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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 24/09/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai
Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dott. Carlo Pietrarossi Giudice Aus. rel.
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 39/2022 R.G.C.A. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 505/2021 emessa dal Tribunale di Gela in data
23.11.2021
PROPOSTO DA
, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1
, , nato a [...] il [...] (c.f.
[...] Parte_2 [...]
) e , nato a [...] il [...] C.F._2 Parte_3
(c.f. ), tutti quali eredi di CodiceFiscale_3 Persona_1
(nato a [...] l'[...] ed ivi deceduto in data 4.12.2022) rappresentati e difesi dall'Avv. Riccardo Balsamo, presso il cui studio, in Gela, Via
Venezia n. 369 sono elettivamente domiciliati;
Ricorrenti in riassunzione
CONTRO
1 – quale Impresa designata dal Controparte_1
F.G.V.S. per la regione Sicilia, in persona del suo legale rappresentante p.t. corrente in Firenze, via Lorenzo il Magnifico n. 1 rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Di Fede ed elettivamente domiciliata in
Caltanissetta, Viale della Regione n. 97, presso lo studio dell'Avv. Luigi
Maria Cascino;
Appellata
Conclusioni degli appellanti
“Voglia l'ecc.ma Corte di appello di Caltanissetta respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento nell'atto di appello originariamente proposto dal signor e per esso in Persona_1 riassunzione dagli odierni signori , , Parte_1 Parte_2
, tutti quali eredi legittimi di nonché della Parte_3 Persona_1 stessa signora (in proprio e quale proprietaria Parte_1 dell'autovettura Lancia Y targata CK219YS), riformare la sentenza n.
505/2021 resa a conclusione del giudizio scritto al n. 31/16 RGAC del
Tribunale di Gela del 23.11.2021, depositata nella competente cancelleria in data 25.11.2021, volendo piuttosto dichiarare previa ammissione delle due cc.tt.uu. tecnica (per la ricostruzione del sinistro per cui è causa avallata già da una consulenza tecnica di parte al riguardo a firma del nominato CTP dottor esperto in ricostruzione cinematica di Per_2 sinistri stradali oltre che ai fini della quantificazione dei danni della vettura) e medica (per la valutazione e quantificazione delle gravissime lesioni residuate alla persona del signor ) non ammesse Persona_1 dal giudizio di primo grado benché ritualmente richieste e reiterate nel corso di tutto il giudizio di primo grado ed anche in sede di comparsa conclusionale e di replica ex articolo 190 c.p.c.; Ritenere e dichiarare che in data 19 agosto 2012 alle 23,40 circa il signor alla guida Persona_1 della vettura Lancia Y targata CK219YS di proprietà della signora
veniva coinvolto in un sinistro stradale contro una vettura Parte_1
2 rimasta non identificata al momento del sinistro;
Ritenere e dichiarare che il signor in compagnia del signor Persona_1 Parte_4 percorreva regolarmente e modesta andatura la via Settefarine di Gela alla guida del veicolo modello Lancia Y targato CK 219 YS di proprietà della signora allorquando, giunta in prossimità Parte_1 dell'intersezione della via Salietti, un'autovettura di colore scuro rimasta non identificata, al momento del sinistro, si immetteva in modo improvviso
e repentino nella Settefarine;
Ritenere e dichiarare che il conducente del veicolo pirata proseguendo indisturbato la sua corsa, rendeva impossibile il rilevamento della targa del mezzo e, conseguentemente, il suo stesso proprietario, dati anche le condizioni di salute dell'attore , Persona_1 aggravatesi in conseguenza del gravissimo sinistro stradale a lui occorso per cui è causa;
Ritenere e dichiarare che il sinistro si verificava per fatto e colpa esclusivi del conducente alla vettura non identificata, il quale, invadendo la corsia percorsa dal signor , lo costringeva, Persona_1 nel tentativo di evitare l'impatto, ad una manovra di emergenza che causava il ribaltamento del veicolo dallo stesso condotto;
Conseguentemente per l'effetto, acclarata dunque la responsabilità del sinistro stradale per cui è causa in capo al conducente della vettura rimasta non identificata al momento del sinistro, state quanto disposto dall'articolo 283 c. 1 lettera a) del D.leg.vo 209/2005, condannare la convenuta in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante p.t. con sede in Firenze nella via Lorenzo il Magnifico n. 1 nella sua qualità di società designata a provvedere alla liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le vittime della strada per la
Regione Sicilia, a pagare signori , e Parte_1 Parte_2
, tutti nella loro qualità gli eredi legittimi del signor Parte_3
, la somma di denaro che dovesse essere ritenuta di Persona_1 giustizia secondo il prudente apprezzamento del giudice adito stante le superiori richieste di risarcimento di cui al punto n 1) delle premesse di cui narrativa per il danno biologico, I.T. e danno morale;
Di cui al punto 2) delle
3 premesse di cui in narrativa per il danno esistenziale;
Di cui al punto 3) delle premesse di cui in narrativa per il danno alla capacità lavorativa;
Di cui al punto 4) delle premesse di cui in narrativa per spese future, previa disponendo c.t.u. medico legale (da eseguirsi solo ed esclusivamente sulla scorta della documentazione medica attestante l'entità della lesioni riportate dal signor in conseguenza del sinistro per cui è Persona_1 causa) oltre agli interessi legali e alla svalutazione monetaria dalla data del sinistro sino a quello dell'effetto soddisfo. Conseguentemente e per
l'effetto, acclarata, dunque, la responsabilità del sinistro stradale per cui è causa in capo al conducente della vettura rimasta non identificata al momento del sinistro, condannare, altresì, stante quando disposto all'articolo 283 c. 1 lett. A) del D. Leg.vo 209/2005 la convenuta
[...]
