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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. I, sentenza 14/01/2026, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 160/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 1, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LEUCI CLAUDIO LUIGI, Presidente
DADDABBO PASQUALE, Relatore
BIANCHI ACHILLE, Giudice
in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 423/2023 depositato il 20/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 Srl In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 Srl - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Barletta-Andria-Trani - Via Andria 19 76121 Barletta BT elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1229/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 10 e pubblicata il 14/07/2022
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 0059017 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società “Ricorrente_2 s.r.l. in liquidazione” proponeva ricorso innanzi alla CTP di Bari avverso il provvedimento di diniego di rimborso IVA 2019 cron. 50131/0 prot. n. 59017 del 07/10/2021, notificato in data 14/10/2021, con il quale la Direzione Provinciale BAT dell'Agenzia delle Entrate aveva rigettato l'istanza di rimborso del credito IVA anno 2019 dell'importo di € 417.286,00, richiesto con dichiarazione modello IVA
2020 trasmessa in data 22/04/2020.
Il rigetto dell'istanza era basato sui seguenti motivi:
1. mancata produzione della documentazione probatoria a supporto della legittima maturazione del credito IV (ovvero nessuna fattura prodotta per l'anno 2001 e nessuna spiegazione del contesto dell'acquisto effettuato nel 2003);
2. detrazione operata su acquisti che non hanno contribuito alla produzione di operazioni soggette ad imposta;
3. mancato superamento del test di operatività;
4. non operatività in presenza di perdite sistematiche.
La società chiedeva l'annullamento del provvedimento impugnato eccependone la nullità per i seguenti motivi:
1. intervenuta definitività delle somme da rimborsare-manifesta tardività delle eccezioni ostative al rimborso per violazione dell'art. 57 del d.P.R. n. 633/72; 2. mancata emissione e notifica degli avvisi di accertamento per gli anni d'imposta da cui scaturisce il credito IV chiesto a rimborso-violazione degli artt.
39 e 40 del d.P.R. n. 600/73, 54 del d.P.R. n. 633/72 e 3, comma 37, punto 4 della L. n. 662/96; 3. asserita carenza documentale correlata alla richiesta di rimborso-violazione dell'art. 22 del d.P.R. n. 600/73; 4. mancata instaurazione del contraddittorio preventivo-violazione degli artt. 10 bis e 12 della L. n. 212/2000;
5. cessazione dell'attività della Ricorrente_2 srl-violazione dell'art. 30 d.P.R. n. 633/72;
6. vizio di motivazione-violazione degli artt. 3 della L. n. 241/1990, 7 della L. n. 212/2000 e 56 del d.P.R. n.
633/1972; 7. infondatezza nel merito.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate che confutava i motivi di gravame chiedendo il rigetto del ricorso.
Con la sentenza n. 1229/2022, depositata in data 14.7.2022, la Commissione Tributaria Provinciale di Bari, ha rigettato il ricorso condannando la società al pagamento delle spese di lite.
La CTP di Bari ha disatteso i primi due motivi di doglianza osservando che “l'Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi anche qualora siano scaduti i termini per l'esercizio del suo potere di accertamento senza che abbia adottato alcun provvedimento, atteso che tali termini decadenziali operano limitatamente al riscontro dei suoi crediti e non dei suoi debiti, in applicazione del principio quae temporalia ad agendum, perpetua ad excepiendum, desumibile dall'art. 1442 c.c. (Cass., Sez. U, 15/03/2016, n. 5069; cfr. anche 17/06/2016, n. 12557; 31/01/2018, n. 2392; 6/02/2019, n. 3404; 13/03/2019, n. 7132; 25434/2021)”. Con riguardo al terzo motivo ha motivato che il “fatto che la società non fosse più tenuta a conservare le scritture contabili obbligatorie non determina un'inversione dell'onere probatorio e, tanto meno, costituisce prova del diritto al rimborso”. Ha disatteso la doglianza circa il difetto di motivazione (n.6) considerando che la “motivazione è quindi chiara e sufficientemente argomentata, avuto anche presente quanto precisato dalla giurisprudenza della S.C, sopra citata”. Ha disatteso anche il quarto motivo di doglianza evidenziando, da un lato, che il contraddittorio era astato attivato avendo il contribuente ricevuto l'invito a produrre documentazione attestante il diritto al rimborso e, dall'altro, che l'art. 10 bis L. 212/2000, evocato dalla società, non è applicabile alla fattispecie in questione.
Infine, il primo giudice ha ritenuto infondato nel merito il ricorso osservando che la società aveva fornito
“documentazione che non appare idonea, di per sé sola, a comprovare l'effettività delle operazioni di acquisto
… la stessa ricorrente riconosce di non essere in possesso della documentazione fiscale ¬fatture e documenti bancari concernenti le operazioni di che trattasi”; motiva, in conclusione, che la società “poggia la sua pretesa su atti (pagina n. 11/1997 del libro inventari voce di "Fornitori c/ anticipi;
dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2001, fatture dal 2003 al 2009) che, al più, potrebbero valere come mero indizio, ma non valgono come prova certa del credito vantato: prova che soltanto con la produzione delle fatture di acquisto e relativa documentazione bancaria poteva essere data”. Con atto depositato in data 20.2.2023 la Ricorrente_2 srl in liquidazione ha appellato la sentenza di primo grado chiedendo la riforma della stessa e il riconoscimento del diritto al rimborso. Ha formulato i seguenti motivi di impugnazione:
1. erroneità della sentenza in ordine all'eccezione di nullità del diniego per intervenuta definitività delle somme da rimborsare;
2. erroneità della sentenza in ordine all'eccezione di nullità del diniego per asserita carenza documentale correlata alla richiesta di rimborso – violazione degli artt. 22 del dpr 600/73 e 2220 c.c.; 3. erroneità della sentenza in ordine all'eccezione di nullità del diniego per vizio di motivazione - violazione degli artt. 3 della l. 241/1990, 7 della l. 212/2000 e 56 del d.p.r. 633/1972;
4. erroneità della sentenza in ordine all'eccezione di nullità del diniego per mancata instaurazione del contraddittorio preventivo – violazione degli artt. 10 bis e 12 della l. 212/2000; 5. nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. - omessa pronuncia in ordine all'eccezione di illegittimità del diniego di rimborso per violazione dell'art. 30 d.p.r. 633/72 - cancellazione dal registro delle imprese della Ricorrente_2 srl;
6. erroneità della sentenza in ordine alla nullità del diniego di rimborso per infondatezza nel merito - violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; 7. infondatezza dell'eccezione di carenza documentale in relazione agli acquisti effettuati nel 2001 da cui scaturisce il credito IVA;
8. erroneità della presunzione di non operatività della società appellante - violazione dell'art. 30 della legge n. 724/94; 9. nullità della sentenza per illegittima statuizione sulla condanna alle spese di lite - violazione dell'art. 15 d.lgs. 546/1992.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate che ha confutato tutti i motivi di appello chiedendone il rigetto.
