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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 15/11/2025, n. 995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 995 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 329/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di TORINO sezione seconda civile composta dai magistrati:
LI MA presidente
Francesca Firrao consigliere
DR VA EL consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 329/2024 promossa da
(c.f. ), rappresentato dall'amministratore di sostegno, Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Antonello Peroglio, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Torino, via Pinelli, n. 23 appellante contro
(c.f. ), nella persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, difeso dall'avv. DR Massi, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Torino, corso Vittorio Emanuele II, n. 108 appellato
Conclusioni
ha precisato le conclusioni come da nota scritta del 30 ottobre 2025. Parte_1
1 Il ha precisato le conclusioni come da nota scritta Controparte_1 del 29 ottobre 2025.
Svolgimento del processo
1. aveva convenuto il innanzi al Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Torino, proponendo impugnazione alla delibera assembleare del 3 febbraio
2022, circa i punti nn. 1, 2, 3, 4, 5, a quella del 19 luglio 2018, circa il punto n. 2, con riferimento alla riconferma dell'amministratore di condominio, a quella del 4 luglio 2019, circa il punto n. 2, con riferimento alla riconferma dell'amministratore di condominio.
L'attore aveva chiesto la dichiarazione di nullità delle delibere assembleari o anche l'annullamento limitatamente alla prima delibera.
2. Il si era costituito in giudizio, contestando le Controparte_1 difese avversarie e chiedendo il rigetto delle domande.
3. Con sentenza n. 601/2024 del 29 gennaio 2024, il Tribunale di Torino ha rigettato le domande dell'attore, condannandolo al pagamento delle spese di lite.
4. Avverso la sentenza, ha proposto appello. Parte_1
Il ha chiesto il rigetto, anche in rito, dell'appello, e Controparte_1 ha proposto appello incidentale, chiedendo la condanna dell'appellante al rimborso della spesa per la consulenza tecnica di parte.
5. Non è stata espletata attività di istruzione probatoria.
A seguito delle difese finali, la decisione della causa è stata riservata al collegio.
Motivi della decisione
Con nota scritta del 1° luglio 2025, l'appellante ha rinunciato all'appello, ha chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere con “Spese secondo giustizia” (p. 2).
Con nota scritta del 20 ottobre 2025, l'appellato ha a sua volta rinunciato all'appello incidentale, chiedendo la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali.
Le parti non controvertono sull'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Non è intervenuto un accordo in ordine alla sorte delle spese processuali del grado.
2 Le rinunce sono state qualificate dalle parti come “rinuncia all'appello”.
L'espressione è inequivoca e ad essa non può attribuirsi altro significato, a maggior ragione in presenza del filtro di un soggetto qualificato, quali sono i difensori delle parti.
La rinuncia all'appello (o all'impugnazione) è assimilata alla rinuncia agli atti quanto ad alcuni effetti che si producono nel processo, tra cui circa la regolamentazione delle spese processuali, sicché si applica «la regola dell'art. 306 c.p.c., comma 4, secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione» (Cass. civ., sez. II^, sent. 5 aprile 2022, n.
11034, precedente tra l'altro richiamato dall'appellante).
Pertanto, avendo l'appellante dato causa al processo di appello, le spese per le fasi di studio e introduttiva sono poste a suo carico, mentre per le fasi successive le reciproche rinunce elidono l'obbligo di rimborso delle spese, che graveranno sui rinuncianti.
Le spese sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Il valore della controversia è indeterminabile.
Tenuto conto del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, non vi è motivo di discostarsi dall'applicazione dei parametri forensi medi.
Le spese processuali sono liquidate nella minore somma richiesta dall'appellato (art. 112 c.p.c., cfr. nota del 29 ottobre 2025), pari ad euro 2.160,00 (euro 1.440,00 per la fase di studio, euro 720,00 per la fase introduttiva), oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Torino, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere;
condanna al rimborso a favore del Parte_1 Controparte_1 delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 2.160,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
Il consigliere estensore
DR VA EL
3 Il presidente
LI MA
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di TORINO sezione seconda civile composta dai magistrati:
LI MA presidente
Francesca Firrao consigliere
DR VA EL consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 329/2024 promossa da
(c.f. ), rappresentato dall'amministratore di sostegno, Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Antonello Peroglio, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Torino, via Pinelli, n. 23 appellante contro
(c.f. ), nella persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, difeso dall'avv. DR Massi, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Torino, corso Vittorio Emanuele II, n. 108 appellato
Conclusioni
ha precisato le conclusioni come da nota scritta del 30 ottobre 2025. Parte_1
1 Il ha precisato le conclusioni come da nota scritta Controparte_1 del 29 ottobre 2025.
Svolgimento del processo
1. aveva convenuto il innanzi al Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Torino, proponendo impugnazione alla delibera assembleare del 3 febbraio
2022, circa i punti nn. 1, 2, 3, 4, 5, a quella del 19 luglio 2018, circa il punto n. 2, con riferimento alla riconferma dell'amministratore di condominio, a quella del 4 luglio 2019, circa il punto n. 2, con riferimento alla riconferma dell'amministratore di condominio.
L'attore aveva chiesto la dichiarazione di nullità delle delibere assembleari o anche l'annullamento limitatamente alla prima delibera.
2. Il si era costituito in giudizio, contestando le Controparte_1 difese avversarie e chiedendo il rigetto delle domande.
3. Con sentenza n. 601/2024 del 29 gennaio 2024, il Tribunale di Torino ha rigettato le domande dell'attore, condannandolo al pagamento delle spese di lite.
4. Avverso la sentenza, ha proposto appello. Parte_1
Il ha chiesto il rigetto, anche in rito, dell'appello, e Controparte_1 ha proposto appello incidentale, chiedendo la condanna dell'appellante al rimborso della spesa per la consulenza tecnica di parte.
5. Non è stata espletata attività di istruzione probatoria.
A seguito delle difese finali, la decisione della causa è stata riservata al collegio.
Motivi della decisione
Con nota scritta del 1° luglio 2025, l'appellante ha rinunciato all'appello, ha chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere con “Spese secondo giustizia” (p. 2).
Con nota scritta del 20 ottobre 2025, l'appellato ha a sua volta rinunciato all'appello incidentale, chiedendo la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali.
Le parti non controvertono sull'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Non è intervenuto un accordo in ordine alla sorte delle spese processuali del grado.
2 Le rinunce sono state qualificate dalle parti come “rinuncia all'appello”.
L'espressione è inequivoca e ad essa non può attribuirsi altro significato, a maggior ragione in presenza del filtro di un soggetto qualificato, quali sono i difensori delle parti.
La rinuncia all'appello (o all'impugnazione) è assimilata alla rinuncia agli atti quanto ad alcuni effetti che si producono nel processo, tra cui circa la regolamentazione delle spese processuali, sicché si applica «la regola dell'art. 306 c.p.c., comma 4, secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione» (Cass. civ., sez. II^, sent. 5 aprile 2022, n.
11034, precedente tra l'altro richiamato dall'appellante).
Pertanto, avendo l'appellante dato causa al processo di appello, le spese per le fasi di studio e introduttiva sono poste a suo carico, mentre per le fasi successive le reciproche rinunce elidono l'obbligo di rimborso delle spese, che graveranno sui rinuncianti.
Le spese sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Il valore della controversia è indeterminabile.
Tenuto conto del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, non vi è motivo di discostarsi dall'applicazione dei parametri forensi medi.
Le spese processuali sono liquidate nella minore somma richiesta dall'appellato (art. 112 c.p.c., cfr. nota del 29 ottobre 2025), pari ad euro 2.160,00 (euro 1.440,00 per la fase di studio, euro 720,00 per la fase introduttiva), oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Torino, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere;
condanna al rimborso a favore del Parte_1 Controparte_1 delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 2.160,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
Il consigliere estensore
DR VA EL
3 Il presidente
LI MA
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