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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 10/11/2025, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 1922/2025
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
ND LA - Presidente
GÜ AN - Giudice relatore
Morris Recla - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa per separazione giudiziale dei coniugi di primo grado iscritta al n. R.G.
1922/2025, promossa:
da pagina 1 di 6 LL ODETA, codice fiscale , nata il [...] a [...] C.F._1
(ALBANIA), con l'Avv. BILELLO ANNA RITA, giusta delega in atti,
- parte ricorrente -;
contro
, codice fiscale , nato il [...] a [...] C.F._2
LU (ALBANIA), con l'Avv. MARISCOTTI LEOPOLDO, giusta delega in atti,
- parte resistente -;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO,
- parte intervenuta -.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 25/06/2025, la parte ricorrente ha Parte_1
adito il Tribunale di Bolzano chiedendo la separazione e lo scioglimento del matrimonio
(ex art. 473-bis.49 c.p.c.); si è costituita la parte resistente CP_1
2. I coniugi, sentiti dal giudice delegato per il tentativo di conciliazione, non si sono riconciliati, manifestando così seria e meditata volontà di separarsi.
3. Il procedimento è nato contenzioso, ma le parti si sono concordate in corso di causa per le conclusioni congiunte riportate nella parte dispositiva della presente sentenza;
il pubblico ministero ha rassegnato le proprie conclusioni chiedendo l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti.
pagina 2 di 6 4. Le parti concordano nel ritenere fallito il loro matrimonio e nel chiedere quindi la pronuncia di separazione. L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza risulta dagli atti e fa ritenere altamente improbabile una ripresa della comunione di vita.
Sussistono quindi i presupposti dell'art. 151 c.c. e deve essere di conseguenza pronunciata la separazione personale dei coniugi giusta richiesta delle parti in atti.
5. Alle condizioni di separazione proposte dalle parti nelle conclusioni congiuntamente formulate non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
il procedimento è
rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale. Non sono state sentiti i minori apparendo il loro ascolto “manifestamente superfluo” alla luce delle conclusioni concordemente formulate dalle parti (art. 473bis.4, comma 2, c.p.c.).
6. Le conclusioni delle parti vanno quindi integralmente accolte.
P.Q.M.
Il Tribunale, riunito in camera di Consiglio, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, visti gli articoli 150 ss. c.c., 337bis. ss. c.c. e 473bis.47. ss.
c.p.c. e ritenuta la propria competenza,
pronuncia la separazione personale dei coniugi:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
e nato a [...] il [...]; CP_1
pagina 3 di 6 ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
dispone che la separazione sia regolamentata dalle seguenti condizioni formulate dalle parti in modo congiunto:
“Le parti si mettono d'accordo sulle seguenti conclusioni congiunte di separazione.
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati e pronunciare la separazione personale dei coniugi.
2. Affidare i tre figli minorenni a entrambi i genitori con collocamento presso la residenza della madre dove manterranno anche la loro residenza anagrafica.
3. Assegnare l'ex alloggio coniugale sito a Laives, Via dei Vigneti 23 (mobilio compreso) in uso esclusivo alla ricorrente (posto che la stessa è anche intestataria esclusiva del contratto di locazione).
4. Prevedere il diritto del padre di vedere i minori con la massima opportuna frequenza e, fino a quando non disporrà di una nuova sistemazione alloggiativa, sulla base delle seguenti scansioni, salvo miglior accordo tra le parti:
- ogni sabato e domenica dalle ore 11 sino alle ore 19 fino a quando il sig. on CP_1
disporrà di una propria sistemazione alloggiativa;
successivamente potranno anche pernottare dal padre, dal sabato mattina alla domenica sera, quando li riporterà presso la casa materna;
pagina 4 di 6 - durante le vacanze estive, i minori potranno trascorrere con il padre almeno 3
settimane, anche non consecutive, da comunicare all'altro genitore entro il 30/04 di ogni anno e/o altro termine ritenuto congruo in base alle circostanze;
- durante il periodo natalizio il padre trascorrerà con i minori, ad anni alterni, il periodo dal 24 al 30 dicembre (con prelievo dalle ore 9.00 del 24 e accompagnamento presso l'altro genitore alle 20.00 del 30), o dal 31 dicembre al 6 gennaio (con prelievo dalle ore 9.00 del 31 e accompagnamento alle 20.00 del 6 gennaio); mentre nel periodo pasquale, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; le altre festività
scolastiche (ognissanti, carnevale e pentecoste) si alternano di anno in anno.
5. Il resistente sig. pagherà a titolo di contributo al mantenimento dei figli CP_1
l'importo mensile di Euro 250,00 per i minori , e sul conto Per_1 Per_2 Per_3
corrente intestato alla madre, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, a partire dal mese di novembre 2025, con rivalutazione annua secondo gli indici Astat e con prima rivalutazione nel mese di novembre 2026 (base novembre 2025) e fino alla loro comprovata autonomia patrimoniale e indipendenza economica.
6. Per la figlia che attualmente studia a Torino, i genitori si impegnano Persona_4
a sostenere, per la metà ciascuno, entro il 5 di ogni mese, le spese necessarie, per la locazione e le utenze, le tasse universitarie e per il mantenimento della ragazza, sino al raggiungimento della sua indipendenza economica.
7. Disporre che ogni spesa straordinaria ed eccezionale (spese mediche, farmaceutiche,
scolastiche, formative e un corso ricreativo o sportivo all'anno) necessaria per i figli minori o non economicamente indipendente, sia sostenuta al 50% da entrambi i pagina 5 di 6 genitori, in merito ad eventuali questioni inerenti le spese straordinarie si applica il protocollo d'intesa d.d. 26.11.2024 del Tribunale di Bolzano.
8. Disporre che l'assegno unico, l'assegno regionale ed eventuali altri sussidi in favore dei figli minori venga erogato alla madre la quale continuerà a percepire per intero dette somme.
9. Dichiarare, dopo il trascorso del periodo previsto dalla separazione, lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 05.02.2001 a Palestrina, alle medesime condizioni, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni”;
Spese del presente procedimento integralmente compensate tra le parti ai sensi dell'art. 92, comma 3, c.p.c.
Così deciso in Bolzano (BZ), in Camera di consiglio il 07/11/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
GÜ AN ND LA
(firma digitale) (firma digitale)
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 1922/2025
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
ND LA - Presidente
GÜ AN - Giudice relatore
Morris Recla - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa per separazione giudiziale dei coniugi di primo grado iscritta al n. R.G.
1922/2025, promossa:
da pagina 1 di 6 LL ODETA, codice fiscale , nata il [...] a [...] C.F._1
(ALBANIA), con l'Avv. BILELLO ANNA RITA, giusta delega in atti,
- parte ricorrente -;
contro
, codice fiscale , nato il [...] a [...] C.F._2
LU (ALBANIA), con l'Avv. MARISCOTTI LEOPOLDO, giusta delega in atti,
- parte resistente -;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO,
- parte intervenuta -.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 25/06/2025, la parte ricorrente ha Parte_1
adito il Tribunale di Bolzano chiedendo la separazione e lo scioglimento del matrimonio
(ex art. 473-bis.49 c.p.c.); si è costituita la parte resistente CP_1
2. I coniugi, sentiti dal giudice delegato per il tentativo di conciliazione, non si sono riconciliati, manifestando così seria e meditata volontà di separarsi.
3. Il procedimento è nato contenzioso, ma le parti si sono concordate in corso di causa per le conclusioni congiunte riportate nella parte dispositiva della presente sentenza;
il pubblico ministero ha rassegnato le proprie conclusioni chiedendo l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti.
pagina 2 di 6 4. Le parti concordano nel ritenere fallito il loro matrimonio e nel chiedere quindi la pronuncia di separazione. L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza risulta dagli atti e fa ritenere altamente improbabile una ripresa della comunione di vita.
Sussistono quindi i presupposti dell'art. 151 c.c. e deve essere di conseguenza pronunciata la separazione personale dei coniugi giusta richiesta delle parti in atti.
5. Alle condizioni di separazione proposte dalle parti nelle conclusioni congiuntamente formulate non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
il procedimento è
rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale. Non sono state sentiti i minori apparendo il loro ascolto “manifestamente superfluo” alla luce delle conclusioni concordemente formulate dalle parti (art. 473bis.4, comma 2, c.p.c.).
