Art. 12.
La rettifica da parte della Finanza del reddito dei fabbricati dichiarato dai contribuenti ai fini della revisione parziale deve essere effettuata entro i termini previsti, dall'art. 39 del R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639.
La notifica degli accertamenti viene eseguita in confronto delle persone componenti la ditta iscritta in catasto, ancorche' le medesime non siano gli effettivi possessori. Questi ultimi non possono eccepire l'inefficacia della notifica allorquando l'inesatta intestazione e' loro imputabile per l'omissione degli adempimenti presentii dalle vigenti norme riguardanti l'imposta fabbricati e la conservazione del catasto.
La rettifica da parte della Finanza del reddito dei fabbricati dichiarato dai contribuenti ai fini della revisione parziale deve essere effettuata entro i termini previsti, dall'art. 39 del R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639.
La notifica degli accertamenti viene eseguita in confronto delle persone componenti la ditta iscritta in catasto, ancorche' le medesime non siano gli effettivi possessori. Questi ultimi non possono eccepire l'inefficacia della notifica allorquando l'inesatta intestazione e' loro imputabile per l'omissione degli adempimenti presentii dalle vigenti norme riguardanti l'imposta fabbricati e la conservazione del catasto.