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Sentenza 2 marzo 2025
Sentenza 2 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/03/2025, n. 3198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3198 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 47823/2023 RG, introdotta da
FRASCATI (RM), 20/08/1979), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. DE CADILHAC ANDREA;
(ROMA (RM), 20/11/1980), con il patrocinio dell'avv. CP_1
DE CADILHAC ANDREA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto e premesso di aver Parte_1 CP_1
contratto matrimonio 24/07/2009, hanno chiesto di dichiarare la separazione consensuale e contestualmente la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza non definitiva n. 9440/2024 l'intestato Tribunale ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi e con separata ordinanza ha disposto rimettersi la causa sul ruolo del giudice relatore per il prosieguo sulla contestuale domanda di divorzio relativamente alla quale le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
1. I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
2. La casa familiare in Roma, Via Apulia, 38, in comproprietà dei coniugi, è assegnata alla moglie, la quale provvederà ad ogni spesa relativa alle utenze e condominio. Il marito se ne allontanerà entro tre mesi dall'udienza presidenziale portando con sé i propri effetti personali e quanto di sua spettanza.
3. Il mutuo per l'acquisto della suddetta casa familiare, cointestato alle parti, con rata mensile fissa di € 1.069, per residui n. 17 anni, verrà pagato dai coniugi nella misura del 50% ciascuno.
4. Le parti convengono che, entro un anno dall'acquisto da parte del marito di un nuovo immobile, quest'ultimo provvederà ad intestare la sua quota di proprietà del 50% della casa familiare di Roma, Via Apulia, 38, ai figli e , in pari quota tra loro, con intestazione Per_1 CP_2
dell'usufrutto alla sig.ra . CP_1
5. I coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento.
6. I figli sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione principale presso l'abitazione della madre. La responsabilità
genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, le decisioni di maggiore interesse per i figli dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi. Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la potestà separatamente. I coniugi si dovranno impegnare a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei minori con ciascuno di essi ed a collaborare in modo che i figli ricevano cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi e conservino rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
7. Il padre potrà accompagnare i figli a scuola la mattina, potrà vedere i figli in un giorno infrasettimanale dall'uscita scolastica del mercoledì sino all'ingresso scolastico del giovedì, con pernotto presso il padre;
altresì nel fine settimana dall'uscita scolastica del Venerdì fino alle ore 19.00 della domenica sera, a settimane alterne;
durante il periodo estivo per due settimane consecutive da concordare preventivamente con la madre;
durante le festività natalizie i figli potranno stare con il padre alternando negli anni la settimana dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali i figli staranno con il padre ad anni alterni. I
suddetti periodi ed orari potranno variare secondo le esigenze lavorative dei genitori e le esigenze scolastiche dei figli.
8. Mantenimento per i figli: Il marito corrisponderà alla moglie l'assegno mensile di euro 1.200,00 (milleduecento/00), di cui € 600 a titolo di mantenimento per ciascun figlio, al domicilio di lei entro il giorno 5 di ogni mese, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT.
9. Le spese di carattere straordinario necessarie per i figli, mediche non mutuabili, scolastiche, ludiche e sportive, purché previamente concordate, salvo che esse si presentino urgenti ed indispensabili, come indicate nel Protocollo di codesto Tribunale del 17 dicembre 2014 e successive modifiche, saranno pagate dal padre nella misura del 70% e dalla madre per il 30%.
10. Le parti prestano il consenso al rilascio del passaporto e ogni altro documento necessario per l'espatrio dei figli.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 24/07/2009, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 47823/2023 R.G., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Roma in data 24/07/2009 tra (FRASCATI (RM), Parte_1
20/08/1979) e (ROMA (RM), 20/11/1980) trascritto nel CP_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 885, Parte II,
Serie A01, Anno 2009, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 18/02/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 47823/2023 RG, introdotta da
FRASCATI (RM), 20/08/1979), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. DE CADILHAC ANDREA;
(ROMA (RM), 20/11/1980), con il patrocinio dell'avv. CP_1
DE CADILHAC ANDREA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto e premesso di aver Parte_1 CP_1
contratto matrimonio 24/07/2009, hanno chiesto di dichiarare la separazione consensuale e contestualmente la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza non definitiva n. 9440/2024 l'intestato Tribunale ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi e con separata ordinanza ha disposto rimettersi la causa sul ruolo del giudice relatore per il prosieguo sulla contestuale domanda di divorzio relativamente alla quale le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
1. I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
2. La casa familiare in Roma, Via Apulia, 38, in comproprietà dei coniugi, è assegnata alla moglie, la quale provvederà ad ogni spesa relativa alle utenze e condominio. Il marito se ne allontanerà entro tre mesi dall'udienza presidenziale portando con sé i propri effetti personali e quanto di sua spettanza.
3. Il mutuo per l'acquisto della suddetta casa familiare, cointestato alle parti, con rata mensile fissa di € 1.069, per residui n. 17 anni, verrà pagato dai coniugi nella misura del 50% ciascuno.
4. Le parti convengono che, entro un anno dall'acquisto da parte del marito di un nuovo immobile, quest'ultimo provvederà ad intestare la sua quota di proprietà del 50% della casa familiare di Roma, Via Apulia, 38, ai figli e , in pari quota tra loro, con intestazione Per_1 CP_2
dell'usufrutto alla sig.ra . CP_1
5. I coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento.
6. I figli sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione principale presso l'abitazione della madre. La responsabilità
genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, le decisioni di maggiore interesse per i figli dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi. Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la potestà separatamente. I coniugi si dovranno impegnare a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei minori con ciascuno di essi ed a collaborare in modo che i figli ricevano cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi e conservino rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
7. Il padre potrà accompagnare i figli a scuola la mattina, potrà vedere i figli in un giorno infrasettimanale dall'uscita scolastica del mercoledì sino all'ingresso scolastico del giovedì, con pernotto presso il padre;
altresì nel fine settimana dall'uscita scolastica del Venerdì fino alle ore 19.00 della domenica sera, a settimane alterne;
durante il periodo estivo per due settimane consecutive da concordare preventivamente con la madre;
durante le festività natalizie i figli potranno stare con il padre alternando negli anni la settimana dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali i figli staranno con il padre ad anni alterni. I
suddetti periodi ed orari potranno variare secondo le esigenze lavorative dei genitori e le esigenze scolastiche dei figli.
8. Mantenimento per i figli: Il marito corrisponderà alla moglie l'assegno mensile di euro 1.200,00 (milleduecento/00), di cui € 600 a titolo di mantenimento per ciascun figlio, al domicilio di lei entro il giorno 5 di ogni mese, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT.
9. Le spese di carattere straordinario necessarie per i figli, mediche non mutuabili, scolastiche, ludiche e sportive, purché previamente concordate, salvo che esse si presentino urgenti ed indispensabili, come indicate nel Protocollo di codesto Tribunale del 17 dicembre 2014 e successive modifiche, saranno pagate dal padre nella misura del 70% e dalla madre per il 30%.
10. Le parti prestano il consenso al rilascio del passaporto e ogni altro documento necessario per l'espatrio dei figli.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 24/07/2009, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 47823/2023 R.G., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Roma in data 24/07/2009 tra (FRASCATI (RM), Parte_1
20/08/1979) e (ROMA (RM), 20/11/1980) trascritto nel CP_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 885, Parte II,
Serie A01, Anno 2009, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 18/02/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi