TRIB
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/04/2025, n. 5115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5115 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 45535/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VII CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Lucio Fredella,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 45535/2021 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Paolo Marra, in virtù di procura speciale in atti, Parte_1
elettivamente domiciliato in Roma, piazza Paganica, n. 13, presso lo studio del difensore;
PARTE ATTRICE contro
nella persona dell'amministratore p.t., con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. Simone Petrucci, in virtù di procura speciale in atti, elettivamente domiciliato in
Roma, piazza Giuseppe Mazzini, n. 27, presso lo studio del difensore;
PARTE CONVENUTA
e
Controparte_2
P. CONVENUTA – CONTUMACE
pagina 1 di 10 OGGETTO: risarcimento danni;
CONCLUSIONI: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato quale proprietario dell'immobile sito in Parte_1
Roma, via della Consulta, n. 1/B, interno 10, piano secondo, ha dedotto che l'immobile di sua proprietà era stato oggetto di infiltrazioni, che nello specifico hanno interessato la parete della stanza da letto, confinante con il piano terrazzato del Nuovo Teatro Eliseo, e ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in via principale a) accertare l'intervenuta esecuzione o meno da parte della
[...]
nonché della 1918, Controparte_2 Controparte_3
ciascuno per quanto di rispettiva competenza, di tutti i lavori e/o interventi necessari e/o opportuni a rimuovere le cause delle infiltrazioni sussistenti nell'immobile di proprietà del Dott. come Pt_1 accertate ed esattamente individuate dalla consulenza tecnica d'ufficio svolta nell'ambito del procedimento di ATP rubricato al n.r.g. 72681 del 2017 del Tribunale di Roma, con previsione di costi pari ad Euro 10.718,08 oltre iva, da suddividersi tra le società convenute secondo il computo metrico estimativo riportato nella succitata ctu, in Euro 2.870,30 a carico della Controparte_2
e in Euro 7.847,78 a carico della dal 1918 e, in caso, di
[...] Controparte_1
omessa o inesatta esecuzione dei lavori de quibus, condannare la Controparte_2
e la dal 1918 all'esatta esecuzione dei lavori e degli
[...] Controparte_1 interventi necessari all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni d'acqua subite dall'immobile di proprietà del Dott. b) condannare nonché Parte_1 Controparte_2
dal 1918 al pagamento della somma di Euro 6.421,08 oltre IVA, Controparte_1
scorporabili in Euro 1.719,57 oltre IVA (6.421,08 * 26,78 %) a carico della e Controparte_2
in Euro 4.701,51 oltre IVA (6.421,08 * 73,22 %) addebitabili alla dal Controparte_1
1918 a titolo di risarcimento per i danni subiti dall'immobile del Dott. a seguito Parte_1 delle infiltrazioni d'acqua provenienti dai locali del;
c) condannare CP_1 [...]
e dal 1918 al risarcimento dei danni subiti per gli Controparte_2 Controparte_1 anni della mancata possibilità di fruizione dell'appartamento di proprietà del Dott. Pt_1
pagina 2 di 10 quantificabili nella somma di Euro 36.028,80, da suddividersi tra le società convenute secondo il computo metrico estimativo riportato nella Consulenza tecnica d'ufficio, in Euro 6.086,56 (22.728,00 *
26, 78 %) a carico della e in Euro 16.641,44 (22.728,00 * 73, Controparte_2
22 %) a carico della dal 1918, a carico della quale dovrà imputarsi Controparte_1
integralmente il risarcimento per i periodi successivi al deposito della relazione finale di ATP, pari ad ulteriori Euro 13.300,80, nonché al risarcimento degli ulteriori costi (spese legali, corrispettivi CTP e
CTU) e danni subiti e subendi dal Dott. nelle more del presente giudizio e fino al ripristino Pt_1 del pieno godimento dell'immobile di proprietà di quest'ultimo. In ogni caso d) condannare
[...]
e dal 1918 alla refusione a favore del Controparte_2 Controparte_1
Dott. delle spese di lite del presente giudizio nonché di quelle dallo stesso sostenute Parte_1 nel giudizio di ATP.”.
Si è costituito in giudizio 1918, che, contestando quanto ex adverso Controparte_1 dedotto, ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza o eccezione: In via principale: dichiarare rigettata la domanda per le ragioni esposte in narrativa in quanto infondata in fatto ed in diritto. In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea dichiarare responsabile per i fatti di causa la
[...]
; Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite.”. Controparte_2
non si è costituita pur ritualmente evocata in giudizio, e, Controparte_2
pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia.
Nel corso del giudizio, dopo essere stati assegnati i termini di cui all'art. 183 sesto comma nn. 1,2,3,
c.p.c., è stato acquisito il fascicolo dell'atp (r.g.n. 72681/2017) ed è stata disposta una nuova ctu, conferendo l'incarico peritale all'Arch. . Persona_1
All'esito, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 24 maggio 2024, con concessione dei termini ridotti ai sensi dell'art. 190 c.p.c. di giorni 30 + 20 per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Tanto premesso, la domanda formulata da parte attrice è fondata e merita accoglimento nei limiti che seguono.
Va rammentato che la responsabilità ex art. 2051 c.c., come responsabilità da custodia delle res dannose, sussiste a titolo oggettivo, per il solo fatto del nesso di causalità tra res custodita e danni determinatisi (cfr. Cass. n. 2660/2013), salvo prova del fortuito. È onere del custode dedurre e dimostrare il fortuito (quale fattore interruttivo del legame causale fra res custodita ed evento dannoso),
pagina 3 di 10 che deve costituire un fattore estraneo alla sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, mentre al danneggiato basta dimostrare la derivazione causale dell'evento dannoso dalla res in altrui custodia (cfr. Cass. n. 20619/2014).
Nel caso di specie, il danneggiato ha dimostrato l'esistenza del danno ed il nesso causale con la cosa, mentre il convenuto non ha fornito prova alcuna che la condotta dell'attore abbia apportato un contributo causale ai danni lamentati.
È di tutta evidenza che l'immobile di proprietà dell'attore è stato oggetto di fenomeni infiltrativi provenienti dall'immobile che, all'epoca dei fatti, era di proprietà della società convenuta
[...]
– rimasta contumace nel presente procedimento. Costituendosi nel Controparte_2
presente giudizio, dal 1918 ha dedotto di aver acquistato l'immobile in Controparte_1
data 12 dicembre 2018; tale allegazione non risulta contestata dalla parte attrice nella memoria di cui all'art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.
Invero, non è tanto in contestazione da parte della convenuta la verificazione delle infiltrazioni, quanto la tempestività dell'azione incardinata dall'attore – attese le deduzioni della convenuta in merito alla distanza di tempo trascorsa dalla comparsa dei primi fenomeni infiltrativi e dalla proposizione del giudizio di accertamento tecnico preventivo – nonché la responsabilità di Controparte_1
dal 1918 – da ascriversi, ad avviso dell'anzidetta società, alla
[...] Controparte_2
.
[...]
Va rilevata, innanzitutto, l'infondatezza dell'eccezione sollevata da dal Controparte_1
1918 circa l'asserita decorrenza del termine per l'instaurazione del giudizio di merito in seguito al procedimento di accertamento tecnico preventivo, considerato che non è previsto alcun termine di legge allo scopo.
In verità, neppure rileva l'eccezione circa la presunta natura risalente degli inconvenienti lamentati, considerato che il presente procedimento trae origine da un procedimento di atp e, per giurisprudenza consolidata, “l'accertamento tecnico preventivo rientra nella categoria dei giudizi conservativi e, pertanto, la notificazione del relativo ricorso con il pedissequo decreto giudiziale determina, ai sensi dell'art. 2943 c.c., l'interruzione della prescrizione, che si protrae fino alla conclusione del procedimento, ritualmente coincidente con il deposito della relazione del consulente nominato. Qualora il procedimento si prolunghi oltre tale termine con autorizzazione al successivo deposito di una relazione integrativa, esso si trasforma in un procedimento atipico, con la conseguenza che la permanenza dell'effetto interruttivo della prescrizione non è più applicabile” (cfr. Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 8637 del 07/05/2020). pagina 4 di 10 Nel merito dei fatti di causa, la consulenza peritale ha consentito di confermare la verificazione del danno e l'efficacia causale dell'evento infiltrativo nella verificazione del danno medesimo.
Dall'esame della relazione peritale risulta che il CTU ha svolto un lavoro completo ed accurato, procedendo al sopralluogo, ad una puntuale illustrazione e rappresentazione dei luoghi e dei danni, ad un ragionevole e motivato computo dei danni medesimi, alla stesura di una relazione congruamente argomentata, le cui risultanze sono, dunque, integralmente recepite dal giudicante.
Nel corso delle operazioni peritali il CTU ha rimarcato che “sulla parete della camera da letto dell'appartamento di parte attrice, adiacente alla terrazza del bar-ristorante del Teatro, sono evidenti i segni di una copiosa infiltrazione, che hanno gonfiato le rasature.” (pag. 6 relazione peritale).
Le operazioni tecniche svolte dal CTU hanno evidenziato valori di umidità al di sopra della norma in camera da letto e nel corridoio sulla parete di fondo in prossimità del corpo scale, mentre sulle pareti distanti dai punti oggetto di infiltrazione hanno permesso di constatare valori di umidità nella norma.
Ad avviso del CTU è evidente la sussistenza di eventi infiltrativi che hanno cagionato, oltre al danno estetico, un fastidio nell'abitabilità della camera da letto dovuto all'umidità eccessiva della parete a contatto con la testata del letto, seppur nell'assenza di muffe nocive per la salute.
Si rileva che il consulente nominato nell'ambito del procedimento di atp, oltre ad aver accertato la presenza dei fenomeni infiltrativi lamentati, ha dato atto dell'insufficienza dei lavori di ristrutturazione e degli interventi effettuati già in precedenza, in quanto inidonei ad eliminare le cause di infiltrazione, ed ha indicato la necessità di eseguire ulteriori lavori al fine di garantire il normale utilizzo dell'immobile, di seguito riportati:
-“terrazzo piano 2 del : rifacimento della tubazione di scarico con il bocchettone e nuova CP_1 impermeabilizzazione”;
-“vano cucina del : rifacimento delle tubazioni di scarico del lavello e dei vari innesti CP_1 presenti”;
-“rifacimento del discendente sotto il bocchettone della cucina, che attraversa la parete del vano scala
a confine con la camera da letto del Sig. . Pt_1
Ciononostante, parte attrice ha rappresentato di non aver ricevuto alcun riscontro utile da controparte circa l'esecuzione dei predetti lavori e ha lamentato il perdurare delle medesime criticità individuate dal consulente dell'atp.
pagina 5 di 10 In proposito, il consulente tecnico incaricato nell'ambito del presente procedimento, Arch. Per_1
, ha osservato che:
[...]
