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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 18/03/2026, n. 1304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1304 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01304/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03180/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3180 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Laurenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
-per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del decreto in data 6.9.2024 prot. n. -OMISSIS- del 13.9.2024, con il quale il Questore della Provincia di -OMISSIS- ha respinto l’istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile di uso caccia; provvedimento ricevuto in notifica il 17.9.2024;
b) della presupposta comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento, prot. -OMISSIS-del 21.8.2024;
c) di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ancorché di contenuto ignoto;
-per quanto concerne l’atto di motivi aggiunti: del decreto del 15 gennaio 2025, di conferma del precedente provvedimento di diniego;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. UC ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Il ricorrente ha presentato in data 23.4.2024, presso il Commissariato di P.S. “-OMISSIS-”, una istanza volta al rinnovo della licenza del porto di fucile per uso caccia.
A seguito dell’istruttoria e a conclusione del procedimento, con nota del 20.8.2024 la Questura di -OMISSIS- comunicava la sussistenza di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza evidenziando che a carico del ricorrente risulta un’iscrizione nel casellario giudiziario per il reato di cui agli artt. 643 (circonvenzione di persone incapaci), 61 n. 7 e 11 del cod. pen..
Il relativo procedimento penale si è concluso con sentenza del GIP presso il Tribunale di -OMISSIS- del 15.12.2022 con condanna alla reclusione per un anno e quattro mesi, alla multa di € 140 e al risarcimento del danno per € 80.000, per aver raggirato un proprio assistito, vittima di incidente statale, in stato di deficienza psichica.
Dall’istruttoria è emerso altresì che in data 20.10.2019 la Squadra Volante Mecenate ha svolto un intervento su richiesta della moglie del ricorrente a causa di un acceso diverbio tra i due.
Il signor -OMISSIS- ha presentato le proprie controdeduzioni in sede procedimentale osservando, in particolare, che: i) i motivi ostativi evidenziati dalla Questura « non costituiscono condizioni ex lege ostative al rinnovo del porto di fucile per uso caccia »; ii) nel 2013 era stato già avviato un procedimento di revoca del porto di fucile a seguito di una discussione con la propria moglie, conclusosi con l’archiviazione; iii) l’intervento richiesto nel 2019 dalla moglie ha carattere episodico e si è concluso nell’ambito della « normale dialettica familiare »; iv) la sentenza di condanna non definitiva sanziona un comportamento tenuto in ambito lavorativo e riguarda fatti risalenti al 2018/2019; v) in oltre quaranta anni di esercizio della professione la sua condotta è sempre stata « corretta e ineccepibile sia sotto il profilo deontologico che etico-morale »; vi) le condotte per essere considerate ostative devono « far dubitare dell’affidabilità del richiedente nell’uso delle armi, onde prevenire cautelarmente un abuso delle stesse al fine della tutela della sicurezza pubblica », circostanza non rinvenibile nel caso di specie.
Con provvedimento n. Cat. -OMISSIS- Div. P.A.S. del 6.9.2024 la Questura di -OMISSIS- ha respinto l’istanza ritenendo che « i fatti comportamentali posti in essere dal sig. -OMISSIS-, con particolare riferimento alla condanna in primo grado per circonvenzione di persone incapaci, inducono lo scrivente a ritenere che il predetto non riunisca i prescritti requisiti di assoluta affidabilità e buona condotta indispensabili per essere titolare di autorizzazioni di polizia in materia di armi ». Nelle premesse del decreto l’autorità emanante considera rilevante la condotta tenuta per avere portato anche a una situazione di non serenità in ambito familiare .
Il destinatario del provvedimento lesivo ha quindi impugnato il decreto del 6.9.2024 affidando il ricorso ad un unico articolato motivo con cui si lamenta in sintesi l’illegittimità della motivazione per l’assenza di indici sintomatici di scarsa affidabilità nell’uso delle armi e per la presenza di considerazioni soggettive.
La Sezione, con ordinanza n. -OMISSIS-/-OMISSIS-, ritenendo il ricorso munito di sufficiente fumus boni iuris , ha ordinato all’Amministrazione di riesaminare il provvedimento alla luce dei motivi di ricorso.
