Cass. civ., sez. I, sentenza 24/07/1987, n. 6436
CASS
Sentenza 24 luglio 1987

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Il credito per INVIM derivante dalla vendita forzata di un immobile non va ricompreso tra le spese di giustizia di cui all'art. 2777 cod. civ., in quanto l'art. 2780 lo colloca al quinto posto nell'ordine dei privilegi immobiliari.*

Nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare il credito per l'invim, pur avendo natura privilegiata, non puo' essere ricompreso fra le spese di giustizia che sono esclusivamente quelle anticipate dal creditore in quanto indispensabili per portare a termine la procedura esecutiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 24/07/1987, n. 6436
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6436
    Data del deposito : 24 luglio 1987

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