in persona del suo legale rappresentante p.t. a pagare Controparte_1
l'attore la somma di denaro che dovesse essere ritenuta Parte_1 di giustizia, secondo il prudente apprezzamento del Giudice, stante la superiore spiegata al punto n. 5) per il risarcimento dei danni materiali alla propria vettura Lancia Y targata CK219YS, disponendo c.t.u. tecnica oltre
a interessi legali e alla svalutazione monetaria dalla data del sinistro sino
a quella dell'effettivo soddisfatto. Con vittoria di spese e competenze ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore avendo il medesimo anticipato le prime e non riscosse i secondi ex articolo 93 c.p.c..”
Conclusioni dell'appellata Compagnia
“Voglia l'ecc.ma Corte di Appello di Caltanissetta, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, preliminarmente rigettare con qualsiasi statuizione ogni richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado perché infondata anche perché mancante dei presupposti di legge. Sempre in via preliminare a rigettare con qualsiasi statuizione tutte le richieste istruttorie avanzate dagli appellanti ex art. 345 ultimo comma c.p.c. perché inconducenti ed influenti ai fini della decisione
4 della causa. Nel merito rigettare con qualsiasi statuizione l'appello proposto dai signori perché infondato nelle deduzioni in fatto e nelle considerazioni di diritto non sussistendo una valida prova dell'accadimento del sinistro per come descritto dagli appellanti. In subordine rigettare in tutto o in parte le richieste risarcitorie avanzate dagli appellanti perché palesemente esagerate, speculative e prive di adeguato supporto probatorio. In ulteriore subordine non ammettere il cumulo di interessi e rivalutazione monetaria sull'eventuale condannatorio. Con vittoria di spese e compensi del giudizio ex articolo 91 c.p.c.”.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato e Persona_1 Parte_1
convenivano in giudizio, avanti al Tribunale di Gela, la
[...] [...]
quale Impresa designata dal Fondo di Garanzia per Controparte_1 le vittime della strada, al fine di sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti in dipendenza di un sinistro stradale occorso in Gela in data 19 agosto 2012 verso le 23,40 circa lungo la via Settefarine in prossimità dell'intersezione con la via Salietti.
A sostegno della domanda deducevano che quel giorno , Persona_1 in compagnia di tale , mentre percorreva a moderata Parte_4 velocità la via Settefarine di Gela alla guida dell'autovettura lancia Y targata CK 219 YS di proprietà di , giunto in prossimità Controparte_2 dell'intersezione con la via Salietti, nel tentativo di evitare un'autovettura di colore scuro rimasta non identificata che si immetteva in modo improvviso e repentino nella sua corsia di marcia, compiva, nel tentativo di evitare l'impatto, una manovra di emergenza che causava il ribaltamento del veicolo da lui condotto.
In conseguenza del ribaltamento il riportava gravi lesioni _1 personali per le quali veniva trasportato presso l'ospedale di Gela ove i sanitari di turno diagnosticavano “semi amputazione avambraccio
5 sinistro con frattura scomposta dell'arco posteriore della terza, quarta e quinta costa destra.”
Chiedeva quindi il ristoro di tutti i danni materiali e non che quantificava in €.1.485.554,00.
