Art. 42. Prefinanziamenti per interventi previsti nel quadro comunitario di sostegno). 1. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi previsti nel quadro comunitario di sostegno per gli obiettivi 1, 2 e 5-b di cui al regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, per il triennio 1994-1996, le regioni possono richiedere agli istituti di credito prefinanziamenti, di durata non superiore a ventiquattro mesi, nel limite complessivo delle risorse di cofinanziamento nazionale poste a carico del bilancio dello Stato; tali prefinanziamenti dovranno essere vincolati all'esecuzione di opere inserite nel quadro comunitario di sostegno.
2. Una convenzione quadro, stipulata tra il Ministero del tesoro e l'Associazione bancaria italiana, definisce costi e modalita' di funzionamento di tali prefinanziamenti a carico delle regioni.
3. Nella convenzione di cui al comma 2 puo' essere previsto che gli istituti finanziatori siano rimborsati direttamente dal Ministero del tesoro tramite il fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 , a valere sui fondi del quadro comunitario di sostegno, presentando la documentazione prevista nei regolamenti comunitari relativi all'uso dei fondi strutturali.
2. Una convenzione quadro, stipulata tra il Ministero del tesoro e l'Associazione bancaria italiana, definisce costi e modalita' di funzionamento di tali prefinanziamenti a carico delle regioni.
3. Nella convenzione di cui al comma 2 puo' essere previsto che gli istituti finanziatori siano rimborsati direttamente dal Ministero del tesoro tramite il fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 , a valere sui fondi del quadro comunitario di sostegno, presentando la documentazione prevista nei regolamenti comunitari relativi all'uso dei fondi strutturali.