La società appellante ha depositato memorie illustrative con cui, nel richiamare la sentenza n. C-341/22 del
07.03.2024 della Corte di Giustizia UE che avrebbe dichiarato illegittimo, per tutti i rapporti tributari pendenti, il divieto per le società di comodo all'esercizio della detrazione IVA, ha chiesto la disapplicazione per la fattispecie in esame dell'art. 30 della legge n. 724/94 ed ha insistito per l'illegittimità del diniego del rimborso
IVA e per la riforma della sentenza appellata.
L'Ufficio ha depositato memoria illustrativa con cui ha contrastato la precedente memoria della società osservando che la disapplicazione della norma domestica incompatibile, per la parte riferita al test di operatività, non produce alcun automatismo sulla spettanza della detrazione ovvero sul diritto al rimborso dell'IV assolta in acquisto: il diniego sarebbe comunque aderente ai principi statuiti dalla Corte UE e successivamente declinati dalla Corte di cassazione, con particolare riguardo all'effettivo esercizio di un'attività economica o, quantomeno, all'avvio di tale attività effettiva, mai in concreto realizzatosi.
Il giudizio è stato discusso nella pubblica udienza del 20 novembre 2025 ove i difensori delle parti hanno insistito per le argomentazioni e conclusioni dei rispettivi atti scritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello della società avverso la sentenza di primo grado non è fondato.
1. Con il primo motivo la società si duole della decisione della CTP di Bari per non aver considerato la definitività del credito chiesto a rimborso a seguito dell'ormai trascorso termine per emettere un avviso di accertamento;
solo in appello la società eccepisce, poi, la definitività del credito in relazione ad atti definiti ricognitivi del debito stesso, consistenti nella conferme ricevute dall'Agenzia delle Entrate a seguito della regolarizzazione delle dichiarazioni IVA anni 2016 e 2018, oggetto di controllo automatizzato.
In ordine al primo profilo è solo il caso di richiamare l'ormai pacifica giurisprudenza della Corte di cassazione, già enunciata dal primo giudice, secondo cui “l'Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi anche qualora siano scaduti i termini per l'esercizio del suo potere di accertamento, senza che abbia adottato alcun provvedimento, atteso che tali termini decadenziali operano limitatamente al riscontro dei suoi crediti e non dei suoi debiti, in applicazione del principio "quae temporalia ad agendum, perpetua ad excipiendum" (da ultimo Cass. 8123/2025). Il secondo profilo del motivo di appello si sostanzia in una vera e propria nuova eccezione come tale inammissibile ex art. 57 del D. Lgs. n. 546/1992: la società, invero, soltanto in sede di appello intende far valere l'asserito riconoscimento del debito che l'Agenzia avrebbe effettuato in sede di controllo automatizzato della dichiarazione IVA 2017 (relativo all'anno 2016) e della dichiarazione IVA 2019 (per l'anno 2018).
L'intervenuto riconoscimento del debito rientra nelle eccezioni in senso stretto in quanto speculare a quelle che, con riferimento all'accertamento di una maggior imposta, riguardano fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa fiscale.
Oltre che inammissibile tale eccezione è da considerarsi anche infondata.
In punto di fatto va, peraltro, evidenziato che la regolarizzazione della dichiarazione IVA 2019 con conferma del credito è intervenuta in data 30.3.2022 (come si evince dalla stampa della richiesta di assistenza prodotta in giudizio): la circostanza che tale atto è successivo al già formalizzato diniego di rimborso oggetto del presente giudizio depone già per l'irrilevanza della regolarizzazione ai fini della sussistenza del diritto al rimborso.
In ogni caso, con riguardo a tali regolarizzazioni delle dichiarazioni IVA 2016 e 2019 (con conferma del credito IVA ivi esposto) è solo il caso di osservare che "in tema di detrazione IVA, non è la presentazione della dichiarazione IVA che regge, in quanto tale, la spettanza della detrazione, ma la sussistenza dei presupposti sostanziali per la sua fruizione" (Cass. 9601/2025). A ciò deve aggiungersi che il controllo ex art. 54 bis del dpr 633/1972 si effettua sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria e non investe, perciò, l'effettiva sussistenza del credito IVA ma è diretta esclusivamente a: “a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione del volume d'affari e delle imposte;
b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze di imposta risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
c) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti dell'imposta risultante dalla dichiarazione annuale a titolo di acconto e di conguaglio nonché dalle liquidazioni periodiche…”. Il primo motivo di appello, anche sotto tale profilo, è quindi privo di fondamento non essendo derivato alcun diritto al rimborso dalla mera regolarizzazione della dichiarazione IVA a seguito del controllo automatizzato della stessa.
I motivi di appello di cui ai punti 2, 6, 7 e 8 riguardano tutti il merito della controversia e verranno trattati successivamente.
2. Con il terzo motivo di appello la società deduce la erroneità della sentenza di primo grado in ordine all'eccezione di nullità del diniego per vizio di motivazione, la violazione degli artt. 3 della l. 241/1990, 7 della l. 212/2000 e 56 del d.p.r. 633/1972.
Il motivo è infondato.
Come ha rilevato la CTP di Bari la motivazione del provvedimento di diniego è chiara e sufficientemente argomentata.
