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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/12/2025, n. 2856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2856 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi giudice
Dott.ssa Francesca Cosentino giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA sulla domanda congiunta di modifica delle condizioni di divorzio iscritta al R.G.
8930/2025 proposta da
Parte_1
Avv. Kelly Louis Iacopino
e da
Parte_2
Avv. Anna Maria Palmigiano
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Vista l'istanza congiunta avanzata dalle parti di modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio congiunto n. 2422/2017 (in atti e passata in giudicato), di seguito riportate:
“1. Revocare l'assegno divorzile posto a carico del sig. in favore della ex coniuge Parte_2 [...]
nella misura di € 100,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT Pt_1
2. Gli arretrati sino ad oggi accumulati dal sig. nei versamenti dei contributi di Parte_2
mantenimento posti a suo carico sia per i figli che per la moglie verranno compensati con il trasferimento, anche a titolo di corresponsione una tantum dell'assegno divorzile, alla sig.ra della Parte_1
quota pari a ½ di proprietà al sig. dell'immobile sito in Roma Via Costanzo Casana Parte_2
n. 106 scala H1 int. 11 spiano S1-2 distinto al catasto fabbricati del Comune di Roma foglio 1079 n.
1406 sub 11, zona 7 cat. A/2 consistenza 5,5 vani rendita euro 979,98, bene oggetto di fondo patrimoniale ai sensi e per gli effetti dell'art. 167 e seguenti del codice civile, istituito dalle parti per far fronte ai bisogni della famiglia.
3. I coniugi danno atto che detto trasferimento rappresenta la condizione necessaria alla composizione della crisi coniugale ed alla definizione di ogni questione patrimoniale e personale tra loro costituendo tutela del figlio ad oggi minorenne e non economicamente autosufficiente a garanzia Persona_1
del di lui mantenimento e della di lui istruzione.
4. Revocare l'obbligo posto a carico del sig. del versamento del contributo per il Parte_2
mantenimento della figlia ad oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Persona_2
5. Rata e valida ogni altra condizione non espressamente modificata con il presente ricorso di cui alla sentenza di scioglimento del matrimonio n. 2422/2017 del 27.1.2017.”; rilevato che la clausola inerente il trasferimento immobiliare non attiene ad una modifica delle statuizioni vigenti quanto al contenuto necessario della sentenza di divorzio, non può ritenersi nemmeno posta a risoluzione della crisi coniugale in quanto le parti sono già da molti anni divorziate, nè può valutarsi in parte quale fonte per la corresponsione una tantum dell'assegno divorzile alla ex moglie in quanto non è indicata alcuna somma
(ciò che, solo, può consentire al Tribunale di valutarne la congruità ex art 5, L.
898/1970), in ogni caso dovendosi considerare che nel ricorso congiunto si dava atto dell'attuale indipendenza economica della moglie e che la vendita del cespite non è attuale, ex art. 169 c.c., in quanto è parte di un fondo patrimoniale (cfr. atto di costituzione, in atti) e vi è la presenza di un figlio minore;
ritenuto, pertanto, che non siano integrati i requisiti di cui all'art. 473bis.29 c.p.c.,
P.Q.M.
il Collegio così provvede: rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Roma, 10.12.2025 IL GIUDICE REL.
Dott.ssa Francesca Cosentino
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Marta Ienzi