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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 21/10/2025, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent enza n.
LA CO RT E D'APPE LLO DI TO RI NO del
SE Z ION E II CIV IL E R.G.628/ 2023
Composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Cecilia Marino Presidente
2) dott. Roberto Rivello Consigliere – relatore
3) dott.ssa Francesca Firrao Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 628/2023 R.G. promossa da:
C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Davide Civallero, del foro di Torino, PEC presso il cui studio è Email_1 elettivamente domiciliato, in Torino, via Duchessa Jolanda n. 18
- APPELLANTE -
CONTRO
, C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Alberto Ronco del foro di Torino, PEC
e dall'avv. Alice Ronco del foro di Torino, Email_2
PEC presso il cui studio è elettivamente Email_3 domiciliato in Torino, via Palmieri n. 23
- APPELLATO -
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D'APPELLO
I. Con atto di citazione notificato in data 2 maggio 2023, ha proposto Parte_1
impugnazione avverso la sentenza n. 1205/2023, emessa in data 20 marzo 2023 dal
Tribunale di Torino, in composizione monocratica, pubblicata in pari data e notificata in data 30 marzo 2023, con cui il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ha disposto nei seguenti termini:
“RIGETTA l'impugnazione proposta da avverso la deliberazione assunta al punto 2 Parte_1 dalla assemblea del Condominio sito in Torino, , in data 18.10.18; Controparte_1
CONDANNA a rimborsare in favore del sito in Torino, le Parte_1 CP_1 Controparte_1 spese di lite liquidate in € 5.261,00 per compensi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge”.
Tutte le parti in giudizio si sono costituite in appello nelle forme e nei termini di cui all'art. 347 c.p.c..
II. All'esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
Per parte Appellante:
““Voglia l'Ecc.ma Corte, respinta ogni diversa istanza, eccezione o conclusione, nel merito:
- accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa nell'atto di citazione in appello e per
l'effetto, in totale riforma della sentenza n.1205/2023 del Tribunale di Torino, pubblicata il
20.03.2023 e notificata a mezzo pec in data 30.3.2023,
- accogliere le conclusioni formulate in prime cure, che qui si riportano: respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ritenuta sussistere la propria competenza,
- annullare la delibera n. 2 dell'assemblea del 18.10.2018 nella parte in cui, approvando la tabella
b) allegata, non prevede la riduzione di un terzo, come da regolamento, dei costi del riscaldamento centralizzato attribuibili al lotto condominiale del dott. anche per la quota relativa ai Parte_1 consumi effettivi.
Nei limiti di competenza del Giudice adito;
Con il favore delle spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso forfettario ex art. 2 Parametri D.M. 55/14 tariffario professionale avvocati e D.M. 147/22, oltre alle spese successive alla sentenza, ivi compresa la tassa di registro della sentenza, oltre alle spese della mediazione esperita”. Come indicato nell'atto di citazione in appello la riforma in punto spese di lite si dovrà prevedere anche il rimborso di quello corrisposto dal dott. Pace in funzione della sentenza di primo grado: infatti nelle more, il dott. Pace -impregiudicata la facoltà di proporre appello avverso la sentenza- aveva provveduto al pagamento delle spese di lite liquidate dal Giudice di prime cure”.
Per parte Appellata:
“Voglia l'Illustrissima Corte, contrariis reiectis, nel merito Rigettare l'impugnazione proposta dal signor confermando quindi integralmente la Parte_1
2 sentenza impugnata;
Dichiarare tenuto e condannare il signor a rifondere al Parte_1 Controparte_1
le spese processuali anche per il presente grado di giudizio”.
[...]
Le parti hanno regolarmente proceduto allo scambio di comparse conclusionali e al deposito di memorie di replica nei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c..
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. OGGETTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI D'IMPUGNAZIONE
Con atto di citazione notificato il 22 ottobre 2019, proprietario di Parte_1
un'unita immobiliare posta all'ultimo piano dell'edificio costituente il
[...]
sito in Torino, via Andrea Massena n. 71, ha adito in giudizio il CP_1
predetto , innanzi al Giudice di Pace di Torino, domandando CP_1
dichiararsi l'invalidità della delibera assunta dall'Assemblea condominiale in data 18 ottobre 2018 nella parte in cui non gli aveva riconosciuto la riduzione del 30% –
prevista dal regolamento condominiale – anche per la quota variabile della spesa di riscaldamento centralizzato.
Il costituendosi in giudizio, ha eccepito Controparte_1
l'incompetenza per valore del Giudice adito.
Con sentenza n. 2899/21, depositata il 18 novembre 2021, il Giudice di Pace ha dichiarato la propria incompetenza, osservando che il valore della causa di impugnazione di una delibera condominiale che adotta un criterio di ripartizione della spesa contestato da un condomino è indeterminabile, dovendo la contestazione considerarsi estesa all'intero rapporto sostanziale che afferisce alla delibera e non solo al valore della quota del condomino che ha proposto impugnazione.
Conseguentemente, il Giudice di Pace ha rimesso le parti dinanzi al Tribunale,
assegnando loro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza per procedere alla riassunzione della causa innanzi al Giudice competente per valore.