In data 15.1.2025 la Questura di -OMISSIS-, con provvedimento n. -OMISSIS-., ha confermato il diniego della licenza di porto di fucile uso caccia del 6.9.2024, al cui fondamento ha posto, in particolare, i seguenti presupposti: i) l’episodio del 20.10.2019 non è isolato, in quanto in passato si era già verificato un acceso dibattito tra i coniugi per motivi analoghi, giustificato a distanza di anni dalla moglie « con il comportamento autorevole che il marito teneva nei suoi confronti », il che denota « il timore che -OMISSIS- incuteva alla moglie che ha sentito la necessità di dover essere assistita e protetta dalla polizia »; ii) il procedimento penale, seppur conclusosi con sentenza non definitiva, confermata in parte in appello, ha accertato « con assoluta certezza » la « pattuizione con l’assistito del c.d. patto di quota lite che in base alla legge professionale forense è vietato e la mancata comunicazione da parte del -OMISSIS- ai propri assistiti dell’accordo stipulato in fase stragiudiziale e transattiva con l’assicurazione di controparte… ».
Tali comportamenti secondo il giudizio della Questura « rivelano una condotta incline a tradire e ad abusare della fiducia del prossimo, risultando quindi non sussistenti i requisiti della buona condotta ed affidabilità» .
La Sezione, con ordinanza n. -OMISSIS-, a seguito della nuova determinazione della Questura, ha respinto, per sopravvenuta carenza di interesse, una nuova istanza cautelare.
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di conferma del diniego del 15.1.2025 con ricorso per motivi aggiunti affidando il gravame ad un unico articolato motivo con cui ha evidenziato che i presupposti del provvedimento sono « i medesimi assunti a fondamento dell’originario diniego » e in relazione ai quali era stato disposto il riesame .
Sotto un primo profilo, il ricorrente ha contestato la rilevanza dell’episodio del 2019 causato da un « acceso diverbio » tra coniugi in quanto avvenuto oltre cinque anni prima e consistente in una comune lite verbale.
Sotto un secondo profilo ha contestato la rilevanza della condanna per il reato di cui all’art. 643 c.p., mancando ancora una volta un giudizio dell’Amministrazione sulla « correlazione tra l’apprezzamento dei fatti emersi in istruttoria e il giudizio di “concretezza” e “attualità del pericolo” » nell’abuso delle armi.
La Sezione, con ordinanza n. -OMISSIS-, ha accolto la richiesta di misure cautelari, formulata dal ricorrente con ricorso per motivi aggiunti, sotto il profilo del fumus boni iuris .
La Sezione, con ordinanza n. -OMISSIS-, ha poi respinto l’istanza proposta dal ricorrente ai sensi dell’art. 59 c.p.a..
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio in resistenza, depositando la documentazione a sostegno del provvedimento gravato e contestando nel merito le censure.
All’udienza dell’11.3.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
2.In via preliminare occorre dichiarare la sopravvenuta improcedibilità del ricorso introduttivo in quanto l’impugnato provvedimento di diniego del 6.9.2024 è stato sostituito dal provvedimento del 15.1.2025, sicché il ricorrente non ha più interesse all’esame del ricorso in quanto l’atto impugnato è stato eliminato dall’ordinamento.
Va quindi esaminato il ricorso per motivi aggiunti.
A seguito dell’approfondimento tipico della fase di merito, il Collegio ritiene di respingere il gravame in base alle seguenti considerazioni.
Il fondamento normativo del provvedimento impugnato è costituito dagli artt. 11 e 43 del r.d. n. 733/1931.
L’art. 11 del r.d. n. 733/1931 prevede che le autorizzazioni di polizia « debbono essere negate » a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione e a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia « possono essere negate » a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'Autorità, e a chi « non può provare la sua buona condotta ».
A norma dell’art. 43, comma 1, del r.d. n. 733/1931, la licenza di portare le armi « non può » essere rilasciata: a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione; b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico; c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi. Al II comma si prevede tuttavia che la licenza «può» essere ricusata ai soggetti di cui al I comma « qualora sia intervenuta la riabilitazione, ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi ».
La Corte Costituzionale con la sentenza del 16 dicembre 1993, n. 440, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 11 e 43 cit. nella parte in cui pone a carico all’interessato l’onere di provare la propria « buona condotta ».
Il diniego del porto d’armi può avere dunque natura vincolato o discrezionale.