-“non risulta sia stata realizzata una nuova impermeabilizzazione della terrazza del ristorante del
Teatro”;
-“il lavello della cucina è stato spostato rispetto alla posizione individuata nella perizia di CTP dalla parete con finestra alla parete a confine con l'appartamento di parte attrice, ma il relativo tubo di scarico non appare inserito nel bicchiere dell'impianto di scarico;
da rimarcare lo scarico della condensa dell'attiguo frigorifero, semplicemente inserito in altro bicchiere che ha diametro ben superiore: l'assenza di apposito elemento di raccordo per la differenza dei due diametri comporta delle esalazioni di umidità e di vapori, provenienti dal discendente, che aggrediscono la adiacente parete, anche se maiolicata”;
-“riguardo l'impermeabilizzazione dell'estradosso del solaio che copre la cucina ( a sinistra nella foto qui sotto ), si è constatata la presenza di una recente impermeabilizzazione, realizzata con guaina cementizia bicomponente armata con tessuto non tessuto;
si segnala che è decisamente scarsa la manutenzione e pulizia: non è stato modificato il relativo preesistente discendente, che risulta ancora incassato nell'adiacente muro, ma che nel punto di uscita è stato ritagliato a filo della parete, con problemi di infiltrazione assolutamente certi, vista la assenza di un doccione, o quantomeno di un gocciolatoio”.
Il consulente ha rappresentato di non aver ottenuto alcun riscontro sulla pratica di regolarizzazione della cucina del Teatro e ha rimarcato la doverosità dell'eliminazione di tutte le possibili concause degli inconvenienti, considerato che al momento le infiltrazioni risultano diminuite, ma non cessate, e ha illustrato gli interventi all'uopo necessari che di seguito si riportano:
– “riguardo lo smaltimento dell'acqua piovana della terrazza del ristorante del Teatro, che attualmente è convogliata al di sotto della pedana della cucina nel tratto indicato in verde a pag. 4 di questa perizia, sarà necessaria una nuova realizzazione fino al discendente, previa la rimozione della pedana e di tutti gli elementi costruttivi fino al filo della terrazza. Andrà successivamente posato un bocchettone di raccolta, e sulle flange andrà saldata la nuova impermeabilizzazione, da realizzare su tutta la terrazza del Teatro”;
- “riguardo l'impianto di scarico della cucina sarà necessaria una nuova completa realizzazione, con innesto nel relativo discendente, previa la già citata rimozione della pedana e di tutti gli elementi costruttivi da sostituire”;
pagina 6 di 10 – “riguardo lo smaltimento delle acque piovane della copertura della cucina sarà indispensabile realizzare nuovo discendente, in traccia in sostituzione dell'esistente;
considerato che
si dovrà posare anche un nuovo bocchettone, sarà indispensabile rifare l'intera impermeabilizzazione sopra la terrazza, con le saldature sulle flange del bocchettone e con tutti i risvolti verticali sul perimetro”.
Pertanto, la società dal 1918, sarà tenuta ad eseguire le opere Controparte_1 specificamente indicate dal ctu nell'immobile di proprietà, di seguito riportate nel dettaglio (pagg. 14 ss. relazione peritale):
- POS e predisposizione cantiere: recinzione della porzione di immobile oggetto di intervento e da destinare a deposito temporaneo per stigliature da movimentare, per materiali e attrezzature, separandolo da eventuali visitatori del teatro;
- isolamento degli impianti;
- smontaggio e movimentazione di tutti gli arredi della cucina;
- asporto di tutta la stratigrafia esistente della pavimentazione cucina e della terrazza del teatro (pedana, pavimentazione, massetto ed eventuali ulteriori strati) fino all'impermeabilizzazione originale dell'edificio: qualora si riscontrasse la presenza del bitume in origine realizzato dal costruttore dell'edificio, ne sarebbe opportuna la conservazione, in quanto funzionale alla posa in opera di un successivo strato di guaina;
nel caso di impermeabilizzazione realizzata con guaina bituminosa in rotolo sarebbe invece opportuno l'asporto e la raschiatura del sottofondo;
- eliminazione della tubazione di smaltimento delle acque piovane della terrazza (indicata in verde a pag. 4), se presente, fino all'innesto con il discendente;
- eliminazione dell'impianto di scarico della cucina, fino all'innesto con il discendente;
- apertura di traccia muraria per il controllo di tenuta delle due braghe di innesto sui due discendenti
(acque piovane e scarichi cucina);
- eventuale revisione delle due braghe (acque piovane e scarichi cucina);
- apertura di traccia muraria per la sostituzione del discendente dell'acqua piovana della copertura della cucina;
- asporto della copertina sulla sommità del muro della cucina lato via Nazionale, stante la completa occlusione dei gocciolatoi ivi presenti;
pagina 7 di 10 - realizzazione di una nuova tubazione per lo scarico dell'acqua piovana della terrazza, con innesto sulla relativa braga;
- realizzazione di una nuova tubazione per lo scarico dell'acqua piovana della copertura della cucina, con innesto sulla tubazione di scarico della terrazza;
- realizzazione di una nuova tubazione per gli scarichi della cucina, con innesto sulla relativa braga;
- smontaggio degli infissi, e asporto delle soglie sotto gli infissi del bar-teatro per consentire la posa della nuova impermeabilizzazione della terrazza;
- raschiatura del massetto esistente nel caso di presenza di guaina bituminosa in rotolo;
- posa in opera sulla terrazza di una nuova impermeabilizzazione, consistente in un doppio strato di guaina poliestere in rotolo, con due strati di spessore pari a mm 4; il secondo strato da risvoltare sui verticali del perimetro sarà, preferibilmente, in guaina ardesiata, al fine di migliorare l'adesione dell'intonaco;
- realizzazione di opportuna protezione della nuova impermeabilizzazione verticale sulla base della balaustra;
- posa delle soglie e rimontaggio degli infissi;
- chiusura della traccia del discendente, all'uopo sostituito per lo smaltimento dell'acqua piovana dalla copertura della cucina;
- realizzazione del massetto e degli intonaci verticali a protezione della impermeabilizzazione;
- posa in opera di una nuova pavimentazione;
- ripristino della tinteggiatura dei muri esterni interessati dalle lavorazioni;
- trasporto alla pubblica discarica di tutti i materiali di risulta, opportunamente differenziati;
- in ultimo, esecuzione della pulizia finale.