Rileva in proposito il Collegio che la motivazione è da considerarsi del tutto esaustiva in quanto indica con chiarezza le plurime ragioni del diniego: non è stata prodotta idonea documentazione probatoria in ordine alla legittima maturazione del credito IVA;
il rimborso IVA anno 2019 riguarda essenzialmente la detrazione
IVA operata su acquisti che non sono stati utilizzati per porre in essere operazioni soggette ad imposta;
non operatività acclarata per gli anni 2009-2010-2011-2012¬2013-2014-2015-2016, a causa di ricavi presunti superiori ai ricavi effettivi;
non operatività per gli anni 2012-2013-2014 derivante dalle perdite sistematiche. Inoltre, nel corpo del provvedimento si dà atto dell'istruttoria espletata all'esito della quale emergevano i motivi di cui sopra. La motivazione del provvedimento consente alla società di far valere le proprie ragioni come risulta aver fatto sia in primo grado che in sede di appello sicché non si riscontra, nel caso di specie, alcun detrimento del diritto di difesa.
3. Con il quarto motivo di appello la società lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado sul tema della mancata instaurazione del contraddittorio preventivo in violazione degli artt. 10 bis e 12 della l. 212/2000.
Anche tale doglianza risulta infondata.
Sebbene la Corte di cassazione abbia ritenuto che il diniego di rimborso per l'IVA dia luogo in ogni caso - anche quando sia preceduto, non da una verifica e da un accesso, ma soltanto da una richiesta di documenti da parte dell'amministrazione finanziaria - ad un accertamento della pretesa tributaria in grado di produrre effetti pregiudizievoli nella sfera giuridica del contribuente, sotto il profilo del disconoscimento di un credito verso l'amministrazione finanziaria, soggiacendo all'obbligo generalizzato del contraddittorio endo- procedimentale L. 27 luglio 2000, n. 212, ex art. 12, comma 7, per i c.d. "tributi armonizzati”, tuttavia con la medesima decisione la corte di legittimità ha respinto il ricorso del contribuente in continuità con il pacifico orientamento secondo cui affinché il difetto di contraddittorio endoprocedimentale determini la nullità del provvedimento conclusivo del procedimento impositivo, non è sufficiente che, in giudizio, chi se ne dolga si limiti alla relativa formalistica eccezione, ma è, altresì, necessario che esso assolva l'onere di prospettare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l'opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell'interesse sostanziale, per le quali l'ordinamento lo ha predisposto (cfr. Cass. 28833/2021). Ebbene, nel caso di specie ad escludere che la mancata attivazione del contraddittorio endo-procedimentale comporti la invalidità del diniego di rimborso oggetto del giudizio milita il fatto che in sede di giudizio la società non ha esplicitato quali fossero le ulteriori ragioni che se fatte valere in sede procedimentale avrebbero orientato l'Ufficio verso un provvedimento differente da quello effettivamente emesso.
In proposito deve, invece, osservarsi che in giudizio la società ha prodotto documenti già trasmessi all'Agenzia delle Entrate proprio per giustificare il credito IVA di che trattasi.
Va evidenziato che l'Agenzia delle Entrate ha formulato apposita richiesta di documenti proprio in relazione alla richiesta di rimborso del credito IVA di € 417.268 anche con la finalità di accertare la natura del credito e che la società ha trasmesso, tra l'altro, la fattura passiva ricevuta dalla Società_1 srl in liquidazione datata 16.3.2003 dell'importo di € 827.439,75 (IVA per € 137.905,13) riguardante l'acquisto mediante asta giudiziaria di un immobile e copia del rogito notarile del 31.5.2018 con cui la società (che medio tempore aveva cambiato oggetto e denominazione sociale) ha venduto lo stesso immobile ad altra società senza applicazione di IVA.
Vi è ancora da rilevare che già nel 2007 nei confronti della società l'Agenzia delle Entrate aveva effettuato un accertamento mirato a verificare l'effettiva esistenza ed operatività e la sussistenza dei beni strumentali acquistati nel 2001 e 2003 per i quali riportava nelle dichiarazioni IVA il credito di che trattasi (cfr. pvc in data
15.3.2007): ebbene in tale occasione la società esibiva a giustificazione del credito i due documenti di cui sopra (fattura Società_1 srl e rogito di vendita) oltre allo stralcio del libro inventari su cui era stata annotata nell'attivo dello stato patrimoniale al 31.12.2001 la voce “Fornitori c/anticipi (b. amm.li)” per l'importo di £.
3.000.000.000 ed IVA per £. 600.000.000 (€ 309.874,14).
In sostanza tutta la documentazione era stata già trasmessa all'Ufficio e le altre ragioni giuridiche fatte valere in giudizio non avrebbero cambiato la posizione dell'Ufficio atteso che l'irrilevanza, ai fini del rimborso IVA, della non operatività della società è stata affermata dalla giurisprudenza di legittimità solo di recente a seguito di una decisione della Corte di giustizia europea (cfr. intra).
4. Con il quinto motivo di appello la società ripropone l'eccezione, non esaminata dal primo giudice, di illegittimità del diniego di rimborso per violazione dell'art. 30 d.p.r. 633/72 (cancellazione dal registro delle imprese della Ricorrente_2 srl). Anche tale motivo non coglie nel segno.
L'art. 30 del d.p.r. 633/1972 stabilisce i casi in cui il contribuente ha diritto a chiedere il rimborso dell'eccedenza
IVA e tra i vari casi stabilisce che tale diritto sorge anche al momento della cessazione dell'attività.
È evidente che l'insorgenza del diritto a chiedere il rimborso IVA è questione diversa rispetto alla sussistenza del diritto al rimborso stesso che, come si vedrà a breve, dipende dalla esistenza di presupposti ben precisi.
5. Si può ora passare ad esaminare il merito della questione controversia che riguarda i motivi di diniego del rimborso IVA chiesto in sede di dichiarazione annuale 2020 (motivi di appello 2, 6, 7 e 8).
L'ultimo di tali motivi, con cui la società si duole per il fatto che il diniego si fonda anche sulla ritenuta non operatività della stessa, per quanto fondato non è dirimente ai fini della controversia atteso che il diniego si fonda anche su altri motivi.
