Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 07/01/2026, n. 141
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Difetto di legittimazione passiva

    La Corte ha ritenuto il ricorrente legittimato passivamente in quanto liquidatore della società, responsabile nei confronti dell'Erario ai sensi dell'art. 36 D.P.R. n. 602/1973, anche per tributi diversi dalle imposte dirette, come esteso dall'art. 28 del D.Lgs. n. 175/2014. La notifica dell'avviso di accertamento prodromico era avvenuta a suo carico e da lui impugnata.

  • Rigettato
    Duplicazione della pretesa creditizia

    La Corte ha escluso la duplicazione della pretesa, spiegando che si è trattato di un'iscrizione a ruolo frazionata nel tempo, consentita dalla normativa (art. 24, comma 12, del D.L. 98/2011), con iscrizioni provvisorie e successive iscrizioni a saldo dopo il passaggio in giudicato di sentenze favorevoli all'amministrazione.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo, affermando che il ruolo su cui si basa la cartella impugnata contiene un'esaustiva motivazione, già conosciuta dal contribuente in quanto lo aveva precedentemente impugnato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 07/01/2026, n. 141
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 141
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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