In merito all'eccezione sollevata da dal 1918, che attiene alla presunta Controparte_1
responsabilità dell riguardo ad ogni eventuale inconveniente Controparte_2
accertato si osserva quanto segue.
Parte attrice ha rappresentato di aver definito in via transattiva ogni questione controversa pendente con la predetta società, rinunciando alle domande svolte nei suoi confronti, rispetto alle quali va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere.
pagina 8 di 10 Occorre valutare, dunque, se residuino ulteriori margini di responsabilità a carico della Controparte_1
dal 1918 per i danni occorsi nell'immobile di proprietà del signor
[...] Pt_1
In proposito, si rileva che la società dal 1918 all'origine della Controparte_1
verificazione dei fenomeni infiltrativi non era proprietaria dell'immobile sede del (cfr. CP_1
pag. 7 della comparsa di costituzione della società, nella quale si afferma che la Controparte_1
dal 1918 è divenuta proprietaria in data 12 dicembre 2018): tale circostanza consente di
[...]
escludere la sussistenza di un'obbligazione di custodia a carico della società Controparte_1
1918 e dunque la sua responsabilità per la comparsa dei danni nell'immobile del signor
[...]
imputabili a difetti strutturali dell'immobile che, all'epoca, era di proprietà dell' Pt_1 [...]
. Controparte_2
Infatti, come osservato dal consulente nominato in sede di atp, “le cause degli inconvenienti riguardano la raccolta delle acque provenienti dal terrazzo del Teatro, e dalla raccolta delle acque dei lavandini della cucina, inizialmente posizionato sotto la finestra, e successivamente spostato sulla parete a confine con la camera da letto del Sig. (pag. 13 punto b) relazione peritale atp). Pt_1
D'altra parte, vale ad escludere la responsabilità nella causazione del danno in capo alla Controparte_1
dal 1918 quanto osservato dal consulente tecnico nominato nel procedimento di atp,
[...]
relativamente all'inidoneità dei lavori eseguiti nel 2015 e nel 2017 - allorché la Controparte_1
dal 1918 era parimenti priva della titolarità dominicale dell'immobile; cfr. pag. 13 punto c
[...] relazione depositata nel procedimento d'istruzione preventiva - ad eliminare le cause delle infiltrazioni.
Va rigettata, dunque, la domanda di risarcimento del danno spiegata dall'attore nei confronti della dal 1918, sulla quale all'epoca dei fatti non gravava alcuna Controparte_1
obbligazione di custodia ex art. 2051 c.c., semmai spettante all'allora proprietaria
[...]
. Controparte_2
Del pari, non può essere accolta la domanda relativa al risarcimento del mancato godimento dell'immobile, posta l'insufficienza di risultanze probatorie in merito e considerato che il consulente d'ufficio ha rappresentato che i danni rilevati nell'immobile dell'attore, oltre ad aver compromesso l'estetica dei luoghi, hanno cagionato un mero “fastidio nell'abitabilità della camera da letto”, non già un'impossibilità di godimento, anche in ragione dell'assenza di muffe nocive per la salute (cfr. pag. 8 relazione peritale).
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la soccombenza regola le spese, che si liquidano come da dispositivo sulla base del d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022. Tra le spese di lite (da porre a carico della pagina 9 di 10 parte soccombente), vanno considerate anche quelle liquidate all'esito del procedimento di atp all'Arch. (pari ad € 2.750,00), nonché le spese sostenute per la CTU svolta nella Persona_2
causa in oggetto, liquidate con un separato provvedimento. Stante la rinuncia ad ogni domanda nei confronti di , in ragione dell'avvenuto perfezionamento – in via Controparte_2
stragiudiziale - di un accordo transattivo con il dott. si applica in via analogica la norma di Pt_1 cui all'art. 92 co. 3 c.p.c. e si compensano integralmente la spese processuali tra la parte attrice ed
. Controparte_2
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere tra la parte attrice e la società Controparte_2
;
[...]
b) condanna la parte convenuta dal 1918 all'esecuzione dei lavori Controparte_1
indicati dal ctu alle pagg. 14 e ss. della relazione peritale;
c) rigetta ogni altra domanda spiegata nei confronti della società Controparte_1
dal 1918;
d) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra la parte attrice e la società
[...]
; Controparte_2
e) condanna la parte convenuta dal 1918 alla rifusione in favore di Controparte_1 parte attrice delle spese di lite, che si liquidano in € 3.500,00 per onorari di avvocato, € 3.295,00 per esborsi, più spese generali, c.p.a. ed i.v.a secondo le aliquote vigenti.
Così deciso in Roma, li 3 di aprile 2025.
