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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/09/2025, n. 2651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2651 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, giudice dottor Andrea Loffredo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 964/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Iannone Parte_1
ATTORE
E
nella qualità di impresa designata per la Campania alla Controparte_1
gestione dei sinistri a carico del Fondo Garanzia Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Sica
CONVENUTA
c.f. , residente in [...] alla Controparte_2 C.F._1
via Trieste 68
in liquidazione coatta amministrativa Controparte_3
CONVENUTE CONTUMACI
CONCLUSIONI Quelle riportate nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza di rimessione della causa in decisione del giorno 11/03/2025, da intendersi qui richiamate e trascritte.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
quale proprietaria del veicolo Fiat Uno targato MO988257, la Controparte_2
coatta amministrativa quale compagnia che Controparte_4
ne garantiva la r.c.a. e la quale impresa designata dal Fondo di Controparte_1
Garanzia per le vittime della strada per la regione Campania al fine di essere risarcito per tutti i danni patiti a seguito del sinistro avvenuto in data 26.06.2007 verso le ore
12.00 circa, nel comune di Angri (SA).
Deduceva parte attrice (all'epoca dei fatti minorenne) che, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui all'atto di citazione, si trovava unitamente alla madre in Angri, alla via Fondo Caiazzo, allorquando veniva investito da un veicolo Fiat Uno tg. MO988257 il cui conducente, nel ripartire da una sosta, effettuava una manovra repentina in retromarcia non avvedendosi del minore e della madre che si trovavano dietro. Pt_1
A seguito dell'impatto, l'attore veniva scaraventato al suolo;
in particolare, egli cadeva su alcuni rifiuti, nonché su un vetro presente a bordo strada ferendosi seriamente.
Alla luce delle lesioni riportate, il minore veniva trasportato presso il nosocomio di
Scafati ove i sanitari gli diagnosticavano “…f.l.c. polso sx e s.l.t e s.l.r…”; in data
08.10.2007, veniva ricoverato presso il Gaslini di Genova con Parte_1
diagnosi “…lesione da taglio nervo mediano sinistro…” e veniva sottoposto ad intervento chirurgico di neurolisi del mediano. Tanto premesso, anche alla luce delle risultanze della CTP del dott. Persona_1
l'attore chiedeva al Tribunale di condannare in solido e la Controparte_2 [...]
al pagamento in suo favore della somma di euro 141935,73 oltre interessi e CP_1
rivalutazione monetaria.
Con comparsa di costituzione e risposta, la nella qualità di Impresa Controparte_1
designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada eccepiva la prescrizione del diritto al risarcimento del danno e la nullità dell'atto di citazione;
nel merito, contestava la dinamica descritta dall'attore e concludeva per il rigetto della domanda.
Rimanevano contumaci le altre parti convenute.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, veniva espletata la prova testimoniale a mezzo di audizione dei due testi addotti da parte attrice, prodotti i documenti e disposta d'ufficio la C.T.U. affidata al dott. Testimone_1
All'udienza del giorno 11/03/2025, la causa veniva rimessa in decisione ai sensi dell'art 189 c.p.c..
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Innanzitutto, per quanto attiene alla asserita nullità dell'atto di citazione per difetto dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, ai sensi dell'art. 163, co. 3, n. 4 c.p.c., tale eccezione è destituita di fondamento. L'atto di citazione, difatti, circoscrive chiaramente i fatti indicati a sostegno della domanda,
e, nel caso di specie, le circostanze di fatto richiamate a sostegno della pretesa e contenute nella citazione sono idonee a consentire al convenuto di apprestare la propria linea di difesa, attraverso la descrizione del fatto dedotto nelle sue caratteristiche essenziali.
Quanto all'eccezione di prescrizione, essa non può essere esaminata in quanto proposta tardivamente.
Nel merito, parte attrice ha provato i fatti di causa e le conseguenti lesioni personali subite, sia con documentazione, sia con due testimoni indifferenti, i quali hanno confermato in pieno la versione dei fatti esposta in atto di citazione, con la condotta imprudente, imperita e negligente del conducente della Fiat Uno, il quale investiva sul ciglio della carreggiata in prossimità del marciapiede, per evidente errore di manovra in retromarcia, il pedone minorenne da tergo, senza che lo stesso potesse in alcun modo tentare di sottrarsi all'impatto.
I testimoni hanno descritto dettagliatamente la scena del sinistro indicando anche la posizione della madre del minore la quale non venne investita in quanto più distante rispetto al marciapiede di quanto non fosse il figlio.
Dalle dichiarazioni dei testimoni – che risultano attendibili, poiché scevre da vizi di contraddittorietà (anche fra l'una e l'altra) ed illogicità, nonché rese da un punto di osservazione che consentiva di visionare la dinamica – emerge che la condotta del conducente del veicolo di parte convenuta ha determinato in via esclusiva l'evento.
Passando al quantum debeatur, il ctu nominato in corso di giudizio ha accertato, con relazione condivisibile sia dal punto di vista tecnico che logico, che in seguito al sinistro ebbe a riportare “trauma del traffico con esiti di ferita Parte_1
lacero-contusa al polso sinistro con lesione del nervo mediano, sottoposta a terapia chirurgica” , ritenendo ampiamente soddisfatti i comuni criteri utili in tema di nesso di causalità. Ha inoltre valutato i postumi permanenti che incidono sull'integrità psico- fisica nella misura del 10 % di IP, oltre giorni 60 di I.T.T., giorni 60 di I.T.P. al 50 %, giorni 60 di I.T.P. al 25 %.
Ciò posto, applicando il criterio equitativo di cui alle tabelle del Tribunale di Milano, in relazione all'età del minore alla data del sinistro (anni 9), il danno biologico nella misura del 10% (valore di punto base euro 2612,40) è valutabile in euro 25079,00;
l'ITT gg. 60 al 100% (euro 115,00 quotidie) è valutabile in euro 6900,00, l'ITP gg 60 al 50% in euro 3450,00 e l'ITP gg 60 al 25% in euro 1725,00.
Il danno biologico permanente e temporaneo ammonta quindi a complessivi euro
37154,00. Il danno risarcibile omnicomprensivo, escluse le voci suppletive non provate, va dunque liquidato in euro 37154,00 a cui vanno aggiunti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al soddisfo, secondo i criteri di cui Cass.
S.U. n. 1712/1995.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa tra euro 26.001,00 ed euro 52000,00, tariffe medie per studio, introduzione, trattazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna in solido e Controparte_1
al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 37154,00, Controparte_2
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo, secondo i criteri di cui Cass. S.U. 1712/1995.
2) Condanna in solido e al pagamento in favore Controparte_1 Controparte_2
dell'attore delle spese di giudizio, che liquida in euro 4711,00 per compensi di difesa, oltre rimborso c.u. e marca da bollo, oltre rimborso spese generali, rimborso spese di ctu, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nocera Inferiore, 7/09/2025 Il giudice dott. Andrea Loffredo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, giudice dottor Andrea Loffredo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 964/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Iannone Parte_1
ATTORE
E
nella qualità di impresa designata per la Campania alla Controparte_1
gestione dei sinistri a carico del Fondo Garanzia Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Sica
CONVENUTA
c.f. , residente in [...] alla Controparte_2 C.F._1
via Trieste 68
in liquidazione coatta amministrativa Controparte_3
CONVENUTE CONTUMACI
CONCLUSIONI Quelle riportate nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza di rimessione della causa in decisione del giorno 11/03/2025, da intendersi qui richiamate e trascritte.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
quale proprietaria del veicolo Fiat Uno targato MO988257, la Controparte_2
coatta amministrativa quale compagnia che Controparte_4
ne garantiva la r.c.a. e la quale impresa designata dal Fondo di Controparte_1
Garanzia per le vittime della strada per la regione Campania al fine di essere risarcito per tutti i danni patiti a seguito del sinistro avvenuto in data 26.06.2007 verso le ore
12.00 circa, nel comune di Angri (SA).
Deduceva parte attrice (all'epoca dei fatti minorenne) che, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui all'atto di citazione, si trovava unitamente alla madre in Angri, alla via Fondo Caiazzo, allorquando veniva investito da un veicolo Fiat Uno tg. MO988257 il cui conducente, nel ripartire da una sosta, effettuava una manovra repentina in retromarcia non avvedendosi del minore e della madre che si trovavano dietro. Pt_1
A seguito dell'impatto, l'attore veniva scaraventato al suolo;
in particolare, egli cadeva su alcuni rifiuti, nonché su un vetro presente a bordo strada ferendosi seriamente.
Alla luce delle lesioni riportate, il minore veniva trasportato presso il nosocomio di
Scafati ove i sanitari gli diagnosticavano “…f.l.c. polso sx e s.l.t e s.l.r…”; in data
08.10.2007, veniva ricoverato presso il Gaslini di Genova con Parte_1
diagnosi “…lesione da taglio nervo mediano sinistro…” e veniva sottoposto ad intervento chirurgico di neurolisi del mediano. Tanto premesso, anche alla luce delle risultanze della CTP del dott. Persona_1
l'attore chiedeva al Tribunale di condannare in solido e la Controparte_2 [...]
al pagamento in suo favore della somma di euro 141935,73 oltre interessi e CP_1
rivalutazione monetaria.
