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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 1727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1727 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1727/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
MARINO GIORGIO, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 93/2026 depositato il 08/01/2026
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Sicilia 2 - Sede Catania
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320250034200585000 DOGANE-ALTRO 2021
a seguito di discussione Richieste delle parti: come in atti
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 8.1.2026 Ricorrente_1 adiva questa Corte esponendo di avere ricevuto in data 14.12.2025 cartella di pagamento di € 1532.83 relativa ad atto di contestazione ed irrogazione della sanzione n. 32711 emesso da ADM.
Eccepiva l'omessa notifica dell'atto presupposto ed il vizio di notifica della cartella.
Non si costituiva ADER.
Si costituiva ADM opponendosi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Nessun problema si pone in ordine alla notifica della cartella, ricevuta dal ricorrente e dallo stesso tempestivamente impugnata.
Nessun difetto di motivazione è pi ravvisabile, atteso che è chiaramente indicata la pretesa e l'atto presupposto.
Ciò posto, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno già da tempo chiarito che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza, specificamente prevista sul piano normativo, ed ordinata secondo una progressione di specifici e determinati atti e delle relative notificazioni, destinati, con diversa funzione, a fare emergere ed a portare la pretesa stessa nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo - soprattutto - di rendere possibile, per questi ultimi, un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un "atto presupposto" costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'"atto consequenziale" notificato e tale nullità può essere fatta valere, dal contribuente, mediante la scelta o di impugnare, per tale esclusivo vizio, l'"atto consequenziale" notificato - rimanendo perciò egli esposto all'eventuale successiva azione dell'Amministrazione finanziaria, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e per la notificazione dell' "atto presupposto" - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo
(non notificatogli) per contestare integralmente la pretesa tributaria.
Ne consegue che spetterà al giudice di merito - la cui relativa valutazione, se congruamente motivata, non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente, al fine di verificare se questi abbia inteso far valere la nullità dell'"atto consequenziale" in base all'una o all'altra opzione.
In particolare la nullità dell'atto consequenziale notificato può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del D. Lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria. Spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale, nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa (Cass. n. 1144 del 2018;
Cass. n. 33526 del 2019; da ultimo ancora Cass. Civ. sez, V ordinanza n. 7156 del 17 marzo 2025).
Nella specie ADM ha versato in atti la copia dell'atto di contestazione, notificato a mani del ricorrente in data 18.12.2023. Spese a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – sezione II, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da Ricorrente_1 contro ADER e AGENZIA DELLE
DOGANE E DEI MONOPOLI – UADM Sicilia 2- Sede Catania, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore di AGENZIA DELLE DOGANE E
DEI MONOPOLI – UADM Sicilia 2- Sede Catania, liquidate in complessivi € 500.00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della II Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I
Grado di Catania il 24.02.2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott. Giorgio Marino)
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
MARINO GIORGIO, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 93/2026 depositato il 08/01/2026
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Sicilia 2 - Sede Catania
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320250034200585000 DOGANE-ALTRO 2021
a seguito di discussione Richieste delle parti: come in atti
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 8.1.2026 Ricorrente_1 adiva questa Corte esponendo di avere ricevuto in data 14.12.2025 cartella di pagamento di € 1532.83 relativa ad atto di contestazione ed irrogazione della sanzione n. 32711 emesso da ADM.
Eccepiva l'omessa notifica dell'atto presupposto ed il vizio di notifica della cartella.
Non si costituiva ADER.
Si costituiva ADM opponendosi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Nessun problema si pone in ordine alla notifica della cartella, ricevuta dal ricorrente e dallo stesso tempestivamente impugnata.
Nessun difetto di motivazione è pi ravvisabile, atteso che è chiaramente indicata la pretesa e l'atto presupposto.
Ciò posto, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno già da tempo chiarito che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza, specificamente prevista sul piano normativo, ed ordinata secondo una progressione di specifici e determinati atti e delle relative notificazioni, destinati, con diversa funzione, a fare emergere ed a portare la pretesa stessa nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo - soprattutto - di rendere possibile, per questi ultimi, un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un "atto presupposto" costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'"atto consequenziale" notificato e tale nullità può essere fatta valere, dal contribuente, mediante la scelta o di impugnare, per tale esclusivo vizio, l'"atto consequenziale" notificato - rimanendo perciò egli esposto all'eventuale successiva azione dell'Amministrazione finanziaria, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e per la notificazione dell' "atto presupposto" - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo
(non notificatogli) per contestare integralmente la pretesa tributaria.
Ne consegue che spetterà al giudice di merito - la cui relativa valutazione, se congruamente motivata, non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente, al fine di verificare se questi abbia inteso far valere la nullità dell'"atto consequenziale" in base all'una o all'altra opzione.
In particolare la nullità dell'atto consequenziale notificato può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del D. Lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria. Spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale, nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa (Cass. n. 1144 del 2018;
Cass. n. 33526 del 2019; da ultimo ancora Cass. Civ. sez, V ordinanza n. 7156 del 17 marzo 2025).
Nella specie ADM ha versato in atti la copia dell'atto di contestazione, notificato a mani del ricorrente in data 18.12.2023. Spese a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – sezione II, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da Ricorrente_1 contro ADER e AGENZIA DELLE
DOGANE E DEI MONOPOLI – UADM Sicilia 2- Sede Catania, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore di AGENZIA DELLE DOGANE E
DEI MONOPOLI – UADM Sicilia 2- Sede Catania, liquidate in complessivi € 500.00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della II Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I
Grado di Catania il 24.02.2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott. Giorgio Marino)