Il giudice
Lucio Fredella
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VII CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Lucio Fredella,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 45535/2021 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Paolo Marra, in virtù di procura speciale in atti, Parte_1
elettivamente domiciliato in Roma, piazza Paganica, n. 13, presso lo studio del difensore;
PARTE ATTRICE contro
nella persona dell'amministratore p.t., con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. Simone Petrucci, in virtù di procura speciale in atti, elettivamente domiciliato in
Roma, piazza Giuseppe Mazzini, n. 27, presso lo studio del difensore;
PARTE CONVENUTA
e
Controparte_2
P. CONVENUTA – CONTUMACE
pagina 1 di 10 OGGETTO: risarcimento danni;
CONCLUSIONI: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato quale proprietario dell'immobile sito in Parte_1
Roma, via della Consulta, n. 1/B, interno 10, piano secondo, ha dedotto che l'immobile di sua proprietà era stato oggetto di infiltrazioni, che nello specifico hanno interessato la parete della stanza da letto, confinante con il piano terrazzato del Nuovo Teatro Eliseo, e ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in via principale a) accertare l'intervenuta esecuzione o meno da parte della
[...]
nonché della 1918, Controparte_2 Controparte_3
ciascuno per quanto di rispettiva competenza, di tutti i lavori e/o interventi necessari e/o opportuni a rimuovere le cause delle infiltrazioni sussistenti nell'immobile di proprietà del Dott. come Pt_1 accertate ed esattamente individuate dalla consulenza tecnica d'ufficio svolta nell'ambito del procedimento di ATP rubricato al n.r.g. 72681 del 2017 del Tribunale di Roma, con previsione di costi pari ad Euro 10.718,08 oltre iva, da suddividersi tra le società convenute secondo il computo metrico estimativo riportato nella succitata ctu, in Euro 2.870,30 a carico della Controparte_2
e in Euro 7.847,78 a carico della dal 1918 e, in caso, di
[...] Controparte_1
omessa o inesatta esecuzione dei lavori de quibus, condannare la Controparte_2
e la dal 1918 all'esatta esecuzione dei lavori e degli
[...] Controparte_1 interventi necessari all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni d'acqua subite dall'immobile di proprietà del Dott. b) condannare nonché Parte_1 Controparte_2
dal 1918 al pagamento della somma di Euro 6.421,08 oltre IVA, Controparte_1
scorporabili in Euro 1.719,57 oltre IVA (6.421,08 * 26,78 %) a carico della e Controparte_2
in Euro 4.701,51 oltre IVA (6.421,08 * 73,22 %) addebitabili alla dal Controparte_1
1918 a titolo di risarcimento per i danni subiti dall'immobile del Dott. a seguito Parte_1 delle infiltrazioni d'acqua provenienti dai locali del;
c) condannare CP_1 [...]
e dal 1918 al risarcimento dei danni subiti per gli Controparte_2 Controparte_1 anni della mancata possibilità di fruizione dell'appartamento di proprietà del Dott. Pt_1
pagina 2 di 10 quantificabili nella somma di Euro 36.028,80, da suddividersi tra le società convenute secondo il computo metrico estimativo riportato nella Consulenza tecnica d'ufficio, in Euro 6.086,56 (22.728,00 *
26, 78 %) a carico della e in Euro 16.641,44 (22.728,00 * 73, Controparte_2
22 %) a carico della dal 1918, a carico della quale dovrà imputarsi Controparte_1
integralmente il risarcimento per i periodi successivi al deposito della relazione finale di ATP, pari ad ulteriori Euro 13.300,80, nonché al risarcimento degli ulteriori costi (spese legali, corrispettivi CTP e
CTU) e danni subiti e subendi dal Dott. nelle more del presente giudizio e fino al ripristino Pt_1 del pieno godimento dell'immobile di proprietà di quest'ultimo. In ogni caso d) condannare
[...]
e dal 1918 alla refusione a favore del Controparte_2 Controparte_1
Dott. delle spese di lite del presente giudizio nonché di quelle dallo stesso sostenute Parte_1 nel giudizio di ATP.”.
Si è costituito in giudizio 1918, che, contestando quanto ex adverso Controparte_1 dedotto, ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza o eccezione: In via principale: dichiarare rigettata la domanda per le ragioni esposte in narrativa in quanto infondata in fatto ed in diritto. In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea dichiarare responsabile per i fatti di causa la
[...]
; Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite.”. Controparte_2
non si è costituita pur ritualmente evocata in giudizio, e, Controparte_2
pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia.
Nel corso del giudizio, dopo essere stati assegnati i termini di cui all'art. 183 sesto comma nn. 1,2,3,
c.p.c., è stato acquisito il fascicolo dell'atp (r.g.n. 72681/2017) ed è stata disposta una nuova ctu, conferendo l'incarico peritale all'Arch. . Persona_1
All'esito, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 24 maggio 2024, con concessione dei termini ridotti ai sensi dell'art. 190 c.p.c. di giorni 30 + 20 per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Tanto premesso, la domanda formulata da parte attrice è fondata e merita accoglimento nei limiti che seguono.
Va rammentato che la responsabilità ex art. 2051 c.c., come responsabilità da custodia delle res dannose, sussiste a titolo oggettivo, per il solo fatto del nesso di causalità tra res custodita e danni determinatisi (cfr. Cass. n. 2660/2013), salvo prova del fortuito. È onere del custode dedurre e dimostrare il fortuito (quale fattore interruttivo del legame causale fra res custodita ed evento dannoso),
pagina 3 di 10 che deve costituire un fattore estraneo alla sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, mentre al danneggiato basta dimostrare la derivazione causale dell'evento dannoso dalla res in altrui custodia (cfr. Cass. n. 20619/2014).
