Art. 23-bis. (( (Disposizioni relative al rilascio di certificazioni e licenze in materia di commercio internazionale). )) (( 1. All' articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 , la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) certificazioni e licenze in materia di commercio internazionale e di detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, di cui alla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES), ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 , e al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, tramite le unita' specializzate dell'Arma dei carabinieri, acquisito, quando previsto, il parere della Commissione scientifica CITES, istituita ai sensi dell' articolo 4, comma 5, della legge 7 febbraio 1992, n. 150 , che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta".
2. Al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste sono trasferiti i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle certificazioni e licenze di cui all' articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 , come modificato dal comma 1 del presente articolo))
"b) certificazioni e licenze in materia di commercio internazionale e di detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, di cui alla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES), ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 , e al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, tramite le unita' specializzate dell'Arma dei carabinieri, acquisito, quando previsto, il parere della Commissione scientifica CITES, istituita ai sensi dell' articolo 4, comma 5, della legge 7 febbraio 1992, n. 150 , che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta".
2. Al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste sono trasferiti i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle certificazioni e licenze di cui all' articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 , come modificato dal comma 1 del presente articolo))