CGT2
Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVIII, sentenza 29/01/2026, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1059/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
PERROTTI MASSIMO, EL
DE SIMONE DANILO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4411/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Comune di Pozzuoli - Via Tito Livio N. 4 80078 Pozzuoli NA
Difeso da
Difensore_1 Dirigente Della Direzione 2 Coordinamento Entrate - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8926/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
13 e pubblicata il 20/05/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4538 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 335/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione, letti gli atti relativi all'appello proposto dal Comune di Pozzuoli
contro
Alessandro D'Angelo, avente ad oggetto la sentenza della CGT di primo grado di Napoli, che aveva rigettato il ricorso prodotto dal contribuente avverso l'avviso di accertamento ritualmente notificato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che, a seguito di conciliazione stragiudiziale intervenuta tra le parti con accordo n. 66529/2025 in data 23/06/2025, ai sensi degli artt. 48 e 48-bis d.lgs. 546/92 (in atti) è cessata la materia del contendere
(v. istanza, con allegati, depositata dalla parte appellante, conosciuta dal contribuente appellato che ha sottoscritto l'accordo sulle spese);
Rilevato altresì che tutte le parti costituite nel giudizio di appello hanno sottoscritto l'atto di conciliazione;
Ritenuto che debba essere dichiarata la materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 d.lgs. 546/92, per intervenuta conciliazione delle opposte pretese, che estingue il giudizio.
Rilevato che le parti, nel testo dell'accordo sottoscritto hanno espressamente pattuito la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere per conciliazione extragiudiziale. Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
PERROTTI MASSIMO, EL
DE SIMONE DANILO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4411/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Comune di Pozzuoli - Via Tito Livio N. 4 80078 Pozzuoli NA
Difeso da
Difensore_1 Dirigente Della Direzione 2 Coordinamento Entrate - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8926/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
13 e pubblicata il 20/05/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4538 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 335/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione, letti gli atti relativi all'appello proposto dal Comune di Pozzuoli
contro
Alessandro D'Angelo, avente ad oggetto la sentenza della CGT di primo grado di Napoli, che aveva rigettato il ricorso prodotto dal contribuente avverso l'avviso di accertamento ritualmente notificato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che, a seguito di conciliazione stragiudiziale intervenuta tra le parti con accordo n. 66529/2025 in data 23/06/2025, ai sensi degli artt. 48 e 48-bis d.lgs. 546/92 (in atti) è cessata la materia del contendere
(v. istanza, con allegati, depositata dalla parte appellante, conosciuta dal contribuente appellato che ha sottoscritto l'accordo sulle spese);
Rilevato altresì che tutte le parti costituite nel giudizio di appello hanno sottoscritto l'atto di conciliazione;
Ritenuto che debba essere dichiarata la materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 d.lgs. 546/92, per intervenuta conciliazione delle opposte pretese, che estingue il giudizio.
Rilevato che le parti, nel testo dell'accordo sottoscritto hanno espressamente pattuito la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere per conciliazione extragiudiziale. Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado.