Articolo 10 della Legge 22 luglio 1975, n. 382
Articolo 9Articolo 11
Versione
4 settembre 1975
Art. 10.
Le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell' articolo 51 della legge 18 marzo 1968, n. 249 , modificato dall' articolo 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775 , continuano ad avere vigore anche per gli adempimenti previsti dalla presente legge nonche' per l'esercizio delle competenze attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di organizzazione della pubblica amministrazione ed in materia di ordinamento regionale.
Entrata in vigore il 4 settembre 1975
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