Articolo 42 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724
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1 gennaio 1995
Art. 42. Prefinanziamenti per interventi previsti nel quadro comunitario di sostegno). 1. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi previsti nel quadro comunitario di sostegno per gli obiettivi 1, 2 e 5-b di cui al regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, per il triennio 1994-1996, le regioni possono richiedere agli istituti di credito prefinanziamenti, di durata non superiore a ventiquattro mesi, nel limite complessivo delle risorse di cofinanziamento nazionale poste a carico del bilancio dello Stato; tali prefinanziamenti dovranno essere vincolati all'esecuzione di opere inserite nel quadro comunitario di sostegno.
2. Una convenzione quadro, stipulata tra il Ministero del tesoro e l'Associazione bancaria italiana, definisce costi e modalita' di funzionamento di tali prefinanziamenti a carico delle regioni.
3. Nella convenzione di cui al comma 2 puo' essere previsto che gli istituti finanziatori siano rimborsati direttamente dal Ministero del tesoro tramite il fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 , a valere sui fondi del quadro comunitario di sostegno, presentando la documentazione prevista nei regolamenti comunitari relativi all'uso dei fondi strutturali.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1995