Per completezza va ricordato che in base alla recente giurisprudenza della Corte di cassazione, formatasi a seguito della sentenza n.C-341/22 del 07.03.2024 della Corte di Giustizia europea, le limitazioni all'esercizio del diritto di detrazione dell'IVA previste per le società di comodo sono incompatibili sul piano comunitario perché si fondano su una presunzione estranea alla disciplina IVA, dovendo il diritto di detrazione restare ancorato alla "realtà effettiva" (Cass. 24416/2024). Vanno, quindi, ora esaminati i principali motivi di diniego del rimborso, ossia la mancata documentazione probatoria circa la legittima maturazione del credito e la circostanza che l'IVA riguarda acquisti che non sono stati utilizzati per porre in essere operazioni soggette ad imposta.
Il primo motivo legittima il diniego del rimborso IVA concernente l'importo di € 309.874,14 correlato all'asserito acquisto di un bene ammortizzabile nell'anno 2001 per il prezzo di £.3.000.000.000.
Invero, come già rilevato dai verificatori nel 2007 l'anticipo conto fornitori riportato tra le attività dello stato patrimoniale della società al 31.12.2001 non risultava riportato nello stato patrimoniale alla data del
31.12.2002; da ciò emerge che già all'epoca non era stato provato alcun acquisto di bene ammortizzabile.
Né la società ha fornito in sede istruttoria all'Ufficio e nemmeno ha prodotto in giudizio altra documentazione idonea a dimostrare l'effettiva sussistenza dei presupposti di insorgenza di un tale credito IVA.
L'assunto difensivo secondo cui il lungo trascorso di tempo avrebbe impedito alla società di conservare la documentazione relativa a tale credito IVA non può essere condiviso.
In primo luogo va fatta propria l'osservazione del primo giudice secondo cui benché la società non fosse più obbligata a conservare le scritture contabili avrebbe dovuto comunque conservare i documenti che consentivano di provare la sussistenza del diritto al rimborso.
A ciò deve aggiungersi che ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 22 d.p.r. 600/1973 e 2220 c.c. la documentazione andava conservata per almeno 10 anni mentre, come si è visto, già con il pvc del marzo
2007 i verificatori dell'Agenzia avevano constatato la mancanza di giustificazione del credito IVA di che trattasi essendo peraltro scomparsa nel 2002 dallo stato patrimoniale l'annotazione dell'anticipo fornitori per acquisto beni ammortizzabili (iscritta nell'attivo al 31.12.2001) e non avendo la società fornito altra documentazione a riguardo.
Rimane da esaminare la quota del credito IVA chiesto a rimborso concernente l'acquisto all'asta nell'anno
2003 dell'immobile della Società_1 srl in liquidazione. Reputa il collegio che anche per tale importo pari ad € 137.905,13 non possa essere riconosciuto il diritto al rimborso.
Rileva in particolare per tale asserito credito IVA il secondo motivo esternato nel dispositivo di diniego ossia la circostanza che il rimborso in questo caso riguarda essenzialmente la detrazione IVA operata su acquisti che non sono stati utilizzati per porre in essere operazioni soggette ad imposta. In ordine a tale motivazione la società nulla ha dedotto né in primo né in secondo grado, limitandosi a richiamare la citata sentenza della Corte di giustizia europea che ha considerato che la disciplina interna in ordine alle c.d. società di comodo va disapplicata, non potendosi derivare la privazione del diritto di detrazione in mera dipendenza dell'entità delle operazioni realizzate dalla contribuente ma solo ove la situazione sia riconducibile ad una frode o ad un abuso.
Tale deduzione non è però dirimente atteso che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che ha fatto applicazione dei principi contenuti nella decisione del giudice unionale, affinché sussista il diritto alla detrazione IVA è necessaria una correlazione con l'attività economica ovvero, anche in assenza di operazioni attive, che si tratti di attività di carattere preparatorio, purché finalizzata alla costituzione delle condizioni d'inizio effettivo dell'attività tipica (cfr. cit. Cass. 24416/2024).
In proposito rileva il Collegio che, come osservato dall'Ufficio non smentito sul punto dalla società, quest'ultima dopo l'acquisto dell'immobile ha sviluppato un volume d'affari di € 12.500 soltanto nel 2006 e non ha mai dedotto e nemmeno allegato quale utilizzo avrebbe dovuto fare dell'immobile acquistato all'asta nel 2003 rispetto ad un'attività economica quanto meno in preparazione. In ordine a ciò rileva, poi, la circostanza, pure messa in evidenza dall'Agenzia delle Entrate, che l'oggetto sociale è mutato più volte posto che dai dati dell'Anagrafe tributaria e della Camera di Commercio è stato rilevato che fino al 09/12/2003 l'attività ha riguardato il commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari, da tale data e fino al 31.12.2004 quella di lavori generali di costruzione di edifici, successivamente fino al 07/06/2018 quella di Alberghi e contestualmente dal 19 maggio 2005 al 23 ottobre 2019 quella di “gestione, affitto e conduzione di beni immobili” In definitiva non avendo la società provato la correlazione tra l'acquisto dell'immobile avvenuto nel 2003 e l'attività economica rientrante nell'oggetto sociale non sussistono motivi per censurare il provvedimento di diniego al rimborso della relativa IVA.
6. Per ciò che concerne la condanna alle spese disposte al primo giudice la società lamenta che lo stesso non abbia esplicitato i parametri utilizzati.
La doglianza, sebbene fondata, non giova all'appellante atteso che in base all'art. 15, comma 2-sexies del d.lgs. n. 546/1992, per la liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore … se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. Di conseguenza posto che il valore della causa è di € 417.286, considerati i parametri previsti dal DM 55/2014 per lo scaglione di riferimento per i giudizi tributari di primo grado i valori minimi prevedono € 1.755 per la fase di studio, € 743 per quella introduttiva, € 1369 per quella istruttoria/trattazione e € 2.058 per quella decisionale per un totale di € 5.925 da diminuire del 20%.
La condanna per € 4.000 disposta dal primo giudice è pertanto del tutto in linea con i parametri legali.
L'appello va pertanto rigettato.
Le spese di lite di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo tenuto conto dei predetti parametri normativi e della riduzione prevista per la difesa da parte di funzionari interni.
P.Q.M.
rigetta l'appello.
Condanna la società al pagamento delle spese di lite che si liquidano nell'importo di € 5.000, oltre accessori se dovuti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 20 novembre 2025.
