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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/10/2025, n. 1884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1884 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda sezione civile
VERBALE di UDIENZA
(art.281 sexies c.p.c.)
Il giorno 21 del mese di ottobre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U.
presso il Tribunale Ordinario di Messina, Seconda Sezione civile, dott. Paolo
Petrolo, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 3920/2017 R.G.
Ècomparso per parte attrice l'Avv. Mario Naselli, in sostituzione dell'Avv.
Francesco Fiorillo, che precisa le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Avv. Naselli evidenzia che non risulta provvedimento del Giudicante sulle istanze istruttorie formulate.
È comparso per parte convenuta l'Avv. Mariano Campo che precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
contesta la richiesta di controparte in ordine alle istanze istruttorie.
E' presente ai fini della pratica forense il dott. Persona 1
Il Giudice dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il Giudice
esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico dott. Paolo Petrolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3920/2017 R.G.,promossa da
Parte 1 (cod.fisc. C.F. 1 (), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Fiorillo;
-attore-
contro
(cod.fisc. P.IVA 1 ) in persona del legale Controparte 1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Mariano Campo;
-convenuto-
Avente ad oggetto: contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente rileva il Giudicante che, come evidenziato dall'Avv.
Naselli in sede di discussione orale, non vi era provvedimento espresso sulle istanze istruttorie formulate.
Il rinvio della causa all'odierna udienza per la discussione orale, in quanto ritenuta matura della decisione, vale come provvedimento implicito di rigetto. E comunque, le istanze istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 1 e 2 (interrogatorio formale e prova testi) devono ritenersi inammissibili, stante la natura documentale della controversia e, in parte, irrilevanti ai fini della decisione.
Nel merito, vale rilevare quanto segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte 1 conveniva in
Controparte 1 , per sentir dichiarare la responsabilità della banca giudizio il per inadempimento contrattuale. In particolare, l'attore esponeva:
1) che con l'accordo del 20 marzo 2013 la banca convenuta accordava una apertura di credito (di € 20.000,00) a tempo determinato per rientrare dalla scopertura in conto corrente, con validità 28 febbraio 2015, da ridursi gradualmente tramite 24 rate mensili;
2) che la banca si appropriava indebitamente, senza lasciare fondi sul c/c, della somma di €.13.248,94, accreditata quale liquidazione di una polizza assicurativa in data 26 aprile 2013;
3) eccepiva l'illegittimità della risoluzione contrattuale operata dalla banca e chiedeva, pertanto, riconoscersi l'inadempimento della banca, la restituzione delle somme oggetto di indebita appropriazione ed il risarcimento dei danni patrimoniali e non ai sensi dell'art. 1224 c.c..
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 9 ottobre 2017 si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto delle domande Controparte_1
attoree.
La causa veniva rinviata all'odierna udienza per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
La domanda di parte attrice deve essere rigettata.
Va, in via preliminare, ricordato che, secondo costante orientamento giurisprudenziale, in tema di onere della prova ex art. 2697 c.c., grava sull'attore che agisce per la ripetizione dell'indebito l'onere di fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento, ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis, Cassazione civ., sez.
III, 14 maggio 2012, n. 7501, secondo la quale "nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni (Cass. 13 novembre
2003, n. 1146; Cass. 10 novembre 2010, n. 22872);
Proprio in tema di azione di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, la giurisprudenza più recente ha avuto, altresì, modo di evidenziare che è onere del cliente fornire prova degli indebiti pagamenti, il cui conteggio deve essere effettuato a partire dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenza, ripercuotendosi sul medesimo l'incompletezza della produzione documentale relativa agli estratti conto (cfr. Cassazione civ., sez. I, 2 maggio 2019, n. 11543; conf. Cassazione civ., sez. I, 28 novembre 2018, n. 30822).
Nel caso che ci occupa l'attore, sul quale, come detto, gravava l'onere di provare l'indebito pagamento, non ha prodotto tutti gli estratti conto relativi al rapporto, limitandosi a depositare l'accordo del 20 marzo 2013 ed estratto conto al 30 giugno 2013 da dove si evince che già in data 31 marzo 2013 risultava un saldo a debito di -€.18.837,54.
