Art. 18. ((La designazione dei rappresentanti dei gruppi dei candidati presso gli Uffici elettorali circoscrizionali e presso l'Ufficio elettorale centrale deve essere effettuata alla segreteria degli anzidetti Uffici entro le ore 12 del giorno stabilito per la votazione.))
Versione
28 marzo 1951
28 marzo 1951
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Versione
13 settembre 1960
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