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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. IV, sentenza 12/01/2026, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 51/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
NI NG AN, Presidente REILLO GABRIELLA ORSOLA, Relatore GAROFALO FRANCESCA, Giudice
in data 29/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2200/2023 depositato il 07/10/2023
proposto da
C&c Srl - Concessioni E Consulenze - 07057670726
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- sentenza n. 392/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANZARO sez. 4 e pubblicata il 13/02/2023
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0181962020 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: C&C Srl - Concessioni E Consulenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, chiede “che la Corte di Giustizia Tributaria di II° Calabria voglia riformare la sentenza numero 392, pronunciata il 14.7.2022 dalla Corte di Giustizia Tributaria I° di Catanzaro, Sezione 4, depositata il 13.2.2023, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
Resistente_1Resistente/Appellato: , come rappresentata e difesa, così conclude: “in via principale: confermare la sentenza gravata, con rigetto dell'appello proposto dalla società Concessioni e Consulenze S.r.l.; sempre in via principale: condannare la società Concessioni e Consulenze S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'appellata della somma equitativamente determinata prevista dagli artt. 15, comma 2 bis D.Lgs. 546/1996 e 96, comma 3 c.p.c. in via subordinata: accogliere il motivo rimasto assorbito relativo alla carenza di motivazione e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullare l'avviso di accertamento;
in ogni caso, spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi rifusi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso n. 164/2021 depositato il 01.04.2021, Resistente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo numero 018/196/2020, con cui veniva richiesto il pagamento della TARI 2017 per l'importo complessivo di euro 334,00. Affermava di non risiedere nel comune di Soverato, ove trascorre solo un breve periodo di vacanze nei mesi di agosto e settembre, unitamente al marito.
Contestava, quindi, il calcolo della somma dovuta a titolo di TARI. In diritto, eccepiva la nullità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 1, comma 162 L. 296/2006 e l'illegittimità del regolamento comunale perché adottato in violazione dell'art. 3 del D.P.R. 158/1999.
La società Concessioni & Consulenze S.r.l. si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, essendo l'atto correttamente motivato anche in relazione al suo scopo ed il regolamento comunale legittimo.
Il Comune di Soverato non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace.
2. La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catanzaro, sez. 4, con sentenza n. 392/2023 depositata in data 13.02.2023, accoglieva il ricorso riconoscendo l'illegittimità dell'art. 16, comma 3 del regolamento comunale sulla TARI, per come modificato con Deliberazione del Commissario
Straordinario n. 50 del 14.04.2015, nella parte in cui non consente al contribuente di comunicare il numero effettivo degli abitanti dell'unità immobiliare ai fini della determinazione della TARI, né tantomeno di indicare elementi idonei a superare la presunzione assoluta prevista per il calcolo del numero di occupanti (una unità ogni 30 mq. di superficie imponibile): ciò comportando una “disparità di trattamento rispetto ai contribuenti residenti abitualmente sul territorio”. La Corte, previa disapplicazione dell'art. 16 cit. del regolamento comunale, annullava quindi l'atto presupposto, onerando l'amministrazione di rideterminarne il contenuto alla luce dei criteri di diritto indicati.
Condannava i soccombenti, in solido, alle spese del giudizio.
3. Avverso tale decisione ha proposto appello depositato in data 07.10.2023 la C&C Srl - Concessioni
e Consulenze, lamentando l'illegittima disapplicazione del regolamento comunale TARI, nella parte integrata dalla deliberazione del Commissario Straordinario numero 50 del 14.04.2015. Evidenziava, inoltre, che la disapplicazione della disciplina regolamentare avrebbe dovuto avere come necessaria premessa la sua impugnazione, da parte avversa, dinanzi al Giudice amministrativo, unica autorità deputata a sindacare la legittimità del regolamento in parola.
Si è costituita in giudizio con proprie controdeduzioni Resistente_1, chiedendo la conferma della sentenza 392/4/2023 della CGT di Catanzaro di I grado.