Nel caso di specie, il danneggiato ha dimostrato l'esistenza del danno ed il nesso causale con la cosa, mentre il convenuto non ha fornito prova alcuna che la condotta dell'attore abbia apportato un contributo causale ai danni lamentati.
È di tutta evidenza che l'immobile di proprietà dell'attore è stato oggetto di fenomeni infiltrativi provenienti dall'immobile che, all'epoca dei fatti, era di proprietà della società convenuta
[...]
– rimasta contumace nel presente procedimento. Costituendosi nel Controparte_2
presente giudizio, dal 1918 ha dedotto di aver acquistato l'immobile in Controparte_1
data 12 dicembre 2018; tale allegazione non risulta contestata dalla parte attrice nella memoria di cui all'art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.
Invero, non è tanto in contestazione da parte della convenuta la verificazione delle infiltrazioni, quanto la tempestività dell'azione incardinata dall'attore – attese le deduzioni della convenuta in merito alla distanza di tempo trascorsa dalla comparsa dei primi fenomeni infiltrativi e dalla proposizione del giudizio di accertamento tecnico preventivo – nonché la responsabilità di Controparte_1
dal 1918 – da ascriversi, ad avviso dell'anzidetta società, alla
[...] Controparte_2
.
[...]
Va rilevata, innanzitutto, l'infondatezza dell'eccezione sollevata da dal Controparte_1
1918 circa l'asserita decorrenza del termine per l'instaurazione del giudizio di merito in seguito al procedimento di accertamento tecnico preventivo, considerato che non è previsto alcun termine di legge allo scopo.
In verità, neppure rileva l'eccezione circa la presunta natura risalente degli inconvenienti lamentati, considerato che il presente procedimento trae origine da un procedimento di atp e, per giurisprudenza consolidata, “l'accertamento tecnico preventivo rientra nella categoria dei giudizi conservativi e, pertanto, la notificazione del relativo ricorso con il pedissequo decreto giudiziale determina, ai sensi dell'art. 2943 c.c., l'interruzione della prescrizione, che si protrae fino alla conclusione del procedimento, ritualmente coincidente con il deposito della relazione del consulente nominato. Qualora il procedimento si prolunghi oltre tale termine con autorizzazione al successivo deposito di una relazione integrativa, esso si trasforma in un procedimento atipico, con la conseguenza che la permanenza dell'effetto interruttivo della prescrizione non è più applicabile” (cfr. Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 8637 del 07/05/2020). pagina 4 di 10 Nel merito dei fatti di causa, la consulenza peritale ha consentito di confermare la verificazione del danno e l'efficacia causale dell'evento infiltrativo nella verificazione del danno medesimo.
Dall'esame della relazione peritale risulta che il CTU ha svolto un lavoro completo ed accurato, procedendo al sopralluogo, ad una puntuale illustrazione e rappresentazione dei luoghi e dei danni, ad un ragionevole e motivato computo dei danni medesimi, alla stesura di una relazione congruamente argomentata, le cui risultanze sono, dunque, integralmente recepite dal giudicante.
Nel corso delle operazioni peritali il CTU ha rimarcato che “sulla parete della camera da letto dell'appartamento di parte attrice, adiacente alla terrazza del bar-ristorante del Teatro, sono evidenti i segni di una copiosa infiltrazione, che hanno gonfiato le rasature.” (pag. 6 relazione peritale).
Le operazioni tecniche svolte dal CTU hanno evidenziato valori di umidità al di sopra della norma in camera da letto e nel corridoio sulla parete di fondo in prossimità del corpo scale, mentre sulle pareti distanti dai punti oggetto di infiltrazione hanno permesso di constatare valori di umidità nella norma.
Ad avviso del CTU è evidente la sussistenza di eventi infiltrativi che hanno cagionato, oltre al danno estetico, un fastidio nell'abitabilità della camera da letto dovuto all'umidità eccessiva della parete a contatto con la testata del letto, seppur nell'assenza di muffe nocive per la salute.
Si rileva che il consulente nominato nell'ambito del procedimento di atp, oltre ad aver accertato la presenza dei fenomeni infiltrativi lamentati, ha dato atto dell'insufficienza dei lavori di ristrutturazione e degli interventi effettuati già in precedenza, in quanto inidonei ad eliminare le cause di infiltrazione, ed ha indicato la necessità di eseguire ulteriori lavori al fine di garantire il normale utilizzo dell'immobile, di seguito riportati:
-“terrazzo piano 2 del : rifacimento della tubazione di scarico con il bocchettone e nuova CP_1 impermeabilizzazione”;
-“vano cucina del : rifacimento delle tubazioni di scarico del lavello e dei vari innesti CP_1 presenti”;
-“rifacimento del discendente sotto il bocchettone della cucina, che attraversa la parete del vano scala
a confine con la camera da letto del Sig. . Pt_1
Ciononostante, parte attrice ha rappresentato di non aver ricevuto alcun riscontro utile da controparte circa l'esecuzione dei predetti lavori e ha lamentato il perdurare delle medesime criticità individuate dal consulente dell'atp.
pagina 5 di 10 In proposito, il consulente tecnico incaricato nell'ambito del presente procedimento, Arch. Per_1
, ha osservato che:
[...]