Si costituiva in giudizio la Compagnia convenuta che contestava la domanda attorea chiedendone l'integrale rigetto eccependo, in via preliminare, la insussistenza, nella fattispecie, della legittimazione passiva della in assenza di alcuna prova della presenza di un CP_1 veicolo non identificato.
Chiedeva, ancora, dichiararsi l'improcedibilità della domanda per violazione degli articoli 145 e 148 del Codice delle Assicurazioni Private nonché denegarsi il risarcimento dei danni materiali alla autovettura
Lancia Y perché inammissibile ex art. 283 c. 2 C.d.A. nell'ipotesi di sinistro causato da un veicolo non identificato;
Chiedeva, infine negarsi il risarcimento per i danni fisici subiti da perché non Persona_1 provati dovendosi escludere, in ogni caso, il risarcimento per danno morale, danno esistenziale e per perdita della capacità lavorativa.
Il giudizio veniva istruito mediante produzione documentale, interrogatorio formale dell'attore e prova per testi e, rigettate le ulteriori richieste istruttorie, all'udienza del 25.05.2021, precisate le conclusioni, veniva posta in decisione.
Con la sentenza oggi gravata il Tribunale di Gela ha rigettato la domanda e condannato gli attori alla refusione delle spese, come liquidate in dispositivo, ritenendo che dall'istruttoria, in particolare dai rilievi dei
Carabinieri di Gela intervenuti sul luogo del sinistro, non fossero emersi adeguati riscontri alla ricostruzione dei fatti di cui in citazione.
Il Giudice di prime cure ha, inoltre, rilevato la palese inattendibilità del teste – asseritamente presente sui luoghi del sinistro Testimone_1
6 – evidenziando le numerose discordanze fra le sue dichiarazioni e gli accertamenti operati dai militari.
Il Giudice di prime cure ha perciò ritenuto che il sinistro fosse da addebitare alla imprudente ed imperita condotta di guida dello stesso
. _1
****
Avverso la sentenza hanno originariamente proposto gravame _1
e .
[...] Parte_1
Con note di udienza del 30 aprile 2024 il procuratore di parte appellante ha rappresentato l'intervenuto decesso di e la Corte, con Persona_1 ordinanza del 31 ottobre 2024, dichiarava l'interruzione del giudizio.
Con ricorso per riassunzione del 27 gennaio 2025 , Parte_1
e riassumevano il giudizio. Parte_2 Parte_3
Sostituita l'udienza del 24 Aprile 2025 con il deposito di note ex artt.li 127
e 127 ter c.p.c., la Corte ha posto la causa in decisione concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico ed articolato motivo di gravame gli appellanti in riassunzione avversano la gravata sentenza per erronea valutazione delle risultanze istruttorie del giudizio di primo grado;
Nullità della stessa per contraddittorietà e/o carenza di motivazione.
A sostegno del motivo evidenziano come, erroneamente ed immotivatamente, il Giudice di primo cure ha rigettato le richieste istruttorie con riferimento alle due cc.tt.uu., quella tecnica (per la ricostruzione del sinistro per cui è causa già avallata dalle conclusioni
7 del c.t. di parte Ing. e quella medica (per la valutazione e Per_2 quantificazione delle gravissime lesioni residuate a ). Persona_1
Del resto, contrariamente a quanto dedotto dal primo Giudice, gli originari attori avevano allegato una priorità dei fatti storici, ciascuno portatore di una propria singola valenza indiziaria idonei a fondare la domanda ovvero: 1) l'atto di querela, 2) la dichiarazione del teste che benché ritenuto incapace aveva illustrato le Parte_4 modalità del sinistro, 3) le dichiarazioni del teste , 4) Testimone_1 il verbale di intervento dei Carabinieri di Gela, 5) il referto del Pronto
Soccorso del Vittorio Emanuele di Gela, 6) La ricostruzione cinematica del sinistro operata dal c.t. di parte Ing. tutti elementi Per_2 probatori che avrebbero dovuto indurre il Tribunale ad ammettere le consulenze richieste, unico mezzo istruttorio idoneo ad accertare la verità.
Gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui, per essere stata convenuta la Società chiamata a gestire i sinistri per il Fondo di Garanzia vittime della strada, afferma sussistere a carico degli attori un onere probatorio più rigoroso rispetto a quello normalmente richiesto a chi vuol far valere un'azione risarcitoria nei confronti della controparte.
Si omette di valutare, secondo gli appellanti, che essi avevano fornito proprio “tale rigorosa prova” provvedendo a ratificare una denuncia querela contro ignoti per i fatti accaduti, munendosi di una c.t. di parte, indicando testimoni idonei a descrivere l'evento ed allegando la documentazione sanitaria relativa alle lesioni subite.