Tale, limitata, produzione documentale non supporta in alcun modo le domande avanzate dall'attore anche in considerazione dell'insegnamento della
Suprema Corte che sul punto ha precisato come "ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla CP_2
ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti" (cfr. Cassazione civile, sez. I, 27/12/2022, n. 37800).
La mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto, il cui saldo sia a debito del correntista, non esclude una definizione del rapporto di dare e avere fondata sugli estratti conto prodotti da una certa data in poi. Ed ancora, ove sia il correntista ad agire in giudizio per la ripetizione ed il primo degli estratti conto prodotti rechi un saldo iniziale a suo debito, è legittimo ricostruire il rapporto con le prove che offrano indicazioni certe e complete e che diano giustificazione del saldo riferito a quel dato momento.
E', inoltre, possibile, prendere in considerazione quegli ulteriori elementi che consentano di affermare che il debito nel periodo non documentato sia inesistente o inferiore al saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti o che addirittura in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
in mancanza di elementi nei due sensi indicati dovrà assumersi, come dato di partenza per la rielaborazione delle successive operazioni documentate, il detto saldo (Cass. n. 11543/2019 e Cassazione n. 35979/2022).
La rilevata carenza probatoria non consente, quindi, di verificare l'andamento del rapporto e, quindi, quantificare l'indebito pagamento, la cui restituzione viene pretesa da parte attrice sulla quale, come già anticipato, incombeva il relativo onere probatorio (producendo in giudizio gli estratti conto relativi al rapporto intrattenuto con l'istituto bancario o, ancora, provvedendo ad acquisire la documentazione probatoria in epoca antecedente l'instaurazione del giudizio, anche azionando tempestivamente lo strumento di cui all'art. 119 T.U.B. cfr. Cass. Civ., sez. I. 10.01.2003, n. 149; Cass. Civ., sez. III,
-
06.10.2005, n. 19475).
Dalla produzione degli estratti conto, depositati dalla banca convenuta, si evince che l'attore ometteva il pagamento delle rate concordate emergendo, in tal modo, la persistente situazione debitoria dello stesso;
quest'ultimo, pertanto, si rendeva pertanto inadempiente nei confronti della banca.
Nessuna illegittima condotta può essere ascritta all'istituto di credito che, ai sensi dell'art. 5 dell'accordo, stante il mancato rispetto del piano di rientro ed il costante superamento del fido, in data 23 luglio 2014 procedeva, dapprima, alla messa in mora del correntista e, successivamente, in data 23 luglio 2015 (a distanza di 1 anno), stante il permanere dell'insolvenza del debitore, provvedeva a notificare a quest'ultimo il preavviso di segnalazione alla CRIF.
Passando, infine, ad analizzare la domanda di risarcimento danni formulata da parte attrice, la stessa deve essere rigettata.
In tema di risarcimento del danno è, infatti, costante l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il danno risarcibile non può considerarsi in re ipsa, identificandosi non nella lesione del diritto inviolabile, bensì nelle conseguenze di tale lesione, con la conseguenza che è onere del danneggiato provarne la sussistenza, potendo il Giudice procedere alla sua liquidazione sulla base, non di valutazioni astratte, ma del concreto pregiudizio patito, per come dedotto e provato (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 05.12.2017, n. 28995, per la quale
"ai fini dell'affermazione della responsabilità, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, si richiede il nesso di causalità tra l'inadempimento o il fatto illecito e il danno e l'onere della dimostrazione di tale nesso, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, è a carico di colui che agisce per il risarcimento").
Nel caso di specie, stante la legittimità del comportamento dell'istituto di credito per le ragioni sopra evidenziate, deve escludersi qualsiasi profilo risarcitorio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice e liquidate, in favore della convenuta, tenuto conto della natura della controversia e delle attività in concreto svolte, come da dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 e con esclusione della fase istruttoria in concreto mancante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice istruttore in funzione di Giudice monocratico, dott. Paolo Petrolo, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
3920/2027 R.G. così provvede:
1. rigetta la domanda proposta da Parte 1
Parte 1 al pagamento, in favore del Controparte 1 2. condanna delle spese processuali, liquidate in € 3.397,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, se dovute come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Messina 21 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Paolo Petrolo
Seconda sezione civile
VERBALE di UDIENZA
(art.281 sexies c.p.c.)
Il giorno 21 del mese di ottobre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U.
presso il Tribunale Ordinario di Messina, Seconda Sezione civile, dott. Paolo
Petrolo, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 3920/2017 R.G.
Ècomparso per parte attrice l'Avv. Mario Naselli, in sostituzione dell'Avv.
Francesco Fiorillo, che precisa le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Avv. Naselli evidenzia che non risulta provvedimento del Giudicante sulle istanze istruttorie formulate.
È comparso per parte convenuta l'Avv. Mariano Campo che precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
contesta la richiesta di controparte in ordine alle istanze istruttorie.
E' presente ai fini della pratica forense il dott. Persona 1
Il Giudice dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il Giudice
esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico dott. Paolo Petrolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3920/2017 R.G.,promossa da
Parte 1 (cod.fisc. C.F. 1 (), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Fiorillo;
-attore-
contro
(cod.fisc. P.IVA 1 ) in persona del legale Controparte 1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Mariano Campo;
-convenuto-
Avente ad oggetto: contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente rileva il Giudicante che, come evidenziato dall'Avv.
Naselli in sede di discussione orale, non vi era provvedimento espresso sulle istanze istruttorie formulate.
Il rinvio della causa all'odierna udienza per la discussione orale, in quanto ritenuta matura della decisione, vale come provvedimento implicito di rigetto. E comunque, le istanze istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 1 e 2 (interrogatorio formale e prova testi) devono ritenersi inammissibili, stante la natura documentale della controversia e, in parte, irrilevanti ai fini della decisione.
Nel merito, vale rilevare quanto segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte 1 conveniva in
Controparte 1 , per sentir dichiarare la responsabilità della banca giudizio il per inadempimento contrattuale. In particolare, l'attore esponeva:
1) che con l'accordo del 20 marzo 2013 la banca convenuta accordava una apertura di credito (di € 20.000,00) a tempo determinato per rientrare dalla scopertura in conto corrente, con validità 28 febbraio 2015, da ridursi gradualmente tramite 24 rate mensili;
2) che la banca si appropriava indebitamente, senza lasciare fondi sul c/c, della somma di €.13.248,94, accreditata quale liquidazione di una polizza assicurativa in data 26 aprile 2013;
3) eccepiva l'illegittimità della risoluzione contrattuale operata dalla banca e chiedeva, pertanto, riconoscersi l'inadempimento della banca, la restituzione delle somme oggetto di indebita appropriazione ed il risarcimento dei danni patrimoniali e non ai sensi dell'art. 1224 c.c..
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 9 ottobre 2017 si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto delle domande Controparte_1
attoree.
La causa veniva rinviata all'odierna udienza per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
La domanda di parte attrice deve essere rigettata.
Va, in via preliminare, ricordato che, secondo costante orientamento giurisprudenziale, in tema di onere della prova ex art. 2697 c.c., grava sull'attore che agisce per la ripetizione dell'indebito l'onere di fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento, ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis, Cassazione civ., sez.
III, 14 maggio 2012, n. 7501, secondo la quale "nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni (Cass. 13 novembre
2003, n. 1146; Cass. 10 novembre 2010, n. 22872);
Proprio in tema di azione di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, la giurisprudenza più recente ha avuto, altresì, modo di evidenziare che è onere del cliente fornire prova degli indebiti pagamenti, il cui conteggio deve essere effettuato a partire dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenza, ripercuotendosi sul medesimo l'incompletezza della produzione documentale relativa agli estratti conto (cfr. Cassazione civ., sez. I, 2 maggio 2019, n. 11543; conf. Cassazione civ., sez. I, 28 novembre 2018, n. 30822).
Nel caso che ci occupa l'attore, sul quale, come detto, gravava l'onere di provare l'indebito pagamento, non ha prodotto tutti gli estratti conto relativi al rapporto, limitandosi a depositare l'accordo del 20 marzo 2013 ed estratto conto al 30 giugno 2013 da dove si evince che già in data 31 marzo 2013 risultava un saldo a debito di -€.18.837,54.
