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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 07/01/2026, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 141/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO TOMMASO, Presidente
NA LL, AT
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3727/2022 depositato il 20/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Direzione Regionale Sicilia-Um-Sede Di Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220061228476000 GIOCHI-LOTTERIE 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20 dicembre 2022 Ricorrente_1, impugnava la cartella di pagamento n. 296 2022 0061228476000, a lui notificata il 26 ottobre 2022, con la quale gli era stata chiesta la somma complessiva di € 12.801,65, di cui € 1.948,22 a titolo di imposta unica sulle scommesse per l'anno 2012,
€ 1.501,99 a titolo di interessi, € 9.351,44 a titolo di sanzioni, chiedendone l'annullamento.
Premetteva che il 15 novembre 2017 l'agenzia delle Dogane e dei Monopoli gli aveva notificato, in qualità di liquidatore della Società_1 srl in liquidazione, un avviso di accertamento del precedente 25 settembre, con il quale era stato chiesto il pagamento di euro 11.000,30 a titolo di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse per l'anno 2012, calcolata su una base imponibile, determinata induttivamente, oltre a una sanzione amministrativa pecuniaria di € 14.027,16.
Aggiungeva di avere impugnato tale avviso dinanzi la Corte di giustizia di Palermo e che il relativo ricorso era stato respinto con sentenza numero 1381 del 2022. Successivamente l'ufficio dei Monopoli aveva proceduto analogamente per l'anno 2013, notificandogli il 12 luglio 2018 l'avviso di accertamento, con il quale aveva recuperato a tassazione euro 14.060,98 a titolo di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, maturata su una base imponibile induttivamente accertata e irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 16.873,18, avviso non impugnato che era divenuto definitivo.
Nonostante soggetto debitore fosse la società in liquidazione, il ricorrente aveva avuto notificata un'altra cartella di pagamento relativa alla medesima annualità del 2012 con cui gli era stato chiesto un ulteriore importo, a suo dire ingiustificato, di € 603.669,16 e l'aveva impugnata, instaurando un giudizio pendente innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, nel procedimento contraddistinto dal n.
2045/2022 R.G..
Infine, aveva avuto notificata la cartella di pagamento impugnata nel presente giudizio, relativa alla medesima annualità del 2012, con cui di fatto era stata riproposta la stessa pretesa, con un altro, ulteriore, importo, a suo dire ingiustificato e non comprensibile, non riconducibile all'avviso di accertamento prodromico del 25 settembre 2017.
Ciò premesso lamentava il proprio difetto di legittimazione, essendo soggetto effettivamente debitore soltanto la società, come previsto dall'art. 2462 c. 1 c.c. secondo il quale “nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio”. Deduceva, al riguardo, che nessun accertamento definitivo era stato formato a suo carico.
Si doleva, poi, della duplicazione della pretesa creditizia, essendo stata la medesima imposta per la stessa annualità già richiesta con precedente cartella. Ancora, eccepiva la carenza di motivazione, con conseguente violazione dell'art. 7 L. 212/2000, con riferimento al calcolo sia dell'imposta dovuta, sia degli interessi.
Con controdeduzioni del 9 gennaio 2024 si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, eccependo il proprio difetto di legittimazione con riferimento ai primi due motivi e chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in causa della Direzione Regionale Sicilia Ufficio dei Monopoli di Palermo.
Con memorie illustrative del 13 aprile e del 2 maggio 2024 il ricorrente insisteva nelle proprie difese.
Con provvedimento adottato all'esito dell'udienza in data 8 maggio 2025, nella non opposizione di parte ricorrente, veniva autorizzata la chiamata in causa dell'Agenzia delle Dogane che si costituiva il 29 maggio 2025, deducendo l'infondatezza dei motivi e chiedendo il rigetto del ricorso.
Con memoria del 22 agosto 2025 il ricorrente con memoria illustrativa insisteva per l'accoglimento delle proprie domande ed eccezioni.