4. All'udienza del 07.11.2025 la Corte si riservava. All'udienza camerale del 29.12.2025, la riserva veniva sciolta e la causa decisa ai sensi di cui in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La C&C, concessionaria per la riscossione del Comune di Soverato, propone appello avverso la sentenza di primo grado che ha disapplicato l'art. 16, comma 3, del Regolamento del Comune di
Soverato che ha disciplinato la TARI, adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del
10.09.2014, nella misura in cui prevede che, ai fini del pagamento del tributo, venga conteggiata una persona ogni trenta metri quadri di superficie imponibile, annullando per l'effetto l'atto impugnato.
L'appello non è fondato.
L'art. 1, comma 651, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014 istitutiva della IUC che è composta, tra le altre voci, dalla TARI) prevede che “Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”.
In ordine alla determinazione della tariffa, il citato D.P.R. n. 158 del 1999 all'art. 3 dispone che la stessa “è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione”.
Il successivo art. 5, al comma 1, prevede che la parte fissa per le utenze domestiche è determinata secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 allo stesso D.P.R. e, quindi, in base alla superficie e alla composizione del nucleo familiare;
al comma 2 dispone che la parte variabile sia rapportata alla quantità di rifiuti, indifferenziati e differenziati, specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza. Nel caso in cui non sia possibile misurare i rifiuti per singola utenza, il comma 4 dello stesso art. 5 stabilisce che la quota variabile della tariffa relativa alla singola utenza venga determinata applicando un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4.2 dell'allegato 1 allo stesso D.P.R. In buona sostanza: la parte fissa è determinata in base alla superficie e alla composizione del nucleo familiare;
la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti prodotta da ciascuna utenza.
Il regolamento del Comune di Soverato non rispetta tali prescrizioni e si rivela, quindi, illegittimo.
La signora Resistente_1 ha infatti dato prova di essere residente in [...]da oltre trent'anni insieme al coniuge signor Nominativo_1, e di avere residenza anagrafica e dimora abituale nell'immobile di loro proprietà sito in Indirizzo_1, che costituisce, pertanto, la propria “abitazione principale”, come da documentazione in atti.
La signora Resistente_1 è altresì proprietaria di un immobile sito in Soverato (CZ), Indirizzo_2
, catastalmente censito presso il Comune di Soverato come segue: Luogo_1, categoria A/3, 7,5 vani, rendita euro 619,75, che rappresenta evidentemente per l'odierna appellata la
“seconda casa”.
L'art. 16, comma 3 cit., rubricato “Occupanti per le utenze domestiche” così originariamente recitava:
“Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di una unità ogni trenta metri quadrati (30 mq) di superficie imponibile (con arrotondamento all'unità superiore).
Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza”.
Tale possibilità è stata irragionevolmente ed illegittimamente eliminata con la Deliberazione del
Commissario Straordinario n. 50 del 14.04.2015 la quale ha così modificato il comma 3 dell'art. 16 del
Regolamento in esame: “Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, si assume come numero degli occupanti quello di una unità ogni trenta metri quadrati (30 mq) di superficie imponibile (con arrotondamento all'unità superiore). Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza”.
I Giudici di prime cure hanno logicamente riconosciuto l'illegittimità (per violazione del criterio di proporzionalità e della ratio della normativa applicabile) del Regolamento comunale, che non consente ora alla contribuente di indicare il numero diverso di occupanti da quello presunto in modo assoluto.
Né coglie nel segno l'eccezione della società secondo cui la disapplicazione dell'atto avrebbe dovuto essere preceduta da una disapplicazione in sede amministrativa. Infatti, tra i poteri attributi dalla legge al giudice tributario vi è quello di disapplicare i regolamenti e gli atti amministrativi generali qualora siano ritenuti illegittimi. a mente dall'art. 7, comma 5, D.LGS. n. 546/1992: “Le commissioni tributarie, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente”.
