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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 12/02/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 251/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
DOTT. SSA FLORIANA CONSOLANTE PRESIDENTE
DOTT. SSA SERENA BERRUTI GIUDICE
DOTT. SSA ENRICA NASTI GIUDICE REL. EST. ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 251/2024 R.G.A.C.,
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. Antonio Suglia nello studio del Parte_1
quale è elett.te dom.ta;
RICORRENTE
E
, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Spartico e Paolo Capocefalo, nel Controparte_1
cui studio è elett.te dom.to;
RESISTENTE
P.M.;
INTERVENTORE NECESSARIO avente ad oggetto: «separazione giudiziale e divorzio (scioglimento matrimonio)».
CONCLUSIONI
Come da note atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Con ricorso cumulativo depositato in data 22 gennaio 2024 , Parte_1
premesso di aver contratto con il 3.3.2018 in Controparte_2
regime di comunione dei beni e che dall'unione non erano nati figli, chiedeva pronunciarsi la separazione giudiziale alle condizioni indicate in ricorso e, all'esito del passaggio in giudicato della relativa sentenza, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio.
Costituitasi in giudizio, la resistente contestava gli assunti difensivi di controparte e non si opponeva alla pronuncia di separazione.
All'udienza del 29 maggio 2024 le parti raggiungevano un accordo e con sentenza del 31 maggio 2024 il Tribunale pronunciava la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo raggiunto e con separata ordinanza, emessa in pari data, disponeva la prosecuzione del giudizio al fine di acquisire le dichiarazioni delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898 del 70 e la volontà di confermare le condizioni già formulare con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con istanza congiunta depositata in data 25 novembre 2024 le parti deducevano di essersi nelle more riconciliate e chiedevano la cessazione degli effetti della sentenza di separazione.
Alla udienza del 9 dicembre 2024, preso atto delle note scritte depositate dalle parti, la causa veniva riservata in decisione.
Ciò premesso, va dichiarata la cessata materia del contendere in ordine alla domanda di divorzio, stante l'intervenuta riconciliazione delle parti, come dedotto dalle stesse.
E' noto che secondo l'art. 157 cod. civ., i coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della loro separazione legale, senza che sia necessario l'intervento del giudice, o con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco incompatibile con lo stato di separazione.
In particolare, per rimuovere la situazione concreta e giuridica determinata dal provvedimento giudiziale deve verificarsi la riconciliazione dei coniugi con i requisiti previsti dalla legge e cioè la ricostituzione del consorzio familiare nei suoi rapporti materiali e spirituali oppure un'espressa dichiarazione in tal senso
(Cass. n. 559 del 1982).
pagina 2 di 3 La dichiarazione espressa di riconciliazione dei coniugi separati, prevista dall'art. 157 cod. civ., ha efficacia riconciliativa autonoma rispetto al comportamento delle parti.
Nella specie, deve darsi atto della dichiarazione di intervenuta riconciliazione delle parti e, per l'effetto, deve essere dichiarata la cessata materia del contendere rispetto alla domanda di divorzio.
Vanno altresì dichiarati cessati gli effetti della separazione ai sensi dell'art. 157 cc.
Spese giudiziali compensate, stante la natura congiunta della definizione del giudizio.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando, con l'intervento del P.M., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
-dichiara cessata la materia del contendere;
-dichiara cessati gli effetti della separazione;
- spese compensate.
Benevento, 10 febbraio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Enrica Nasti dott. ssa Floriana Consolante
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
DOTT. SSA FLORIANA CONSOLANTE PRESIDENTE
DOTT. SSA SERENA BERRUTI GIUDICE
DOTT. SSA ENRICA NASTI GIUDICE REL. EST. ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 251/2024 R.G.A.C.,
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. Antonio Suglia nello studio del Parte_1
quale è elett.te dom.ta;
RICORRENTE
E
, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Spartico e Paolo Capocefalo, nel Controparte_1
cui studio è elett.te dom.to;
RESISTENTE
P.M.;
INTERVENTORE NECESSARIO avente ad oggetto: «separazione giudiziale e divorzio (scioglimento matrimonio)».
CONCLUSIONI
Come da note atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Con ricorso cumulativo depositato in data 22 gennaio 2024 , Parte_1
premesso di aver contratto con il 3.3.2018 in Controparte_2
regime di comunione dei beni e che dall'unione non erano nati figli, chiedeva pronunciarsi la separazione giudiziale alle condizioni indicate in ricorso e, all'esito del passaggio in giudicato della relativa sentenza, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio.
Costituitasi in giudizio, la resistente contestava gli assunti difensivi di controparte e non si opponeva alla pronuncia di separazione.
All'udienza del 29 maggio 2024 le parti raggiungevano un accordo e con sentenza del 31 maggio 2024 il Tribunale pronunciava la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo raggiunto e con separata ordinanza, emessa in pari data, disponeva la prosecuzione del giudizio al fine di acquisire le dichiarazioni delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898 del 70 e la volontà di confermare le condizioni già formulare con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con istanza congiunta depositata in data 25 novembre 2024 le parti deducevano di essersi nelle more riconciliate e chiedevano la cessazione degli effetti della sentenza di separazione.
Alla udienza del 9 dicembre 2024, preso atto delle note scritte depositate dalle parti, la causa veniva riservata in decisione.
Ciò premesso, va dichiarata la cessata materia del contendere in ordine alla domanda di divorzio, stante l'intervenuta riconciliazione delle parti, come dedotto dalle stesse.
E' noto che secondo l'art. 157 cod. civ., i coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della loro separazione legale, senza che sia necessario l'intervento del giudice, o con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco incompatibile con lo stato di separazione.
In particolare, per rimuovere la situazione concreta e giuridica determinata dal provvedimento giudiziale deve verificarsi la riconciliazione dei coniugi con i requisiti previsti dalla legge e cioè la ricostituzione del consorzio familiare nei suoi rapporti materiali e spirituali oppure un'espressa dichiarazione in tal senso
(Cass. n. 559 del 1982).
pagina 2 di 3 La dichiarazione espressa di riconciliazione dei coniugi separati, prevista dall'art. 157 cod. civ., ha efficacia riconciliativa autonoma rispetto al comportamento delle parti.
Nella specie, deve darsi atto della dichiarazione di intervenuta riconciliazione delle parti e, per l'effetto, deve essere dichiarata la cessata materia del contendere rispetto alla domanda di divorzio.
Vanno altresì dichiarati cessati gli effetti della separazione ai sensi dell'art. 157 cc.
Spese giudiziali compensate, stante la natura congiunta della definizione del giudizio.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando, con l'intervento del P.M., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
-dichiara cessata la materia del contendere;
-dichiara cessati gli effetti della separazione;
- spese compensate.
Benevento, 10 febbraio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Enrica Nasti dott. ssa Floriana Consolante
pagina 3 di 3