Con comparsa notificata il 17 febbraio 2022, ha riassunto la causa Parte_1
innanzi al Tribunale di Torino, insistendo per ottenere l'annullamento della
3 deliberazione assunta in ordine al punto 2 dell'ordine del giorno dall'Assemblea condominiale del 18 ottobre 2018, allegando:
- di essere proprietario di un appartamento sito al quinto e ultimo piano dello stabile di , che necessita di un elevato consumo energetico per il CP_1
suo riscaldamento;
- che il regolamento condominiale prevede che il costo complessivo del riscaldamento centralizzato venga ripartito tra i condomini sulla base della superficie degli elementi radianti presenti in ogni abitazione e, in ragione del maggior fabbisogno di calore richiesto dal suo appartamento, che la superficie riscaldante dei suoi radiatori sia conteggiata nella misura dei due terzi di quella effettiva;
- che la predetta riduzione del 30% gli è stata negata in relazione alla quota variabile dei consumi alla riunione del 18 ottobre 2018, in cui l'Assemblea condominiale ha deciso di ripartire le spese individuali di riscaldamento suddividendole in due parti;
la quota fissa nella misura del 30%, individuata in proporzione alla superficie dei corpi radianti, e la quota variabile nella misura del 70% determinata, invece, sulla base della lettura dei singoli consumi;
domandando, su queste basi, di dichiarare l'annullamento della predetta delibera del
18 ottobre 2018, nella parte in cui, approvando la nuova tabella “B2”, non avrebbe previsto l'applicazione della riduzione di un terzo delle spese di riscaldamento centralizzato, stabilita in favore del suo appartamento dal regolamento condominiale, anche per la quota relativa ai consumi variabili.
Il si è costituito in giudizio eccependo la Controparte_1
carenza di interesse ad agire di in quanto la delibera impugnata non Parte_1
conterrebbe alcuna decisione in ordine al criterio di ripartizione della quota variabile della spesa per il riscaldamento, ma si sarebbe limitata ad approvare la nuova tabella
“B2” delle superfici radianti, approvazione che non causava pregiudizio alcuno all'attore, non comportando modifica delle superfici radianti della sua unità immobiliare.
4 Nel merito, parte convenuta ha contestato la fondatezza della domanda avversaria, evidenziando che il regolamento condominiale, all'articolo 5, lettera d, fa riferimento alla riduzione dei due terzi della superficie riscaldante dei radiatori, superficie che rileva unicamente per il calcolo della quota fissa “involontaria”, mentre tale misura non può essere adottata per la quantificazione della quota variabile che, avendo natura strettamente personale, è legata al consumo individuale e non può pertanto, nemmeno in parte, gravare sugli altri condomini, i quali, diversamente, non avrebbero possibilità alcuna di “controllare” i consumi dell'appartamento dell'Attore.
Il Tribunale di Torino, con la pronuncia di cui al soprariportato dispositivo, ha rigettato la domanda formulata da per carenza di interesse ad agire di Parte_1
quest'ultimo, osservando, per un verso, che la delibera impugnata non contiene alcuna statuizione in merito al criterio di ripartizione delle quote variabile e fissa delle spese di riscaldamento ma unicamente l'approvazione, da parte dell'assemblea, della nuova tabella “B2” delle superfici radianti, revisionata a seguito della variazione in aumento della superficie della proprietà e, per altro verso, che tale nuova tabella non Pt_2
interessa il signor la cui superficie radiante non viene dalla medesima in Parte_1
alcun modo modificata.
Di contro, il Tribunale ha rilevato che la decisione di suddividere le quote individuali di tali spese in parte variabile e parte fissa è stata assunta dal in occasione della precedente assemblea tenutasi Controparte_1
il 18 settembre 2017, in cui era stato deliberato quanto segue: “l'assemblea vota e delibera a maggioranza (escluso il sig. Pace che vota contrariamente – in quanto il proprio appartamento disperderebbe il 280%), in conformità alla UNI 10200 di ripartire la parte a consumo dividendola in due quote: 30% quota fissa ripartita secondo la tabella A insieme alle spese di gestione conduzione della stagione termica,
mentre il restante 70% sarà ripartito in base alle letture dei ripartitori installati sui corpi radianti. Il sig. valuterà se distaccarsi dall'impianto centralizzato (..)”. Pt_1
Su tali basi il Tribunale, sottolineando che non ha impugnato questa Parte_1
precedente delibera che continua, dunque, a essere valida ed efficace, ha ritenuto che
5 l'interesse manifestato dall'attore a vedere applicata alla quota variabile dei consumi individuali la riduzione del 30% non possa essere realizzato con l'impugnazione promossa, e ciò in quanto, come detto, la deliberazione assunta dall'assemblea del 18 ottobre 2018 nulla ha deciso sul punto, né ha modificato quanto precedentemente deliberato dal in occasione dell'assemblea del 18 settembre 2017. CP_1
ritenendo la sentenza di prime cure non condivisibile e meritevole di Parte_1
essere integralmente riformata, ha presentato due motivi d'impugnazione così rubricati:
- “Omessa pronuncia sulla detrazione di un terzo delle complessive spese di riscaldamento”;
- “Errata pronuncia sulla pretesa carenza di legittimazione ad agire”; domandando dichiararsi l'annullamento della delibera n. 2 approvata dall'assemblea condominiale del 18 ottobre 2018, “nella parte in cui, approvando la tabella b) allegata, non prevede la riduzione di un terzo, come da regolamento, dei costi del riscaldamento centralizzato attribuibili al lotto condominiale del dott. anche per la quota Parte_1
relativa ai consumi effettivi”.
Parte Appellata si è costituita in giudizio, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
2. CARENZA DI INTERESSE AD AGIRE
Con il primo motivo di impugnazione, l'Appellante sostiene che il Tribunale avrebbe omesso di accertare che la delibera condominiale impugnata è invalida per violazione del regolamento condominiale, avendo la deliberazione del 18 ottobre 2018 previsto l'applicazione della decurtazione del 30% dei costi di riscaldamento limitatamente alla quota fissa, non estendendola anche alla quota concernente i consumi variabili.
L'Appellante lamenta che il giudice di prime cure erroneamente non avrebbe affrontato la questione se la riduzione di un terzo, riconosciuta dal regolamento in favore dell'appartamento di sua proprietà per le spese del riscaldamento centralizzato,
6 debba essere computata, come da lui ritenuto, anche sui consumi variabili, oppure sulla sola quota fissa delle predette spese.
Con il secondo motivo di gravame, censura più specificamente il Parte_1
rilievo del Tribunale in ordine alla ritenuta carenza, in suo capo, di un interesse concreto e attuale ad agire in giudizio per impugnare la delibera condominiale del 18
ottobre 2018, fondato sul presupposto che la delibera avente ad oggetto la scelta di ripartire le spese di consumo, suddividendole in quota fissa e quota variabile, e di mantenere il criterio di riduzione percentuale per la quantificazione della sola quota fissa, fosse quella assunta in data antecedente, il 18 settembre 2017 e non, invece,
quella impugnata con il proposto giudizio.
Secondo l'Appellante la giurisprudenza di legittimità sarebbe consolidata nel ritenere viziata e, dunque, annullabile qualunque delibera che suddivida le spese da ripartire discostandosi dai criteri disposti dal regolamento condominiale, cosicché avendo la delibera impugnata sostituito la tabella “B1” con la tabella “B2” per i soli consumi fissi, la stessa sarebbe da ritenersi assunta in violazione del regolamento condominiale. A suo avviso, poi, anche a ritenere accertato che la delibera impugnata sia meramente applicativa della delibera approvata il 18 settembre 2017, questo non escluderebbe la sua invalidità, in quanto la precedente deliberazione - benché non espressamente impugnata - dovrebbe ritenersi nulla per avere strutturalmente mutato il criterio di ripartizione dei consumi per il riscaldamento, stabilito dal regolamento condominiale, attraverso eliminazione della riduzione di un terzo dei costi prevista in suo favore per l'intero ammontare delle spese, con la conseguenza che anche la successiva delibera del 18 ottobre 2018, oggetto del presente giudizio, sarebbe da ritenersi travolta dalla nullità e dovrebbe, pertanto, essere dichiarata invalida.
Occorre affrontare preliminarmente la questione relativa alla sussistenza o meno di un interesse giuridicamente rilevante di a impugnare la delibera Parte_1
condominiale del 18 ottobre 2018, in quanto la stessa assume carattere assorbente rispetto agli altri motivi di impugnazione proposti.
7 L'Appellante si duole della scelta del di Controparte_1
adottare, in applicazione del d.lgs. 25 luglio 2016 n. 141, un criterio di ripartizione delle spese per il riscaldamento suddiviso in una quota fissa e una quota variabile e di continuare a utilizzare il criterio della superficie dei corpi radianti, previsto dal regolamento condominiale, per la quantificazione della sola quota fissa, avendo stabilito, invece, che il calcolo della quota variabile venga effettuato sulla base del consumo individuale di ciascun condomino, con conseguente non applicazione della riduzione del 30% sul calcolo della sua quota variabile, deducendo che questa decisione costituirebbe violazione dell'art. 5, lettera d, del regolamento condominiale, che prevede quale criterio di determinazione di tutte le spese di riscaldamento la misura della superficie degli elementi radianti.
Come correttamente rilevato dal Tribunale, la decisione in ordine al criterio di ripartizione della spesa per il riscaldamento è stata assunta dal nella CP_1
precedente assemblea tenutasi il 18 settembre 2017, con delibera che non è stata oggetto di impugnazione da parte di Parte_1
In occasione dell'assemblea del 18 ottobre 2018, i condomini non hanno invece assunto alcuna decisione in relazione al criterio di ripartizione dei costi individuali di riscaldamento ma, meramente in conseguenza dell'accertata maggiore estensione degli elementi radianti situati dell'appartamento del e nel locale in CP_1 Pt_2
passato adibito a portineria, hanno approvato la tabella denominata “B2” delle superfici radianti, con la quale, indicati i predetti aumenti della superficie radiante di altre proprietà, confermata la riduzione percentuale delle spese relativamente alla superficie radiante dell'unità immobiliare di proprietà di parte Appellante, è stata operata la conseguente redistribuzione del terzo decurtato a Parte_1
attribuendolo alle superfici radianti degli appartamenti degli altri condomini.
La nuova tabella, dunque, ha comportato solo la modifica delle “superfici radianti” di tutti gli altri appartamenti, nella misura in cui quella effettiva è maggiorata dalla ripartizione dei 16,67 metri quadrati defalcati alla proprietà di Parte_1
corrispondenti alla decurtazione di 1/3 dei 50,02 mq reali, ripartizione diversa dalla
8 precedente in quanto maggiorata per la proprietà di cui è risultata una Pt_2
maggiore effettiva superficie radiante, lievemente diminuita per altre proprietà, in corrispondenza, ma senza alcuna modifica della “superficie radiante” dell'immobile di proprietà dell'Appellante, che non ha subito alcuna variazione ed è rimasta immutata, pari a 33,35 mq, proprio in quanto non interessata da tale computo, relativo alla differente redistribuzione, fra gli altri condomini, della riduzione, immutata, relativa all'immobile di Parte_1
Questo risulta chiaramente, anche dal confronto tra le tabelle “B”, “B1” e “B2”
acquisite agli atti. Il parametro in base al quale va calcolata la quota fissa dei costi di riscaldamento è rimasto immutato, l'approvazione con delibera condominiale della tabella “B2” non influisce in alcun modo sulla qualificazione o quantificazione di spese condominiali o altri costi attribuibili alla proprietà dell'Appellate.
Ne consegue la carenza di interesse di a impugnare la delibera Parte_1
oggetto della presente causa.