Il relatore Il Presidente
Pasquale Daddabbo Claudio GI LE
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 1, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LEUCI CLAUDIO LUIGI, Presidente
DADDABBO PASQUALE, Relatore
BIANCHI ACHILLE, Giudice
in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 423/2023 depositato il 20/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 Srl In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 Srl - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Barletta-Andria-Trani - Via Andria 19 76121 Barletta BT elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1229/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 10 e pubblicata il 14/07/2022
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 0059017 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società “Ricorrente_2 s.r.l. in liquidazione” proponeva ricorso innanzi alla CTP di Bari avverso il provvedimento di diniego di rimborso IVA 2019 cron. 50131/0 prot. n. 59017 del 07/10/2021, notificato in data 14/10/2021, con il quale la Direzione Provinciale BAT dell'Agenzia delle Entrate aveva rigettato l'istanza di rimborso del credito IVA anno 2019 dell'importo di € 417.286,00, richiesto con dichiarazione modello IVA
2020 trasmessa in data 22/04/2020.
Il rigetto dell'istanza era basato sui seguenti motivi:
1. mancata produzione della documentazione probatoria a supporto della legittima maturazione del credito IV (ovvero nessuna fattura prodotta per l'anno 2001 e nessuna spiegazione del contesto dell'acquisto effettuato nel 2003);
2. detrazione operata su acquisti che non hanno contribuito alla produzione di operazioni soggette ad imposta;
3. mancato superamento del test di operatività;
4. non operatività in presenza di perdite sistematiche.
La società chiedeva l'annullamento del provvedimento impugnato eccependone la nullità per i seguenti motivi:
1. intervenuta definitività delle somme da rimborsare-manifesta tardività delle eccezioni ostative al rimborso per violazione dell'art. 57 del d.P.R. n. 633/72; 2. mancata emissione e notifica degli avvisi di accertamento per gli anni d'imposta da cui scaturisce il credito IV chiesto a rimborso-violazione degli artt.
39 e 40 del d.P.R. n. 600/73, 54 del d.P.R. n. 633/72 e 3, comma 37, punto 4 della L. n. 662/96; 3. asserita carenza documentale correlata alla richiesta di rimborso-violazione dell'art. 22 del d.P.R. n. 600/73; 4. mancata instaurazione del contraddittorio preventivo-violazione degli artt. 10 bis e 12 della L. n. 212/2000;
5. cessazione dell'attività della Ricorrente_2 srl-violazione dell'art. 30 d.P.R. n. 633/72;
6. vizio di motivazione-violazione degli artt. 3 della L. n. 241/1990, 7 della L. n. 212/2000 e 56 del d.P.R. n.
633/1972; 7. infondatezza nel merito.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate che confutava i motivi di gravame chiedendo il rigetto del ricorso.
Con la sentenza n. 1229/2022, depositata in data 14.7.2022, la Commissione Tributaria Provinciale di Bari, ha rigettato il ricorso condannando la società al pagamento delle spese di lite.
La CTP di Bari ha disatteso i primi due motivi di doglianza osservando che “l'Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi anche qualora siano scaduti i termini per l'esercizio del suo potere di accertamento senza che abbia adottato alcun provvedimento, atteso che tali termini decadenziali operano limitatamente al riscontro dei suoi crediti e non dei suoi debiti, in applicazione del principio quae temporalia ad agendum, perpetua ad excepiendum, desumibile dall'art. 1442 c.c. (Cass., Sez. U, 15/03/2016, n. 5069; cfr. anche 17/06/2016, n. 12557; 31/01/2018, n. 2392; 6/02/2019, n. 3404; 13/03/2019, n. 7132; 25434/2021)”. Con riguardo al terzo motivo ha motivato che il “fatto che la società non fosse più tenuta a conservare le scritture contabili obbligatorie non determina un'inversione dell'onere probatorio e, tanto meno, costituisce prova del diritto al rimborso”. Ha disatteso la doglianza circa il difetto di motivazione (n.6) considerando che la “motivazione è quindi chiara e sufficientemente argomentata, avuto anche presente quanto precisato dalla giurisprudenza della S.C, sopra citata”. Ha disatteso anche il quarto motivo di doglianza evidenziando, da un lato, che il contraddittorio era astato attivato avendo il contribuente ricevuto l'invito a produrre documentazione attestante il diritto al rimborso e, dall'altro, che l'art. 10 bis L. 212/2000, evocato dalla società, non è applicabile alla fattispecie in questione.
Infine, il primo giudice ha ritenuto infondato nel merito il ricorso osservando che la società aveva fornito
“documentazione che non appare idonea, di per sé sola, a comprovare l'effettività delle operazioni di acquisto
… la stessa ricorrente riconosce di non essere in possesso della documentazione fiscale ¬fatture e documenti bancari concernenti le operazioni di che trattasi”; motiva, in conclusione, che la società “poggia la sua pretesa su atti (pagina n. 11/1997 del libro inventari voce di "Fornitori c/ anticipi;
dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2001, fatture dal 2003 al 2009) che, al più, potrebbero valere come mero indizio, ma non valgono come prova certa del credito vantato: prova che soltanto con la produzione delle fatture di acquisto e relativa documentazione bancaria poteva essere data”. Con atto depositato in data 20.2.2023 la Ricorrente_2 srl in liquidazione ha appellato la sentenza di primo grado chiedendo la riforma della stessa e il riconoscimento del diritto al rimborso. Ha formulato i seguenti motivi di impugnazione:
1. erroneità della sentenza in ordine all'eccezione di nullità del diniego per intervenuta definitività delle somme da rimborsare;
2. erroneità della sentenza in ordine all'eccezione di nullità del diniego per asserita carenza documentale correlata alla richiesta di rimborso – violazione degli artt. 22 del dpr 600/73 e 2220 c.c.; 3. erroneità della sentenza in ordine all'eccezione di nullità del diniego per vizio di motivazione - violazione degli artt. 3 della l. 241/1990, 7 della l. 212/2000 e 56 del d.p.r. 633/1972;
4. erroneità della sentenza in ordine all'eccezione di nullità del diniego per mancata instaurazione del contraddittorio preventivo – violazione degli artt. 10 bis e 12 della l. 212/2000; 5. nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. - omessa pronuncia in ordine all'eccezione di illegittimità del diniego di rimborso per violazione dell'art. 30 d.p.r. 633/72 - cancellazione dal registro delle imprese della Ricorrente_2 srl;
6. erroneità della sentenza in ordine alla nullità del diniego di rimborso per infondatezza nel merito - violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; 7. infondatezza dell'eccezione di carenza documentale in relazione agli acquisti effettuati nel 2001 da cui scaturisce il credito IVA;
8. erroneità della presunzione di non operatività della società appellante - violazione dell'art. 30 della legge n. 724/94; 9. nullità della sentenza per illegittima statuizione sulla condanna alle spese di lite - violazione dell'art. 15 d.lgs. 546/1992.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate che ha confutato tutti i motivi di appello chiedendone il rigetto.