Il rilascio della licenza non costituisce, in ogni caso, un diritto assoluto, bensì è una deroga al divieto imposto dall’art. 699 c.p. e dall’art. 4, comma 1, legge n. 110/1975.
Sul punto la giurisprudenza amministrativa è pacifica, il che esime dal compiere citazioni specifiche.
Il provvedimento che nega il rilascio o il rinnovo del porto d’armi accerta, o valuta, che non sussistono i presupposti per consentire la deroga al divieto al fine di evitare che si concretizzi il pericolo dell’abuso dell’arma.
L’amministrazione è chiamata in particolare a svolgere una valutazione prognostica sul pericolo attuale che dall’uso o dall’abuso di quell’arma può derivare all’incolumità pubblica o all’ordine pubblico.
Il giudizio va svolto in concreto ossia in base a circostanze oggettive o in presenza di indici specifici relativi alla condotta complessiva dell’istante da cui inferire ragionevolmente che, laddove ottenuto il porto d’armi, l’arma possa essere usata dall’istante o da terzi in pregiudizio dell’incolumità pubblica o dell’ordine pubblico.
Con particolare riferimento alle ipotesi in cui il diniego ha natura discrezionale, la valutazione della Questura prescinde dal compimento di fatti di rilevanza penale o dalla sussistenza di condanne, dovendosi invece collegare a circostanze concrete da cui poter ragionevolmente inferire, secondo lo standard probatorio del «più probabile che non», il giudizio sull’inaffidabilità dell’istante.
Ai fini del giudizio di buona condotta, di cui agli articoli 11 e 43 del TULPS, non è però necessario che sia attribuibile all'interessato una responsabilità penale per fatti riconducibili all'uso delle armi, perché la valutazione ai fini amministrativi differisce da quella compiuta in sede penale, in quanto non ha finalità punitiva, bensì prognostica e preventiva rispetto al rischio di abusi (cfr., tra le tante, Cons. di St., III, 1.7.2019, n. 4511, ma v. anche infra ). La licenza di porto d'armi può essere negata o revocata anche in assenza di pregiudizi e controindicazioni connessi al corretto uso delle armi, potendo l'Autorità amministrativa valorizzare, nella loro oggettività, sia fatti di reato, sia vicende e situazioni personali che non assumono rilevanza penale (e non attinenti alla materia delle armi) da cui si possa, comunque, desumere la non completa affidabilità del soggetto interessato all'uso delle stesse (Cons. Stato, sez. III, nn. 4519/2019, 6475/2018, 4955/2018, 3590/2016, 3004/2016 e, ivi, svariati riferimenti giurisprudenziali ulteriori; sez. VI, n. 107/2017; TAR Liguria, I, n. 405/2021; TAR Puglia - Bari, I, n. 1081/2022, TAR Sardegna, I, n. 478/2025 là dove, in particolare, si rimarca che ai fini del diniego o della revoca della licenza in argomento viene in rilievo non solo un’affidabilità rispetto al non – abuso delle armi, ma anche un’affidabilità attinente alla osservanza delle regole di buona convivenza civile, una affidabilità nella accezione di buona condotta (cfr. art. 43, u. c., TULPS – richiamato nelle premesse del decreto impugnato, assieme all’art. 11 del medesimo TU, nella parte in cui si specifica che la licenza di portare armi può essere ricusata a chi non può provare la sua buona condotta nell’interpretazione fornita dalla sentenza della Corte costituzionale sopra richiamata - conf., di recente, TAR Lombardia – Milano, I, ord. n. 268/2026, là dove in particolare si puntualizza che:
in definitiva, ai fini del diniego o della revoca della licenza in argomento viene in rilievo non solo un’affidabilità rispetto al non abuso delle armi, ma anche un’affidabilità attinente alla osservanza delle regole di buona convivenza civile, una affidabilità nella accezione di buona condotta ;
l'autorizzazione, o la detenzione, al porto d'armi postula che il beneficiario osservi una condotta di vita improntata alla piena osservanza delle norme penali e di quelle poste a tutela dell'ordine pubblico e delle regole di civile convivenza ;
la valutazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, caratterizzata da una discrezionalità assai ampia, persegue lo scopo di prevenire, per quanto possibile, l’abuso di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili tanto che il giudizio di “non affidabilità” è giustificabile anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma a situazioni genericamente non ascrivibili a “buona condotta” ” (così, testualmente, l’ord. cit. ).
