Articolo 8 della Legge 10 agosto 1950, n. 602
Articolo 7Articolo 9
Versione
3 settembre 1950
Art. 8.
E' autorizzato per l'esercizio finanziario 1950-51 un contributo di L. 267.247.945 a favore del Fondo per il culto per porre lo stesso in grado di adempiere ai suoi fini di istituto.
Entrata in vigore il 3 settembre 1950
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