La società appellante ha depositato memorie illustrative con cui, nel richiamare la sentenza n. C-341/22 del
07.03.2024 della Corte di Giustizia UE che avrebbe dichiarato illegittimo, per tutti i rapporti tributari pendenti, il divieto per le società di comodo all'esercizio della detrazione IVA, ha chiesto la disapplicazione per la fattispecie in esame dell'art. 30 della legge n. 724/94 ed ha insistito per l'illegittimità del diniego del rimborso
IVA e per la riforma della sentenza appellata.
L'Ufficio ha depositato memoria illustrativa con cui ha contrastato la precedente memoria della società osservando che la disapplicazione della norma domestica incompatibile, per la parte riferita al test di operatività, non produce alcun automatismo sulla spettanza della detrazione ovvero sul diritto al rimborso dell'IV assolta in acquisto: il diniego sarebbe comunque aderente ai principi statuiti dalla Corte UE e successivamente declinati dalla Corte di cassazione, con particolare riguardo all'effettivo esercizio di un'attività economica o, quantomeno, all'avvio di tale attività effettiva, mai in concreto realizzatosi.
Il giudizio è stato discusso nella pubblica udienza del 20 novembre 2025 ove i difensori delle parti hanno insistito per le argomentazioni e conclusioni dei rispettivi atti scritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello della società avverso la sentenza di primo grado non è fondato.
1. Con il primo motivo la società si duole della decisione della CTP di Bari per non aver considerato la definitività del credito chiesto a rimborso a seguito dell'ormai trascorso termine per emettere un avviso di accertamento;
solo in appello la società eccepisce, poi, la definitività del credito in relazione ad atti definiti ricognitivi del debito stesso, consistenti nella conferme ricevute dall'Agenzia delle Entrate a seguito della regolarizzazione delle dichiarazioni IVA anni 2016 e 2018, oggetto di controllo automatizzato.
In ordine al primo profilo è solo il caso di richiamare l'ormai pacifica giurisprudenza della Corte di cassazione, già enunciata dal primo giudice, secondo cui “l'Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi anche qualora siano scaduti i termini per l'esercizio del suo potere di accertamento, senza che abbia adottato alcun provvedimento, atteso che tali termini decadenziali operano limitatamente al riscontro dei suoi crediti e non dei suoi debiti, in applicazione del principio "quae temporalia ad agendum, perpetua ad excipiendum" (da ultimo Cass. 8123/2025). Il secondo profilo del motivo di appello si sostanzia in una vera e propria nuova eccezione come tale inammissibile ex art. 57 del D. Lgs. n. 546/1992: la società, invero, soltanto in sede di appello intende far valere l'asserito riconoscimento del debito che l'Agenzia avrebbe effettuato in sede di controllo automatizzato della dichiarazione IVA 2017 (relativo all'anno 2016) e della dichiarazione IVA 2019 (per l'anno 2018).
L'intervenuto riconoscimento del debito rientra nelle eccezioni in senso stretto in quanto speculare a quelle che, con riferimento all'accertamento di una maggior imposta, riguardano fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa fiscale.
Oltre che inammissibile tale eccezione è da considerarsi anche infondata.
In punto di fatto va, peraltro, evidenziato che la regolarizzazione della dichiarazione IVA 2019 con conferma del credito è intervenuta in data 30.3.2022 (come si evince dalla stampa della richiesta di assistenza prodotta in giudizio): la circostanza che tale atto è successivo al già formalizzato diniego di rimborso oggetto del presente giudizio depone già per l'irrilevanza della regolarizzazione ai fini della sussistenza del diritto al rimborso.
In ogni caso, con riguardo a tali regolarizzazioni delle dichiarazioni IVA 2016 e 2019 (con conferma del credito IVA ivi esposto) è solo il caso di osservare che "in tema di detrazione IVA, non è la presentazione della dichiarazione IVA che regge, in quanto tale, la spettanza della detrazione, ma la sussistenza dei presupposti sostanziali per la sua fruizione" (Cass. 9601/2025). A ciò deve aggiungersi che il controllo ex art. 54 bis del dpr 633/1972 si effettua sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria e non investe, perciò, l'effettiva sussistenza del credito IVA ma è diretta esclusivamente a: “a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione del volume d'affari e delle imposte;
b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze di imposta risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
c) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti dell'imposta risultante dalla dichiarazione annuale a titolo di acconto e di conguaglio nonché dalle liquidazioni periodiche…”. Il primo motivo di appello, anche sotto tale profilo, è quindi privo di fondamento non essendo derivato alcun diritto al rimborso dalla mera regolarizzazione della dichiarazione IVA a seguito del controllo automatizzato della stessa.
I motivi di appello di cui ai punti 2, 6, 7 e 8 riguardano tutti il merito della controversia e verranno trattati successivamente.
2. Con il terzo motivo di appello la società deduce la erroneità della sentenza di primo grado in ordine all'eccezione di nullità del diniego per vizio di motivazione, la violazione degli artt. 3 della l. 241/1990, 7 della l. 212/2000 e 56 del d.p.r. 633/1972.
Il motivo è infondato.
Come ha rilevato la CTP di Bari la motivazione del provvedimento di diniego è chiara e sufficientemente argomentata.
