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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 08/01/2026, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 163/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
18/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4031/2023 depositato il 03/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 548/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
5 e pubblicata il 23/02/2023
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. SR0016971/2021 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: nessuno è presente.
Resistente/Appellato: insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_2 e Ricorrente_2 hanno impugnato dinnanzi a questa Corte la sentenza n. 548/2023 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Siracusa, sez. V, con la quale è stato dichiarato “inammissibile” il ricorso avverso l'Avviso di accertamento n. SR0016971/2021, afferente una rettifica di rendita per una unità immobiliare posseduta dai ricorrenti nel Comune di Rosolini
(estremi catastali meglio indicati in atti).
Con il provvedimento “de quo” l'Agenzia delle entrate ha rettificato la rendita catastale, proposta con la procedura DOCFA (cfr. provvedimento originariamente impugnato in atti).
L'Agenzia delle entrate si è costituita ed ha contro dedotto: ha difeso la legittimità del proprio provvedimento e della prima sentenza, ha concluso per il rigetto (cfr. controdeduzioni).
Il Difensore dei contribuenti ha versato istanza di rinvio della trattazione significando di dover partecipare ad un corso di aggiornamento (cfr. istanza in atti).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Preliminarmente va disattesa la richiesta di rinvio.
La Corte di cassazione, con sentenza n. 25262 del 2025, ha ritenuto che il diritto alla difesa debba ritenersi preminente rispetto alla formazione professionale, la quale pur meritevole di tutela, non rappresenta “legittimo impedimento” anche se la frequenza è obbligatoria e la comunicazione è stata effettuata con largo anticipo.
Il Giudice di legittimità con pronuncia n. 1793 del 2021, ha affermato il principio di diritto secondo il quale il Difensore che chiede il rinvio d'udienza deve “dimostrare” il legittimo impedimento (nella fattispecie non sussistente) ma anche l'impossibilità di delegare un collega a svolgere la relativa attività difensiva.
Ad avviso della Corte “… l'istanza di rinvio dell'udienza di discussione della causa per grave impedimento del difensore, ai sensi dell'art. 115 disp. att. c.p.c., deve fare riferimento all'impossibilità di sostituzione mediante delega conferita a un collega (facoltà generalmente consentita dalla L. n. 247 del 2012, art. 14, comma 2, e tale da rendere riconducibile all'esercizio professionale del sostituito l'attività processuale svolta dal sostituto), venendo altrimenti a prospettarsi soltanto un problema attinente all'organizzazione professionale del difensore, non rilevante ai fini del differimento dell'udienza (Cassazione, Sez. U.,
4773/2012)”.
La Corte ha, inoltre, ritenuto che “… la carenza organizzativa del professionista incaricato non consente la concessione del differimento dell'udienza fissata, di modo che è del tutto legittima la sentenza pronunciata a seguito del corretto diniego del provvedimento di rinvio…” (Cassazione, n. 25783/2018).
Rispetto al caso in esame va quindi rilevato che non risulta sussistente il “legittimo impedimento” ed inoltre non è stata dimostrata l'impossibilità di “sostituzione” (con delega ad un collega).
Va ancora evidenziato che nell'ambito del giudizio tributario vengono in rilievo non solo interessi privati ma anche interessi pubblici, la cui composizione e tutela non rientra nella libera disponibilità delle parti.
Sul piano processuale ciò comporta che una volta che il Giudice sia stato investito della decisione del ricorso, non vi è una norma giuridica o un principio di diritto che attribuiscano alla parte ricorrente il diritto al rinvio della discussione del ricorso (ex plurimis Tar Veneto sez. II 27 febbraio 2028 - Tar Emilia Romagna
Bologna sezione II, 31 luglio 2017 n. 564).
Un eventuale differimento potrebbe trovare fondamento soltanto in gravi ragioni idonee a incidere, se non tenute in considerazione, sul diritto di difesa, evenienze queste non riconducibili al caso di specie (cfr. Tar
Veneto sez. II 17 luglio 2018 n. 763).
L'istanza di rinvio va, pertanto, rigettata.
2.- L'appello in esame è infondato e va rigettato.
La procura allegata al ricorso introduttivo è priva della sottoscrizione dei ricorrenti: i “files allegati sia nel formato PDF/A che PDFA.p7m sono privi della sottoscrizione dei ricorrenti: è stata apposta soltanto la firma digitale del difensore il quale ha “autenticato” due sottoscrizioni “non apposte” (cfr. fascicolo di I grado).
In assenza di procura qualunque attività difensiva deve ritenersi priva di legittimazione.
Le Sezioni Unite (sentenza n. 37434 del 11 ottobre 2022) hanno ritenuto che ” … Il vigente art. 182, comma secondo, cod. proc. civ., non consente di “sanare” l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite …”.
La Cassazione (Ordinanza del 3 febbraio 2025 n. 2522) ha affermato che “ ….ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d'impugnazione, in tal modo spogliandosi della potestas iudicandi, abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici con la conseguenza che la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo invece tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d'inammissibilità la quale costituisce la vera ragione della decisione...”.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello non è fondato.
Va confermata la sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Conferma la sentenza impugnata.
Condanna i contribuenti appellanti – in solido tra loro – alle spese di questo grado che liquida in complessivi euro 1.000,00 (mille/00) in favore dell'Agenzia delle entrate appellata. Palermo, 18 novembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
AZ GE
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
18/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4031/2023 depositato il 03/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 548/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
5 e pubblicata il 23/02/2023
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. SR0016971/2021 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: nessuno è presente.
Resistente/Appellato: insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_2 e Ricorrente_2 hanno impugnato dinnanzi a questa Corte la sentenza n. 548/2023 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Siracusa, sez. V, con la quale è stato dichiarato “inammissibile” il ricorso avverso l'Avviso di accertamento n. SR0016971/2021, afferente una rettifica di rendita per una unità immobiliare posseduta dai ricorrenti nel Comune di Rosolini
(estremi catastali meglio indicati in atti).
Con il provvedimento “de quo” l'Agenzia delle entrate ha rettificato la rendita catastale, proposta con la procedura DOCFA (cfr. provvedimento originariamente impugnato in atti).
L'Agenzia delle entrate si è costituita ed ha contro dedotto: ha difeso la legittimità del proprio provvedimento e della prima sentenza, ha concluso per il rigetto (cfr. controdeduzioni).
Il Difensore dei contribuenti ha versato istanza di rinvio della trattazione significando di dover partecipare ad un corso di aggiornamento (cfr. istanza in atti).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Preliminarmente va disattesa la richiesta di rinvio.
La Corte di cassazione, con sentenza n. 25262 del 2025, ha ritenuto che il diritto alla difesa debba ritenersi preminente rispetto alla formazione professionale, la quale pur meritevole di tutela, non rappresenta “legittimo impedimento” anche se la frequenza è obbligatoria e la comunicazione è stata effettuata con largo anticipo.
Il Giudice di legittimità con pronuncia n. 1793 del 2021, ha affermato il principio di diritto secondo il quale il Difensore che chiede il rinvio d'udienza deve “dimostrare” il legittimo impedimento (nella fattispecie non sussistente) ma anche l'impossibilità di delegare un collega a svolgere la relativa attività difensiva.
Ad avviso della Corte “… l'istanza di rinvio dell'udienza di discussione della causa per grave impedimento del difensore, ai sensi dell'art. 115 disp. att. c.p.c., deve fare riferimento all'impossibilità di sostituzione mediante delega conferita a un collega (facoltà generalmente consentita dalla L. n. 247 del 2012, art. 14, comma 2, e tale da rendere riconducibile all'esercizio professionale del sostituito l'attività processuale svolta dal sostituto), venendo altrimenti a prospettarsi soltanto un problema attinente all'organizzazione professionale del difensore, non rilevante ai fini del differimento dell'udienza (Cassazione, Sez. U.,
4773/2012)”.
La Corte ha, inoltre, ritenuto che “… la carenza organizzativa del professionista incaricato non consente la concessione del differimento dell'udienza fissata, di modo che è del tutto legittima la sentenza pronunciata a seguito del corretto diniego del provvedimento di rinvio…” (Cassazione, n. 25783/2018).
Rispetto al caso in esame va quindi rilevato che non risulta sussistente il “legittimo impedimento” ed inoltre non è stata dimostrata l'impossibilità di “sostituzione” (con delega ad un collega).
Va ancora evidenziato che nell'ambito del giudizio tributario vengono in rilievo non solo interessi privati ma anche interessi pubblici, la cui composizione e tutela non rientra nella libera disponibilità delle parti.
Sul piano processuale ciò comporta che una volta che il Giudice sia stato investito della decisione del ricorso, non vi è una norma giuridica o un principio di diritto che attribuiscano alla parte ricorrente il diritto al rinvio della discussione del ricorso (ex plurimis Tar Veneto sez. II 27 febbraio 2028 - Tar Emilia Romagna
Bologna sezione II, 31 luglio 2017 n. 564).
Un eventuale differimento potrebbe trovare fondamento soltanto in gravi ragioni idonee a incidere, se non tenute in considerazione, sul diritto di difesa, evenienze queste non riconducibili al caso di specie (cfr. Tar
Veneto sez. II 17 luglio 2018 n. 763).
L'istanza di rinvio va, pertanto, rigettata.
2.- L'appello in esame è infondato e va rigettato.
La procura allegata al ricorso introduttivo è priva della sottoscrizione dei ricorrenti: i “files allegati sia nel formato PDF/A che PDFA.p7m sono privi della sottoscrizione dei ricorrenti: è stata apposta soltanto la firma digitale del difensore il quale ha “autenticato” due sottoscrizioni “non apposte” (cfr. fascicolo di I grado).
In assenza di procura qualunque attività difensiva deve ritenersi priva di legittimazione.
Le Sezioni Unite (sentenza n. 37434 del 11 ottobre 2022) hanno ritenuto che ” … Il vigente art. 182, comma secondo, cod. proc. civ., non consente di “sanare” l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite …”.
La Cassazione (Ordinanza del 3 febbraio 2025 n. 2522) ha affermato che “ ….ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d'impugnazione, in tal modo spogliandosi della potestas iudicandi, abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici con la conseguenza che la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo invece tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d'inammissibilità la quale costituisce la vera ragione della decisione...”.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello non è fondato.
Va confermata la sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Conferma la sentenza impugnata.
Condanna i contribuenti appellanti – in solido tra loro – alle spese di questo grado che liquida in complessivi euro 1.000,00 (mille/00) in favore dell'Agenzia delle entrate appellata. Palermo, 18 novembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
AZ GE