Con memoria in data 8 settembre 2025 l'Agenzia delle Dogane e Monopoli replicava alle ulteriori deduzioni del ricorrente.
All'udienza del 18 settembre 2025 la causa veniva assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Non condivisibile è l'eccepito difetto di legittimazione passiva.
Come evidenziato dall'Agenzia delle Dogane con l'avviso di accertamento del 25 settembre 2017 era stato contestato anche al ricorrente, e non solo alla società, l'omesso pagamento dell'imposta unica sulle scommesse, di cui all'art. 1 del D.lgs. 23 dicembre 1998 n. 504, dovuta sulla raccolta di scommesse sportive a quota fissa gestite nel corso dell'anno 2012 e, per il periodo dal 7 giugno 2012 al 31 dicembre
2012, si era proceduto alla determinazione della base imponibile (€ 233.786,02) nonché dell'imposta pari al 5% da applicare a tale base (€ 11.689,30) e degli interessi relativi corrispondenti alla cifra di
€ 2.476,21. Era stato, altresì, contestato per tale periodo l'importo di € 14.027,16 a titolo di sanzione amministrativa tributaria per sottrazione di base imponibile ex art. 5, comma 1, del D.lgs. n. 504/98, nella versione vigente nel 2012 (120% dell'imposta evasa, applicando il minimo previsto).
Tale avviso di accertamento, a differenza di quanto dedotto nel ricorso in esame, era stato ritualmente notificato il 15 novembre 2017 all'odierno ricorrente, quale rappresentante legale e liquidatore della società Società_1 SRL, a mani della figlia Nominativo_1.
Ciò posto, non condivisibile è, al riguardo, l'assunto secondo il quale per le obbligazioni sociali risponderebbe solo la società con il proprio patrimonio e non il liquidatore.
Ai sensi dell'art.36 D.P.R. n.602 del 1973, infatti, il liquidatore della società in liquidazione – che nel caso di specie, come già esposto, aveva ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento prodromico e l'aveva impugnato con ricorso che, all'esito del procedimento, era stato rigettato con sentenza n. 1381/2022, non impugnata e divenuta irrevocabile - è, infatti, responsabile, nei confronti dell'Erario, in proprio e in forma autonoma rispetto all'obbligazione tributaria societaria, trattandosi di responsabilità fondata su un diverso titolo: su di lui incombe il versamento delle imposte dovute dalla società, nel limite di quanto risulta dalla sua corretta applicazione delle regole circa la graduazione dei crediti.
Inoltre, come affermato dai giudici di legittimità (cfr. Cass. S.U. n.27797/2014), la preventiva iscrizione a ruolo del credito tributario societario, a differenza di quanto sostenuto in ricorso, non costituisce condizione necessaria per la legittimità dell'atto di accertamento emesso nei confronti del liquidatore, sig. Ricorrente_1, il quale aveva impugnato l'avviso di accertamento, palesando il proprio interesse ad agire e la sua conoscenza del debito dovuto.
Non è, inoltre, condivisibile l'assunto difensivo, secondo il quale l'art.36 del D.P.R. 602/1973, non sarebbe invocabile nel caso di specie, atteso che è intervenuto al riguardo il legislatore, con l'art. 28 del D.Lgs.
n.175/2014 (cd. decreto semplificazioni fiscali), estendendo il regime di responsabilità dei liquidatori a tutti i tributi e non solo alle imposte dirette.
Il ricorrente, liquidatore della società citata dal 23 dicembre 2014 della società Società_1 Srl, che non ha più una partita iva, ma che non risulta ancora estinta e nei confronti della quale risultano ancora in corso le procedure di scioglimento e liquidazione, doveva pertanto assolvere ai compiti a lui attribuiti dall'art.36 del D.P.R. n.602/1973.
Rileva, poi, la Corte che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva, conseguentemente, iscritto a ruolo provvisoriamente il 50 % delle somme dovute sia per il 2012 che per il 2013.