-“non risulta sia stata realizzata una nuova impermeabilizzazione della terrazza del ristorante del
Teatro”;
-“il lavello della cucina è stato spostato rispetto alla posizione individuata nella perizia di CTP dalla parete con finestra alla parete a confine con l'appartamento di parte attrice, ma il relativo tubo di scarico non appare inserito nel bicchiere dell'impianto di scarico;
da rimarcare lo scarico della condensa dell'attiguo frigorifero, semplicemente inserito in altro bicchiere che ha diametro ben superiore: l'assenza di apposito elemento di raccordo per la differenza dei due diametri comporta delle esalazioni di umidità e di vapori, provenienti dal discendente, che aggrediscono la adiacente parete, anche se maiolicata”;
-“riguardo l'impermeabilizzazione dell'estradosso del solaio che copre la cucina ( a sinistra nella foto qui sotto ), si è constatata la presenza di una recente impermeabilizzazione, realizzata con guaina cementizia bicomponente armata con tessuto non tessuto;
si segnala che è decisamente scarsa la manutenzione e pulizia: non è stato modificato il relativo preesistente discendente, che risulta ancora incassato nell'adiacente muro, ma che nel punto di uscita è stato ritagliato a filo della parete, con problemi di infiltrazione assolutamente certi, vista la assenza di un doccione, o quantomeno di un gocciolatoio”.
Il consulente ha rappresentato di non aver ottenuto alcun riscontro sulla pratica di regolarizzazione della cucina del Teatro e ha rimarcato la doverosità dell'eliminazione di tutte le possibili concause degli inconvenienti, considerato che al momento le infiltrazioni risultano diminuite, ma non cessate, e ha illustrato gli interventi all'uopo necessari che di seguito si riportano:
– “riguardo lo smaltimento dell'acqua piovana della terrazza del ristorante del Teatro, che attualmente è convogliata al di sotto della pedana della cucina nel tratto indicato in verde a pag. 4 di questa perizia, sarà necessaria una nuova realizzazione fino al discendente, previa la rimozione della pedana e di tutti gli elementi costruttivi fino al filo della terrazza. Andrà successivamente posato un bocchettone di raccolta, e sulle flange andrà saldata la nuova impermeabilizzazione, da realizzare su tutta la terrazza del Teatro”;
- “riguardo l'impianto di scarico della cucina sarà necessaria una nuova completa realizzazione, con innesto nel relativo discendente, previa la già citata rimozione della pedana e di tutti gli elementi costruttivi da sostituire”;
pagina 6 di 10 – “riguardo lo smaltimento delle acque piovane della copertura della cucina sarà indispensabile realizzare nuovo discendente, in traccia in sostituzione dell'esistente;
considerato che
si dovrà posare anche un nuovo bocchettone, sarà indispensabile rifare l'intera impermeabilizzazione sopra la terrazza, con le saldature sulle flange del bocchettone e con tutti i risvolti verticali sul perimetro”.
Pertanto, la società dal 1918, sarà tenuta ad eseguire le opere Controparte_1 specificamente indicate dal ctu nell'immobile di proprietà, di seguito riportate nel dettaglio (pagg. 14 ss. relazione peritale):
- POS e predisposizione cantiere: recinzione della porzione di immobile oggetto di intervento e da destinare a deposito temporaneo per stigliature da movimentare, per materiali e attrezzature, separandolo da eventuali visitatori del teatro;
- isolamento degli impianti;
- smontaggio e movimentazione di tutti gli arredi della cucina;
- asporto di tutta la stratigrafia esistente della pavimentazione cucina e della terrazza del teatro (pedana, pavimentazione, massetto ed eventuali ulteriori strati) fino all'impermeabilizzazione originale dell'edificio: qualora si riscontrasse la presenza del bitume in origine realizzato dal costruttore dell'edificio, ne sarebbe opportuna la conservazione, in quanto funzionale alla posa in opera di un successivo strato di guaina;
nel caso di impermeabilizzazione realizzata con guaina bituminosa in rotolo sarebbe invece opportuno l'asporto e la raschiatura del sottofondo;
- eliminazione della tubazione di smaltimento delle acque piovane della terrazza (indicata in verde a pag. 4), se presente, fino all'innesto con il discendente;
- eliminazione dell'impianto di scarico della cucina, fino all'innesto con il discendente;
- apertura di traccia muraria per il controllo di tenuta delle due braghe di innesto sui due discendenti
(acque piovane e scarichi cucina);
- eventuale revisione delle due braghe (acque piovane e scarichi cucina);
- apertura di traccia muraria per la sostituzione del discendente dell'acqua piovana della copertura della cucina;
- asporto della copertina sulla sommità del muro della cucina lato via Nazionale, stante la completa occlusione dei gocciolatoi ivi presenti;
pagina 7 di 10 - realizzazione di una nuova tubazione per lo scarico dell'acqua piovana della terrazza, con innesto sulla relativa braga;
- realizzazione di una nuova tubazione per lo scarico dell'acqua piovana della copertura della cucina, con innesto sulla tubazione di scarico della terrazza;
- realizzazione di una nuova tubazione per gli scarichi della cucina, con innesto sulla relativa braga;
- smontaggio degli infissi, e asporto delle soglie sotto gli infissi del bar-teatro per consentire la posa della nuova impermeabilizzazione della terrazza;
- raschiatura del massetto esistente nel caso di presenza di guaina bituminosa in rotolo;
- posa in opera sulla terrazza di una nuova impermeabilizzazione, consistente in un doppio strato di guaina poliestere in rotolo, con due strati di spessore pari a mm 4; il secondo strato da risvoltare sui verticali del perimetro sarà, preferibilmente, in guaina ardesiata, al fine di migliorare l'adesione dell'intonaco;
- realizzazione di opportuna protezione della nuova impermeabilizzazione verticale sulla base della balaustra;
- posa delle soglie e rimontaggio degli infissi;
- chiusura della traccia del discendente, all'uopo sostituito per lo smaltimento dell'acqua piovana dalla copertura della cucina;
- realizzazione del massetto e degli intonaci verticali a protezione della impermeabilizzazione;
- posa in opera di una nuova pavimentazione;
- ripristino della tinteggiatura dei muri esterni interessati dalle lavorazioni;
- trasporto alla pubblica discarica di tutti i materiali di risulta, opportunamente differenziati;
- in ultimo, esecuzione della pulizia finale.