La Suprema Corte ha più volte osservato che: “il condomino che intenda impugnare una delibera dell'assemblea, per l'assunta erroneità della disposta ripartizione delle spese, deve allegare e dimostrare di avervi interesse, il quale presuppone la derivazione dalla detta deliberazione di un apprezzabile pregiudizio personale, in termini di mutamento della sua posizione patrimoniale” (così, ex multis, C. Cass., ordinanza n. 6128 del 9 marzo 2017). La legittimazione ad agire, per l'annullamento di una delibera condominiale, è subordinata alla deduzione e alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla semplice rimozione dell'atto impugnato, dovendosi distinguere “tra l'interesse ad agire mediante impugnazione della delibera e l'interesse tutelato del attore, essendo il primo necessariamente strumentale al CP_1
secondo”, ragione per la quale “l'interesse del a impugnare la CP_1
deliberazione” “è limitato all'interesse giuridicamente rilevante che egli abbia a un diverso contenuto dell'assetto organizzativo della materia regolata dalla maggioranza assembleare, contenuto diverso perché più conveniente alle sue personali aspirazioni,
sebbene la decisione del giudice che accoglie la domanda ex art. 1137 c.c. si limiti in
9 negativo a caducare la delibera sfavorevole e non possa sostituirsi in positivo all'attività dell'assemblea” e “parallelamente, l'interesse ad agire, sotto il profilo processuale, suppone che venga prospettata una lesione individuale” “correlata alla delibera impugnata, così rivelando quale utilità concreta potrebbe ricevere dall'accoglimento della domanda” (così C. Cass., Sez. II, ordinanza n. 5129 del 27 febbraio 2024).
Nel presente caso non sussiste nessun interesse ad agire in capo all'Appellante, che non otterrebbe alcun beneficio personale dall'annullamento della delibera del 18 ottobre 2018.
L'approvazione della tabella “B2”, come detto, nel più esattamente computare le superficie radianti e quindi i costi fissi a carico degli altri condomini, non ha inciso in alcun modo sugli importi che l'Appellante è tenuto a corrispondere in ordine alla sua quota fissa, il cui valore resta invariato, non essendo mutata la superficie radiante in base alla quale tale quota è calcolata, né da essa l'Appellante ha subito o può subire alcun pregiudizio economico.
Del tutto correttamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto la carenza di interesse ad agire, notando che, per contestare il metodo di ripartizione delle spese di riscaldamento in relazione alla quota variabile, avrebbe invece dovuto impugnare la Parte_1
delibera assembleare del 18 settembre 2017, con la quale tale criterio è stato adottato dal CP_1
A quest'ultimo riguardo, va rilevato che non è condivisibile il richiamo, da parte dell'Appellante, all'istituto della nullità, in relazione alla delibera del 18 settembre
2017.
La nullità è “lo strumento con cui la legge nega fondamento a quelle manifestazioni di volontà attraverso le quali si realizza un contrasto con lo schema legale e con gli interessi generali dell'ordinamento”, e si ha allorquando “l'atto si considera inidoneo a dar vita alla nuova situazione giuridica, che il diritto ricollega al tipo legale, in conformità con la sua funzione economico-sociale”, per cui “di conseguenza,
attraverso la sanzione della nullità, l'ordinamento, esprimendo un giudizio di
10 meritevolezza, nega la propria tutela a programmazioni che non rispondono a valori fondamentali” (così C. Cass., SS.UU., n. 4806 del 7/03/2005). Più specificamente, in tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ex art. 1137 c.c., mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile solo nelle ipotesi di: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali;
impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico,
inclusiva del difetto assoluto di attribuzioni;
contenuto illecito, ovvero contrario a norme imperative o all'ordine pubblico o al buon costume;
lesione dei diritti individuali di condomini, in specie relativi alle loro proprietà esclusive (cfr. C. Cass.,
SS.UU., sentenza n. 9839 del 14/04/2021, Rv. 661084 - 03).
Il vizio denunciato dall'Appellante in relazione alla deliberazione del 18 settembre
2017 attiene all'ambito dell'annullabilità, ai sensi dell'art. 1137 c.c., non a quello della nullità.
Dal rigetto del motivo concernente la sussistenza di interesse ad agire in capo a deriva che non possono essere oggetto di esame le restanti ragioni di Parte_1
doglianza.
Merita pertanto integrale conferma la sentenza di primo grado.
3. SPESE DI LITE
Ai sensi del disposto degli artt. 91 ss c.p.c. alla soccombenza consegue la condanna dell'Appellante alle spese del grado.
In conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'oggetto della controversia (rientrante fra le cause di valore “indeterminabile”, come anche indicato da parte Appellante), dei risultati conseguiti, del numero limitato e della ridotta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, le spese del gravame si liquidano, in favore della parte Appellata, nei seguenti termini, pari ai minimi tabellari:
- per la fase di studio euro 1.029,00
11 - per la fase introduttiva euro 709,00
- per la fase di trattazione euro 1.523,00
- per la fase decisoria euro 1.735,00
Totale: euro 4.996,00
oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA ed IVA nei termini di legge.
Ai sensi del disposto dell'art. 13, c. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, allorquando l'impugnazione è respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte "è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione": va pertanto dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale normativa.
P.Q.M.
Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta,
rigetta la presentata impugnazione e conferma la sentenza appellata.
Visti gli artt. 91 ss c.p.c., condanna parte Appellante, al pagamento Parte_1
delle spese per il presente grado di giudizio, in favore della parte Appellata,
liquidate nella misura di euro 4.996,00, oltre a Controparte_1
rimborso forfetario del 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A., se non detraibile dalla parte vittoriosa, nei termini di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, a fronte della presente decisione, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di chi ha presentato appello, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, in applicazione delle normative vigenti, per l'appello proposto.
Così deciso il 15 ottobre 2025.
il Giudice estensore il Presidente dott. Roberto Rivello dott.ssa Cecilia Marino
12 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent enza n.