6. Le conclusioni delle parti vanno quindi integralmente accolte.
P.Q.M.
Il Tribunale, riunito in camera di Consiglio, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, visti gli articoli 150 ss. c.c., 337bis. ss. c.c. e 473bis.47. ss.
c.p.c. e ritenuta la propria competenza,
pronuncia la separazione personale dei coniugi:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
e nato a [...] il [...]; CP_1
pagina 3 di 6 ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
dispone che la separazione sia regolamentata dalle seguenti condizioni formulate dalle parti in modo congiunto:
“Le parti si mettono d'accordo sulle seguenti conclusioni congiunte di separazione.
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati e pronunciare la separazione personale dei coniugi.
2. Affidare i tre figli minorenni a entrambi i genitori con collocamento presso la residenza della madre dove manterranno anche la loro residenza anagrafica.
3. Assegnare l'ex alloggio coniugale sito a Laives, Via dei Vigneti 23 (mobilio compreso) in uso esclusivo alla ricorrente (posto che la stessa è anche intestataria esclusiva del contratto di locazione).
4. Prevedere il diritto del padre di vedere i minori con la massima opportuna frequenza e, fino a quando non disporrà di una nuova sistemazione alloggiativa, sulla base delle seguenti scansioni, salvo miglior accordo tra le parti:
- ogni sabato e domenica dalle ore 11 sino alle ore 19 fino a quando il sig. on CP_1
disporrà di una propria sistemazione alloggiativa;
successivamente potranno anche pernottare dal padre, dal sabato mattina alla domenica sera, quando li riporterà presso la casa materna;
pagina 4 di 6 - durante le vacanze estive, i minori potranno trascorrere con il padre almeno 3
settimane, anche non consecutive, da comunicare all'altro genitore entro il 30/04 di ogni anno e/o altro termine ritenuto congruo in base alle circostanze;
- durante il periodo natalizio il padre trascorrerà con i minori, ad anni alterni, il periodo dal 24 al 30 dicembre (con prelievo dalle ore 9.00 del 24 e accompagnamento presso l'altro genitore alle 20.00 del 30), o dal 31 dicembre al 6 gennaio (con prelievo dalle ore 9.00 del 31 e accompagnamento alle 20.00 del 6 gennaio); mentre nel periodo pasquale, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; le altre festività
scolastiche (ognissanti, carnevale e pentecoste) si alternano di anno in anno.
5. Il resistente sig. pagherà a titolo di contributo al mantenimento dei figli CP_1
l'importo mensile di Euro 250,00 per i minori , e sul conto Per_1 Per_2 Per_3
corrente intestato alla madre, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, a partire dal mese di novembre 2025, con rivalutazione annua secondo gli indici Astat e con prima rivalutazione nel mese di novembre 2026 (base novembre 2025) e fino alla loro comprovata autonomia patrimoniale e indipendenza economica.
6. Per la figlia che attualmente studia a Torino, i genitori si impegnano Persona_4
a sostenere, per la metà ciascuno, entro il 5 di ogni mese, le spese necessarie, per la locazione e le utenze, le tasse universitarie e per il mantenimento della ragazza, sino al raggiungimento della sua indipendenza economica.
7. Disporre che ogni spesa straordinaria ed eccezionale (spese mediche, farmaceutiche,
scolastiche, formative e un corso ricreativo o sportivo all'anno) necessaria per i figli minori o non economicamente indipendente, sia sostenuta al 50% da entrambi i pagina 5 di 6 genitori, in merito ad eventuali questioni inerenti le spese straordinarie si applica il protocollo d'intesa d.d. 26.11.2024 del Tribunale di Bolzano.
8. Disporre che l'assegno unico, l'assegno regionale ed eventuali altri sussidi in favore dei figli minori venga erogato alla madre la quale continuerà a percepire per intero dette somme.
9. Dichiarare, dopo il trascorso del periodo previsto dalla separazione, lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 05.02.2001 a Palestrina, alle medesime condizioni, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni”;
Spese del presente procedimento integralmente compensate tra le parti ai sensi dell'art. 92, comma 3, c.p.c.
Così deciso in Bolzano (BZ), in Camera di consiglio il 07/11/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
GÜ AN ND LA
(firma digitale) (firma digitale)
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