Il ricorso per motivi aggiunti va dunque esaminato alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale su descritto.
Il gravame è infondato nei sensi di seguito esposti.
L’amministrazione ha negato il rinnovo del porto d’armi ritenendo che gli episodi accaduti nel contesto familiare nel 2019 e professionale nel 2022 « rivela(ssero) una condotta incline a tradire ed abusare della fiducia del prossimo » e denota(ssero) la mancanza dei requisiti di « buona condotta ed affidabilità ».
Le censure formulate dal ricorrente non sono idonee ad inficiare il giudizio di inaffidabilità e (non) buona condotta, requisiti – la piena affidabilità e la buona condotta - indispensabili per essere titolare di autorizzazioni di polizia in materia di armi , giudizio espresso dalla Questura nel provvedimento di conferma del 15 gennaio 2025 (oltre che in quello del settembre del 2024).
Occorre premettere, in primo luogo, che il ricorrente è stato condannato nel 2022 per il reato di cui all’art. 643 c.p., ossia per il reato di circonvenzione di persone incapaci. Tale reato è inquadrabile tra i reati contro il patrimonio e non rientra, quindi, ai sensi degli artt. 11 e 43 cit., nell’elenco dei reati previsti dal legislatore come ostativi al rilascio della licenza e in presenza dei quali l’Amministrazione deve o può negare il titolo.
Tuttavia, l’Amministrazione ha comunque ritenuto, non irragionevolmente, anche alla luce del panorama giurisprudenziale menzionato nella motivazione del secondo diniego, che l’istante, in base a fatti verificatisi in ambito lavorativo, fosse privo in particolare del requisito della buona condotta in quanto soggetto « incline a tradire ed abusare della fiducia del prossimo ».
Ad avviso del Collegio, l’Amministrazione ha tutt’altro che irragionevolmente inferito da una condotta volta ad abusare della fiducia del prossimo il mancato possesso dei requisiti di assoluta affidabilità e buona condotta indispensabili per legge per conseguire e mantenere l’autorizzazione di polizia.
L’Amministrazione ha infatti ritenuto che gli elementi di controindicazione individuati in capo al ricorrente, seppure non recenti, fossero idonei a sostenere e a giustificare il giudizio di inaffidabilità e di non buona condotta formulato nel diniego impugnato.
Tale giudizio richiede infatti un’analisi in concreto dei fatti, anche atipici, su cui viene fondata la valutazione prognostica. Tali fatti devono essere obiettivamente idonei a giustificare il successivo giudizio di inaffidabilità e non buona condotta.
In mancanza di una fattispecie di reato tipica, sulla cui base poter giustificare la valutazione prognostica, l’amministrazione è tenuta a selezionare in modo rigoroso le circostanze rilevatrici dell’abuso, in grado di far ritenere plausibile la valutazione sfavorevole anzidetta.
Nel caso di specie, il reato di circonvenzione di incapace, per le modalità con cui si è consumato, ha assunto, nella prospettazione dell’Amministrazione, unitamente all’altro episodio descritto nella motivazione del diniego, non irragionevolmente, una pregnanza tale da far ritenere che il richiedente il rinnovo del titolo non riunisse i requisiti prescritti di assoluta affidabilità e buona condotta indispensabili per essere titolare di autorizzazioni di polizia in materia di armi .
Inoltre, come si è sopra accennato, la valutazione prognostica dell’Amministrazione è stata altresì avvalorata dal diverbio familiare registratosi nel 2019, ritenuto, ragionevolmente, un elemento indicativo della mancanza di controllo della propria impulsività.
Si osserva al riguardo che l’episodio della lite familiare, sebbene antecedente al quinquennio, si è risolto in un acceso diverbio tra coniugi che poteva anche degenerare, mettendo in pericolo la vita del coniuge, se non fossero intervenute le Forze di polizia allertate dalla moglie del ricorrente.
In conclusione, il ricorso introduttivo è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il ricorso per motivi aggiunti è invece infondato e va respinto.
Nondimeno, in considerazione dell’andamento del giudizio e della presenza di un’ordinanza cautelare favorevole per la ricorrente, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
- dichiara improcedibile il ricorso introduttivo;
- respinge il ricorso per motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco LI, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere
UC ER, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC ER | Marco LI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.