LA CO RT E D'APPE LLO DI TO RI NO del
SE Z ION E II CIV IL E R.G.628/ 2023
Composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Cecilia Marino Presidente
2) dott. Roberto Rivello Consigliere – relatore
3) dott.ssa Francesca Firrao Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 628/2023 R.G. promossa da:
C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Davide Civallero, del foro di Torino, PEC presso il cui studio è Email_1 elettivamente domiciliato, in Torino, via Duchessa Jolanda n. 18
- APPELLANTE -
CONTRO
, C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Alberto Ronco del foro di Torino, PEC
e dall'avv. Alice Ronco del foro di Torino, Email_2
PEC presso il cui studio è elettivamente Email_3 domiciliato in Torino, via Palmieri n. 23
- APPELLATO -
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D'APPELLO
I. Con atto di citazione notificato in data 2 maggio 2023, ha proposto Parte_1
impugnazione avverso la sentenza n. 1205/2023, emessa in data 20 marzo 2023 dal
Tribunale di Torino, in composizione monocratica, pubblicata in pari data e notificata in data 30 marzo 2023, con cui il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ha disposto nei seguenti termini:
“RIGETTA l'impugnazione proposta da avverso la deliberazione assunta al punto 2 Parte_1 dalla assemblea del Condominio sito in Torino, , in data 18.10.18; Controparte_1
CONDANNA a rimborsare in favore del sito in Torino, le Parte_1 CP_1 Controparte_1 spese di lite liquidate in € 5.261,00 per compensi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge”.
Tutte le parti in giudizio si sono costituite in appello nelle forme e nei termini di cui all'art. 347 c.p.c..
II. All'esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
Per parte Appellante:
““Voglia l'Ecc.ma Corte, respinta ogni diversa istanza, eccezione o conclusione, nel merito:
- accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa nell'atto di citazione in appello e per
l'effetto, in totale riforma della sentenza n.1205/2023 del Tribunale di Torino, pubblicata il
20.03.2023 e notificata a mezzo pec in data 30.3.2023,
- accogliere le conclusioni formulate in prime cure, che qui si riportano: respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ritenuta sussistere la propria competenza,
- annullare la delibera n. 2 dell'assemblea del 18.10.2018 nella parte in cui, approvando la tabella
b) allegata, non prevede la riduzione di un terzo, come da regolamento, dei costi del riscaldamento centralizzato attribuibili al lotto condominiale del dott. anche per la quota relativa ai Parte_1 consumi effettivi.
Nei limiti di competenza del Giudice adito;
Con il favore delle spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso forfettario ex art. 2 Parametri D.M. 55/14 tariffario professionale avvocati e D.M. 147/22, oltre alle spese successive alla sentenza, ivi compresa la tassa di registro della sentenza, oltre alle spese della mediazione esperita”. Come indicato nell'atto di citazione in appello la riforma in punto spese di lite si dovrà prevedere anche il rimborso di quello corrisposto dal dott. Pace in funzione della sentenza di primo grado: infatti nelle more, il dott. Pace -impregiudicata la facoltà di proporre appello avverso la sentenza- aveva provveduto al pagamento delle spese di lite liquidate dal Giudice di prime cure”.
Per parte Appellata:
“Voglia l'Illustrissima Corte, contrariis reiectis, nel merito Rigettare l'impugnazione proposta dal signor confermando quindi integralmente la Parte_1
2 sentenza impugnata;
Dichiarare tenuto e condannare il signor a rifondere al Parte_1 Controparte_1
le spese processuali anche per il presente grado di giudizio”.
[...]
Le parti hanno regolarmente proceduto allo scambio di comparse conclusionali e al deposito di memorie di replica nei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c..
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. OGGETTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI D'IMPUGNAZIONE
Con atto di citazione notificato il 22 ottobre 2019, proprietario di Parte_1
un'unita immobiliare posta all'ultimo piano dell'edificio costituente il
[...]
sito in Torino, via Andrea Massena n. 71, ha adito in giudizio il CP_1
predetto , innanzi al Giudice di Pace di Torino, domandando CP_1
dichiararsi l'invalidità della delibera assunta dall'Assemblea condominiale in data 18 ottobre 2018 nella parte in cui non gli aveva riconosciuto la riduzione del 30% –
prevista dal regolamento condominiale – anche per la quota variabile della spesa di riscaldamento centralizzato.
Il costituendosi in giudizio, ha eccepito Controparte_1
l'incompetenza per valore del Giudice adito.
Con sentenza n. 2899/21, depositata il 18 novembre 2021, il Giudice di Pace ha dichiarato la propria incompetenza, osservando che il valore della causa di impugnazione di una delibera condominiale che adotta un criterio di ripartizione della spesa contestato da un condomino è indeterminabile, dovendo la contestazione considerarsi estesa all'intero rapporto sostanziale che afferisce alla delibera e non solo al valore della quota del condomino che ha proposto impugnazione.
Conseguentemente, il Giudice di Pace ha rimesso le parti dinanzi al Tribunale,
assegnando loro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza per procedere alla riassunzione della causa innanzi al Giudice competente per valore.
