Art. 8.
E' autorizzato per l'esercizio finanziario 1950-51 un contributo di L. 267.247.945 a favore del Fondo per il culto per porre lo stesso in grado di adempiere ai suoi fini di istituto.
E' autorizzato per l'esercizio finanziario 1950-51 un contributo di L. 267.247.945 a favore del Fondo per il culto per porre lo stesso in grado di adempiere ai suoi fini di istituto.