Tale, limitata, produzione documentale non supporta in alcun modo le domande avanzate dall'attore anche in considerazione dell'insegnamento della
Suprema Corte che sul punto ha precisato come "ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla CP_2
ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti" (cfr. Cassazione civile, sez. I, 27/12/2022, n. 37800).
La mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto, il cui saldo sia a debito del correntista, non esclude una definizione del rapporto di dare e avere fondata sugli estratti conto prodotti da una certa data in poi. Ed ancora, ove sia il correntista ad agire in giudizio per la ripetizione ed il primo degli estratti conto prodotti rechi un saldo iniziale a suo debito, è legittimo ricostruire il rapporto con le prove che offrano indicazioni certe e complete e che diano giustificazione del saldo riferito a quel dato momento.
E', inoltre, possibile, prendere in considerazione quegli ulteriori elementi che consentano di affermare che il debito nel periodo non documentato sia inesistente o inferiore al saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti o che addirittura in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
in mancanza di elementi nei due sensi indicati dovrà assumersi, come dato di partenza per la rielaborazione delle successive operazioni documentate, il detto saldo (Cass. n. 11543/2019 e Cassazione n. 35979/2022).
La rilevata carenza probatoria non consente, quindi, di verificare l'andamento del rapporto e, quindi, quantificare l'indebito pagamento, la cui restituzione viene pretesa da parte attrice sulla quale, come già anticipato, incombeva il relativo onere probatorio (producendo in giudizio gli estratti conto relativi al rapporto intrattenuto con l'istituto bancario o, ancora, provvedendo ad acquisire la documentazione probatoria in epoca antecedente l'instaurazione del giudizio, anche azionando tempestivamente lo strumento di cui all'art. 119 T.U.B. cfr. Cass. Civ., sez. I. 10.01.2003, n. 149; Cass. Civ., sez. III,
-
06.10.2005, n. 19475).
Dalla produzione degli estratti conto, depositati dalla banca convenuta, si evince che l'attore ometteva il pagamento delle rate concordate emergendo, in tal modo, la persistente situazione debitoria dello stesso;
quest'ultimo, pertanto, si rendeva pertanto inadempiente nei confronti della banca.
Nessuna illegittima condotta può essere ascritta all'istituto di credito che, ai sensi dell'art. 5 dell'accordo, stante il mancato rispetto del piano di rientro ed il costante superamento del fido, in data 23 luglio 2014 procedeva, dapprima, alla messa in mora del correntista e, successivamente, in data 23 luglio 2015 (a distanza di 1 anno), stante il permanere dell'insolvenza del debitore, provvedeva a notificare a quest'ultimo il preavviso di segnalazione alla CRIF.
Passando, infine, ad analizzare la domanda di risarcimento danni formulata da parte attrice, la stessa deve essere rigettata.
In tema di risarcimento del danno è, infatti, costante l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il danno risarcibile non può considerarsi in re ipsa, identificandosi non nella lesione del diritto inviolabile, bensì nelle conseguenze di tale lesione, con la conseguenza che è onere del danneggiato provarne la sussistenza, potendo il Giudice procedere alla sua liquidazione sulla base, non di valutazioni astratte, ma del concreto pregiudizio patito, per come dedotto e provato (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 05.12.2017, n. 28995, per la quale
"ai fini dell'affermazione della responsabilità, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, si richiede il nesso di causalità tra l'inadempimento o il fatto illecito e il danno e l'onere della dimostrazione di tale nesso, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, è a carico di colui che agisce per il risarcimento").
Nel caso di specie, stante la legittimità del comportamento dell'istituto di credito per le ragioni sopra evidenziate, deve escludersi qualsiasi profilo risarcitorio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice e liquidate, in favore della convenuta, tenuto conto della natura della controversia e delle attività in concreto svolte, come da dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 e con esclusione della fase istruttoria in concreto mancante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice istruttore in funzione di Giudice monocratico, dott. Paolo Petrolo, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
3920/2027 R.G. così provvede:
1. rigetta la domanda proposta da Parte 1
Parte 1 al pagamento, in favore del Controparte 1 2. condanna delle spese processuali, liquidate in € 3.397,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, se dovute come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Messina 21 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Paolo Petrolo