Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/02/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Di Santa Maria Capua Vetere
Terza sezione civile
R.G.5082/2017
Verbale di udienza del 21.02.2025 celebrata ex art. 127 ter cpc
Il Gop,
dato atto che i difensori delle parti hanno depositato nel termine indicato note conclusive richiamando le eccezioni sollevate e riportandosi ai propri atti introduttivi per l'udienza disposta ex art. 281 sexties cpc per il 21.02.2025 ex art. 127 ter cpc, previa concessione del termine per il deposito di note conclusionali;
preso atto delle osservazioni e conclusioni delle parti formulate con le note autorizzate in luogo della discussione orale, all'esito delle stesse decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale dando lettura della decisione.
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Terza Sezione Civile
Il Gop, dott.Raffaelina Chioccarelli , ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile iscritta al n. 5082 R.G. dell'anno 2020, promossa da:
e , rappresentati e difesi dall'avv. Gallicola Parte_1 Parte_2
Maurizio, presso il cui studio, in Caserta, via Caduti sul Lavoro, 38, sono altresì elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
attori
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Santucci Eligia giusta procura alle liti ed elettivamente domiciliata presso , Affari legali Controparte_1 territoriali in Napoli alla Piazza Matteotti n. 2;
convenuta
QUALE RAPPRESENTANTE PROCESSUALE DEL Controparte_2
, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Controparte_3
Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici, in via A. Diaz n. 11, domiciliano ope legis;
avente ad oggetto: buoni postali fruttiferi;
conclusioni delle parti: come da note conclusionali e note scritte in luogo della discussione orale per l'udienza del 21.01.2025 ai sensi dell'art. 281 sexties cpc.
Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con citazione ritualmente notificata, e lamentavano la variazione Parte_1 Parte_2 in pejus, rispetto al saggio di interessi riportato sui titoli, ed all'atto del loro riscatto, avvenuto in data 19.03.2025 dei n. 2 buoni fruttiferi sottoscritti, il primo, in data 27.06.1985 (serie P n. 159 per £ 2 milioni), ed il secondo in data 06.09.1985 (serie P n. 378 per £ 1 milione) presso la filiale di Marcianise di , CP_1 avendo ricevuto, per il primo buono di Lire 2.000.000 la somma di €. 15.286,48 in luogo di €.26.664,69, e per il secondo buono di Lire 1.000.000 la somma di €. 7.423,76 in luogo di €.17.900,04, calcolati secondo le condizioni pattuite sul retro dei titoli predetti, invocando la prevalenza delle stesse a dispetto della riduzione unilaterale dei tassi di interesse adottata dalla emittente, e chiedendo di conseguenza la condanna della convenuta al pagamento della somma complessiva di € 21.854,49, per differenza di saggio di interesse applicato, oltre al risarcimento dei dnni patiti in conseguenza da determinarsi in via equitativa, otre interessi e rivalutazione. Vinte le spese di lite con attribuzione.
Costituitasi in giudizio, contestava la domanda attorea chiedendone il rigetto avendo gli Controparte_1 attori con l'accettazione del rimborso incassato peri due titoli, rilasciato quietanza avverso la quale, a distanza di due anni chiedevano l'applicazione degli interessi come apposti sul retro dei titoli stessi.
Propugnava, per i due buoni sottoscritti nel 1985, la legittimità della conversione della serie, giusta art. 6 D.M. 13.06.1986 ed ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale (d.P.R. n. 156/1973), con conseguente applicazione dei tassi di interesse meno favorevoli rispetto a quelli riportati a tergo dei buoni, rimanendo inconferente la giurisprudenza di legittimità citata dagli attori a sostegno delle loro ragioni;
per i buoni sottoscritti nell'85, richiamava il disposto di cui all'art. 6 D.M. cit., secondo cui tutti i buoni emessi appartenenti alle serie precedenti emessi fino al 30.06.1986 sono considerati rimborsati ed il relativo montante maturato dalla data di emissione all'1.1.87 convertito in titoli della serie “Q” per la quale sono stati stabiliti dei rendimenti meno favorevoli rispetto alla serie già in circolazione rimaneva legittima l'apposizione della serie Q con i nuovi tassi di interesse, contestando in ogni caso il calcolo fatto dagli attori, ed instando conclusivamente per il rigetto della loro domanda, vinte le spese di lite. Richiamava inoltre copiosa giurisprudenza intervenuta negli anni che aveva ritenuto l'applicazione degli interessi in base all'art. 173 del codice postale.
