con collocamento prevalente presso la residenza materna, con riserva di chiedere un diverso tipo di affidamento in base alle indicazioni fornite dai Servizi Sociali territorialmente competenti per la presa in carico delle parti per un percorso di sostegno genitoriale ed una valutazione delle capacità genitoriali del resistente e così
regolamentando di conseguenza il diritto/dovere di visita padre e figli;
-
ponesse a carico del signor l'obbligo di corrispondere un CP_1
contributo al mantenimento mensile dei tre figli pari ad euro 900,00 oltre al
50% delle spese accessorie di cui al Protocollo Famiglia (oltre l'integrale percezione, da parte della ricorrente, dell'assegno unico universale) ed un contributo di mantenimento per la moglie di euro 200,00 mensili. In via principale, ferme le conclusioni rassegnate in via preliminare, la ricorrente chiedeva la pronuncia della separazione con addebito al marito;
in via subordinata, ferme le domande sulla separazione con richiesta di addebito e quelle di natura economica, chiedeva che fosse disposto l'affidamento condiviso dei figli minori con residenza e collocamento prevalente presso di sé, con calendario di visita paterno da stabilirsi ad esito dell'incarico conferito ai Servizi Sociali.
La Presidente delegata con decreto depositato l'11/4/024 fissava udienza per il giorno 14/07/2023 con orari separati per la comparizione dei coniugi, disponeva la comunicazione alla Procura della Repubblica di
6 7
Verona per la trasmissione di eventuali atti ostensibili e chiedeva ai Servizi
Sociali di inviare una relazione.
Con contestuale decreto, vista la richiesta di provvedimenti indifferibili inaudita e visto l'art. 473 bis 15 c.p.c., pronunciava i seguenti provvedimenti indifferibili:
“rilevato che nel ricorso si allegano gravi e specifici fatti di violenza
domestica e di genere, oggetto di denuncia penale, e che vi sono indizi dai quali
desumere un pericolo imminente e irreparabile anche per i figli minorenni, di cui
uno presenta una situazione di fragilità;
visto l'art. 473 bis 15 c.p.c., pronuncia i seguenti provvedimenti
indifferibili:
- I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
- Il marito rilascerà l'abitazione familiare asportando i propri oggetti
personali;
- I figli minorenni continueranno a risiedere con la madre e gli incontri tra
padre e figli potranno avvenire solo con modalità protette organizzate dai Servizi
Sociali o, prima dell'avvio da parte dei Servizi Sociali, una volta alla settimana per
due ore alla presenza di persona di comune fiducia e compatibilmente le esigenze
scolastiche dei figli;
- il marito corrisponderà un contributo mensile di € 750 per il
mantenimento dei figli, oltre al 60% delle spese straordinarie secondo il Protocollo
del Tribunale di Verona;
- l'intero assegno unico sarà percepito integralmente dalla madre
convivente.
