Articolo 12 della Legge 11 luglio 1942, n. 843
Articolo 11Articolo 13
Versione
20 agosto 1942
Art. 12.

La rettifica da parte della Finanza del reddito dei fabbricati dichiarato dai contribuenti ai fini della revisione parziale deve essere effettuata entro i termini previsti, dall'art. 39 del R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639.

La notifica degli accertamenti viene eseguita in confronto delle persone componenti la ditta iscritta in catasto, ancorche' le medesime non siano gli effettivi possessori. Questi ultimi non possono eccepire l'inefficacia della notifica allorquando l'inesatta intestazione e' loro imputabile per l'omissione degli adempimenti presentii dalle vigenti norme riguardanti l'imposta fabbricati e la conservazione del catasto.


Entrata in vigore il 20 agosto 1942