Con comparsa notificata il 17 febbraio 2022, ha riassunto la causa Parte_1
innanzi al Tribunale di Torino, insistendo per ottenere l'annullamento della
3 deliberazione assunta in ordine al punto 2 dell'ordine del giorno dall'Assemblea condominiale del 18 ottobre 2018, allegando:
- di essere proprietario di un appartamento sito al quinto e ultimo piano dello stabile di , che necessita di un elevato consumo energetico per il CP_1
suo riscaldamento;
- che il regolamento condominiale prevede che il costo complessivo del riscaldamento centralizzato venga ripartito tra i condomini sulla base della superficie degli elementi radianti presenti in ogni abitazione e, in ragione del maggior fabbisogno di calore richiesto dal suo appartamento, che la superficie riscaldante dei suoi radiatori sia conteggiata nella misura dei due terzi di quella effettiva;
- che la predetta riduzione del 30% gli è stata negata in relazione alla quota variabile dei consumi alla riunione del 18 ottobre 2018, in cui l'Assemblea condominiale ha deciso di ripartire le spese individuali di riscaldamento suddividendole in due parti;
la quota fissa nella misura del 30%, individuata in proporzione alla superficie dei corpi radianti, e la quota variabile nella misura del 70% determinata, invece, sulla base della lettura dei singoli consumi;
domandando, su queste basi, di dichiarare l'annullamento della predetta delibera del
18 ottobre 2018, nella parte in cui, approvando la nuova tabella “B2”, non avrebbe previsto l'applicazione della riduzione di un terzo delle spese di riscaldamento centralizzato, stabilita in favore del suo appartamento dal regolamento condominiale, anche per la quota relativa ai consumi variabili.
Il si è costituito in giudizio eccependo la Controparte_1
carenza di interesse ad agire di in quanto la delibera impugnata non Parte_1
conterrebbe alcuna decisione in ordine al criterio di ripartizione della quota variabile della spesa per il riscaldamento, ma si sarebbe limitata ad approvare la nuova tabella
“B2” delle superfici radianti, approvazione che non causava pregiudizio alcuno all'attore, non comportando modifica delle superfici radianti della sua unità immobiliare.
4 Nel merito, parte convenuta ha contestato la fondatezza della domanda avversaria, evidenziando che il regolamento condominiale, all'articolo 5, lettera d, fa riferimento alla riduzione dei due terzi della superficie riscaldante dei radiatori, superficie che rileva unicamente per il calcolo della quota fissa “involontaria”, mentre tale misura non può essere adottata per la quantificazione della quota variabile che, avendo natura strettamente personale, è legata al consumo individuale e non può pertanto, nemmeno in parte, gravare sugli altri condomini, i quali, diversamente, non avrebbero possibilità alcuna di “controllare” i consumi dell'appartamento dell'Attore.
Il Tribunale di Torino, con la pronuncia di cui al soprariportato dispositivo, ha rigettato la domanda formulata da per carenza di interesse ad agire di Parte_1
quest'ultimo, osservando, per un verso, che la delibera impugnata non contiene alcuna statuizione in merito al criterio di ripartizione delle quote variabile e fissa delle spese di riscaldamento ma unicamente l'approvazione, da parte dell'assemblea, della nuova tabella “B2” delle superfici radianti, revisionata a seguito della variazione in aumento della superficie della proprietà e, per altro verso, che tale nuova tabella non Pt_2
interessa il signor la cui superficie radiante non viene dalla medesima in Parte_1
alcun modo modificata.
Di contro, il Tribunale ha rilevato che la decisione di suddividere le quote individuali di tali spese in parte variabile e parte fissa è stata assunta dal in occasione della precedente assemblea tenutasi Controparte_1
il 18 settembre 2017, in cui era stato deliberato quanto segue: “l'assemblea vota e delibera a maggioranza (escluso il sig. Pace che vota contrariamente – in quanto il proprio appartamento disperderebbe il 280%), in conformità alla UNI 10200 di ripartire la parte a consumo dividendola in due quote: 30% quota fissa ripartita secondo la tabella A insieme alle spese di gestione conduzione della stagione termica,
mentre il restante 70% sarà ripartito in base alle letture dei ripartitori installati sui corpi radianti. Il sig. valuterà se distaccarsi dall'impianto centralizzato (..)”. Pt_1
Su tali basi il Tribunale, sottolineando che non ha impugnato questa Parte_1
precedente delibera che continua, dunque, a essere valida ed efficace, ha ritenuto che
5 l'interesse manifestato dall'attore a vedere applicata alla quota variabile dei consumi individuali la riduzione del 30% non possa essere realizzato con l'impugnazione promossa, e ciò in quanto, come detto, la deliberazione assunta dall'assemblea del 18 ottobre 2018 nulla ha deciso sul punto, né ha modificato quanto precedentemente deliberato dal in occasione dell'assemblea del 18 settembre 2017. CP_1
ritenendo la sentenza di prime cure non condivisibile e meritevole di Parte_1
essere integralmente riformata, ha presentato due motivi d'impugnazione così rubricati:
- “Omessa pronuncia sulla detrazione di un terzo delle complessive spese di riscaldamento”;
- “Errata pronuncia sulla pretesa carenza di legittimazione ad agire”; domandando dichiararsi l'annullamento della delibera n. 2 approvata dall'assemblea condominiale del 18 ottobre 2018, “nella parte in cui, approvando la tabella b) allegata, non prevede la riduzione di un terzo, come da regolamento, dei costi del riscaldamento centralizzato attribuibili al lotto condominiale del dott. anche per la quota Parte_1
relativa ai consumi effettivi”.
Parte Appellata si è costituita in giudizio, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
2. CARENZA DI INTERESSE AD AGIRE
Con il primo motivo di impugnazione, l'Appellante sostiene che il Tribunale avrebbe omesso di accertare che la delibera condominiale impugnata è invalida per violazione del regolamento condominiale, avendo la deliberazione del 18 ottobre 2018 previsto l'applicazione della decurtazione del 30% dei costi di riscaldamento limitatamente alla quota fissa, non estendendola anche alla quota concernente i consumi variabili.
L'Appellante lamenta che il giudice di prime cure erroneamente non avrebbe affrontato la questione se la riduzione di un terzo, riconosciuta dal regolamento in favore dell'appartamento di sua proprietà per le spese del riscaldamento centralizzato,
6 debba essere computata, come da lui ritenuto, anche sui consumi variabili, oppure sulla sola quota fissa delle predette spese.