Successivamente, l'ufficio, a seguito di tale sentenza favorevole, aveva iscritto con il ruolo n.
900207/2022, consegnato ad ADER il 10 giugno 2022, l'importo di € 12.801,65, pari ai 2/3 dell'imposta unica anno 2012, dovuta al netto del 50% già iscritto a ruolo in precedenza (ruolo oggetto della cartella impugnata nel presente procedimento).
Infine, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado richiamata, l'ufficio aveva iscritto a ruolo l'importo residuo di euro 12.028,70 (cartella di pagamento n. 29620230035537011), pari al 100% di quanto dovuto al netto del 50% e dei 2/3 già iscritti a ruolo con le precedenti cartelle del 2019 e del 2022.
Anche il ricorso presentato avverso tale ultima cartella era stato rigettato con sentenza n.3679/2024, depositata il 4 novembre 2024, passata in giudicato, in atti.
Dunque, come osservato dall'Agenzia, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso e nelle successive memorie depositate dal ricorrente, non vi era stata nessuna duplicazione di ruoli ma, piuttosto, una iscrizione a ruolo frazionata nel tempo, consentita dalla normativa in materia (art.24, comma 12, del D.
L.98/2011).
Infondato è, infine, il motivo riguardante il “difetto di motivazione” atteso che il ruolo n.900207/2022 relativo alla seconda parte d'iscrizione a ruolo dell'avviso di accertamento anno 2012, contengono esaustiva motivazione, conosciuta perfettamente dal contribuente, il quale lo aveva precedentemente impugnato con ricorso concluso con sentenza di primo grado definitiva perché non impugnata n.1831/2022. Analoghe considerazioni valgono per la cartella, fondata sullo stesso titolo e con la quale è stato frazionato, nei termini che seguono, l'importo richiesto,
La complessità delle questioni sottese al presente giudizio e la pendenza di connessi giudizi che ne hanno condizionato l'esito in corso di causa, induce a compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso a Palermo il 18 settembre 2025 Il giudice est. Il Presidente
LL AT MM RA
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO TOMMASO, Presidente
NA LL, AT
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3727/2022 depositato il 20/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Direzione Regionale Sicilia-Um-Sede Di Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220061228476000 GIOCHI-LOTTERIE 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20 dicembre 2022 Ricorrente_1, impugnava la cartella di pagamento n. 296 2022 0061228476000, a lui notificata il 26 ottobre 2022, con la quale gli era stata chiesta la somma complessiva di € 12.801,65, di cui € 1.948,22 a titolo di imposta unica sulle scommesse per l'anno 2012,
€ 1.501,99 a titolo di interessi, € 9.351,44 a titolo di sanzioni, chiedendone l'annullamento.
Premetteva che il 15 novembre 2017 l'agenzia delle Dogane e dei Monopoli gli aveva notificato, in qualità di liquidatore della Società_1 srl in liquidazione, un avviso di accertamento del precedente 25 settembre, con il quale era stato chiesto il pagamento di euro 11.000,30 a titolo di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse per l'anno 2012, calcolata su una base imponibile, determinata induttivamente, oltre a una sanzione amministrativa pecuniaria di € 14.027,16.
Aggiungeva di avere impugnato tale avviso dinanzi la Corte di giustizia di Palermo e che il relativo ricorso era stato respinto con sentenza numero 1381 del 2022. Successivamente l'ufficio dei Monopoli aveva proceduto analogamente per l'anno 2013, notificandogli il 12 luglio 2018 l'avviso di accertamento, con il quale aveva recuperato a tassazione euro 14.060,98 a titolo di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, maturata su una base imponibile induttivamente accertata e irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 16.873,18, avviso non impugnato che era divenuto definitivo.
Nonostante soggetto debitore fosse la società in liquidazione, il ricorrente aveva avuto notificata un'altra cartella di pagamento relativa alla medesima annualità del 2012 con cui gli era stato chiesto un ulteriore importo, a suo dire ingiustificato, di € 603.669,16 e l'aveva impugnata, instaurando un giudizio pendente innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, nel procedimento contraddistinto dal n.
2045/2022 R.G..
Infine, aveva avuto notificata la cartella di pagamento impugnata nel presente giudizio, relativa alla medesima annualità del 2012, con cui di fatto era stata riproposta la stessa pretesa, con un altro, ulteriore, importo, a suo dire ingiustificato e non comprensibile, non riconducibile all'avviso di accertamento prodromico del 25 settembre 2017.
Ciò premesso lamentava il proprio difetto di legittimazione, essendo soggetto effettivamente debitore soltanto la società, come previsto dall'art. 2462 c. 1 c.c. secondo il quale “nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio”. Deduceva, al riguardo, che nessun accertamento definitivo era stato formato a suo carico.
Si doleva, poi, della duplicazione della pretesa creditizia, essendo stata la medesima imposta per la stessa annualità già richiesta con precedente cartella. Ancora, eccepiva la carenza di motivazione, con conseguente violazione dell'art. 7 L. 212/2000, con riferimento al calcolo sia dell'imposta dovuta, sia degli interessi.
Con controdeduzioni del 9 gennaio 2024 si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, eccependo il proprio difetto di legittimazione con riferimento ai primi due motivi e chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in causa della Direzione Regionale Sicilia Ufficio dei Monopoli di Palermo.
Con memorie illustrative del 13 aprile e del 2 maggio 2024 il ricorrente insisteva nelle proprie difese.
Con provvedimento adottato all'esito dell'udienza in data 8 maggio 2025, nella non opposizione di parte ricorrente, veniva autorizzata la chiamata in causa dell'Agenzia delle Dogane che si costituiva il 29 maggio 2025, deducendo l'infondatezza dei motivi e chiedendo il rigetto del ricorso.
Con memoria del 22 agosto 2025 il ricorrente con memoria illustrativa insisteva per l'accoglimento delle proprie domande ed eccezioni.
Con memoria in data 8 settembre 2025 l'Agenzia delle Dogane e Monopoli replicava alle ulteriori deduzioni del ricorrente.
All'udienza del 18 settembre 2025 la causa veniva assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Non condivisibile è l'eccepito difetto di legittimazione passiva.
Come evidenziato dall'Agenzia delle Dogane con l'avviso di accertamento del 25 settembre 2017 era stato contestato anche al ricorrente, e non solo alla società, l'omesso pagamento dell'imposta unica sulle scommesse, di cui all'art. 1 del D.lgs. 23 dicembre 1998 n. 504, dovuta sulla raccolta di scommesse sportive a quota fissa gestite nel corso dell'anno 2012 e, per il periodo dal 7 giugno 2012 al 31 dicembre
2012, si era proceduto alla determinazione della base imponibile (€ 233.786,02) nonché dell'imposta pari al 5% da applicare a tale base (€ 11.689,30) e degli interessi relativi corrispondenti alla cifra di
€ 2.476,21. Era stato, altresì, contestato per tale periodo l'importo di € 14.027,16 a titolo di sanzione amministrativa tributaria per sottrazione di base imponibile ex art. 5, comma 1, del D.lgs. n. 504/98, nella versione vigente nel 2012 (120% dell'imposta evasa, applicando il minimo previsto).
Tale avviso di accertamento, a differenza di quanto dedotto nel ricorso in esame, era stato ritualmente notificato il 15 novembre 2017 all'odierno ricorrente, quale rappresentante legale e liquidatore della società Società_1 SRL, a mani della figlia Nominativo_1.
Ciò posto, non condivisibile è, al riguardo, l'assunto secondo il quale per le obbligazioni sociali risponderebbe solo la società con il proprio patrimonio e non il liquidatore.