Si costituiva altresì in giudizio la quale rappresentante processuale del Controparte_2
, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_3 Stato di Napoli, la quale eccepiva preliminarmente la nullità della notifica dell'atto introduttivo per non essere avvenuta presso l'avvocatura dello Stato come previsto dall'art. 144 cpc. Eccepiva altresì la violazione degli artt. 6 del R.D. 1611/1933 e 25 c.p.c.,a norma dei quali, nelle cause in cui è parte un'Amministrazione dello Stato, la competenza spetta al Tribunale del luogo ove ha sede l'Ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il Tribunale che sarebbe competente secondo le norme ordinarie, ovvero il Tribunale di Napoli. Nel merito, nel richiamare l'art. 173, I co., del D.P.R. n. 156/73 – come modificato dall'art. 1 dei D.L. n. 460 del 1974, convertito nella legge n. 588 del 1974, che prevede: "le variazioni del saggio di interesse dei buoni fruttiferi postali sono disposte con decreto dei Ministro per il Tesoro, di concerto con il Ministro per le Poste
e telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale;
esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie ricalcolandone il rendimento in ottemperanza a quanto stabilito dal D.M. Tesoro 13 giugno 1986..", assumeva che aveva correttamene rimborsato i buoni fruttiferi in esame, per cui era Controparte_1 infondato il richiamo alla sentenza della cassazione, s.u., n. 13979/2007, dovendosi ritenere che “ la Suprema Corte aveva riconosciuto la prevalenza delle condizioni contrattuali risultanti dal retro dei buoni su quelle previste da successivi DM, “. Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva rinviata in diverse e successive date per la precisazione delle conclusioni ed all'udienza del 15.03.2024 figurativamente celebrata ex art. 127 ter cpc, la causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note di trattazione cartolare rispettivamente depositate, veniva rinviata ex art. 281 sexties all'udienza del 21.02.2025, previa concessione del termine per il deposito di note conclusionali e di note a trattazione scritta in luogo della discussione orale.
Ciò premesso in fatto, la domanda attorea è infondata e deve quindi essere respinta.
Ed invero, i due buoni sottoscritti nel 1985 appartengono alla serie P/Q, per la quale l'orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, anche dell'odierno Tribunale, è ormai pacifico.
Quei buoni postali, nella specie emessi nel mese di giugno e di settembre 1985, e riportanti a tergo la misura del tasso di interesse che sarebbe maturato nei successivi anni a venire, sono rimasti successivamente compresi nell'intervento di “modificazione dei saggi di interesse” di cui al sopravvenuto – rispetto alla data di emissione dei buoni – D.M. 13.06.1986, pubblicato in G.U. n. 148 del 28.08.1986, a mente del quale “sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti … maturato alla data del 01.01.1987” si applicavano, “a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati con il presente decreto”.
L'intervento di modifica trovava la sua fonte di legittimità nella normativa di cui al d.P.R. n. 156/1973 che, emesso in base alla legge delega n. 775/1970, sanciva all'art. 173 – come modificato con d.l. n. 460/1974 – che “le variazioni del saggio di interesse dei buoni postali fruttiferi” potessero essere “disposte con decreto del Ministro per le e Telecomunicazioni”, rimanendo efficaci sia “per i buoni di nuova serie” che, per CP_1 estensione, “ad una o più delle serie precedenti”, secondo normativa che, pur abrogata dal sopravvenuto d. lgs. n. 284/1999 e dal relativo D.M. 19.12.2000, manteneva tuttavia la sua efficacia per i rapporti all'epoca ancora in essere, come pacificamente quello oggetto di causa.