Rileva in proposito il Collegio che la motivazione è da considerarsi del tutto esaustiva in quanto indica con chiarezza le plurime ragioni del diniego: non è stata prodotta idonea documentazione probatoria in ordine alla legittima maturazione del credito IVA;
il rimborso IVA anno 2019 riguarda essenzialmente la detrazione
IVA operata su acquisti che non sono stati utilizzati per porre in essere operazioni soggette ad imposta;
non operatività acclarata per gli anni 2009-2010-2011-2012¬2013-2014-2015-2016, a causa di ricavi presunti superiori ai ricavi effettivi;
non operatività per gli anni 2012-2013-2014 derivante dalle perdite sistematiche. Inoltre, nel corpo del provvedimento si dà atto dell'istruttoria espletata all'esito della quale emergevano i motivi di cui sopra. La motivazione del provvedimento consente alla società di far valere le proprie ragioni come risulta aver fatto sia in primo grado che in sede di appello sicché non si riscontra, nel caso di specie, alcun detrimento del diritto di difesa.
3. Con il quarto motivo di appello la società lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado sul tema della mancata instaurazione del contraddittorio preventivo in violazione degli artt. 10 bis e 12 della l. 212/2000.
Anche tale doglianza risulta infondata.
Sebbene la Corte di cassazione abbia ritenuto che il diniego di rimborso per l'IVA dia luogo in ogni caso - anche quando sia preceduto, non da una verifica e da un accesso, ma soltanto da una richiesta di documenti da parte dell'amministrazione finanziaria - ad un accertamento della pretesa tributaria in grado di produrre effetti pregiudizievoli nella sfera giuridica del contribuente, sotto il profilo del disconoscimento di un credito verso l'amministrazione finanziaria, soggiacendo all'obbligo generalizzato del contraddittorio endo- procedimentale L. 27 luglio 2000, n. 212, ex art. 12, comma 7, per i c.d. "tributi armonizzati”, tuttavia con la medesima decisione la corte di legittimità ha respinto il ricorso del contribuente in continuità con il pacifico orientamento secondo cui affinché il difetto di contraddittorio endoprocedimentale determini la nullità del provvedimento conclusivo del procedimento impositivo, non è sufficiente che, in giudizio, chi se ne dolga si limiti alla relativa formalistica eccezione, ma è, altresì, necessario che esso assolva l'onere di prospettare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l'opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell'interesse sostanziale, per le quali l'ordinamento lo ha predisposto (cfr. Cass. 28833/2021). Ebbene, nel caso di specie ad escludere che la mancata attivazione del contraddittorio endo-procedimentale comporti la invalidità del diniego di rimborso oggetto del giudizio milita il fatto che in sede di giudizio la società non ha esplicitato quali fossero le ulteriori ragioni che se fatte valere in sede procedimentale avrebbero orientato l'Ufficio verso un provvedimento differente da quello effettivamente emesso.
In proposito deve, invece, osservarsi che in giudizio la società ha prodotto documenti già trasmessi all'Agenzia delle Entrate proprio per giustificare il credito IVA di che trattasi.
Va evidenziato che l'Agenzia delle Entrate ha formulato apposita richiesta di documenti proprio in relazione alla richiesta di rimborso del credito IVA di € 417.268 anche con la finalità di accertare la natura del credito e che la società ha trasmesso, tra l'altro, la fattura passiva ricevuta dalla Società_1 srl in liquidazione datata 16.3.2003 dell'importo di € 827.439,75 (IVA per € 137.905,13) riguardante l'acquisto mediante asta giudiziaria di un immobile e copia del rogito notarile del 31.5.2018 con cui la società (che medio tempore aveva cambiato oggetto e denominazione sociale) ha venduto lo stesso immobile ad altra società senza applicazione di IVA.
Vi è ancora da rilevare che già nel 2007 nei confronti della società l'Agenzia delle Entrate aveva effettuato un accertamento mirato a verificare l'effettiva esistenza ed operatività e la sussistenza dei beni strumentali acquistati nel 2001 e 2003 per i quali riportava nelle dichiarazioni IVA il credito di che trattasi (cfr. pvc in data
15.3.2007): ebbene in tale occasione la società esibiva a giustificazione del credito i due documenti di cui sopra (fattura Società_1 srl e rogito di vendita) oltre allo stralcio del libro inventari su cui era stata annotata nell'attivo dello stato patrimoniale al 31.12.2001 la voce “Fornitori c/anticipi (b. amm.li)” per l'importo di £.
3.000.000.000 ed IVA per £. 600.000.000 (€ 309.874,14).
In sostanza tutta la documentazione era stata già trasmessa all'Ufficio e le altre ragioni giuridiche fatte valere in giudizio non avrebbero cambiato la posizione dell'Ufficio atteso che l'irrilevanza, ai fini del rimborso IVA, della non operatività della società è stata affermata dalla giurisprudenza di legittimità solo di recente a seguito di una decisione della Corte di giustizia europea (cfr. intra).
4. Con il quinto motivo di appello la società ripropone l'eccezione, non esaminata dal primo giudice, di illegittimità del diniego di rimborso per violazione dell'art. 30 d.p.r. 633/72 (cancellazione dal registro delle imprese della Ricorrente_2 srl). Anche tale motivo non coglie nel segno.
L'art. 30 del d.p.r. 633/1972 stabilisce i casi in cui il contribuente ha diritto a chiedere il rimborso dell'eccedenza
IVA e tra i vari casi stabilisce che tale diritto sorge anche al momento della cessazione dell'attività.
È evidente che l'insorgenza del diritto a chiedere il rimborso IVA è questione diversa rispetto alla sussistenza del diritto al rimborso stesso che, come si vedrà a breve, dipende dalla esistenza di presupposti ben precisi.
5. Si può ora passare ad esaminare il merito della questione controversia che riguarda i motivi di diniego del rimborso IVA chiesto in sede di dichiarazione annuale 2020 (motivi di appello 2, 6, 7 e 8).
L'ultimo di tali motivi, con cui la società si duole per il fatto che il diniego si fonda anche sulla ritenuta non operatività della stessa, per quanto fondato non è dirimente ai fini della controversia atteso che il diniego si fonda anche su altri motivi.