Ai sensi dell'art.36 D.P.R. n.602 del 1973, infatti, il liquidatore della società in liquidazione – che nel caso di specie, come già esposto, aveva ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento prodromico e l'aveva impugnato con ricorso che, all'esito del procedimento, era stato rigettato con sentenza n. 1381/2022, non impugnata e divenuta irrevocabile - è, infatti, responsabile, nei confronti dell'Erario, in proprio e in forma autonoma rispetto all'obbligazione tributaria societaria, trattandosi di responsabilità fondata su un diverso titolo: su di lui incombe il versamento delle imposte dovute dalla società, nel limite di quanto risulta dalla sua corretta applicazione delle regole circa la graduazione dei crediti.
Inoltre, come affermato dai giudici di legittimità (cfr. Cass. S.U. n.27797/2014), la preventiva iscrizione a ruolo del credito tributario societario, a differenza di quanto sostenuto in ricorso, non costituisce condizione necessaria per la legittimità dell'atto di accertamento emesso nei confronti del liquidatore, sig. Ricorrente_1, il quale aveva impugnato l'avviso di accertamento, palesando il proprio interesse ad agire e la sua conoscenza del debito dovuto.
Non è, inoltre, condivisibile l'assunto difensivo, secondo il quale l'art.36 del D.P.R. 602/1973, non sarebbe invocabile nel caso di specie, atteso che è intervenuto al riguardo il legislatore, con l'art. 28 del D.Lgs.
n.175/2014 (cd. decreto semplificazioni fiscali), estendendo il regime di responsabilità dei liquidatori a tutti i tributi e non solo alle imposte dirette.
Il ricorrente, liquidatore della società citata dal 23 dicembre 2014 della società Società_1 Srl, che non ha più una partita iva, ma che non risulta ancora estinta e nei confronti della quale risultano ancora in corso le procedure di scioglimento e liquidazione, doveva pertanto assolvere ai compiti a lui attribuiti dall'art.36 del D.P.R. n.602/1973.
Rileva, poi, la Corte che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva, conseguentemente, iscritto a ruolo provvisoriamente il 50 % delle somme dovute sia per il 2012 che per il 2013.
Successivamente, l'ufficio, a seguito di tale sentenza favorevole, aveva iscritto con il ruolo n.
900207/2022, consegnato ad ADER il 10 giugno 2022, l'importo di € 12.801,65, pari ai 2/3 dell'imposta unica anno 2012, dovuta al netto del 50% già iscritto a ruolo in precedenza (ruolo oggetto della cartella impugnata nel presente procedimento).
Infine, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado richiamata, l'ufficio aveva iscritto a ruolo l'importo residuo di euro 12.028,70 (cartella di pagamento n. 29620230035537011), pari al 100% di quanto dovuto al netto del 50% e dei 2/3 già iscritti a ruolo con le precedenti cartelle del 2019 e del 2022.
Anche il ricorso presentato avverso tale ultima cartella era stato rigettato con sentenza n.3679/2024, depositata il 4 novembre 2024, passata in giudicato, in atti.
Dunque, come osservato dall'Agenzia, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso e nelle successive memorie depositate dal ricorrente, non vi era stata nessuna duplicazione di ruoli ma, piuttosto, una iscrizione a ruolo frazionata nel tempo, consentita dalla normativa in materia (art.24, comma 12, del D.
L.98/2011).
Infondato è, infine, il motivo riguardante il “difetto di motivazione” atteso che il ruolo n.900207/2022 relativo alla seconda parte d'iscrizione a ruolo dell'avviso di accertamento anno 2012, contengono esaustiva motivazione, conosciuta perfettamente dal contribuente, il quale lo aveva precedentemente impugnato con ricorso concluso con sentenza di primo grado definitiva perché non impugnata n.1831/2022. Analoghe considerazioni valgono per la cartella, fondata sullo stesso titolo e con la quale è stato frazionato, nei termini che seguono, l'importo richiesto,
La complessità delle questioni sottese al presente giudizio e la pendenza di connessi giudizi che ne hanno condizionato l'esito in corso di causa, induce a compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso a Palermo il 18 settembre 2025 Il giudice est. Il Presidente
LL AT MM RA