La difesa degli attori, al riguardo, cita Cass. SS.UU. n. 13979/2007, la cui massima – invero – sembrerebbe darle piena ragione, avendo affermato la Suprema Corte il principio a mente del quale, “nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti”, con la conseguenza che “il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione, deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali - destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori - che le condizioni alle quali
l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono”.
Sennonché, leggendo la motivazione di tale arresto, ci si rende conto che quella decisione riguardava titoli emessi dopo la variazione disposta dal D.M. 13.06.1986, e non anche quelli precedenti, per i quali la peculiare combinazione tra normativa applicabile e obblighi contrattuali di rimborso faceva sì che il sottoscrittore fosse invece “edotto della possibile successiva variabilità del tasso d'interesse, per effetto di un'eventuale posteriore determinazione in tal senso della pubblica amministrazione, o doveva comunque presumersi che di ciò fosse edotto, trattandosi di un elemento normativo caratterizzante ormai quel genere di titoli”, come espressamente enunciato dalle Sezioni Unite.
È quindi evidente l'inapplicabilità del principio espresso dalla massima, siccome relativo solo ai buoni emessi in epoca successiva al D.M. (ancora riportanti a tergo le previgenti condizioni in punto di durata e tassi, quindi
– in sostanza - informazioni errate e fuorvianti, per i quali, ovviamente, “la discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione dall'ufficio ai richiedenti … non” poteva “far ritenere che l'accordo negoziale, in cui pur sempre l'operazione di sottoscrizione si sostanzia(va)” avesse
“avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni”), rimanendo anzi sancito esplicitamente dalla Suprema Corte, per i buoni antecedenti il D.M., il principio diametralmente opposto. Una siffatta impostazione appare del resto coerente con il fatto che, “ascrivendosi i buoni postali fruttiferi alla fattispecie dei titoli di legittimazione (art. 2002 c.c.) estranei ai principi di incorporazione e letteralità”, fosse per quei tempi “legittima una integrazione extratestuale del rapporto che ne variasse la misura del saggio di interesse, variabilità peraltro prevista ex lege in epoca di elevata inflazione, a garanzia del principio di equilibrio della finanza pubblica presidiato dall'art. 81 Cost.” (così Trib. Milano 13.11.2013).
Quindi, nella fattispecie in esame, in cui gli attori ebbero a sottoscrivere due dei Buoni per cui è causa nel
1984, essi non erano legittimati a fare affidamento sul loro dato letterale, dovendo per converso reputarsi edotti della possibile successiva variabilità dei tassi, sancita in base a legge già da tempo vigente e la cui eventuale ignoranza non può essere addotta quale motivo di non applicazione, con ciò rimanendo sconfessato anche l'ulteriore assunto della loro difesa, a mente del quale era comunque necessaria una ulteriore forma di pubblicità della variazione.
L'art. 173 cit., peraltro, non fa riferimento ad alcun onere pubblicitario per le Poste, bensì alla sola circostanza della messa a “disposizione dei titolari dei buoni” delle tabelle di variazione presso gli uffici postali.
Da tale inciso non può in evidenza derivare alcun obbligo o onere probatorio per la resistente, in ragione della portata e della inderogabilità del principio ignorantia legis non excusat e della conseguente sufficienza della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. recante le variazioni dei tassi. ( così Tribunale di Cosenza n.
608/2023).