FISSA udienza per la conferma, la modifica o la revoca al 21.4.2023 h. 11
per la comparizione della moglie e h. 11.15 per la comparizione del marito, con
termine fino al 17.4.2023 per la notifica e fino al 20.4.2023 per la costituzione;
”
Costituendosi in giudizio con riferimento ai provvedimenti indifferibili emessi inaudita in data 20/04/2023, il resistente contestava le allegazioni della ricorrente con il ricorso introduttivo, e chiedeva: - in via
7 8
preliminare la REVOCA del provvedimento indifferibile emesso in data
06/04/2023 nella parte in cui stabiliva che il padre potesse incontrare i figli
“solo con modalità protette organizzate dai Servizi Sociali o, prima dell'avvio da
parte dei Servizi Sociali, una volta alla settimana per due ore alla presenza di
persona di comune fiducia e compatibilmente con le esigenze scolastiche dei figli”; -
l'assegnazione alla madre dell'abitazione coniugale per abitarla unitamente ai figli, allegando di averla già rilasciata di sua spontanea volontà; -
l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori con diritto-dovere del padre di vedere e tenere i figli con sé “a fine settimana alternati dal venerdì
pomeriggio all'uscita della scuola fino alla domenica sera alle ore 19.00 quando
provvederà a riaccompagnarli presso il domicilio materno;
durante la settimana per
tre pomeriggi dall'uscita della scuola fino alla sera prima di cena quando
provvederà a riaccompagnarli presso il domicilio materno”; - l'onere di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento per i tre figli, la somma mensile di € 500,00 oltre al 50% delle spese accessorie ed assegno unico universale integralmente a favore della signora Pt_1
All'udienza del 21/04/2023, fissata per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti indifferibili, sentite entrambe le parti, all'esito di ampia discussione, i coniugi concordavano “le seguenti modalità in attesa
della prima udienza di comparizione e dell'approfondimento sui fatti allegati al
ricorso:
1) I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2) I figli minorenni continueranno a risiedere con la madre e gli incontri
tra padre e figli potranno avvenire almeno una volta alla settimana, il sabato o la
domenica, per la durata di quattro ore presso la casa della nonna paterna, alla
presenza della figlia maggiore;
Persona_1
3) Il marito continuerà a provvedere al pagamento del canone di locazione e
delle utenze e contribuirà al 60% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del
Tribunale di Verona;
8 9
4) l'intero assegno unico sarà percepito integralmente dalla madre
convivente;”.
La Presidente del. disponeva in conformità all'accordo sopra verbalizzato e rinnovava l'incarico ai servizi sociali territorialmente competenti affinché avviassero l'indagine sulla situazione del nucleo
Il resistente si costituiva ritualmente in giudizio con comparsa depositata il 14/6/2023, contestando integralmente quanto dedotto in ricorso e chiedeva la pronuncia della separazione personale dei coniugi e riproponeva le già formulate istanze in ordine ad affidamento,
collocamento e mantenimento dei figli, fermo il rigetto di tutte le residue domande di parte ricorrente, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Entrambe le parti depositavano le memorie ai sensi dell'art. 473bis
17 c.p.c..
Nelle more perveniva una prima relazione dei Servizi Sociali.
All'udienza del 14/7/2023 comparivano i coniugi che confermavano la volontà di separarsi e venivano sentiti.
All'esito, la Presidente del. pronunciava la seguente ordinanza riservata:
“letti il ricorso introduttivo, la memoria di costituzione e le successive
ulteriori difese ex art. 473 bis 17 c.p.c.;
esaminati i documenti prodotti e le istanze istruttorie formulate;
sentiti i coniugi;
ritenuto che vadano pronunciati provvedimenti temporanei ed urgenti
nell'interesse delle parti e dei figli;
ritenuto che, visti i provvedimenti indifferibili assunti inaudita con decreto
6.4.2023, il successivo accordo intervenuto all'udienza del 21.4.2023, le concordi
richieste delle parti e gli esiti dell'indagine preliminare svolta dal Consultorio
familiare, appare preferibile disporre la residenza prevalente dei due figli minorenni
nata l'[...] e nato il [...] presso la madre nella casa Per_2 Per_3
familiare;
9 10
ritenuto che le gravi allegazioni di condotte violente che sarebbero state
poste in essere dal resistente, parzialmente riscontrate dal certificato del Pronto
Soccorso, dalla denuncia querela e dalle fotografie dimesse – sulle quali sono ancora
in corso indagini da parte della Procura della Repubblica di Verona, i cui atti non
sono ostensibili -, rendono necessario almeno in via temporanea, in attesa
dell'approfondimento in corso tramite Servizi Sociali e da parte della Procura,
disporre l'affidamento esclusivo alla madre dei due minori, con tempi e modalità
d'incontro con il padre sempre alla presenza della figlia maggiorenne
[...]