L'appellante confonde, infatti, la richiesta di annullamento di un regolamento ritenuto illegittimo che può essere indirizzata solo alla magistratura amministrativa, unica dotata di giurisdizione in materia e del potere di procedere all'annullamento dell'atto impugnato qualora ne ravvisi l'illegittimità; con la richiesta di disapplicazione del medesimo, che può essere indirizzata alla magistratura tributaria la quale, per espresso dettato normativo, ha il potere di disporre la disapplicazione del Regolamento qualora ne ravvisi l'illegittimità.
Anche gli effetti sono evidentemente diversi: l'annullamento fa venir meno dall'ordinamento l'atto annullato che quindi cessa di avere efficacia erga omnes; la disapplicazione ha effetti solo nel caso concreto sottoposto all'esame dei Giudici che la dispongono e, pertanto, solo nei confronti della parte ricorrente e solo per lo specifico giudizio in cui è disposta.
In questo senso, la Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 2217 del 25/01/2023 (Rv. 666769 - 01), ha ritenuto che “in tema di TARI, l'ente locale destinatario del tributo ha la facoltà, insindacabile in sede giurisdizionale, di istituire un regime aggravato con riguardo alla tariffa applicabile alle utenze domestiche non residenti e a quelle tenute a disposizione dai residenti, che, tuttavia, a pena di illegittimità del relativo regolamento con conseguente sua disapplicazione in sede giurisdizionale, deve sempre essere basato, ai fini del calcolo dell'importo complessivo del tributo, su una parte fissa e una parte variabile, che assicurino la proporzionalità del prelievo alla produttività potenziale dei rifiuti, da stimarsi alla luce della transitorietà del godimento e della variabilità numerica degli occupanti
l'immobile”.
I principi qui brevemente richiamati sono stati fatti propri dalla giurisprudenza di legittimità che, nella medesima decisione ha precisato che “per quanto la concessione facoltativa di un regime agevolato costituisca manifestazione dell'esercizio di una potestà discrezionale dell'ente locale che non è sindacabile in sede giudiziaria (sia amministrativa che tributaria), è convinzione del collegio che la previsione di un regime aggravato con riguardo alle “utenze domestiche non residenti e utenze tenute
a disposizione dei residenti”, che sia fondato – al di fuori di una qualche base normativa – su una
“tariffa unitaria” rapportata alla sola dimensione della superficie e disancorata dal numero degli occupanti, per un verso, non trovi alcuna giustificazione nella destinazione (che è pur sempre abitativa e prescinde da una finalità imprenditoriale) e nella fruizione (che è limitata a brevi periodi dell'anno) dell'immobile, per altro verso, non rispetti i limiti legislativi della potestà regolamentare (che può prevedere soltanto una riduzione o un'esenzione - per la sola parte variabile - della tariffa, ma non può spingersi fino all'arbitraria introduzione di un diverso - ed anomalo - sistema di calcolo). In altri termini, il regolamento comunale è abilitato ex lege a confezionare una disciplina speciale per il regime tariffario di “utenze domestiche non residenti e utenze tenute a disposizione dai residenti”, ma non può prescindere dall'articolazione della tariffa in una parte fissa ed in una parte variabile assicurando la proporzionalità del prelievo alla produttività potenziale di rifiuti, al fine di adeguare la commisurazione - attraverso la predisposizione e la combinazione di coefficienti appropriati alla transitorietà temporale del godimento ed alla variabilità numerica degli occupanti - alle peculiarità della fattispecie. In tale direzione, seppure con riguarda alla TIA (ma con affermazioni di principio valevole anche per la TARI, stante l'identità di ratio), questa Corte aveva valutato la legittimità del regolamento comunale in cui la sola parte variabile della tariffa relativa alle utenze domestiche non residenziali era modulata in rapporto proporzionale alla superficie dell'immobile con la correlativa presunzione di numero progressivamente crescente di occupanti”.