Con comparsa di costituzione e risposta, la nella qualità di Impresa Controparte_1
designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada eccepiva la prescrizione del diritto al risarcimento del danno e la nullità dell'atto di citazione;
nel merito, contestava la dinamica descritta dall'attore e concludeva per il rigetto della domanda.
Rimanevano contumaci le altre parti convenute.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, veniva espletata la prova testimoniale a mezzo di audizione dei due testi addotti da parte attrice, prodotti i documenti e disposta d'ufficio la C.T.U. affidata al dott. Testimone_1
All'udienza del giorno 11/03/2025, la causa veniva rimessa in decisione ai sensi dell'art 189 c.p.c..
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Innanzitutto, per quanto attiene alla asserita nullità dell'atto di citazione per difetto dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, ai sensi dell'art. 163, co. 3, n. 4 c.p.c., tale eccezione è destituita di fondamento. L'atto di citazione, difatti, circoscrive chiaramente i fatti indicati a sostegno della domanda,
e, nel caso di specie, le circostanze di fatto richiamate a sostegno della pretesa e contenute nella citazione sono idonee a consentire al convenuto di apprestare la propria linea di difesa, attraverso la descrizione del fatto dedotto nelle sue caratteristiche essenziali.
Quanto all'eccezione di prescrizione, essa non può essere esaminata in quanto proposta tardivamente.
Nel merito, parte attrice ha provato i fatti di causa e le conseguenti lesioni personali subite, sia con documentazione, sia con due testimoni indifferenti, i quali hanno confermato in pieno la versione dei fatti esposta in atto di citazione, con la condotta imprudente, imperita e negligente del conducente della Fiat Uno, il quale investiva sul ciglio della carreggiata in prossimità del marciapiede, per evidente errore di manovra in retromarcia, il pedone minorenne da tergo, senza che lo stesso potesse in alcun modo tentare di sottrarsi all'impatto.
I testimoni hanno descritto dettagliatamente la scena del sinistro indicando anche la posizione della madre del minore la quale non venne investita in quanto più distante rispetto al marciapiede di quanto non fosse il figlio.
Dalle dichiarazioni dei testimoni – che risultano attendibili, poiché scevre da vizi di contraddittorietà (anche fra l'una e l'altra) ed illogicità, nonché rese da un punto di osservazione che consentiva di visionare la dinamica – emerge che la condotta del conducente del veicolo di parte convenuta ha determinato in via esclusiva l'evento.
Passando al quantum debeatur, il ctu nominato in corso di giudizio ha accertato, con relazione condivisibile sia dal punto di vista tecnico che logico, che in seguito al sinistro ebbe a riportare “trauma del traffico con esiti di ferita Parte_1
lacero-contusa al polso sinistro con lesione del nervo mediano, sottoposta a terapia chirurgica” , ritenendo ampiamente soddisfatti i comuni criteri utili in tema di nesso di causalità. Ha inoltre valutato i postumi permanenti che incidono sull'integrità psico- fisica nella misura del 10 % di IP, oltre giorni 60 di I.T.T., giorni 60 di I.T.P. al 50 %, giorni 60 di I.T.P. al 25 %.
Ciò posto, applicando il criterio equitativo di cui alle tabelle del Tribunale di Milano, in relazione all'età del minore alla data del sinistro (anni 9), il danno biologico nella misura del 10% (valore di punto base euro 2612,40) è valutabile in euro 25079,00;
l'ITT gg. 60 al 100% (euro 115,00 quotidie) è valutabile in euro 6900,00, l'ITP gg 60 al 50% in euro 3450,00 e l'ITP gg 60 al 25% in euro 1725,00.
Il danno biologico permanente e temporaneo ammonta quindi a complessivi euro
37154,00. Il danno risarcibile omnicomprensivo, escluse le voci suppletive non provate, va dunque liquidato in euro 37154,00 a cui vanno aggiunti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al soddisfo, secondo i criteri di cui Cass.
S.U. n. 1712/1995.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa tra euro 26.001,00 ed euro 52000,00, tariffe medie per studio, introduzione, trattazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna in solido e Controparte_1
al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 37154,00, Controparte_2
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo, secondo i criteri di cui Cass. S.U. 1712/1995.
2) Condanna in solido e al pagamento in favore Controparte_1 Controparte_2
dell'attore delle spese di giudizio, che liquida in euro 4711,00 per compensi di difesa, oltre rimborso c.u. e marca da bollo, oltre rimborso spese generali, rimborso spese di ctu, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nocera Inferiore, 7/09/2025 Il giudice dott. Andrea Loffredo