sebbene prudentemente ampliate rispetto a quanto stabilito in via Per_1
provvisoria all'udienza del 21.4.2023;
ritenuto inoltre che il padre non convivente dovrà contribuire al
mantenimento dei tre figli provvedendovi direttamente quando i figli rimarranno
presso lo stesso e corrispondendo alla madre un contributo in denaro che appare
congruo determinare in via provvisoria nell'importo complessivo fisso mensile di €
900 rivalutabile (€ 300 per ciascun figlio), tenuto conto delle presumibili esigenze
dei figli, delle risorse economiche e delle capacità reddituali dei genitori, dei tempi
di permanenza presso ciascun genitore, del canone di locazione che la madre dovrà
sostenere per la casa familiare (€ 550), del fatto che la madre potrà percepire in via
esclusiva l'intero assegno unico per i tre figli ed altresì dell'indennità di frequenza
per il figlio , dei compiti di cura e domestici che continueranno ad essere Per_3
svolti prevalentemente dalla madre;
rilevato altresì che il padre dovrà contribuire per il 60% alle spese
straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Verona;
ritenuto che va invece respinta, almeno in via temporanea, la richiesta di
contributo in favore della ricorrente, la quale non consta avere impedimenti a
svolgere attività lavorativa, almeno a tempo parziale, come dimostra l'occupazione
in corso;
valutate l'ammissibilità e la rilevanza dei mezzi di prova indicati da
entrambe le parti;
10 11
ritenuto che l'espletamento di c.t.u. è allo stato prematuro, essendo
opportuno attendere gli esiti delle indagini dei Servizi Sociali, già in corso;
ritenuta l'opportunità di acquisire la relazione di servizio dei Carabinieri
intervenuti in data 11.2.2023;
per questi motivi
visto ed applicato l'art. 473 bis 23 c.p.c., pronuncia i seguenti
provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse dei coniugi e dei figli minori:
1) Autorizza i coniugi a vivere separati;
2) Affida i figli minori nata l'[...] e nato il Per_2 Per_3
20.3.2011 in via esclusiva alla madre;
disciplina i tempi e le modalità di
permanenza con il padre come segue: due volte alla settimana, di cui una volta il
sabato o la domenica per la durata di sei ore e la seconda in giorno da concordare
della durata di quattro ore, alla presenza della figlia maggiore;
Persona_1
3) Assegna la casa coniugale con i suoi arredi alla moglie sig.
[...]
, affinché ci abiti con i figli;
il marito avrà facoltà di Parte_1
asportare i propri oggetti personali;
4) Dispone che il sig. con decorrenza dal mese di Controparte_1
agosto 2023 contribuisca al mantenimento dei figli provvedendovi direttamente nel
tempo in cui li terrà con sé e corrispondendo mensilmente alla sig.
[...]
, entro il 5° giorno di ciascun mese, l'importo complessivo Parte_1
di € 900 (€ 300 ciascuno), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e il
60% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Verona;
5) La sig. percepirà in via esclusiva Parte_1
l'assegno unico universale per i tre figli e l'indennità di frequenza mensile per il
figlio , utilizzando quest'ultima per i bisogni di . Per_3 Per_3
RESPINGE le istanze di prova testimoniale richieste da parte ricorrente
relativamente ai nn. 1, 2, 3 in quanto generiche e le istanze di parte resistente da
nn. 1 a 6, 8, 9, 10, 15, 16 in quanto non contestate;
INCARICA la cancelleria di chiedere ai Carabinieri di San Pietro in
Cariano di trasmettere copia della relazione di servizio redatta in occasione
11 12
dell'intervento effettuato in data 11.2.2023 presso l'abitazione della famiglia
in via Don Fasoli 7, riservandosi di valutare le ulteriori prove orali CP_1
richieste da entrambe le parti all'esito;
INCARICA la cancelleria di richiedere ai Servizi Sociali di trasmettere una
relazione sulle indagini in corso di svolgimento sulla situazione dei genitori e dei
figli, assegnando termine fino al 30.11.2023 per la trasmissione e alle parti fino al
15.12.2023 per memorie;
ORDINA ad entrambe le parti di produrre entro il 15.12.2023 le
dichiarazioni sui redditi o le certificazioni uniche successive a quelle già prodotte;
Predispone il seguente CALENDARIO del processo modificabile solo in
caso di sopravvenienze o impedimenti:
- Udienza del 18.1.2024 h. 12 per esame della relazione di servizio dei
Carabinieri e della relazione dei Servizi Sociali, per discussione sull'eventuale
istruttoria orale ulteriore e per precisazione delle conclusioni relativamente alla
domanda sullo status;
- Udienza del 14.3.2024 h. 12 per eventuali prove orale e assegnazione dei
termini per scritti conclusionali;
- Udienza del 19.9.2024 h.
9.30 per rimessione della causa in decisione.
Si comunichi anche al PM (via PEC), con richiesta di trasmissione di
eventuali atti di indagine divenuti estensibili.”
Pervenuta la documentazione richiesta dal Tribunale (relazione di servizio da parte dei Carabinieri di San Pietro in Cariano in data
02/08/2023, richiesta di archiviazione ex art. 408 c.p.p. del Sostituto
Procuratore della Repubblica – dott.ssa - avanzata nell'ambito Persona_7
del procedimento iscritto a carico del signor e trasmessa da parte CP_1
della Procura della Repubblica in data 28/11/2023 e relazione del
Consultorio Familiare di Domegliara in data 16/2/2023) le parti depositavano le proprie memorie autorizzate, anche di aggiornamento della documentazione reddituale pervenuta.
12 13
All'udienza del 18.1.2024 le parti precisavano le conclusioni in punto status e la Presidente del. disponeva, visto il consenso di entrambi,
che gli stessi seguissero un percorso di sostegno alla genitorialità e che fosse attivato un monitoraggio della situazione familiare per mantenere ed attivare ogni intervento utile in favore dei figli, anche tramite il servizio educativo NPI;
a parziale modifica dei provvedimenti provvisori,
esonerava la figlia maggiore dall'essere presente in Persona_1
occasione degli incontri tra padre e figli minori;
rimetteva la causa al collegio per la decisione in punto status.
Con sentenza non definitiva 30.1.2024/12.2.2024 era pronunciata la separazione e con separata ordinanza di rimessione della causa sul ruolo istruttorio veniva confermata l'udienza del 14/03/2024 per la discussione in ordine alla necessità di istruttoria orale.
All'udienza del 14/03/2024 il procuratore di parte ricorrente insisteva per l'ammissione delle istanze di prova orale, con ordinanza riservata datata 01.04.2024 la Presidente del. respingeva le istanze “vista
l'archiviazione in sede penale;
visto il monitoraggio in corso da parte dei Servizi
Sociali e la disponibilità manifestata da entrambe le parti a seguire un percorso di
sostegno della genitorialità” e modificava il calendario d'udienza fissando l'udienza del 23/5/2024 h. 10.30 per esame della relazione dei Servizi
Sociali.
Alla luce della relazione dei Servizi Sociali del 03/05/2024,
all'udienza del 23/05/2024, la Presidente: sentite le parti, “rilevato che dalla
relazione dei servizi non emergono attualmente gravi ragioni per escludere il padre
dall'esercizio della responsabilità genitoriale, a parziale modifica delle condizioni
stabilite con i provvedimenti provvisori: affidava i figli minorenni e Per_2
ad entrambi i genitori in via condivisa, confermando allo stato i tempi e le Per_3
modalità di incontro con il padre e la prosecuzione dei colloqui per il sostegno alla
bigenitorialità e il monitoraggio”.
13 14
Le parti depositavano quindi le note di precisazione delle conclusioni (riportate nell'intestazione della presente sentenza) e gli scritti conclusivi e all'ultima udienza del 28/11/2024 la causa era rimessa al
Collegio per la decisione.
La separazione è già stata dichiarata con sentenza non definitiva.
Avendo la ricorrente rinunciato alla domanda di addebito, nessun approfondimento va svolto in ordine alla responsabilità nella determinazione della crisi familiare.
1) Domanda di affidamento dei figli minorenni e tempi di permanenza con ciascun genitore
Dalla relazione coniugale sono nati l'8.5.2005, Persona_1
maggiorenne, l'11.12.2009 e il 20.3.2011, minorenni. Per_2 Per_3
è affetto da disabilità neurologica con diagnosi di “Tic complessi Per_3
sindrome di LE De La OU ed è sottoposto a terapia farmacologica come da Verbale della Commissione Medica Inps del 13.10.2020 (doc. 6 di parte ricorrente).
All'esito dell'osservazione da parte dei Servizi Sociali e dell'assenza di elementi univoci dai quali desumere che il resistente abbia posto in essere condotte violente nei confronti della moglie e dei figli, essendo emerse solo forti tensioni tra i genitori, non vi sono specifiche e gravi ragioni per derogare dal regime ordinario di esercizio della responsabilità
genitoriale, ossia dall'affidamento condiviso.
Va condivisa la scelta di non aver proceduto l'ascolto dei minori.
è stata infatti ascoltata in sede di indagini penali e dai Servizi Per_2
Sociali – e ciò rileva ai sensi dell'art. 473 bis 45 c.p.c. – e le risultanze di tali ascolti sono sufficienti ed esaustive;
inoltre, la ragazza è in una fase di disagio adolescenziale, per allegazione di entrambi i genitori, con conseguente opportunità di evitare ulteriori coinvolgimenti nella lite trai genitori. Quanto a , le sue fragilità ne sconsigliano un ascolto in Per_3
sede giudiziaria.
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Dalle relazioni dei Servizi Sociali (datate 30.9.2024 e 2.5.2025)
risultano atteggiamenti disponibili e collaboranti da parte di entrambi i genitori, pur con una persistente conflittualità, e non è stata segnalata alcuna condotta pregiudizievole nei confronti dei figli, ed in particolare di
. I Servizi hanno coerentemente indicato la necessità di proseguire Per_3
nell'incarico di “monitoraggio del nucleo famigliare, tramite incontri di rete fra
servizi coinvolti e colloqui di sostegno volti a favorire la cogenitorialità” ed entrambi i genitori hanno concordato con tale indicazione, oltre che con l'opportunità di aprire un procedimento di vigilanza del Giudice tutelare ai sensi dell'art. 337 c.c.
Le problematiche della figlia verosimilmente collegate alla Per_2
fase adolescenziale, potranno essere adeguatamente affrontate con l'aiuto dei Servizi.
Quanto ai tempi e alle modalità d'incontro, vanno confermati quelli in atto non constando che nell'abitazione del padre vi sia la disponibilità di ospitare i ragazzi per il pernottamento, aggiungendo la regolamentazione delle festività natalizie e pasquali e di uun periodo durante le vacanze di estive. In ogni caso, anche con l'aiuto dei Servizi, i genitori potranno concordare tempi e modalità ulteriori, compatibili con le esigenze scolastiche dei figli e lavorative degli stessi genitori.
2) Contributo al mantenimento dei figli
Vanno innanzitutto esaminate le situazioni economiche dei genitori.
La ricorrente, nata nel 1978, svolge l'attività di cameriera ai piani con rapporto stagionale e relativamente all'anno 2023 ha documentato (doc.
49 di parte ricorrente) un reddito annuo netto di € 15.378 (€ 15860 reddito lordo - € 582 imposta netta). Vive con i figli nella casa familiare in locazione per la quale corrisponde un canone mensile di € 550. Non consta avere proprietà immobiliari. Percepisce l'intero assegno unico familiare, che le parti concordano le sia lasciato integralmente, nonché l'indennità per pari ad € 330 mensili. Non è contestato che la figlia maggiorenne Per_3
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si sia iscritta all'università e che svolga attività lavorative temporanee Per_1
per contribuire alla spesa dei propri studi.