Per completezza va ricordato che in base alla recente giurisprudenza della Corte di cassazione, formatasi a seguito della sentenza n.C-341/22 del 07.03.2024 della Corte di Giustizia europea, le limitazioni all'esercizio del diritto di detrazione dell'IVA previste per le società di comodo sono incompatibili sul piano comunitario perché si fondano su una presunzione estranea alla disciplina IVA, dovendo il diritto di detrazione restare ancorato alla "realtà effettiva" (Cass. 24416/2024). Vanno, quindi, ora esaminati i principali motivi di diniego del rimborso, ossia la mancata documentazione probatoria circa la legittima maturazione del credito e la circostanza che l'IVA riguarda acquisti che non sono stati utilizzati per porre in essere operazioni soggette ad imposta.
Il primo motivo legittima il diniego del rimborso IVA concernente l'importo di € 309.874,14 correlato all'asserito acquisto di un bene ammortizzabile nell'anno 2001 per il prezzo di £.3.000.000.000.
Invero, come già rilevato dai verificatori nel 2007 l'anticipo conto fornitori riportato tra le attività dello stato patrimoniale della società al 31.12.2001 non risultava riportato nello stato patrimoniale alla data del
31.12.2002; da ciò emerge che già all'epoca non era stato provato alcun acquisto di bene ammortizzabile.
Né la società ha fornito in sede istruttoria all'Ufficio e nemmeno ha prodotto in giudizio altra documentazione idonea a dimostrare l'effettiva sussistenza dei presupposti di insorgenza di un tale credito IVA.
L'assunto difensivo secondo cui il lungo trascorso di tempo avrebbe impedito alla società di conservare la documentazione relativa a tale credito IVA non può essere condiviso.
In primo luogo va fatta propria l'osservazione del primo giudice secondo cui benché la società non fosse più obbligata a conservare le scritture contabili avrebbe dovuto comunque conservare i documenti che consentivano di provare la sussistenza del diritto al rimborso.
A ciò deve aggiungersi che ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 22 d.p.r. 600/1973 e 2220 c.c. la documentazione andava conservata per almeno 10 anni mentre, come si è visto, già con il pvc del marzo
2007 i verificatori dell'Agenzia avevano constatato la mancanza di giustificazione del credito IVA di che trattasi essendo peraltro scomparsa nel 2002 dallo stato patrimoniale l'annotazione dell'anticipo fornitori per acquisto beni ammortizzabili (iscritta nell'attivo al 31.12.2001) e non avendo la società fornito altra documentazione a riguardo.
Rimane da esaminare la quota del credito IVA chiesto a rimborso concernente l'acquisto all'asta nell'anno
2003 dell'immobile della Società_1 srl in liquidazione. Reputa il collegio che anche per tale importo pari ad € 137.905,13 non possa essere riconosciuto il diritto al rimborso.
Rileva in particolare per tale asserito credito IVA il secondo motivo esternato nel dispositivo di diniego ossia la circostanza che il rimborso in questo caso riguarda essenzialmente la detrazione IVA operata su acquisti che non sono stati utilizzati per porre in essere operazioni soggette ad imposta. In ordine a tale motivazione la società nulla ha dedotto né in primo né in secondo grado, limitandosi a richiamare la citata sentenza della Corte di giustizia europea che ha considerato che la disciplina interna in ordine alle c.d. società di comodo va disapplicata, non potendosi derivare la privazione del diritto di detrazione in mera dipendenza dell'entità delle operazioni realizzate dalla contribuente ma solo ove la situazione sia riconducibile ad una frode o ad un abuso.
Tale deduzione non è però dirimente atteso che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che ha fatto applicazione dei principi contenuti nella decisione del giudice unionale, affinché sussista il diritto alla detrazione IVA è necessaria una correlazione con l'attività economica ovvero, anche in assenza di operazioni attive, che si tratti di attività di carattere preparatorio, purché finalizzata alla costituzione delle condizioni d'inizio effettivo dell'attività tipica (cfr. cit. Cass. 24416/2024).
In proposito rileva il Collegio che, come osservato dall'Ufficio non smentito sul punto dalla società, quest'ultima dopo l'acquisto dell'immobile ha sviluppato un volume d'affari di € 12.500 soltanto nel 2006 e non ha mai dedotto e nemmeno allegato quale utilizzo avrebbe dovuto fare dell'immobile acquistato all'asta nel 2003 rispetto ad un'attività economica quanto meno in preparazione. In ordine a ciò rileva, poi, la circostanza, pure messa in evidenza dall'Agenzia delle Entrate, che l'oggetto sociale è mutato più volte posto che dai dati dell'Anagrafe tributaria e della Camera di Commercio è stato rilevato che fino al 09/12/2003 l'attività ha riguardato il commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari, da tale data e fino al 31.12.2004 quella di lavori generali di costruzione di edifici, successivamente fino al 07/06/2018 quella di Alberghi e contestualmente dal 19 maggio 2005 al 23 ottobre 2019 quella di “gestione, affitto e conduzione di beni immobili” In definitiva non avendo la società provato la correlazione tra l'acquisto dell'immobile avvenuto nel 2003 e l'attività economica rientrante nell'oggetto sociale non sussistono motivi per censurare il provvedimento di diniego al rimborso della relativa IVA.
6. Per ciò che concerne la condanna alle spese disposte al primo giudice la società lamenta che lo stesso non abbia esplicitato i parametri utilizzati.
La doglianza, sebbene fondata, non giova all'appellante atteso che in base all'art. 15, comma 2-sexies del d.lgs. n. 546/1992, per la liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore … se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. Di conseguenza posto che il valore della causa è di € 417.286, considerati i parametri previsti dal DM 55/2014 per lo scaglione di riferimento per i giudizi tributari di primo grado i valori minimi prevedono € 1.755 per la fase di studio, € 743 per quella introduttiva, € 1369 per quella istruttoria/trattazione e € 2.058 per quella decisionale per un totale di € 5.925 da diminuire del 20%.
La condanna per € 4.000 disposta dal primo giudice è pertanto del tutto in linea con i parametri legali.
L'appello va pertanto rigettato.
Le spese di lite di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo tenuto conto dei predetti parametri normativi e della riduzione prevista per la difesa da parte di funzionari interni.
P.Q.M.
rigetta l'appello.
Condanna la società al pagamento delle spese di lite che si liquidano nell'importo di € 5.000, oltre accessori se dovuti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 20 novembre 2025.
Il relatore Il Presidente
Pasquale Daddabbo Claudio GI LE