Sulla vicenda dei Buoni Fruttiferi Postali, poi, deve segnalarsi altro più recente arresto, sempre a Sezioni Unite, a mente del quale “la disciplina contenuta nell'abrogato art. 173 del d.P.R. n. 156/1973, come novellato dall'art. 1 del d.l. n. 460/1974, conv. in l. n. 588 del 1974 - che consentiva variazioni, anche "in pejus", del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali - continua a trovare applicazione ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore del d.m. del Tesoro 19 dicembre 2000, emanato in attuazione della norma abrogatrice di cui all'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 284/1999, atteso che quest'ultima, da un lato, aveva previsto la perdurante applicabilità delle norme anteriori ai rapporti in corso alla data di entrata in vigore dei decreti destinati a stabilire le nuove caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, e, dall'altro lato, nello stabilire che detti decreti avrebbero potuto regolare l'applicabilità delle nuove norme ai rapporti già in essere con una disciplina più favorevole ai risparmiatori, aveva posto una previsione di contenuto adattativo e non vincolante per il decreto ministeriale, sicché l'art. 9 del citato d.m. 19 dicembre 2000, nel ribadire che i buoni fruttiferi postali delle serie già emesse al momento della sua entrata in vigore restano soggetti alla previgente disciplina, non si è posto in conflitto con una norma di rango superiore” (Cass. SSUU n. 3963/2019).
Neanche sotto il profilo scrutinato dalle Sezioni Unite è quindi prospettabile l'accoglimento della pretesa azionata dagli attori per i Buoni sottoscritti nel 1985.
Peraltro, nella motivazione di tale ultimo arresto, le Sezioni Unite ribadiscono la portata della loro precedente pronuncia (la citata n. 13979/2007, sulla quale si fonda l'intero impianto difensivo degli attori), come premesso, evidenziando che la citazione di quel precedente integra “riferimento fuorviante, atteso che in quella (differente) controversia, (in cui) si discuteva di una fattispecie diversa nella quale si trattava di definire la rilevanza del tasso indicato nel fronte dei buoni fruttiferi postali in misura non conforme a quella precedentemente aggiornata dalla pubblica amministrazione con un decreto ministeriale del 1984… le Sezioni
Unite non hanno affatto affermato la prevalenza in ogni caso del dato testuale portato dai titoli rispetto alle prescrizioni ministeriali intervenute successivamente alla emissione e ciò evidentemente non avrebbero potuto fare, e anzi hanno esplicitamente negato, a fronte all'inequivoco dato testuale dell'art. 173 del codice postale, che prevedeva un meccanismo di integrazione contrattuale, riferibile alla disposizione dell'art. 1339 c.c. e destinato ad operare, per effetto della modifica, da parte della pubblica amministrazione, del tasso di interesse vigente al momento della sottoscrizione del titolo”.
E, sempre in motivazione, viene ancora puntualizzato che “il riferimento alla tabella concernente la revisione dei tassi di interessi (nella specie quella operata con il decreto ministeriale del 13 giugno 1986) non costituisce affatto una parte della modalità di comunicazione all'interessato della intervenuta nuova prescrizione ministeriale, atteso che la conoscenza di tale circostanza è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
la prescrizione della messa a disposizione della tabella integrativa ha la diversa finalità di consentire al risparmiatore di verificare presso l'ufficio postale l'ammontare del proprio credito per interessi all'esito dell'intervenuta variazione, anche ai fini del controllo della regolarità della riscossione e della sua conformità alla normativa vigente al momento della riscossione;
è quindi erroneo ritenere che tale prescrizione costituisca un obbligo informativo dalla cui osservanza dipenda la vincolatività della variazione per il risparmiatore”.
Come premesso, quindi, la domanda attorea relativa ai due Buoni sottoscritti nel 1985 va respinta, siccome infondata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e, stante l'entrata in vigore del DM 55/2014, sono liquidate d'ufficio secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento (fino ad euro 26.000,00), tenuto conto del valore della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta,
P.Q.M.
il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente decidendo sulla causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da e Parte_1 Parte_2
- condanna gli attori al pagamento delle spese processuali in favore di entrambe le parti convenute e che liquida per ciascuna di esse, in euro 2540,00 per compenso professionale ex D.M. n. 55/14, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 21.02.2025
Il gop dr. Raffaelina Chioccarelli