Il resistente, nato nel 1976, ha svolto l'attività di cuoco alle dipendenze dal 2009, con una retribuzione mensile di circa € 2.000, ma dal
2022 al 2024 ha usufruito di congedo familiare straordinario per occuparsi del figlio;
rientrato al lavoro, il 29.10.2024 è stato licenziato per Per_3
giustificato motivo oggettivo (doc. 25 di parte resistente). È
comproprietario di alcuni immobili ricevuti per successione ereditaria, il cui valore per la quota è di circa € 60.000, non ha spese abitative in quanto vive con la madre in un immobile in comproprietà.
Osserva innanzitutto il Collegio che l'intervenuta perdita del lavoro da parte del resistente, allegata nella comparsa conclusionale, non comporti una diminuzione della sua capacità contributiva, in ragione della consolidata professionalità come cuoco e della notoria presenza di numerose offerte di lavoro per tale posizione nel territorio di Verona.
Peraltro, la ricorrente ha già dedotto su tale sopravvenienza nella sua memoria di replica, cosicché non è necessaria una rimessione in istruttoria.
Valutate comparativamente le situazioni economiche dei genitori e tenuto conto dei tempi di permanenza dei figli con ciascuno, delle presumibili esigenze dei ragazzi (studenti), degli importi che la madre percepisce a titolo di assegno unico universale e di indennità di frequenza
(che andrebbe utilizzata per e non accantonata), dell'impegno Per_3
lavorativo part time della figlia maggiorenne, nonché della spesa che la sola madre deve sostenere per l'abitazione per sé e per i figli, va confermato il contributo complessivo di € 900 (€ 300 ciascuno), rivalutato in € 906, oltre al
60% delle spese straordinarie previste dal Protocollo del Tribunale di
Verona e oltre a rivalutazione annuale ISTAT con base agosto 2024.
3) Spese di lite
L'esito della controversia e la parziale reciproca soccombenza giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
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P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Verona, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
1) Affida i figli minori nata l'[...] e nato il [...] Per_2 Per_3
in via condivisa ad entrambi i genitori con residenza presso la madre;
disciplina i tempi e le modalità di permanenza con il padre come segue:
due volte alla settimana, di cui una volta il sabato o la domenica per la durata di otto ore e la seconda in giorno da concordare della durata di quattro ore;
il giorno di Natale o di Capodanno ad anni alterni;
il giorno di
Pasqua o Lunedì dell'Angelo ad anni alterni;
una settimana durante le vacanze estive;
i genitori potranno concordare tempi e modalità più ampi compatibili con le esigenze scolastiche dei figli e lavorative dei genitori;
2) Assegna la casa coniugale con i suoi arredi alla moglie sig.
[...]
, affinché ci abiti con i figli;
Parte_1
3) Dispone che il sig. contribuisca al mantenimento dei Controparte_1
figli provvedendovi direttamente nel tempo in cui li terrà con sé e corrispondendo mensilmente alla sig. , Parte_1
entro il 5° giorno di ciascun mese, l'importo complessivo di € 906,
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT con base agosto 2024 e il
60% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di
Verona;;
4) La sig. percepirà in via esclusiva Parte_1
l'assegno unico universale per i figli e l'indennità di frequenza mensile per il figlio , utilizzando quest'ultima per i bisogni di;
Per_3 Per_3
5) Incarica i Servizi Sociali di proseguire nell'incarico di monitoraggio del nucleo familiare, con incontri di rete fra servizi coinvolti e colloqui di sostegno volti a favorire la cogenitorialità, relazionando ogni sei mesi al
Giudice tutelare;
6) Dispone l'apertura di un procedimento di vigilanza ai sensi dell'art. 337 c.c. davanti al Giudice tutelare di Verona.
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7) Dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Si comunichi alle parti, ai Servizi Sociali e al Giudice tutelare per l'apertura del procedimento ai sensi dell'art. 337 c.c.
Verona, 18/02/2025
La Presidente est. dott. Antonella Guerra
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