Al rigetto dell'appello segue la condanna alle spese nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Conferma la sentenza appellata.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 500,00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
NI NG AN, Presidente REILLO GABRIELLA ORSOLA, Relatore GAROFALO FRANCESCA, Giudice
in data 29/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2200/2023 depositato il 07/10/2023
proposto da
C&c Srl - Concessioni E Consulenze - 07057670726
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- sentenza n. 392/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANZARO sez. 4 e pubblicata il 13/02/2023
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0181962020 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: C&C Srl - Concessioni E Consulenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, chiede “che la Corte di Giustizia Tributaria di II° Calabria voglia riformare la sentenza numero 392, pronunciata il 14.7.2022 dalla Corte di Giustizia Tributaria I° di Catanzaro, Sezione 4, depositata il 13.2.2023, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
Resistente_1Resistente/Appellato: , come rappresentata e difesa, così conclude: “in via principale: confermare la sentenza gravata, con rigetto dell'appello proposto dalla società Concessioni e Consulenze S.r.l.; sempre in via principale: condannare la società Concessioni e Consulenze S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'appellata della somma equitativamente determinata prevista dagli artt. 15, comma 2 bis D.Lgs. 546/1996 e 96, comma 3 c.p.c. in via subordinata: accogliere il motivo rimasto assorbito relativo alla carenza di motivazione e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullare l'avviso di accertamento;
in ogni caso, spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi rifusi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso n. 164/2021 depositato il 01.04.2021, Resistente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo numero 018/196/2020, con cui veniva richiesto il pagamento della TARI 2017 per l'importo complessivo di euro 334,00. Affermava di non risiedere nel comune di Soverato, ove trascorre solo un breve periodo di vacanze nei mesi di agosto e settembre, unitamente al marito.
Contestava, quindi, il calcolo della somma dovuta a titolo di TARI. In diritto, eccepiva la nullità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 1, comma 162 L. 296/2006 e l'illegittimità del regolamento comunale perché adottato in violazione dell'art. 3 del D.P.R. 158/1999.
La società Concessioni & Consulenze S.r.l. si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, essendo l'atto correttamente motivato anche in relazione al suo scopo ed il regolamento comunale legittimo.
Il Comune di Soverato non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace.
2. La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catanzaro, sez. 4, con sentenza n. 392/2023 depositata in data 13.02.2023, accoglieva il ricorso riconoscendo l'illegittimità dell'art. 16, comma 3 del regolamento comunale sulla TARI, per come modificato con Deliberazione del Commissario
Straordinario n. 50 del 14.04.2015, nella parte in cui non consente al contribuente di comunicare il numero effettivo degli abitanti dell'unità immobiliare ai fini della determinazione della TARI, né tantomeno di indicare elementi idonei a superare la presunzione assoluta prevista per il calcolo del numero di occupanti (una unità ogni 30 mq. di superficie imponibile): ciò comportando una “disparità di trattamento rispetto ai contribuenti residenti abitualmente sul territorio”. La Corte, previa disapplicazione dell'art. 16 cit. del regolamento comunale, annullava quindi l'atto presupposto, onerando l'amministrazione di rideterminarne il contenuto alla luce dei criteri di diritto indicati.
Condannava i soccombenti, in solido, alle spese del giudizio.
3. Avverso tale decisione ha proposto appello depositato in data 07.10.2023 la C&C Srl - Concessioni
e Consulenze, lamentando l'illegittima disapplicazione del regolamento comunale TARI, nella parte integrata dalla deliberazione del Commissario Straordinario numero 50 del 14.04.2015. Evidenziava, inoltre, che la disapplicazione della disciplina regolamentare avrebbe dovuto avere come necessaria premessa la sua impugnazione, da parte avversa, dinanzi al Giudice amministrativo, unica autorità deputata a sindacare la legittimità del regolamento in parola.
Si è costituita in giudizio con proprie controdeduzioni Resistente_1, chiedendo la conferma della sentenza 392/4/2023 della CGT di Catanzaro di I grado.
4. All'udienza del 07.11.2025 la Corte si riservava. All'udienza camerale del 29.12.2025, la riserva veniva sciolta e la causa decisa ai sensi di cui in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La C&C, concessionaria per la riscossione del Comune di Soverato, propone appello avverso la sentenza di primo grado che ha disapplicato l'art. 16, comma 3, del Regolamento del Comune di
Soverato che ha disciplinato la TARI, adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del
10.09.2014, nella misura in cui prevede che, ai fini del pagamento del tributo, venga conteggiata una persona ogni trenta metri quadri di superficie imponibile, annullando per l'effetto l'atto impugnato.
L'appello non è fondato.
L'art. 1, comma 651, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014 istitutiva della IUC che è composta, tra le altre voci, dalla TARI) prevede che “Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”.
In ordine alla determinazione della tariffa, il citato D.P.R. n. 158 del 1999 all'art. 3 dispone che la stessa “è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione”.
Il successivo art. 5, al comma 1, prevede che la parte fissa per le utenze domestiche è determinata secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 allo stesso D.P.R. e, quindi, in base alla superficie e alla composizione del nucleo familiare;
al comma 2 dispone che la parte variabile sia rapportata alla quantità di rifiuti, indifferenziati e differenziati, specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza. Nel caso in cui non sia possibile misurare i rifiuti per singola utenza, il comma 4 dello stesso art. 5 stabilisce che la quota variabile della tariffa relativa alla singola utenza venga determinata applicando un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4.2 dell'allegato 1 allo stesso D.P.R. In buona sostanza: la parte fissa è determinata in base alla superficie e alla composizione del nucleo familiare;
la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti prodotta da ciascuna utenza.
Il regolamento del Comune di Soverato non rispetta tali prescrizioni e si rivela, quindi, illegittimo.
La signora Resistente_1 ha infatti dato prova di essere residente in [...]da oltre trent'anni insieme al coniuge signor Nominativo_1, e di avere residenza anagrafica e dimora abituale nell'immobile di loro proprietà sito in Indirizzo_1, che costituisce, pertanto, la propria “abitazione principale”, come da documentazione in atti.
La signora Resistente_1 è altresì proprietaria di un immobile sito in Soverato (CZ), Indirizzo_2
, catastalmente censito presso il Comune di Soverato come segue: Luogo_1, categoria A/3, 7,5 vani, rendita euro 619,75, che rappresenta evidentemente per l'odierna appellata la
“seconda casa”.
L'art. 16, comma 3 cit., rubricato “Occupanti per le utenze domestiche” così originariamente recitava:
“Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di una unità ogni trenta metri quadrati (30 mq) di superficie imponibile (con arrotondamento all'unità superiore).
Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza”.
Tale possibilità è stata irragionevolmente ed illegittimamente eliminata con la Deliberazione del
Commissario Straordinario n. 50 del 14.04.2015 la quale ha così modificato il comma 3 dell'art. 16 del
Regolamento in esame: “Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, si assume come numero degli occupanti quello di una unità ogni trenta metri quadrati (30 mq) di superficie imponibile (con arrotondamento all'unità superiore). Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza”.
I Giudici di prime cure hanno logicamente riconosciuto l'illegittimità (per violazione del criterio di proporzionalità e della ratio della normativa applicabile) del Regolamento comunale, che non consente ora alla contribuente di indicare il numero diverso di occupanti da quello presunto in modo assoluto.
Né coglie nel segno l'eccezione della società secondo cui la disapplicazione dell'atto avrebbe dovuto essere preceduta da una disapplicazione in sede amministrativa. Infatti, tra i poteri attributi dalla legge al giudice tributario vi è quello di disapplicare i regolamenti e gli atti amministrativi generali qualora siano ritenuti illegittimi. a mente dall'art. 7, comma 5, D.LGS. n. 546/1992: “Le commissioni tributarie, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente”.
L'appellante confonde, infatti, la richiesta di annullamento di un regolamento ritenuto illegittimo che può essere indirizzata solo alla magistratura amministrativa, unica dotata di giurisdizione in materia e del potere di procedere all'annullamento dell'atto impugnato qualora ne ravvisi l'illegittimità; con la richiesta di disapplicazione del medesimo, che può essere indirizzata alla magistratura tributaria la quale, per espresso dettato normativo, ha il potere di disporre la disapplicazione del Regolamento qualora ne ravvisi l'illegittimità.
Anche gli effetti sono evidentemente diversi: l'annullamento fa venir meno dall'ordinamento l'atto annullato che quindi cessa di avere efficacia erga omnes; la disapplicazione ha effetti solo nel caso concreto sottoposto all'esame dei Giudici che la dispongono e, pertanto, solo nei confronti della parte ricorrente e solo per lo specifico giudizio in cui è disposta.
In questo senso, la Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 2217 del 25/01/2023 (Rv. 666769 - 01), ha ritenuto che “in tema di TARI, l'ente locale destinatario del tributo ha la facoltà, insindacabile in sede giurisdizionale, di istituire un regime aggravato con riguardo alla tariffa applicabile alle utenze domestiche non residenti e a quelle tenute a disposizione dai residenti, che, tuttavia, a pena di illegittimità del relativo regolamento con conseguente sua disapplicazione in sede giurisdizionale, deve sempre essere basato, ai fini del calcolo dell'importo complessivo del tributo, su una parte fissa e una parte variabile, che assicurino la proporzionalità del prelievo alla produttività potenziale dei rifiuti, da stimarsi alla luce della transitorietà del godimento e della variabilità numerica degli occupanti
l'immobile”.
I principi qui brevemente richiamati sono stati fatti propri dalla giurisprudenza di legittimità che, nella medesima decisione ha precisato che “per quanto la concessione facoltativa di un regime agevolato costituisca manifestazione dell'esercizio di una potestà discrezionale dell'ente locale che non è sindacabile in sede giudiziaria (sia amministrativa che tributaria), è convinzione del collegio che la previsione di un regime aggravato con riguardo alle “utenze domestiche non residenti e utenze tenute
a disposizione dei residenti”, che sia fondato – al di fuori di una qualche base normativa – su una
“tariffa unitaria” rapportata alla sola dimensione della superficie e disancorata dal numero degli occupanti, per un verso, non trovi alcuna giustificazione nella destinazione (che è pur sempre abitativa e prescinde da una finalità imprenditoriale) e nella fruizione (che è limitata a brevi periodi dell'anno) dell'immobile, per altro verso, non rispetti i limiti legislativi della potestà regolamentare (che può prevedere soltanto una riduzione o un'esenzione - per la sola parte variabile - della tariffa, ma non può spingersi fino all'arbitraria introduzione di un diverso - ed anomalo - sistema di calcolo). In altri termini, il regolamento comunale è abilitato ex lege a confezionare una disciplina speciale per il regime tariffario di “utenze domestiche non residenti e utenze tenute a disposizione dai residenti”, ma non può prescindere dall'articolazione della tariffa in una parte fissa ed in una parte variabile assicurando la proporzionalità del prelievo alla produttività potenziale di rifiuti, al fine di adeguare la commisurazione - attraverso la predisposizione e la combinazione di coefficienti appropriati alla transitorietà temporale del godimento ed alla variabilità numerica degli occupanti - alle peculiarità della fattispecie. In tale direzione, seppure con riguarda alla TIA (ma con affermazioni di principio valevole anche per la TARI, stante l'identità di ratio), questa Corte aveva valutato la legittimità del regolamento comunale in cui la sola parte variabile della tariffa relativa alle utenze domestiche non residenziali era modulata in rapporto proporzionale alla superficie dell'immobile con la correlativa presunzione di numero progressivamente crescente di occupanti”.
Al rigetto dell'appello segue la condanna alle spese nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Conferma la sentenza appellata.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 500,00 per compensi, oltre accessori come per legge.