In merito all'eccezione sollevata da dal 1918, che attiene alla presunta Controparte_1
responsabilità dell riguardo ad ogni eventuale inconveniente Controparte_2
accertato si osserva quanto segue.
Parte attrice ha rappresentato di aver definito in via transattiva ogni questione controversa pendente con la predetta società, rinunciando alle domande svolte nei suoi confronti, rispetto alle quali va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere.
pagina 8 di 10 Occorre valutare, dunque, se residuino ulteriori margini di responsabilità a carico della Controparte_1
dal 1918 per i danni occorsi nell'immobile di proprietà del signor
[...] Pt_1
In proposito, si rileva che la società dal 1918 all'origine della Controparte_1
verificazione dei fenomeni infiltrativi non era proprietaria dell'immobile sede del (cfr. CP_1
pag. 7 della comparsa di costituzione della società, nella quale si afferma che la Controparte_1
dal 1918 è divenuta proprietaria in data 12 dicembre 2018): tale circostanza consente di
[...]
escludere la sussistenza di un'obbligazione di custodia a carico della società Controparte_1
1918 e dunque la sua responsabilità per la comparsa dei danni nell'immobile del signor
[...]
imputabili a difetti strutturali dell'immobile che, all'epoca, era di proprietà dell' Pt_1 [...]
. Controparte_2
Infatti, come osservato dal consulente nominato in sede di atp, “le cause degli inconvenienti riguardano la raccolta delle acque provenienti dal terrazzo del Teatro, e dalla raccolta delle acque dei lavandini della cucina, inizialmente posizionato sotto la finestra, e successivamente spostato sulla parete a confine con la camera da letto del Sig. (pag. 13 punto b) relazione peritale atp). Pt_1
D'altra parte, vale ad escludere la responsabilità nella causazione del danno in capo alla Controparte_1
dal 1918 quanto osservato dal consulente tecnico nominato nel procedimento di atp,
[...]
relativamente all'inidoneità dei lavori eseguiti nel 2015 e nel 2017 - allorché la Controparte_1
dal 1918 era parimenti priva della titolarità dominicale dell'immobile; cfr. pag. 13 punto c
[...] relazione depositata nel procedimento d'istruzione preventiva - ad eliminare le cause delle infiltrazioni.
Va rigettata, dunque, la domanda di risarcimento del danno spiegata dall'attore nei confronti della dal 1918, sulla quale all'epoca dei fatti non gravava alcuna Controparte_1
obbligazione di custodia ex art. 2051 c.c., semmai spettante all'allora proprietaria
[...]
. Controparte_2
Del pari, non può essere accolta la domanda relativa al risarcimento del mancato godimento dell'immobile, posta l'insufficienza di risultanze probatorie in merito e considerato che il consulente d'ufficio ha rappresentato che i danni rilevati nell'immobile dell'attore, oltre ad aver compromesso l'estetica dei luoghi, hanno cagionato un mero “fastidio nell'abitabilità della camera da letto”, non già un'impossibilità di godimento, anche in ragione dell'assenza di muffe nocive per la salute (cfr. pag. 8 relazione peritale).
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la soccombenza regola le spese, che si liquidano come da dispositivo sulla base del d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022. Tra le spese di lite (da porre a carico della pagina 9 di 10 parte soccombente), vanno considerate anche quelle liquidate all'esito del procedimento di atp all'Arch. (pari ad € 2.750,00), nonché le spese sostenute per la CTU svolta nella Persona_2
causa in oggetto, liquidate con un separato provvedimento. Stante la rinuncia ad ogni domanda nei confronti di , in ragione dell'avvenuto perfezionamento – in via Controparte_2
stragiudiziale - di un accordo transattivo con il dott. si applica in via analogica la norma di Pt_1 cui all'art. 92 co. 3 c.p.c. e si compensano integralmente la spese processuali tra la parte attrice ed
. Controparte_2
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere tra la parte attrice e la società Controparte_2
;
[...]
b) condanna la parte convenuta dal 1918 all'esecuzione dei lavori Controparte_1
indicati dal ctu alle pagg. 14 e ss. della relazione peritale;
c) rigetta ogni altra domanda spiegata nei confronti della società Controparte_1
dal 1918;
d) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra la parte attrice e la società
[...]
; Controparte_2
e) condanna la parte convenuta dal 1918 alla rifusione in favore di Controparte_1 parte attrice delle spese di lite, che si liquidano in € 3.500,00 per onorari di avvocato, € 3.295,00 per esborsi, più spese generali, c.p.a. ed i.v.a secondo le aliquote vigenti.
Così deciso in Roma, li 3 di aprile 2025.
Il giudice
Lucio Fredella
pagina 10 di 10