Con il secondo motivo di gravame, censura più specificamente il Parte_1
rilievo del Tribunale in ordine alla ritenuta carenza, in suo capo, di un interesse concreto e attuale ad agire in giudizio per impugnare la delibera condominiale del 18
ottobre 2018, fondato sul presupposto che la delibera avente ad oggetto la scelta di ripartire le spese di consumo, suddividendole in quota fissa e quota variabile, e di mantenere il criterio di riduzione percentuale per la quantificazione della sola quota fissa, fosse quella assunta in data antecedente, il 18 settembre 2017 e non, invece,
quella impugnata con il proposto giudizio.
Secondo l'Appellante la giurisprudenza di legittimità sarebbe consolidata nel ritenere viziata e, dunque, annullabile qualunque delibera che suddivida le spese da ripartire discostandosi dai criteri disposti dal regolamento condominiale, cosicché avendo la delibera impugnata sostituito la tabella “B1” con la tabella “B2” per i soli consumi fissi, la stessa sarebbe da ritenersi assunta in violazione del regolamento condominiale. A suo avviso, poi, anche a ritenere accertato che la delibera impugnata sia meramente applicativa della delibera approvata il 18 settembre 2017, questo non escluderebbe la sua invalidità, in quanto la precedente deliberazione - benché non espressamente impugnata - dovrebbe ritenersi nulla per avere strutturalmente mutato il criterio di ripartizione dei consumi per il riscaldamento, stabilito dal regolamento condominiale, attraverso eliminazione della riduzione di un terzo dei costi prevista in suo favore per l'intero ammontare delle spese, con la conseguenza che anche la successiva delibera del 18 ottobre 2018, oggetto del presente giudizio, sarebbe da ritenersi travolta dalla nullità e dovrebbe, pertanto, essere dichiarata invalida.
Occorre affrontare preliminarmente la questione relativa alla sussistenza o meno di un interesse giuridicamente rilevante di a impugnare la delibera Parte_1
condominiale del 18 ottobre 2018, in quanto la stessa assume carattere assorbente rispetto agli altri motivi di impugnazione proposti.
7 L'Appellante si duole della scelta del di Controparte_1
adottare, in applicazione del d.lgs. 25 luglio 2016 n. 141, un criterio di ripartizione delle spese per il riscaldamento suddiviso in una quota fissa e una quota variabile e di continuare a utilizzare il criterio della superficie dei corpi radianti, previsto dal regolamento condominiale, per la quantificazione della sola quota fissa, avendo stabilito, invece, che il calcolo della quota variabile venga effettuato sulla base del consumo individuale di ciascun condomino, con conseguente non applicazione della riduzione del 30% sul calcolo della sua quota variabile, deducendo che questa decisione costituirebbe violazione dell'art. 5, lettera d, del regolamento condominiale, che prevede quale criterio di determinazione di tutte le spese di riscaldamento la misura della superficie degli elementi radianti.
Come correttamente rilevato dal Tribunale, la decisione in ordine al criterio di ripartizione della spesa per il riscaldamento è stata assunta dal nella CP_1
precedente assemblea tenutasi il 18 settembre 2017, con delibera che non è stata oggetto di impugnazione da parte di Parte_1
In occasione dell'assemblea del 18 ottobre 2018, i condomini non hanno invece assunto alcuna decisione in relazione al criterio di ripartizione dei costi individuali di riscaldamento ma, meramente in conseguenza dell'accertata maggiore estensione degli elementi radianti situati dell'appartamento del e nel locale in CP_1 Pt_2
passato adibito a portineria, hanno approvato la tabella denominata “B2” delle superfici radianti, con la quale, indicati i predetti aumenti della superficie radiante di altre proprietà, confermata la riduzione percentuale delle spese relativamente alla superficie radiante dell'unità immobiliare di proprietà di parte Appellante, è stata operata la conseguente redistribuzione del terzo decurtato a Parte_1
attribuendolo alle superfici radianti degli appartamenti degli altri condomini.
La nuova tabella, dunque, ha comportato solo la modifica delle “superfici radianti” di tutti gli altri appartamenti, nella misura in cui quella effettiva è maggiorata dalla ripartizione dei 16,67 metri quadrati defalcati alla proprietà di Parte_1
corrispondenti alla decurtazione di 1/3 dei 50,02 mq reali, ripartizione diversa dalla
8 precedente in quanto maggiorata per la proprietà di cui è risultata una Pt_2
maggiore effettiva superficie radiante, lievemente diminuita per altre proprietà, in corrispondenza, ma senza alcuna modifica della “superficie radiante” dell'immobile di proprietà dell'Appellante, che non ha subito alcuna variazione ed è rimasta immutata, pari a 33,35 mq, proprio in quanto non interessata da tale computo, relativo alla differente redistribuzione, fra gli altri condomini, della riduzione, immutata, relativa all'immobile di Parte_1
Questo risulta chiaramente, anche dal confronto tra le tabelle “B”, “B1” e “B2”
acquisite agli atti. Il parametro in base al quale va calcolata la quota fissa dei costi di riscaldamento è rimasto immutato, l'approvazione con delibera condominiale della tabella “B2” non influisce in alcun modo sulla qualificazione o quantificazione di spese condominiali o altri costi attribuibili alla proprietà dell'Appellate.
Ne consegue la carenza di interesse di a impugnare la delibera Parte_1
oggetto della presente causa.