Tutto ciò In considerazione del fatto che il signor , in Persona_1 conseguenza della gravissimo sinistro, aveva immediatamente perso i sensi e trasportato presso l' Ospedale di Gela e successivamente ( a causa della gravità delle sue condizioni) presso l'ospedale Cannizzaro di
Catania, avrebbe dovuto indurre il Tribunale a ritenere credibile quando
8 narrato in citazione, ovvero che nell'immediatezza dei fatti, anche per le modalità del sinistro, non era stato possibile individuare con certezza le caratteristiche del veicolo rimasto ignoto.
*****
In via consequenziale ai precedenti, gli appellanti si dolgono della condanna alle spese di lite, anche eccessive.
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Deve, in via preliminare, rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione principale, ex art. 342 c.p.c. ed ex art
348 bis c.p.c. dedotta dall'appellata nella Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta.
In proposito la Suprema Corte ha chiarito che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. Un.-, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, Rv.
645991 - 01).
Nel caso di specie l'impugnazione contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo
Giudice.
9 Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione principale ex art 348 bis c.p.c.. si rileva che in merito a tale dedotto profilo di inammissibilità del gravame, lo spessore problematico delle questioni oggetto del giudizio ha, correttamente, indotto la Corte, a ritenere positivamente superato il vaglio dovuto in sede di “filtro” in appello ai sensi degli articoli 348 bis e 348 ter c.p.c..
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Con ordinanza del 25 maggio 2023 la Corte ha rigettato tutte le istanze istruttorie formulate (cc.tt.uu. e prova per testi) rilevandone, quanto alle prime, la natura esplorativa (c.t.u. tecnica) e superfluità (c.t.u. medica occorrendo prima valutare la fondatezza dell'an debeatur), e, con riferimento alle prove per testi, la assoluta irrilevanza essendo essi chiamati a deporre su circostante estranee alla dinamica del sinistro.
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L'appello è infondato.
Con riferimento alla ricostruzione della dinamica del sinistro, all'udienza del 22.02.2018, venne escusso passeggero a bordo Parte_4 della Lancia Y al momento dei fatti, e che, in quella occasione aveva subito lesioni personali per le quali era stato interamente risarcito (vedasi dichiarazione del teste).
Nella medesima udienza il procuratore della Compagnia eccepì
l'incapacità a testimoniare del ed il Giudice, accogliendo Parte_4
l'eccezione, interruppe l'esame congedando il teste.
All'udienza del 10.04.2018 veniva escusso il quale – Testimone_1 asseritamente presente sui luoghi al momento dei fatti – dichiarava: “ (art.
n. 1) mi trovavo alla guida della mia vettura che seguiva quella del
ad una distanza di circa 50 metri senza che ci fossero autoveicoli _1 frapposti fra i due mezzi;
(art. n. 2) Preciso che il veicolo di si _1
10 ribaltò sul lato sinistro. Preciso che sul veicolo vi erano il e un _1 altro ragazzo. Ricordo che il uscì autonomamente dall'auto _1 coprendosi il braccio. Ricordo che immediatamente dopo il sinistro è arrivata un'auto che ha preso a bordo il . (art. n. 3) Confermo la _1 circostanza non ho fatto in tempo a rilevare la targa del veicolo pirata. Non ricordo il tipo di veicolo ma posso dire che era di grossa cilindrata e di colore scuro. Ricordo che aveva gli abbaglianti accesi.”
Il teste, a precisa domanda, specifica che “l'incrocio era servito dell'illuminazione pubblica e che tra i due mezzi coinvolti non vi era stata collisione”.
La testimonianza, per come rilevato in sentenza (pag. 3), presenta una serie di lacune ed incongruenze rispetto a quanto verbalizzato dai
Carabinieri di Gela, prontamente intervenuti per i rilievi del caso (allegati in atti).
Dalla lettura del prontuario di intervento – che fa prova sino a querela di falso – emerge un dato fondamentale che induce a dubitare seriamente che la dinamica del sinistro sia stata quella descritta in citazione e confermato dal teste . Testimone_1
I Militari, nel rappresentare i luoghi del sinistro – dopo avere descritto le condizioni del tratto interessato: rettilineo, a doppio senso di marcia, con fondo stradale asciutto, con la presenza di segnaletica verticale ed illuminazione pubblica e buone condizioni meteo - indicano la presenza
(pag. 7 del prontuario) “tracce di frenata e di scarrocciamento” riferibili alla vettura lancia Y, per circa 100 metri tra l'inizio della manovra ed il punto d'urto – indicato al civico 222 di via Settefarine.
Tale oggettiva circostanza, mai contestata, è rappresentativa di una condotta di guida imprudente da parte del che, certamente e _1 contrariamente da quanto sostenuto in citazione, non percorreva la via
Settefarine a una velocità moderata.
11 A ciò si aggiunga che, per stessa ammissione del teste , il TE
, palesemente dolorante al braccio, appena sceso dalla vettura _1 veniva soccorso “dagli occupanti di un auto che prestavano i primi soccorsi”
(vedasi anche pag. 2 della citazione) e lo accompagnavano all'Ospedale.
Stranamente, né nell'atto introduttivo del giudizio, né nelle successive memorie difensive, vi è traccia di tale intervento apparendo quanto meno strano che il o il (terzo trasportato) non _1 Parte_4 abbiano raccolto le generalità dei soccorritori i quali, se è vero che erano
“sopraggiunti immediatamente” avrebbero ben potuto riferire sulla esatta dinamica del sinistro e sulle caratteristiche della “vettura di grossa cilindrata e di colore scuro” che aveva invaso, ad alta velocità, la corsia di marcia impegnata dalla Lancia Y condotta dal . _1
Vi è da chiedersi, inoltre, atteso che dal prontuario di intervento dei
Carabinieri non è indicata la presenza di testimoni oculari, come sia stato individuato il teste atteso che, della sua presenza, Testimone_1 non è fatto cenno nemmeno nell'atto di citazione introduttivo del giudizio ed egli viene indicato solo con le memorie 183 comma VI n. 2 c.p.c..
Le considerazioni che precedono, in uno all'assenza di altri testi idonei a chiarire la dinamica del sinistro, inducono, la Corte, a condividere il giudizio di inattendibilità del teste , apparendo, inoltre, TE effettivamente inverosimile come, in presenza di una strada sufficientemente illuminata ed in considerazione della gravità dei fatti cui il aveva detto di avere assistito personalmente, egli non sia TE stato in grado di descrivere la vettura “ignota” quanto meno nelle sue caratteristiche peculiari, limitandosi a riferire che si trattava di una
“macchina scura”.
*****
La inattendibilità del teste , in uno alla incapacità del Testimone_1 teste rende, di fatto, indimostrata la dinamica del Parte_4
12 sinistro e non provate le circostanze – con riferimento all'effettiva presenza di una vettura rimasta ignota – che condussero al ribaltamento della
Lancia Y condotta dall'originario attore.
Ciò induce la Corte, in assenza di prova sull'an, a ritenere irrilevanti le ulteriori prove orali indicate nell'atto di appello con Controparte_3
e le cui testimonianze dovrebbero
[...] Controparte_4 semplicemente, (i primi due), specificare i postumi subiti dal in _1 seguito al sinistro e, il terzo, riferire sulle conclusioni raggiunte nella sua c.t. di parte ricostruttiva della dinamica del sinistro.
Quanto agli ulteriori testi indicati e non ammessi ( e Testimone_2
essi dovrebbero riferire, esclusivamente, sulle Parte_3 conseguenze negative che gli esiti del sinistro ebbero sull'attività lavorativa di . Persona_1
In definitiva nessuno di essi è in grado di riferire sull'an debeatur, accertamento propedeutico rispetto agli ulteriori elementi da valutare ai fini dell'eventuale risarcimento del danno.
*****
In assenza di ulteriori elementi di valutazione la sentenza del Tribunale di Gela oggi gravata deve integralmente confermarsi.
*****
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n. 505/2021 resa dal Tribunale di Gela in data 25.11.2021 ed appellata originariamente da e e, in Persona_1 Parte_1 riassunzione dalla stessa , da e da Controparte_5 Parte_2
; Parte_3
13 Condanna gli appellanti, in solido, a rifondere all'appellata
[...]
, quale impresa designata dal F.G.V.S. per la regione Controparte_1
Sicilia, le spese del presente grado del giudizio che liquida in €. 12.800,00 per compensi, oltre spese generali 15% iva e c.p.a. se dovute.
Dichiara che sussistono ragioni per disporre, a carico degli appellanti, in solido, il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione, secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002
Caltanissetta, camera di consiglio del 18 settembre 2025
Il Giudice Ausiliario rel. IL PRESIDENTE
Dott. C. Pietrarossi Dott. Roberto Rezzonico
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