La Suprema Corte ha più volte osservato che: “il condomino che intenda impugnare una delibera dell'assemblea, per l'assunta erroneità della disposta ripartizione delle spese, deve allegare e dimostrare di avervi interesse, il quale presuppone la derivazione dalla detta deliberazione di un apprezzabile pregiudizio personale, in termini di mutamento della sua posizione patrimoniale” (così, ex multis, C. Cass., ordinanza n. 6128 del 9 marzo 2017). La legittimazione ad agire, per l'annullamento di una delibera condominiale, è subordinata alla deduzione e alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla semplice rimozione dell'atto impugnato, dovendosi distinguere “tra l'interesse ad agire mediante impugnazione della delibera e l'interesse tutelato del attore, essendo il primo necessariamente strumentale al CP_1
secondo”, ragione per la quale “l'interesse del a impugnare la CP_1
deliberazione” “è limitato all'interesse giuridicamente rilevante che egli abbia a un diverso contenuto dell'assetto organizzativo della materia regolata dalla maggioranza assembleare, contenuto diverso perché più conveniente alle sue personali aspirazioni,
sebbene la decisione del giudice che accoglie la domanda ex art. 1137 c.c. si limiti in
9 negativo a caducare la delibera sfavorevole e non possa sostituirsi in positivo all'attività dell'assemblea” e “parallelamente, l'interesse ad agire, sotto il profilo processuale, suppone che venga prospettata una lesione individuale” “correlata alla delibera impugnata, così rivelando quale utilità concreta potrebbe ricevere dall'accoglimento della domanda” (così C. Cass., Sez. II, ordinanza n. 5129 del 27 febbraio 2024).
Nel presente caso non sussiste nessun interesse ad agire in capo all'Appellante, che non otterrebbe alcun beneficio personale dall'annullamento della delibera del 18 ottobre 2018.
L'approvazione della tabella “B2”, come detto, nel più esattamente computare le superficie radianti e quindi i costi fissi a carico degli altri condomini, non ha inciso in alcun modo sugli importi che l'Appellante è tenuto a corrispondere in ordine alla sua quota fissa, il cui valore resta invariato, non essendo mutata la superficie radiante in base alla quale tale quota è calcolata, né da essa l'Appellante ha subito o può subire alcun pregiudizio economico.
Del tutto correttamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto la carenza di interesse ad agire, notando che, per contestare il metodo di ripartizione delle spese di riscaldamento in relazione alla quota variabile, avrebbe invece dovuto impugnare la Parte_1
delibera assembleare del 18 settembre 2017, con la quale tale criterio è stato adottato dal CP_1
A quest'ultimo riguardo, va rilevato che non è condivisibile il richiamo, da parte dell'Appellante, all'istituto della nullità, in relazione alla delibera del 18 settembre
2017.
La nullità è “lo strumento con cui la legge nega fondamento a quelle manifestazioni di volontà attraverso le quali si realizza un contrasto con lo schema legale e con gli interessi generali dell'ordinamento”, e si ha allorquando “l'atto si considera inidoneo a dar vita alla nuova situazione giuridica, che il diritto ricollega al tipo legale, in conformità con la sua funzione economico-sociale”, per cui “di conseguenza,
attraverso la sanzione della nullità, l'ordinamento, esprimendo un giudizio di
10 meritevolezza, nega la propria tutela a programmazioni che non rispondono a valori fondamentali” (così C. Cass., SS.UU., n. 4806 del 7/03/2005). Più specificamente, in tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ex art. 1137 c.c., mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile solo nelle ipotesi di: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali;
impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico,
inclusiva del difetto assoluto di attribuzioni;
contenuto illecito, ovvero contrario a norme imperative o all'ordine pubblico o al buon costume;
lesione dei diritti individuali di condomini, in specie relativi alle loro proprietà esclusive (cfr. C. Cass.,
SS.UU., sentenza n. 9839 del 14/04/2021, Rv. 661084 - 03).
Il vizio denunciato dall'Appellante in relazione alla deliberazione del 18 settembre
2017 attiene all'ambito dell'annullabilità, ai sensi dell'art. 1137 c.c., non a quello della nullità.
Dal rigetto del motivo concernente la sussistenza di interesse ad agire in capo a deriva che non possono essere oggetto di esame le restanti ragioni di Parte_1
doglianza.
Merita pertanto integrale conferma la sentenza di primo grado.
3. SPESE DI LITE
Ai sensi del disposto degli artt. 91 ss c.p.c. alla soccombenza consegue la condanna dell'Appellante alle spese del grado.
In conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'oggetto della controversia (rientrante fra le cause di valore “indeterminabile”, come anche indicato da parte Appellante), dei risultati conseguiti, del numero limitato e della ridotta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, le spese del gravame si liquidano, in favore della parte Appellata, nei seguenti termini, pari ai minimi tabellari:
- per la fase di studio euro 1.029,00
11 - per la fase introduttiva euro 709,00
- per la fase di trattazione euro 1.523,00
- per la fase decisoria euro 1.735,00
Totale: euro 4.996,00
oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA ed IVA nei termini di legge.
Ai sensi del disposto dell'art. 13, c. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, allorquando l'impugnazione è respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte "è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione": va pertanto dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale normativa.
P.Q.M.
Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta,
rigetta la presentata impugnazione e conferma la sentenza appellata.
Visti gli artt. 91 ss c.p.c., condanna parte Appellante, al pagamento Parte_1
delle spese per il presente grado di giudizio, in favore della parte Appellata,
liquidate nella misura di euro 4.996,00, oltre a Controparte_1
rimborso forfetario del 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A., se non detraibile dalla parte vittoriosa, nei termini di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, a fronte della presente decisione, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di chi ha presentato appello, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, in applicazione delle normative vigenti, per l'appello proposto.
Così deciso il 15 ottobre 2025.
il Giudice estensore il Presidente dott. Roberto Rivello dott.ssa Cecilia Marino
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